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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/12/2025, n. 6183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6183 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3743/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 3743-2024 R.G.
PROMOSSA DA
n persona del rappresentante legale pro tempore, (P.IVA: Parte_1
), con sede in Acireale (CT), elettivamente domiciliata in Catania, Via G. P.IVA_1
Simili n. 63 presso lo studio dell'avv. Giacomo Spada (Cod. Fisc.:
), da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti; C.F._1
attore – opponente CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, (Cod. Fisc. e P.IVA: , con sede in Roma Via Giuseppe P.IVA_2
Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Catania, Viale G. Lainò n. 5 presso lo studio dell'avv. Tindara Marchese (Cod. Fisc.: che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, (Cod. Fisc.: ), con sede in Roma, P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Napoli, Via S. Capece 3/b, presso lo studio dell'avv. Giovanni Maria Dal Negro (Cod. Fisc.: che la rappresenta e C.F._3 difende giusta procura in atti Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (Cod. Fisc.:
[...]
) P.IVA_4
convenute E NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 11 in persona del legale rappresentante pro tempore, (Cod. Fisc. e P. Controparte_4
Iva: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto (Cod.Fisc.: P.IVA_5
), AR TI (Cod. Fisc.: ), HR C.F._4 CodiceFiscale_5
OM (Cod. Fisc.: (Cod. Fisc.: C.F._6 Parte_2
), (Cod.Fisc.: ) e C.F._7 Parte_3 C.F._8 [...]
(Cod. Fisc.: ed elettivamente domiciliata in Catania, Parte_4 C.F._9
Via Vecchia Ognina n. 8 (studio avv. Enza Furnari)
terza chiamata in causa OGGETTO: Opposizione all'esecuzione avverso atto di pignoramento esattoriale CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per Parte_1
“Ritenere e dichiarare l'inesistenza del preteso credito della Controparte_2 azionato dalla e nullo e privo di ogni effetto giuridico il Controparte_1 pignoramento presso terzi eseguito sulle somme che il terzo
[...]
deve alla ricorrente Controparte_3 ordinando al detto Terzo di non effettuare alcun pagamento alla Pt_1 CP_1 al contrario versando quanto dovuto a
[...] Parte_1
Ordinare alla di provvedere alla cancellazione del pignoramento Controparte_1
e in difetto di adempimento autorizzare la Opponente a provvedervi a propria cura e a spese della .- Controparte_1
Condannare , successore a titolo universale della Controparte_1
e ciascuno per quanto di ragione CP_1 CP_5 Controparte_6 alle spese e competenze delle due fasi del giudizio da liquidare secondo la tabella di riferimento”; Per Controparte_2
“In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in relazione ai motivi di Controparte_2 opposizione di carattere formale innanzi evidenziati;
nel merito, in via principale, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare la natura indebita della escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. n.662/1996 da parte della e, per l'effetto, Controparte_4 dichiarare il terzo tenere indenne e manlevare Controparte_4 [...]
e, per l'effetto, condannare la in persona Controparte_2 Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, a restituire le somme percepite a seguito dell'avvenuta escussione pari ad €.75.542,94 oltre interessi di legge maturati dal
pagina 2 di 11 pagamento fino al soddisfo, nonché a pagare quanto l'odierna esponente fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice, ovvero delle altre parti in causa, a titolo di spese ed accessori di causa e di ogni altra avversa pretesa”; Per : Controparte_1
“Preliminarmente, accertare e dichiarare l'inosservanza dei termini liberi a comparire, per i motivi meglio indicati in narrativa;
sempre in via preliminare, dichiarare la regolarità della procedura di riscossione per le ragioni esposte in atti e dare atto della carenza di legittimazione passiva dell CP_7 nel merito, rigettare le domande di parte attrice, per le ragioni esposte in atti;
in via subordinata, nella denegata, ma non temuta ipotesi che il ricorso proposto ex adverso venisse accolto per motivi imputabili all'ente impositore, ritenere l'Agente della Riscossione indenne dalle conseguenze di lite. Con vittoria di spese e compensi” Per Controparte_4
“In via preliminare - nella denegata ma non temuta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse rilevanti e/o verosimilmente fondate e/o opponibili al le deduzioni di parte Parte_5 attrice/opponente in relazione ai vizi dedotti con riferimento al credito vantato dalla Banca, sospendere il presente Giudizio in attesa dell'esito della causa n. 806/2023 R.G. pendente innanzi alla Corte di Appello di Catania, stante il rapporto di pregiudizialità tra le due vertenze ex art. 295 c.p.c.; nel merito rigettare tutte le domande formulate dall'odierna attrice/opponente; per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla deve a Controparte_4 in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”. MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione all'esecuzione esattoriale presso terzi Parte_1 avviata in suo danno dall' (d'ora innanzi, per Controparte_1 brevità, soltanto ) con atto di pignoramento ex artt. 48 bis e 72 bis del D.P.R. CP_7
602/1973, contraddistinto dal codice identificativo n. 29384202300002943001 (codice identificativo fascicolo n. 293/2023/105948), con data 22.11.2023, per un credito iscritto a ruolo del complessivo importo di € 73.708,70, oltre accessori ed oneri di riscossione. A sostegno dell'opposizione parte debitrice – già titolare di un rapporto bancario intrattenuto con e garantito all'80% dal Fondo di Garanzia gestito dal Controparte_4
(di seguito “ ) - ha dedotto l'inesistenza del credito Controparte_2 azionato. L'opponente ha rilevato, in particolare, di avere proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da a seguito del consolidarsi Controparte_4
pagina 3 di 11 della condizione di inadempienza, ma di avere raggiunto una transazione della controversia con l'istituto di credito che, tuttavia, avrebbe illegittimamente esercitato
- facendo riferimento al saldo debitorio originariamente vantato - il diritto di rivalsa nei confronti del gestore del fondo che ha iscritto a ruolo il preteso credito. Con ordinanza del 13.02.2024, il Giudice dell'Esecuzione, a definizione della fase sommaria, ha sospeso l'esecuzione condannando in Controparte_1 solido con l'ente impositore al pagamento delle spese processuali della fase sommaria. Con atto di citazione notificato in data 8.04.2024 l'opponente ha introdotto la fase di merito dell'opposizione, formulando le conclusioni come sopra trascritte. In data 12.07.2024, si è costituita in giudizio Controparte_1 depositando memoria con cui ha contestato le domande proposte da Pt_1
Costituendosi in giudizio ha chiesto, in via Parte_6 preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa nei confronti Controparte_4 della quale ha proposto domanda riconvenzionale da ritenersi subordinata all'accoglimento dell'opposizione. La pubblica amministrazione terza pignorata, alla quale l'atto introduttivo della presente fase è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 22.05.2024, il Giudicante ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, concedendo i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Con provvedimento reso all'esito dell'udienza dell'11.07.2024, il Giudicante ha autorizzato la chiamata in causa di così come richiesta dall'ente Controparte_4 impositore. In data 12.11.2024 si è costituita in giudizio depositando comparsa Controparte_4 con cui ha rassegnato le conclusioni come sopra trascritte. In data 7.01.2025 l'opponente ha prodotto copia della sentenza n. 141/2024, con attestazione di passaggio in giudicato, con la quale il Giudice di Pace di Acireale ha dichiarato l'insussistenza del diritto incorporato nella cartella di pagamento n. 2932023003761201000, quale unico atto preordinato all'esecuzione. All'udienza del 21.01.2025 le parti costituite, rilevata la natura documentale della controversia, hanno richiesto un rinvio per la decisione. Il giudice ha fissato udienza per la rimessione in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c. Unitamente alla comparsa conclusionale depositata il 14.10.2025, l'opponente ha versato in atti rinuncia di all'atto di pignoramento opposto giustificata CP_7 dall'avvenuto annullamento del ruolo ad esso preordinato.
, con i propri atti conclusivi, ha dato conferma alla superiore circostanza CP_7 richiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
pagina 4 di 11 All'udienza del 27.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno ribadito le rispettive istanze, eccezioni e difese. Indi, la causa è stata assunta in decisione.
°°°°°°°°
1 - In via preliminare, va dichiarata la contumacia della , quale terza Controparte_3 pignorata, non costituitasi nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione. Ancora in via preliminare va respinta l'eccezione – sollevata dal concessionario - di nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, dovendo osservarsi che la notificazione dell'atto introduttivo della presente fase è stata eseguita entro i termini di indicati dall'art. 616 c.p.c.. (termini ridotti della metà, trattandosi di opposizione esecutiva).
2 – A sostegno dell'opposizione – qualificabile in termini di opposizione successiva sostanziale - la società attrice ha dedotto, quale unica doglianza, l'inesistenza del credito azionato. È pacifico tra le parti che abbia intrattenuto con Controparte_8 CP_4 un rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito garantita
[...] all'80% dal Fondo di Garanzia gestito da A seguito del verificarsi della Parte_6 condizione di inadempienza, ha ottenuto dal Tribunale di Catania CP_4
l'emissione del d.i. n. 364/2020 con il quale è stato intimato alla il pagamento Pt_1 dell'importo di € 90.776,00, oltre interessi e compensi professionali. Avverso il suddetto decreto ha proposto opposizione al fine di dedurre l'erroneità della Pt_1 somma ingiunta e la mancanza di prova in ordine alla titolarità del credito. Intanto, ha escusso la garanzia prestata da Quest'ultima, dopo aver CP_4 provveduto al pagamento, ha deliberato la perdita ed ha avviato la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione degli importi di spettanza del Fondo. Frattanto, il procedimento di opposizione a d.i. si è concluso con sentenza n. 1841/2023, con la quale il Giudice Unico del Tribunale di Catania -avendo accertato l'avvenuta transazione della controversia (mediante accordo di pagamento dell'importo di € 38.000,00 a saldo e stralcio dell'intero credito vantato da CP_4
– ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo opposto. Successivamente, , quale agente della riscossione incaricato dal gestore del CP_7
Fondo, ha notificato la cartella di pagamento n. 2932023003761201000 avviando, entro l'anno, l'esecuzione esattoriale opposta. L'attrice, pertanto, dopo aver rappresentato le superiori circostanze di fatto, ha rilevato che, per effetto dell'accordo transattivo siglato con cui è conseguita CP_4 la pronuncia di cessazione della materia del contendere e la revoca del d.i., sia venuto meno il diritto di credito dell'Ente impositore.
pagina 5 di 11 3- Ai fini della decisione, assume rilievo dirimente la circostanza – documentata dall'opponente – dell'avvenuto annullamento della cartella di pagamento n. 2932023003761201000 (quale unico atto preordinato all'esecuzione), con sentenza n. 141/2024 del Giudice di Pace di Acireale, passata in giudicato. In conseguenza di ciò, in data 16.12.2024 ha adottato atto di rinuncia dell'atto CP_7 di pignoramento opposto. Ne deriva che l'opposizione va definita mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il decidente, in particolare, intende dare continuità al principio di legittimità così massimato: “in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in conformità del generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale” (Cassazione civile sez. II - 19/11/2020, n. 26352). Ne consegue che, il tema da considerare, onde valutare se in capo all'opponente, possa riconoscersi o meno una posizione di soccombenza virtuale, è quello della fondatezza o meno dei motivi di opposizione.
4- Va osservato che, avverso il ruolo preordinato all'esecuzione, ha proposto Pt_1 opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, innanzi al Giudice di Pace di Acireale, definita favorevolmente all'opponente con sentenza n. 141/2024, passata in giudicato. Nel dettaglio, dalla lettura del provvedimento, emerge che il Giudice di pace – facendo riferimento al criterio della ragione più liquida – ha accolto l'opposizione formale, ritenendo assorbite le ulteriori doglianze aventi ad oggetto (per quanto emerge da copia della sentenza) “l'insussistenza del diritto di credito e la conseguente illegittimità derivata della cartella di pagamento e del procedimento di riscossione”. Non risulta che l'odierna attrice abbia allegato copia dell'opposizione proposta innanzi al Giudice di Pace, per cui non può affermarsi, con assoluta certezza, che le questioni proposte nel presente procedimento, siano state avanzate anche innanzi al Giudice di Pace, con la conseguente formazione del giudicato. L'autorità del giudicato, peraltro, non si estenderebbe all'ente impositore, al terzo chiamato in causa ed al terzo pignorato, rimasti estranei al procedimento celebrato innanzi al Giudice di Pace.
5- Ciò posto, con riguardo al presente procedimento, va evidenziato che l'opposizione proposta da non sarebbe risultata meritevole di accoglimento. Parte_1
pagina 6 di 11 Va premesso che, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, la legge n. 662/1996 ha istituito il Fondo di Garanzia, gestito, in virtù di apposita convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, da MCC - BdM s.p.a.. Ne consegue che, in caso di inadempimento dell'impresa, la banca che ha erogato il finanziamento può escutere direttamente il Fondo per l'importo garantito. Nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme da esso pagate. In particolare, l'art. 2 comma 4 del D.M. 20 Giugno 2005 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”. Si configura, quindi, ipotesi di surrogazione legale nel pagamento, posto che il solvens subentra nella posizione del creditore garantito, potendo esercitare tutti i diritti, le azioni e le ragioni in origine spettanti al creditore originario, rimanendo tuttavia assoggetto alle eccezioni, in ordine all'esistenza ed all'entità del debito, esperibili dal debitore al creditore garantito. È stato già rappresentato che, a fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto l'insussistenza del diritto di credito, per effetto dell'avvenuta transazione intercorsa con accertata dal Giudice unico della quarta sezione del Tribunale di Controparte_4
Catania, con sentenza n. 1841/2023, con cui è stata anche disposta la revoca del d.i. n. 364/2020 conseguito dall'originaria creditrice. Con la citata pronuncia, il Giudice della quarta sezione ha compiuto l'accertamento come di seguito trascritto.
“Or, nel caso di specie si deve valorizzare quanto precisato dagli attori in opposizione con le prime memorie 183 c.p.c. circa l'avvenuto perfezionamento in corso di giudizio di un accordo transattivo sul credito oggetto della presente opposizione. Difatti, è evidente come la società opponente con lettera del 28.05.2020 abbia formulato alla creditrice una proposta transattiva di pagamento a saldo omnia comprensivo di € 38.000,00 con rinuncia reciproca al decreto ingiuntivo e all'atto di opposizione, somma da versarsi con rate mensili entro un anno. A tale proposta è, poi, seguita da parte dell'incaricata della creditrice, una mail del 25.09.2020 con cui si comunicava che la proposta a saldo e stralcio era stata deliberata e che al fine di formalizzare la lettera di accettazione erano necessari alcuni documenti e la specifica della data entro cui sarebbero iniziati detti pagamenti. Conformemente, sono seguiti -con pec del 02.10.2020- i documenti e la precisazione richiesta, a cui la ha dato riscontro con comunicazione dell'8.10.2020 Pt_7
pagina 7 di 11 affermando con riferimento alla proposta del 02.10.2020 che la stessa era stata accettata dal mandante previo benestare del fondo di garanzia . Controparte_6
Ebbene dalla sequenza di tali atti e dal tenore degli stessi è chiaramente evincibile come il creditore ed il debitore principale abbiano raggiunto un accordo transattivo perfezionatosi nel momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'accettazione da parte del creditore della proposta ricevuta ai sensi dell'art. 1326 c.c. ovvero in data 08.10.2020”. Orbene, deve osservarsi che l'accertamento compiuto da altro Giudicante, in ordine all'avvenuta transazione, poiché non definitivo, non è vincolante per l'odierno Decidente. Come è stato documentato da avverso la sentenza n. 1841/2023 Controparte_4 [...] ha proposto appello principale, mentre (e per essa la Parte_1 Controparte_9 mandataria , quale cessionaria di ha proposto appello CP_10 CP_4 incidentale, al fine di contestare l'accertamento compiuto dal Giudice di prime cure in ordine all'avvenuta stipula di un accordo transattivo tra la creditrice e l'opponente La cessionaria, in particolare, ha richiesto alla Corte di merito di volere “dichiarare che non è intercorso tra le parti alcun accordo transattivo” e di volere “riformare la Sentenza del Tribunale di Catania del 25/04/2023 n. 1841/2023 riguardo la cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo confermandolo in ogni sua parte”. Per quanto emerge dagli atti, non risulta che la Corte di merito abbia pronunciato sentenza in merito alle impugnazioni proposte. Il Decidente è dell'avviso che non sia stato validamente stipulato alcun accordo transattivo tra e l'originaria creditrice. Parte_1
È assodato che a seguito dell'inadempimento di ha escusso il fondo CP_4 Pt_1 che ha effettuato il pagamento in favore del creditore originario (quale soggetto garantito) in data 2.10.2020. In particolare, da nota del 16.04.2021 (allegato n. 17 della produzione di CP_4
e allegato interno a “fascicolo amministrativo” prodotto da
[...] [...]
) si evince (ed il dato è rimasto incontestato) che il pagamento Parte_6 dell'importo di € 75.542,54, da parte del fondo di garanzia ed in favore del creditore garantito, è stato eseguito “con valuta 2.10.2020”. Anche nella comunicazione a mezzo pec dell'8.10.2020 - a cui il Giudice della quarta sezione civile attribuisce valore di accettazione della proposta transattiva formulata da - la cessionaria di dà atto dell'avvenuta liquidazione dell'importo Pt_1 CP_4 massimo garantito e della surroga ex lege del gestore del fondo al creditore originario. Ne deriva che nella stessa data in cui la cessionaria di ha manifestato la CP_4 presunta accettazione della proposta transattiva (8.10.2020) quest'ultima risultava pagina 8 di 11 già “surrogata” nel diritto di credito e nei conseguenti poteri di disposizione dello stesso, da parte del Fondo di garanzia. Va rimarcato, infatti, che, venendo in essere una ipotesi di surrogazione legale, il subingresso del solvens nei diritti del creditore garantito è scaturito dal solo fatto del pagamento in favore di quest'ultimo (come, peraltro, è sancito dall'art. 2 comma 4 del D.M. 20 Giugno 2005). Al riguardo è la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di affermare il principio per cui “a differenza della surrogazione per volontà del creditore e di quella per volontà del debitore, la surrogazione legale opera di diritto e, per effetto del meccanismo legale, non richiede la dichiarazione formale ed espressa del solvens di volersi surrogare, né il consenso del creditore soddisfatto alla surrogazione stessa” (Cass. Civ. Sez. I sent. n. 6240/1981). Oltre a ciò, va osservato che per costante orientamento della Corte di legittimità il credito del gestore del fondo nei confronti del beneficiario, proprio “perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di denaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito di escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento” (Cass. Civ. Ord. nn. 6508/2020 e 9657/2024). Per quanto sopra, o, per essa, alla data dell'8.10.2020, Controparte_4 CP_10 non aveva alcun potere di manifestare adesione ad una proposta transattiva in ordine al diritto di credito derivante dal contratto di finanziamento, posto che, nella titolarità di questo, era subentrato il gestore del fondo. A prescindere dalle superiori considerazioni, deve affermarsi che alla nota dell'8.10.2020, non può comunque attribuirsi valore di mera accettazione della proposta transattiva formulata per conto di Pt_1
Nella citata comunicazione, infatti, la cessionaria rappresenta una “questione nuova” - rappresentata dall'avvenuta liquidazione dell'importo massimo garantito da parte del gestore del fondo e dell'avvenuta surroga nei diritti del creditore originario – cui, invece, non si fa riferimento nelle precedenti comunicazioni del 2 Ottobre, 25 Settembre e 28 Maggio 2020 (allegati n. 15,14 e 13 della produzione di , CP_4 intese al raggiungimento di un accordo conciliativo. Ne consegue che alla nota dell'8.10.2020 deve attribuirsi valore di “nuova proposta” piuttosto che di mera accettazione, ai sensi dell'art. 1326 c.c. ultimo comma, secondo cui “un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”. Non è un caso, quindi, se, nella predetta nota, la cessionaria di dopo aver CP_4 rappresentato al proponente il fatto sopravvenuto (costituito, come già esposto, dalla pagina 9 di 11 liquidazione dell'importo massimo garantito e dall'avvenuta surroga del solvens), manifesta la propria disponibilità “a valutare nuove proposte” da presentare con ogni possibile urgenza. Per altro verso, il periodo iniziale della nota, in cui si dà atto dell'accettazione della mandante previo benestare del Fondo di Garanzia, va interpretato nel senso che l'accettazione della proposta è subordinata all'adesione del gestore del fondo, allo stato non risultante e nemmeno ipotizzabile, in considerazione della mancata dimostrazione di comunicazioni al gestore e della prossimità temporale tra il pagamento con surrogazione da parte del gestore del fondo e le comunicazioni finalizzate alla transazione. Per quanto sopra non risulta che sussistesse alcun fatto ostativo all'esercizio del diritto di credito iscritto a ruolo dall'ente impositore, con la conseguenza che l'opposizione non risulta fondata Va precisato, per completezza, che non sussiste un rapporto di pregiudizialità fra il presente giudizio e quello pendente innanzi alla Corte di Appello sopra richiamato, tale da giustificare la sospensione della presente causa ex art. 295 c.p.c. come richiesto da Le motivazioni in ordine alla mancata conclusione della Controparte_4 transazione costituiscono, infatti, nella presente sede un accertamento meramente incidentale, ai soli fini della decisione sulle spese in virtù del principio della cd.
“soccombenza virtuale”.
6 - Ciò posto, l'opposizione va definita mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere, in considerazione dell'avvenuto annullamento del ruolo presupposto e della sopravvenuta rinuncia all'atto di pignoramento opposto, con la soccombenza virtuale dell'opponente.
7 – Con riguardo alla domanda “subordinata e riconvenzionale” proposta dall'ente impositore nei confronti di va al pari dichiarata la cessazione della materia CP_4 del contendere, non essendosi verificata la condizione – cui è stata subordinata la proposizione della domanda riconvenzionale – di accoglimento della domanda attrice. Ad ogni buon conto, l'asserzione della natura indebita dell'escussione del Fondo di garanzia non è condivisibile, posto che – per quanto sopra affermato – né al momento dell'attivazione della garanzia, né successivamente, si è concluso tra le parti un accordo transattivo tra debitrice e creditrice originaria.
8 - Venendo alla regolamentazione delle spese processuali della presente fase, in considerazione della soccombenza virtuale dell'opponente, tenuto conto della novità e della peculiarità delle questioni, questa va condannata al pagamento delle metà delle spese processuali in favore della creditrice e dell'ente impositore convenuti, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (valore pagina 10 di 11 compreso tra € 52.001,00 ad € 260.000,00), compensando la restante parte. Nulla sulle spese con riguardo alla terza pignorata contumace. Vanno invece compensate le spese processuali tra l'ente impositore e la terza chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3743-2024 RG., nella contumacia della , così provvede: Controparte_3
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione all'esecuzione proposta da ed in ordine alla domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dall'ente impositore;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento della metà delle spese processuali del presente giudizio in favore di e di Controparte_1 Controparte_2
che liquida già ridotte, in favore di ciascuna parte, in € 7.051,50, oltre rimborso
[...] spese generali, IVA e c.p.a., compensando tra le stesse parti la restante quota. Nulla sulle spese con riguardo alla terza pignorata contumace. Compensa integralmente il pagamento delle spese processuali tra d Parte_6 CP_4
quale terza chiamata.
[...]
Catania, 24/12/2025 Il Giudice Laura Messina
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 3743-2024 R.G.
PROMOSSA DA
n persona del rappresentante legale pro tempore, (P.IVA: Parte_1
), con sede in Acireale (CT), elettivamente domiciliata in Catania, Via G. P.IVA_1
Simili n. 63 presso lo studio dell'avv. Giacomo Spada (Cod. Fisc.:
), da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti; C.F._1
attore – opponente CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, (Cod. Fisc. e P.IVA: , con sede in Roma Via Giuseppe P.IVA_2
Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Catania, Viale G. Lainò n. 5 presso lo studio dell'avv. Tindara Marchese (Cod. Fisc.: che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, (Cod. Fisc.: ), con sede in Roma, P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Napoli, Via S. Capece 3/b, presso lo studio dell'avv. Giovanni Maria Dal Negro (Cod. Fisc.: che la rappresenta e C.F._3 difende giusta procura in atti Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (Cod. Fisc.:
[...]
) P.IVA_4
convenute E NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 11 in persona del legale rappresentante pro tempore, (Cod. Fisc. e P. Controparte_4
Iva: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto (Cod.Fisc.: P.IVA_5
), AR TI (Cod. Fisc.: ), HR C.F._4 CodiceFiscale_5
OM (Cod. Fisc.: (Cod. Fisc.: C.F._6 Parte_2
), (Cod.Fisc.: ) e C.F._7 Parte_3 C.F._8 [...]
(Cod. Fisc.: ed elettivamente domiciliata in Catania, Parte_4 C.F._9
Via Vecchia Ognina n. 8 (studio avv. Enza Furnari)
terza chiamata in causa OGGETTO: Opposizione all'esecuzione avverso atto di pignoramento esattoriale CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per Parte_1
“Ritenere e dichiarare l'inesistenza del preteso credito della Controparte_2 azionato dalla e nullo e privo di ogni effetto giuridico il Controparte_1 pignoramento presso terzi eseguito sulle somme che il terzo
[...]
deve alla ricorrente Controparte_3 ordinando al detto Terzo di non effettuare alcun pagamento alla Pt_1 CP_1 al contrario versando quanto dovuto a
[...] Parte_1
Ordinare alla di provvedere alla cancellazione del pignoramento Controparte_1
e in difetto di adempimento autorizzare la Opponente a provvedervi a propria cura e a spese della .- Controparte_1
Condannare , successore a titolo universale della Controparte_1
e ciascuno per quanto di ragione CP_1 CP_5 Controparte_6 alle spese e competenze delle due fasi del giudizio da liquidare secondo la tabella di riferimento”; Per Controparte_2
“In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in relazione ai motivi di Controparte_2 opposizione di carattere formale innanzi evidenziati;
nel merito, in via principale, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare la natura indebita della escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. n.662/1996 da parte della e, per l'effetto, Controparte_4 dichiarare il terzo tenere indenne e manlevare Controparte_4 [...]
e, per l'effetto, condannare la in persona Controparte_2 Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, a restituire le somme percepite a seguito dell'avvenuta escussione pari ad €.75.542,94 oltre interessi di legge maturati dal
pagina 2 di 11 pagamento fino al soddisfo, nonché a pagare quanto l'odierna esponente fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice, ovvero delle altre parti in causa, a titolo di spese ed accessori di causa e di ogni altra avversa pretesa”; Per : Controparte_1
“Preliminarmente, accertare e dichiarare l'inosservanza dei termini liberi a comparire, per i motivi meglio indicati in narrativa;
sempre in via preliminare, dichiarare la regolarità della procedura di riscossione per le ragioni esposte in atti e dare atto della carenza di legittimazione passiva dell CP_7 nel merito, rigettare le domande di parte attrice, per le ragioni esposte in atti;
in via subordinata, nella denegata, ma non temuta ipotesi che il ricorso proposto ex adverso venisse accolto per motivi imputabili all'ente impositore, ritenere l'Agente della Riscossione indenne dalle conseguenze di lite. Con vittoria di spese e compensi” Per Controparte_4
“In via preliminare - nella denegata ma non temuta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse rilevanti e/o verosimilmente fondate e/o opponibili al le deduzioni di parte Parte_5 attrice/opponente in relazione ai vizi dedotti con riferimento al credito vantato dalla Banca, sospendere il presente Giudizio in attesa dell'esito della causa n. 806/2023 R.G. pendente innanzi alla Corte di Appello di Catania, stante il rapporto di pregiudizialità tra le due vertenze ex art. 295 c.p.c.; nel merito rigettare tutte le domande formulate dall'odierna attrice/opponente; per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla deve a Controparte_4 in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”. MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione all'esecuzione esattoriale presso terzi Parte_1 avviata in suo danno dall' (d'ora innanzi, per Controparte_1 brevità, soltanto ) con atto di pignoramento ex artt. 48 bis e 72 bis del D.P.R. CP_7
602/1973, contraddistinto dal codice identificativo n. 29384202300002943001 (codice identificativo fascicolo n. 293/2023/105948), con data 22.11.2023, per un credito iscritto a ruolo del complessivo importo di € 73.708,70, oltre accessori ed oneri di riscossione. A sostegno dell'opposizione parte debitrice – già titolare di un rapporto bancario intrattenuto con e garantito all'80% dal Fondo di Garanzia gestito dal Controparte_4
(di seguito “ ) - ha dedotto l'inesistenza del credito Controparte_2 azionato. L'opponente ha rilevato, in particolare, di avere proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da a seguito del consolidarsi Controparte_4
pagina 3 di 11 della condizione di inadempienza, ma di avere raggiunto una transazione della controversia con l'istituto di credito che, tuttavia, avrebbe illegittimamente esercitato
- facendo riferimento al saldo debitorio originariamente vantato - il diritto di rivalsa nei confronti del gestore del fondo che ha iscritto a ruolo il preteso credito. Con ordinanza del 13.02.2024, il Giudice dell'Esecuzione, a definizione della fase sommaria, ha sospeso l'esecuzione condannando in Controparte_1 solido con l'ente impositore al pagamento delle spese processuali della fase sommaria. Con atto di citazione notificato in data 8.04.2024 l'opponente ha introdotto la fase di merito dell'opposizione, formulando le conclusioni come sopra trascritte. In data 12.07.2024, si è costituita in giudizio Controparte_1 depositando memoria con cui ha contestato le domande proposte da Pt_1
Costituendosi in giudizio ha chiesto, in via Parte_6 preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa nei confronti Controparte_4 della quale ha proposto domanda riconvenzionale da ritenersi subordinata all'accoglimento dell'opposizione. La pubblica amministrazione terza pignorata, alla quale l'atto introduttivo della presente fase è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 22.05.2024, il Giudicante ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, concedendo i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Con provvedimento reso all'esito dell'udienza dell'11.07.2024, il Giudicante ha autorizzato la chiamata in causa di così come richiesta dall'ente Controparte_4 impositore. In data 12.11.2024 si è costituita in giudizio depositando comparsa Controparte_4 con cui ha rassegnato le conclusioni come sopra trascritte. In data 7.01.2025 l'opponente ha prodotto copia della sentenza n. 141/2024, con attestazione di passaggio in giudicato, con la quale il Giudice di Pace di Acireale ha dichiarato l'insussistenza del diritto incorporato nella cartella di pagamento n. 2932023003761201000, quale unico atto preordinato all'esecuzione. All'udienza del 21.01.2025 le parti costituite, rilevata la natura documentale della controversia, hanno richiesto un rinvio per la decisione. Il giudice ha fissato udienza per la rimessione in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 189 c.p.c. Unitamente alla comparsa conclusionale depositata il 14.10.2025, l'opponente ha versato in atti rinuncia di all'atto di pignoramento opposto giustificata CP_7 dall'avvenuto annullamento del ruolo ad esso preordinato.
, con i propri atti conclusivi, ha dato conferma alla superiore circostanza CP_7 richiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
pagina 4 di 11 All'udienza del 27.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno ribadito le rispettive istanze, eccezioni e difese. Indi, la causa è stata assunta in decisione.
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1 - In via preliminare, va dichiarata la contumacia della , quale terza Controparte_3 pignorata, non costituitasi nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione. Ancora in via preliminare va respinta l'eccezione – sollevata dal concessionario - di nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, dovendo osservarsi che la notificazione dell'atto introduttivo della presente fase è stata eseguita entro i termini di indicati dall'art. 616 c.p.c.. (termini ridotti della metà, trattandosi di opposizione esecutiva).
2 – A sostegno dell'opposizione – qualificabile in termini di opposizione successiva sostanziale - la società attrice ha dedotto, quale unica doglianza, l'inesistenza del credito azionato. È pacifico tra le parti che abbia intrattenuto con Controparte_8 CP_4 un rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito garantita
[...] all'80% dal Fondo di Garanzia gestito da A seguito del verificarsi della Parte_6 condizione di inadempienza, ha ottenuto dal Tribunale di Catania CP_4
l'emissione del d.i. n. 364/2020 con il quale è stato intimato alla il pagamento Pt_1 dell'importo di € 90.776,00, oltre interessi e compensi professionali. Avverso il suddetto decreto ha proposto opposizione al fine di dedurre l'erroneità della Pt_1 somma ingiunta e la mancanza di prova in ordine alla titolarità del credito. Intanto, ha escusso la garanzia prestata da Quest'ultima, dopo aver CP_4 provveduto al pagamento, ha deliberato la perdita ed ha avviato la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione degli importi di spettanza del Fondo. Frattanto, il procedimento di opposizione a d.i. si è concluso con sentenza n. 1841/2023, con la quale il Giudice Unico del Tribunale di Catania -avendo accertato l'avvenuta transazione della controversia (mediante accordo di pagamento dell'importo di € 38.000,00 a saldo e stralcio dell'intero credito vantato da CP_4
– ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo opposto. Successivamente, , quale agente della riscossione incaricato dal gestore del CP_7
Fondo, ha notificato la cartella di pagamento n. 2932023003761201000 avviando, entro l'anno, l'esecuzione esattoriale opposta. L'attrice, pertanto, dopo aver rappresentato le superiori circostanze di fatto, ha rilevato che, per effetto dell'accordo transattivo siglato con cui è conseguita CP_4 la pronuncia di cessazione della materia del contendere e la revoca del d.i., sia venuto meno il diritto di credito dell'Ente impositore.
pagina 5 di 11 3- Ai fini della decisione, assume rilievo dirimente la circostanza – documentata dall'opponente – dell'avvenuto annullamento della cartella di pagamento n. 2932023003761201000 (quale unico atto preordinato all'esecuzione), con sentenza n. 141/2024 del Giudice di Pace di Acireale, passata in giudicato. In conseguenza di ciò, in data 16.12.2024 ha adottato atto di rinuncia dell'atto CP_7 di pignoramento opposto. Ne deriva che l'opposizione va definita mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il decidente, in particolare, intende dare continuità al principio di legittimità così massimato: “in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in conformità del generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale” (Cassazione civile sez. II - 19/11/2020, n. 26352). Ne consegue che, il tema da considerare, onde valutare se in capo all'opponente, possa riconoscersi o meno una posizione di soccombenza virtuale, è quello della fondatezza o meno dei motivi di opposizione.
4- Va osservato che, avverso il ruolo preordinato all'esecuzione, ha proposto Pt_1 opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, innanzi al Giudice di Pace di Acireale, definita favorevolmente all'opponente con sentenza n. 141/2024, passata in giudicato. Nel dettaglio, dalla lettura del provvedimento, emerge che il Giudice di pace – facendo riferimento al criterio della ragione più liquida – ha accolto l'opposizione formale, ritenendo assorbite le ulteriori doglianze aventi ad oggetto (per quanto emerge da copia della sentenza) “l'insussistenza del diritto di credito e la conseguente illegittimità derivata della cartella di pagamento e del procedimento di riscossione”. Non risulta che l'odierna attrice abbia allegato copia dell'opposizione proposta innanzi al Giudice di Pace, per cui non può affermarsi, con assoluta certezza, che le questioni proposte nel presente procedimento, siano state avanzate anche innanzi al Giudice di Pace, con la conseguente formazione del giudicato. L'autorità del giudicato, peraltro, non si estenderebbe all'ente impositore, al terzo chiamato in causa ed al terzo pignorato, rimasti estranei al procedimento celebrato innanzi al Giudice di Pace.
5- Ciò posto, con riguardo al presente procedimento, va evidenziato che l'opposizione proposta da non sarebbe risultata meritevole di accoglimento. Parte_1
pagina 6 di 11 Va premesso che, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, la legge n. 662/1996 ha istituito il Fondo di Garanzia, gestito, in virtù di apposita convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, da MCC - BdM s.p.a.. Ne consegue che, in caso di inadempimento dell'impresa, la banca che ha erogato il finanziamento può escutere direttamente il Fondo per l'importo garantito. Nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme da esso pagate. In particolare, l'art. 2 comma 4 del D.M. 20 Giugno 2005 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”. Si configura, quindi, ipotesi di surrogazione legale nel pagamento, posto che il solvens subentra nella posizione del creditore garantito, potendo esercitare tutti i diritti, le azioni e le ragioni in origine spettanti al creditore originario, rimanendo tuttavia assoggetto alle eccezioni, in ordine all'esistenza ed all'entità del debito, esperibili dal debitore al creditore garantito. È stato già rappresentato che, a fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto l'insussistenza del diritto di credito, per effetto dell'avvenuta transazione intercorsa con accertata dal Giudice unico della quarta sezione del Tribunale di Controparte_4
Catania, con sentenza n. 1841/2023, con cui è stata anche disposta la revoca del d.i. n. 364/2020 conseguito dall'originaria creditrice. Con la citata pronuncia, il Giudice della quarta sezione ha compiuto l'accertamento come di seguito trascritto.
“Or, nel caso di specie si deve valorizzare quanto precisato dagli attori in opposizione con le prime memorie 183 c.p.c. circa l'avvenuto perfezionamento in corso di giudizio di un accordo transattivo sul credito oggetto della presente opposizione. Difatti, è evidente come la società opponente con lettera del 28.05.2020 abbia formulato alla creditrice una proposta transattiva di pagamento a saldo omnia comprensivo di € 38.000,00 con rinuncia reciproca al decreto ingiuntivo e all'atto di opposizione, somma da versarsi con rate mensili entro un anno. A tale proposta è, poi, seguita da parte dell'incaricata della creditrice, una mail del 25.09.2020 con cui si comunicava che la proposta a saldo e stralcio era stata deliberata e che al fine di formalizzare la lettera di accettazione erano necessari alcuni documenti e la specifica della data entro cui sarebbero iniziati detti pagamenti. Conformemente, sono seguiti -con pec del 02.10.2020- i documenti e la precisazione richiesta, a cui la ha dato riscontro con comunicazione dell'8.10.2020 Pt_7
pagina 7 di 11 affermando con riferimento alla proposta del 02.10.2020 che la stessa era stata accettata dal mandante previo benestare del fondo di garanzia . Controparte_6
Ebbene dalla sequenza di tali atti e dal tenore degli stessi è chiaramente evincibile come il creditore ed il debitore principale abbiano raggiunto un accordo transattivo perfezionatosi nel momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'accettazione da parte del creditore della proposta ricevuta ai sensi dell'art. 1326 c.c. ovvero in data 08.10.2020”. Orbene, deve osservarsi che l'accertamento compiuto da altro Giudicante, in ordine all'avvenuta transazione, poiché non definitivo, non è vincolante per l'odierno Decidente. Come è stato documentato da avverso la sentenza n. 1841/2023 Controparte_4 [...] ha proposto appello principale, mentre (e per essa la Parte_1 Controparte_9 mandataria , quale cessionaria di ha proposto appello CP_10 CP_4 incidentale, al fine di contestare l'accertamento compiuto dal Giudice di prime cure in ordine all'avvenuta stipula di un accordo transattivo tra la creditrice e l'opponente La cessionaria, in particolare, ha richiesto alla Corte di merito di volere “dichiarare che non è intercorso tra le parti alcun accordo transattivo” e di volere “riformare la Sentenza del Tribunale di Catania del 25/04/2023 n. 1841/2023 riguardo la cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo confermandolo in ogni sua parte”. Per quanto emerge dagli atti, non risulta che la Corte di merito abbia pronunciato sentenza in merito alle impugnazioni proposte. Il Decidente è dell'avviso che non sia stato validamente stipulato alcun accordo transattivo tra e l'originaria creditrice. Parte_1
È assodato che a seguito dell'inadempimento di ha escusso il fondo CP_4 Pt_1 che ha effettuato il pagamento in favore del creditore originario (quale soggetto garantito) in data 2.10.2020. In particolare, da nota del 16.04.2021 (allegato n. 17 della produzione di CP_4
e allegato interno a “fascicolo amministrativo” prodotto da
[...] [...]
) si evince (ed il dato è rimasto incontestato) che il pagamento Parte_6 dell'importo di € 75.542,54, da parte del fondo di garanzia ed in favore del creditore garantito, è stato eseguito “con valuta 2.10.2020”. Anche nella comunicazione a mezzo pec dell'8.10.2020 - a cui il Giudice della quarta sezione civile attribuisce valore di accettazione della proposta transattiva formulata da - la cessionaria di dà atto dell'avvenuta liquidazione dell'importo Pt_1 CP_4 massimo garantito e della surroga ex lege del gestore del fondo al creditore originario. Ne deriva che nella stessa data in cui la cessionaria di ha manifestato la CP_4 presunta accettazione della proposta transattiva (8.10.2020) quest'ultima risultava pagina 8 di 11 già “surrogata” nel diritto di credito e nei conseguenti poteri di disposizione dello stesso, da parte del Fondo di garanzia. Va rimarcato, infatti, che, venendo in essere una ipotesi di surrogazione legale, il subingresso del solvens nei diritti del creditore garantito è scaturito dal solo fatto del pagamento in favore di quest'ultimo (come, peraltro, è sancito dall'art. 2 comma 4 del D.M. 20 Giugno 2005). Al riguardo è la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di affermare il principio per cui “a differenza della surrogazione per volontà del creditore e di quella per volontà del debitore, la surrogazione legale opera di diritto e, per effetto del meccanismo legale, non richiede la dichiarazione formale ed espressa del solvens di volersi surrogare, né il consenso del creditore soddisfatto alla surrogazione stessa” (Cass. Civ. Sez. I sent. n. 6240/1981). Oltre a ciò, va osservato che per costante orientamento della Corte di legittimità il credito del gestore del fondo nei confronti del beneficiario, proprio “perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di denaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito di escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento” (Cass. Civ. Ord. nn. 6508/2020 e 9657/2024). Per quanto sopra, o, per essa, alla data dell'8.10.2020, Controparte_4 CP_10 non aveva alcun potere di manifestare adesione ad una proposta transattiva in ordine al diritto di credito derivante dal contratto di finanziamento, posto che, nella titolarità di questo, era subentrato il gestore del fondo. A prescindere dalle superiori considerazioni, deve affermarsi che alla nota dell'8.10.2020, non può comunque attribuirsi valore di mera accettazione della proposta transattiva formulata per conto di Pt_1
Nella citata comunicazione, infatti, la cessionaria rappresenta una “questione nuova” - rappresentata dall'avvenuta liquidazione dell'importo massimo garantito da parte del gestore del fondo e dell'avvenuta surroga nei diritti del creditore originario – cui, invece, non si fa riferimento nelle precedenti comunicazioni del 2 Ottobre, 25 Settembre e 28 Maggio 2020 (allegati n. 15,14 e 13 della produzione di , CP_4 intese al raggiungimento di un accordo conciliativo. Ne consegue che alla nota dell'8.10.2020 deve attribuirsi valore di “nuova proposta” piuttosto che di mera accettazione, ai sensi dell'art. 1326 c.c. ultimo comma, secondo cui “un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”. Non è un caso, quindi, se, nella predetta nota, la cessionaria di dopo aver CP_4 rappresentato al proponente il fatto sopravvenuto (costituito, come già esposto, dalla pagina 9 di 11 liquidazione dell'importo massimo garantito e dall'avvenuta surroga del solvens), manifesta la propria disponibilità “a valutare nuove proposte” da presentare con ogni possibile urgenza. Per altro verso, il periodo iniziale della nota, in cui si dà atto dell'accettazione della mandante previo benestare del Fondo di Garanzia, va interpretato nel senso che l'accettazione della proposta è subordinata all'adesione del gestore del fondo, allo stato non risultante e nemmeno ipotizzabile, in considerazione della mancata dimostrazione di comunicazioni al gestore e della prossimità temporale tra il pagamento con surrogazione da parte del gestore del fondo e le comunicazioni finalizzate alla transazione. Per quanto sopra non risulta che sussistesse alcun fatto ostativo all'esercizio del diritto di credito iscritto a ruolo dall'ente impositore, con la conseguenza che l'opposizione non risulta fondata Va precisato, per completezza, che non sussiste un rapporto di pregiudizialità fra il presente giudizio e quello pendente innanzi alla Corte di Appello sopra richiamato, tale da giustificare la sospensione della presente causa ex art. 295 c.p.c. come richiesto da Le motivazioni in ordine alla mancata conclusione della Controparte_4 transazione costituiscono, infatti, nella presente sede un accertamento meramente incidentale, ai soli fini della decisione sulle spese in virtù del principio della cd.
“soccombenza virtuale”.
6 - Ciò posto, l'opposizione va definita mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere, in considerazione dell'avvenuto annullamento del ruolo presupposto e della sopravvenuta rinuncia all'atto di pignoramento opposto, con la soccombenza virtuale dell'opponente.
7 – Con riguardo alla domanda “subordinata e riconvenzionale” proposta dall'ente impositore nei confronti di va al pari dichiarata la cessazione della materia CP_4 del contendere, non essendosi verificata la condizione – cui è stata subordinata la proposizione della domanda riconvenzionale – di accoglimento della domanda attrice. Ad ogni buon conto, l'asserzione della natura indebita dell'escussione del Fondo di garanzia non è condivisibile, posto che – per quanto sopra affermato – né al momento dell'attivazione della garanzia, né successivamente, si è concluso tra le parti un accordo transattivo tra debitrice e creditrice originaria.
8 - Venendo alla regolamentazione delle spese processuali della presente fase, in considerazione della soccombenza virtuale dell'opponente, tenuto conto della novità e della peculiarità delle questioni, questa va condannata al pagamento delle metà delle spese processuali in favore della creditrice e dell'ente impositore convenuti, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (valore pagina 10 di 11 compreso tra € 52.001,00 ad € 260.000,00), compensando la restante parte. Nulla sulle spese con riguardo alla terza pignorata contumace. Vanno invece compensate le spese processuali tra l'ente impositore e la terza chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3743-2024 RG., nella contumacia della , così provvede: Controparte_3
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione all'esecuzione proposta da ed in ordine alla domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dall'ente impositore;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento della metà delle spese processuali del presente giudizio in favore di e di Controparte_1 Controparte_2
che liquida già ridotte, in favore di ciascuna parte, in € 7.051,50, oltre rimborso
[...] spese generali, IVA e c.p.a., compensando tra le stesse parti la restante quota. Nulla sulle spese con riguardo alla terza pignorata contumace. Compensa integralmente il pagamento delle spese processuali tra d Parte_6 CP_4
quale terza chiamata.
[...]
Catania, 24/12/2025 Il Giudice Laura Messina
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