Trib. Catania, sentenza 24/12/2025, n. 6183
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Inesistenza del credito azionato

    Il giudice rileva che, sebbene la transazione fosse stata accertata in primo grado, essa non era definitiva a causa dell'appello proposto. Inoltre, il pagamento del fondo di garanzia al creditore originario in data anteriore alla presunta accettazione della transazione da parte del creditore ha comportato la surrogazione legale del fondo, privando il creditore originario del potere di disporre del credito. Pertanto, l'opposizione non sarebbe stata accolta nel merito.

  • Altro
    Annullamento della cartella di pagamento e rinuncia all'atto di pignoramento

    Il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere in virtù dell'avvenuto annullamento del ruolo e della rinuncia all'atto di pignoramento, applicando il principio della soccombenza virtuale.

  • Altro
    Natura indebita dell'escussione del Fondo di Garanzia

    La domanda riconvenzionale è dichiarata cessata per mancato avveramento della condizione sospensiva (accoglimento dell'opposizione). Il giudice ritiene comunque infondata l'asserzione di indebita escussione, poiché non vi fu transazione tra debitrice e creditrice originaria al momento dell'attivazione della garanzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 24/12/2025, n. 6183
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6183
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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