Articolo 1661 del Codice civile
Articolo 1633Articolo 1662
Versione
19 aprile 1942
Art. 1661.

(Variazioni ordinate dal committente).

Il committente puo' apportare variazioni al progetto, purche' il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.
L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.

La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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