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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1661.
(Variazioni ordinate dal committente).
Il committente puo' apportare variazioni al progetto, purche' il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.
L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
(Variazioni ordinate dal committente).
Il committente puo' apportare variazioni al progetto, purche' il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.
L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
Commentari • 32
- 1. Cassazione civile n. 32989/2019https://www.brocardi.it/ · 255.9852
[…] mentre, nel secondo, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente. (Nella specie, sul presupposto che la disciplina contrattuale ricalcava quella del codice civile agli artt. 1659 e 1661 c.c., la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia nella corte d'appello che si era limitata a prendere atto della mancanza di autorizzazione scritta, mentre avrebbe dovuto verificare se le variazioni fossero state o meno autorizzate dalla committente e assumere al riguardo le prove ritualmente dedotte dall'appellante). (Cassa con rinvio, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Isernia, sentenza 05/11/2021, n. 422Provvedimento: […] L'art. 1659 c.c. nei primi due commi vieta all'appaltatore le variazioni senza il consenso scritto del committente e, al terzo comma, esclude il diritto al compenso anche se le variazioni sono state autorizzate nel caso di prezzo pattuito a corpo (“se il prezzo dell'opera è stato pattuito globalmente”). Diversa è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1661 c.c., che regolamenta il caso in cui sia stato il committente ad apportare variazioni all'opera appaltata. In questo caso il pagamento è dovuto e il regime delle prove è libero.Leggi di più...
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