Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/1986, n. 1732
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Sentenza 14 marzo 1986

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Non ricorre ipotesi di litisconsorzio necessario, ne' di inscindibilità di cause, nei giudizi di reintegrazione e manutenzione del possesso, quando lo spoglio o la turbativa siano riferibili a più soggetti, perché tali eventi rivestono i caratteri di fatti illeciti e determinano, quindi, una responsabilità individualmente legata ad ogni singolo autore dei fatti stessi, indipendentemente dalla partecipazione, anche se preordinata, di altri soggetti. Nei predetti giudizi, pertanto, vertendosi in tema di litisconsorzio facoltativo, deve riconoscersi al giudice il potere di disporre, nell'istruzione o con la decisione, la separazione delle cause. ( V 5469/82, mass n 423239; ( V 1735/80, mass n 405354; ( V 322/74, mass n 377980; ( V 2080/67, mass n 329187).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/1986, n. 1732
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1732
    Data del deposito : 14 marzo 1986

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