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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 23/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso per leggedall'Avvocatura dello Stato P.IVA_1
di Genova. APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , e Controparte_1 C.F._1 CP_2
c.f. , in proprio, nonché in qualità di legali
[...] C.F._2
rappresentanti pro tempore della
[...]
c.f. Controparte_3
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo Coppola e P.IVA_2
Ippolita Riva per procura allegata al ricorso di primo grado.
APPELLATI
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l.
689/1981 lavoro/prev.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 13.5.2025
Per gli appellati: come da note depositate il 14.5.2025 FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Imperia, depositato il 26.4.2021, CP_1
e in proprio e quali legali rappresentanti di
[...] CP_2
hanno Controparte_3 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con cui è stato loro ingiunto il pagamento dell'importo di euro 15.750,00, per violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, conv. nella l. 73/2002 e sostituito dall'art. 22, comma 1, d. lgs. 151/2015, in relazione all'impiego di cinque lavoratori subordinati nella serata del 19.8.2017, in occasione dell'annuale manifestazione denominata “Notte bianca”.
I ricorrenti hanno contestato la fondatezza delle sanzioni eccependo l'assenza di subordinazione e la gratuità della prestazione lavorativa.
L' si è costituito chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
Con sentenza n. 101 del 30.11.2023 il Tribunale, all'esito dell'istruttoria orale, ha accolto il ricorso.
Con
propone appello e gli appellati resistono.
La Corte, formulata proposta conciliativa, ha invitato le parti a prendere posizione in merito alla riqualificazione della condotta oggetto di addebito nell'illecito amministrativo previsto dall'art. 54 bis, comma 20, d.l. 50/2017 conv. in l. 96/2017; ha quindi disposto la discussione mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno depositato le note nel termine fissato e la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 20.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo che dal complesso delle risultanze acquisite - in particolare le informazioni raccolte nel procedimento amministrativo e le deposizioni testimoniali assunte in giudizio - non sia emersa la prova della sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato posti a base degli addebiti, avendo trovato conferma il carattere
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estemporaneo, l'occasionalità e la gratuità delle prestazioni. Con
2. Con un unico articolato motivo di appello, impugna la sentenza censurando l'erronea esclusione dei rapporti di lavoro subordinato sulla base delle seguenti considerazioni:
-“estemporaneità e occasionalità” non sono elementi che escludono la natura subordinata della prestazione, ben potendosi prestare attività lavorativa in modalità intermittente come nel lavoro a chiamata o nel part-time verticale;
- nella specie sono ravvisabili gli elementi qualificanti della subordinazione, essendo accertato che i cinque lavoratori hanno svolto prestazioni di natura semplice e ripetitiva, rientranti tra quelle tipiche del lavoro subordinato, in favore della e nell'ambito organizzato da quest'ultima, Controparte_3
che ha comunicato al CIV la propria adesione alla manifestazione, procurato le attrezzature e le magliette con il relativo logo;
- l'estemporaneità è qui riferibile all'attività di ristorazione svolta dalla
, che per potervi fare fronte ha dovuto ricorrere a più lavoratori, CP_3
preventivamente contattati ed organizzati secondo le rispettive capacità, non essendo credibile che la società si sia affidata al casuale passaggio di amici per la riuscita della serata, come confermato anche dalle deposizioni testimoniali;
- né può ritenersi fondato l'assunto della gratuità della prestazione essendo pacifico che la esercita un'attività con scopo di lucro e Controparte_3 che la “Notte è una manifestazione priva di carattere benefico o Pt_2
solidaristico, in quanto finalizzata a incrementare gli incassi dei commercianti che vi partecipano;
- tra la società e i lavoratori non ricorre una relazione qualificata tale da presumere la gratuità delle prestazioni, poiché a tal fine vengono in rilievo solo i legami di parentela e affinità (Cass. 30899/2018) e non quelli di generica amicizia;
- la circostanza che i lavoratori abbiano dichiarato di non avere percepito retribuzione non qualifica di per sé la natura gratuita della prestazione lavorativa né giustifica l'arricchimento senza causa.
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Con Nelle note da ultimo depositate, ha ritenuto legittima e conforme ai principi di legalità e proporzionalità la sussunzione della condotta nella fattispecie prospettata dalla Corte, quale omissione della comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro di natura occasionale prevista dall'art. 54 bis, comma 20, d.l. 50/2017, e ha limitato le proprie conclusioni insistendo per la riforma della sentenza impugnata, con riqualificazione della violazione contestata e applicazione della sanzione meno grave prevista dalla disposizione citata.
3. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellati ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché, stante il carattere devolutivo dell'impugnazione in relazione ai punti contestati, la necessaria specificità dei motivi di critica alla decisione di primo grado prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme e non postula necessariamente la deduzione di ragioni di fatto o di diritto nuove rispetto a quelle sviluppate con le difese nel primo grado. Contrariamente a quanto eccepito dagli appellati, l'appello può consistere anche solo nella riproposizione delle difese disattese dal giudice di primo grado, purché
l'atto contenga, oltre alla parte volitiva, una parte argomentativa che confuti e contrasti, in maniera chiara e succinta, le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della decisione (Cass. 10950/2025 e altre ivi citate), come in effetti avvenuto nella specie.
4. L'appello è fondato nei limiti delle conclusioni da ultimo riformulate Con da , con le note scritte depositate in data 13.5.2025.
In fatto è incontroverso che le cinque persone oggetto dell'addebito vennero trovate dagli operanti (unitamente ad altri undici soggetti la cui posizione è stata ritenuta legittima in ragione della loro qualità e della diversa natura dei rapporti con le parti) mentre erano intente a svolgere varie prestazioni (cuoco, cameriere, addetto al banco di vendita e alla cassa) funzionali al servizio di ristorazione approntato dalla presso i CP_3
propri locali in occasione della manifestazione “Notte Bianca”, organizzata nella serata del 19.8.2017 dai commercianti operanti nella zona e aderenti al
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Centro Integrato di Via per la promozione delle loro attività.
E' accertato che le prestazioni dei cinque lavoratori, la maggior parte dei quali indossava la maglia con il logo del locale a scopo pubblicitario (così anche teste , sono state impiegate dalla società per realizzare Tes_1 un'iniziativa che, sebbene temporalmente circoscritta ad una sola serata, era pur sempre riconducibile all'esercizio dell'impresa e ad uno scopo lucrativo e non certo solidaristico;
le prestazioni erano, infatti, inserite nell'organizzazione apprestata e coordinata dalla società per la preparazione e la somministrazione anche ai tavoli di cibo e bevande ai numerosi clienti che pagavano il prezzo delle relative consumazioni.
Nelle dichiarazioni raccolte al momento dell'accesso ispettivo i lavoratori riferivano di svolgere dette attività senza alcun compenso, solo per “aiutare”, mentre successivamente il ha integrato tali CP_5
dichiarazioni precisando che a fine serata i titolari avevano offerto la cena al personale presente. Quest'ultima circostanza ha trovato conferma nella deposizione del teste commesso della da sedici anni, il Tes_1 CP_3 quale ha riferito che a fine serata avevano mangiato tutti insieme “come si fa sempre quando c'è una notte bianca”, richiamando una sorta di prassi di remunerazione in natura adottata in analoghe occasioni.
Quanto al reclutamento, i testi escussi in giudizio hanno delineato un quadro scarsamente verosimile laddove hanno dichiarato che i soggetti impiegati nel servizio della cena erano persone che passavano casualmente dal locale: tali affermazioni, oltre che logicamente poco verosimili per la necessità di programmare un rafforzamento dell'organico in vista del particolare afflusso di pubblico previsto per la serata, sono in contrasto con quanto riferito dal teste il quale ha ricordato che era stato il titolare CP_5
a contattarlo qualche giorno prima per chiedergli di lavorare in CP_1
cucina quale addetto alla preparazione delle cozze.
Sulla scorta degli elementi richiamati va escluso che possa ritenersi superata la presunzione di onerosità delle prestazioni lavorative rese dai cinque soggetti a favore della società, tipologicamente riconducibili allo
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schema della subordinazione e svolte in conformità alle direttive e nei locali dell'imprenditore, con mezzi e strumenti di proprietà aziendale soggetti anche a copertura assicurativa obbligatoria, in assenza di legami affettivi o Con di parentela o affinità (quali quelli che hanno indotto a non formulare addebiti nei confronti di altri soggetti trovati nel locale a collaborare) e sulla base di rapporti di generica conoscenza o amicizia non caratterizzati da una comunanza di interessi o fini solidaristici.
La natura occasionale dell'impiego dei lavoratori comporta la riqualificazione del rapporto come contratto di prestazione occasionale, previsto dall'art. 54 bis, commi 13 e segg., d.l. 50/2017, conv. in l. 90/2017, nel testo in vigore alla data dei fatti (19.8.2017), che disciplina le ipotesi nelle quali un utilizzatore, come definito al comma 6 dello stesso articolo,
“acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità”.
Con Così riqualificati i rapporti di lavoro, come richiesto anche da nelle conclusioni da ultimo riformulate con le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la condotta materiale oggetto di addebito, vale a dire l'omessa comunicazione preventiva dell'instaurazione di detti rapporti, è sussumibile nell'illecito previsto e sanzionato nella seconda parte del comma 20 del citato art. 54 bis d.l. 50/2017, che stabilisce: “In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”.
Tenuto conto della minima entità e durata delle prestazioni, pare congruo limitare la sanzione applicabile al minimo edittale di euro 500,00 per ciascuno dei cinque lavoratori e così complessivamente rideterminarla nell'importo di euro 2.500,00.
Per le ragioni esposte l'opposizione proposta dagli appellati va parzialmente accolta, con l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e la condanna in solido degli appellati al pagamento dell'importo suindicato.
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L'esito della causa e i margini di opinabilità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta e, riqualificato l'illecito come violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 54 bis, comma 17, d.l. 50/2017 conv. in l. 96/2017, condanna gli appellati in solido al pagamento della sanzione amministrativa di euro 2.500,00; compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.5.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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