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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di PA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13807/2024 promossa con ricorso congiunto da:
, con il patrocinio dell'avvocato Bezze Marta Parte_1
e
GO PAOLO, con il patrocinio dell'avvocato Tancredi Urbano Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica della regolamentazione del mantenimento di figlio non matrimoniale.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Chiedono la revisione delle condizioni già disposte con decreto emesso nel proc. n. 2591/2013 RVG pronunciato il 30.06.2015 e in particolare di
- dichiarare economicamente autosufficiente;
Persona_1
- per l'effetto, revocare l'obbligo in capo al signor GO PA di contribuire al mantenimento della figlia in via ordinaria e straordinaria. - spese di lite compensate tra le parti”. Per_1
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 26.11.2024, e Zago PA, hanno Parte_1
chiesto che, a modifica delle condizioni inerenti al mantenimento della figlia , nata il [...], Per_1
di cui al decreto di questo Tribunale cron. 1320/2015 depositato in data 13.7.2015, venga revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento di con il versamento della somma mensile di Per_1
€ 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e al 60% delle spese mediche e scolastiche.
A fondamento della domanda hanno allegato che:
- dal 2015 ad oggi lo stato di fatto è mutato, poiché ha 23 anni e nel frattempo è diventata Per_1
mamma di nato il [...]; Per_2
- la stessa percepisce l'assegno unico in via integrale per € 200,00 mensili, ha conseguito il diploma di scuola media, ha lavorato, da ultimo, come centralista in ospedale a Padova;
- la figlia ha già fatto il suo ingresso nel mondo del lavoro come da documentazione allegata al ricorso
(CU 2024 della figlia ed è in attesa di reperire una occupazione. Per_1
Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e pertanto va preso atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così dispone:
- a modifica del decreto cron.1320/2015 depositato in data 13.7.2015 del Tribunale di Padova, prende atto degli accordi interventi tra le parti come riportati in epigrafe;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di PA
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di PA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13807/2024 promossa con ricorso congiunto da:
, con il patrocinio dell'avvocato Bezze Marta Parte_1
e
GO PAOLO, con il patrocinio dell'avvocato Tancredi Urbano Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica della regolamentazione del mantenimento di figlio non matrimoniale.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Chiedono la revisione delle condizioni già disposte con decreto emesso nel proc. n. 2591/2013 RVG pronunciato il 30.06.2015 e in particolare di
- dichiarare economicamente autosufficiente;
Persona_1
- per l'effetto, revocare l'obbligo in capo al signor GO PA di contribuire al mantenimento della figlia in via ordinaria e straordinaria. - spese di lite compensate tra le parti”. Per_1
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 26.11.2024, e Zago PA, hanno Parte_1
chiesto che, a modifica delle condizioni inerenti al mantenimento della figlia , nata il [...], Per_1
di cui al decreto di questo Tribunale cron. 1320/2015 depositato in data 13.7.2015, venga revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento di con il versamento della somma mensile di Per_1
€ 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e al 60% delle spese mediche e scolastiche.
A fondamento della domanda hanno allegato che:
- dal 2015 ad oggi lo stato di fatto è mutato, poiché ha 23 anni e nel frattempo è diventata Per_1
mamma di nato il [...]; Per_2
- la stessa percepisce l'assegno unico in via integrale per € 200,00 mensili, ha conseguito il diploma di scuola media, ha lavorato, da ultimo, come centralista in ospedale a Padova;
- la figlia ha già fatto il suo ingresso nel mondo del lavoro come da documentazione allegata al ricorso
(CU 2024 della figlia ed è in attesa di reperire una occupazione. Per_1
Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e pertanto va preso atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così dispone:
- a modifica del decreto cron.1320/2015 depositato in data 13.7.2015 del Tribunale di Padova, prende atto degli accordi interventi tra le parti come riportati in epigrafe;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di PA
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 2 di 2