Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18849 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18849/2026 Roma, li, 25/05/2026
PIERO MESSINI D'AGOSTINI
- Presidente -
NA DO
IC VI
Sent. n. sez. 311/2026 UP 06/03/2026 R.G.N. 42494/2025
MA SO
IO CO
ha pronunciato la seguente
- Relatore -
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) CH IA NA nato a [...] il [...] 2) IO EL nato a [...] il [...] 3) SO RI NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza dell'11/02/2025 della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
udite le conclusioni del difensore della parte civile UA AN, Avv. Pietro Romeo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e depositato comparsa conclusionale e nota spese;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente AT DI HI, Avv. Giovanna Beatrice Araniti, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4a628525d0ab32 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cda159db42334
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente MA ME OR, Avv. Mario Sant'Ambrogio e ST IO, che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente MA IO, Avv. Vincenzo D'Ascola e Avv. Francesco Aranese, che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. MA ME OR, AT DI HI e MA IO, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'11 febbraio 2025 con la quale la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 6 novembre 2023, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, ha condannato AT DI HI alla pena di anni 16 e mesi 8 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 630 cod. pen., previa assoluzione dai reati di tortura e lesione ed ha confermato la condanna a 20 anni di reclusione irrogata dal primo giudice nei confronti di MA ME OR e MA IO per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni gravissime e tortura, previa esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, n. 4, cod. pen. in relazione al capo 1), dell'aggravante di cui all'art. 577, n. 3, cod. pen. in relazione al capo 2) e dell'aggravante di cui all'art. 613-bis, comma quarto in relazione al capo 4).
2. Ricorso MA ME OR
2.1. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 179 cod. proc. pen. e 125 Cost. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese da UA AN.
2.1.1. I giudici di merito avrebbero omesso un adeguato scrutinio della credibilità soggettiva del AN, descritto dalla difesa quale soggetto abitualmente mendace e incline a condotte strumentali all'ingiusto arricchimento ai danni di terzi. In tale prospettiva, sarebbero state ingiustificatamente svalutate le dichiarazioni rese dal teste della difesa NI RU, ritenute significative ai fini della valutazione della personalità del dichiarante e delle sue pregresse attività illecite in danno di soggetti extracomunitari.
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO
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21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4a628525d0ab32
Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cda159db42334
La pervicacia nel mendacio del AN emergerebbe, inoltre, dal fatto che egli avrebbe continuato a rendere dichiarazioni non veritiere anche dopo aver manifestato l'intenzione di riferire integralmente i fatti e segnatamente sostenendo di ignorare il contenuto dei trasporti effettuati, pur risultando direttamente coinvolto nelle operazioni di scarico delle sostanze stupefacenti a Palermo. La Corte distrettuale si sarebbe limitata a qualificare come irrilevanti tali elementi di contrasto rispetto all'impianto accusatorio, con argomentazioni assertive e apodittiche, omettendo un effettivo confronto con le specifiche deduzioni difensive e incorrendo, così, in un vizio di motivazione meramente apparente. In particolare, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare gli atti del procedimento connesso pendente dinanzi al Tribunale di Palermo in ordine all'attività di narcotraffico, dai quali emergerebbe che la persona offesa avrebbe proseguito nelle dichiarazioni mendaci anche dopo aver affermato, nel verbale del 30 luglio 2022, di voler riferire integralmente la verità.
2.1.2. La difesa censura, inoltre, l'erronea valorizzazione, quale fonte attendibile di prova, di un soggetto che non avrebbe potuto essere considerato un testimone genuino, avendo fornito plurime e divergenti versioni del medesimo episodio. In particolare, si evidenzia che il AN, in un primo momento, avrebbe riferito di essere stato sequestrato da due soggetti a lui sconosciuti e condotto a bordo di un furgone;
successivamente avrebbe affermato di conoscere uno dei due, indicato con il nome di Mario, precisando che entrambi lo attendevano all'esterno del fondo;
infine, avrebbe dichiarato che i due aggressori, a lui noti, si trovavano già all'interno del fondo. Le rilevate incongruenze dichiarative, unitamente alle omissioni motivazionali ascritte alla sentenza impugnata, avrebbero determinato -secondo la difesa- un tessuto argomentativo inidoneo a dimostrare con certezza la contestuale presenza degli imputati OR e IO in località Calvario all'ora di pranzo del giorno del fatto, tanto più in assenza di prova di contatti diretti tra i due nei sei mesi precedenti e in considerazione del fatto che il ricorrente svolgeva attività lavorativa a Gallico per sei giorni alla settimana.
2.1.3. La motivazione sarebbe altresì affetta da manifesta illogicità in relazione alla ritenuta sussistenza di pregressi rapporti illeciti tra la persona offesa e gli imputati nonché dei presunti viaggi in Sicilia per il trasporto di sostanze stupefacenti, circostanze che troverebbero fondamento esclusivamente nelle dichiarazioni, reputate confuse e contraddittorie, del AN.
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Firmato Da: MA SO Emesso Da:
RO
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21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4a628525d0ab32
Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
I giudici di appello avrebbero ignorato elementi idonei a smentire in radice tale ricostruzione, segnatamente il fatto che, nell'orario in cui il AN collocava il presunto rapimento e il successivo trasferimento in Sicilia (ore 22:30 del 1° giugno 2022), il ricorrente si trovava a Reggio Calabria ad una cena di compleanno, circostanza comprovata dalle fotografie prodotte dalla difesa e che, alle ore 00:30 del 2 giugno 2022, l'utenza telefonica del OR avrebbe agganciato una cella ubicata nelle immediate vicinanze della sua abitazione, come attestato dal consulente tecnico di parte.
2.1.4. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe trascurato di esaminare elementi investigativi e difensivi di decisivo rilievo, idonei -secondo la prospettazione difensiva- a escludere la configurabilità del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e la prova dell'antefatto, costituito dal presunto traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, il giudice di appello avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa attestante che il ricorrente svolgeva quotidianamente attività lavorativa a circa trecento metri dal luogo del fatto, circostanza ritenuta coerente con la versione del OR secondo cui egli aveva chiesto un passaggio in autovettura al HI titolare di un esercizio di ortofrutta ubicato nella medesima piazza- unicamente perché aveva lasciato la propria vettura presso un autolavaggio situato nei pressi dell'attività del coimputato. Tale ricostruzione alternativa sarebbe stata irragionevolmente svalutata dalla Corte territoriale quale spiegazione illogica, senza adeguata confutazione delle ragioni poste a suo fondamento. Parimenti non sarebbe stata esaminata la consulenza tecnica di parte attestante la presenza del OR nei pressi della propria abitazione in Reggio Calabria alle ore 00:35 del 1° giugno 2022, ossia circa due ore dopo il momento in cui il AN lo collocava in viaggio verso Palermo per recuperare il denaro oggetto della successiva pretesa estorsiva dell'11 luglio 2022. Infine, si deduce travisamento delle prove dedotte dalla difesa relative ai fatti del 1° giugno 2022, attestanti la presenza del OR presso la propria abitazione in Reggio Calabria, insieme alla famiglia, dopo aver partecipato a una festa di compleanno ed essere stato riaccompagnato a casa dal suocero. Tale quadro probatorio, ove correttamente valutato, escluderebbe -secondo la difesa- la possibilità che il OR si trovasse a Palermo nell'orario indicato dal AN, il quale aveva dichiarato di aver traghettato con il ricorrente alle ore 22:30 del 1° giugno 2022, con conseguente decisivo travisamento del fatto storico.
Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a628525d0ab32 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, si lamenta violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 630, 605 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato di sequestro di persona. La difesa sostiene la mancanza di prova in ordine alla riconducibilità del sequestro ad una finalità estorsiva in considerazione dell'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della mancanza di riscontri di tipo individualizzante. È stato, in particolare, affermato che proprio le modalità della condotta (abbandono della vittima senza ottenere la restituzione della somma pretesa nonostante l'amputazione della falange) dimostrerebbero l'assenza del dolo del reato di cui all'art. 630 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione, si eccepisce violazione degli artt. 125, 190 e 192 cod. proc. pen. e 628 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina. La Corte distrettuale non si sarebbe confrontata con la specifica doglianza difensiva concernente le incongruenze dichiarative della persona offesa, la quale avrebbe fornito due differenti versioni in ordine al numero dei telefoni cellulari asseritamente sottratti. Parimenti, il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare le deduzioni giuridiche prospettate dalla difesa in punto di insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 628 cod. pen., non risultando dimostrata - secondo l'assunto difensivo- la volontà di conseguire un profitto mediante l'impossessamento dell'apparecchio telefonico della vittima, con conseguente difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice.
2.4. Con il quarto motivo di impugnazione, il OR deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. ed eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la pena applicata dal primo giudice in relazione al reato di tortura (anni quattro di reclusione) nonostante i giudici di appello abbiano escluso la sussistenza dell'aggravante di cui al comma quarto dell'articolo 613-bis cod. pen. che prevede il raddoppio della pena.
2.5. Con il quinto motivo di impugnazione, si lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Ricorso AT HI DI.
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO
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21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4a628525d0ab32
Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
3.1. Con il primo motivo di impugnazione, si eccepisce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese da UA AN. Il ricorrente censura la motivazione della Corte territoriale, ritenuta carente e meramente assertiva, in relazione alla doglianza difensiva secondo cui, già al momento della ricezione della denuncia orale sporta dal AN in data 12 luglio 2022, alle ore 10:45, sussistevano a suo carico specifici indizi di reità tali da imporre alla polizia giudiziaria l'immediata interruzione dell'esame e l'attivazione delle garanzie previste dall'art. 63 cod. proc. pen. I giudici di merito avrebbero escluso la presenza, in tale fase, di elementi indiziari nei confronti del dichiarante, senza considerare che le dichiarazioni rese il 30 luglio 2022 le quali hanno indotto il Pubblico ministero a interrompere l'esame e a procedere ai sensi della citata disposizione- presenterebbero, nella parte autoindiziante e potenzialmente pregiudizievole, contenuto identico a quello già riferito dinanzi alla polizia giudiziaria il 12 luglio 2022. La Corte distrettuale, inoltre, non avrebbe specificato quali fossero gli elementi indiziari ulteriori, asseritamente sopravvenuti rispetto alla prima audizione, che avrebbero giustificato l'interruzione dell'esame da parte del Pubblico ministero per l'assunzione delle garanzie difensive;
omissione che, secondo la prospettazione difensiva, troverebbe spiegazione nell'inesistenza di circostanze nuove, a fronte dell'identità del contenuto autoaccusatorio delle dichiarazioni rese in momenti diversi. Si sostiene, pertanto, che, mentre il Pubblico ministero avrebbe correttamente riconosciuto la qualità di persona sottoposta a indagini in capo al AN, la polizia giudiziaria, pur in presenza dei medesimi elementi indizianti -idonei a delineare non solo la posizione di vittima ma anche quella di concorrente in delitti connessi o collegati- avrebbe indebitamente proseguito l'assunzione di sommarie informazioni, in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle relative dichiarazioni.
3.2. Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese da AN nonché carenza di motivazione in ordine alle doglianze difensive in tema di valutazione della prova dichiarativa.
3.2.1. La sentenza impugnata non conterrebbe un apparato motivazionale adeguato e completo quanto al giudizio di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca del narrato della persona offesa. In particolare, la Corte territoriale
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21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4a628525d0ab32
Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cda159db42334
non avrebbe approfondito la genesi delle accuse né la natura dei rapporti intercorsi tra gli imputati e UA AN, accertamento ritenuto tanto più necessario in considerazione del ritardo con cui le accuse sono state formulate nonché delle reiterate imprecisioni, contraddizioni e mutamenti di versione che connoterebbero le dichiarazioni della parte civile. Secondo la difesa, tali caratteristiche renderebbero plausibile una ricostruzione alternativa, nella quale il ritardo accusatorio costituirebbe indice della natura manipolatoria delle dichiarazioni, utilizzate dal AN quale strumento giustificativo di un incontro di natura illecita che egli non avrebbe avuto interesse a chiarire. I giudici di merito non si sarebbero adeguatamente confrontati con le possibili letture alternative desumibili dalla progressione dichiarativa del AN, la quale inciderebbe negativamente sull'affidabilità complessiva del narrato. La Corte distrettuale avrebbe, con argomentazioni ritenute astratte e congetturali, qualificato come fisiologica e giustificata tale evoluzione, attribuendola a una condizione di vulnerabilità psicologica del dichiarante, senza tuttavia esaminare puntualmente, sotto il profilo della coerenza logica, le specifiche e rilevanti contraddizioni dettagliatamente evidenziate nell'atto di appello.
3.2.2. La difesa deduce, inoltre, che i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a una valutazione complessiva e generica, senza fornire adeguata motivazione in ordine al rigetto della richiesta difensiva di audizione del AN nel contraddittorio tra le parti quale condizione del rito abbreviato, nonostante la puntuale indicazione delle discrasie che avrebbero reso necessario tale
esame.
La difesa richiama, a tal fine, le plurime versioni rese dal AN nel corso della medesima giornata del 12 luglio 2022: nelle annotazioni delle ore 01:05 e 11:20 egli avrebbe riferito di essere stato rapito da due sconosciuti e caricato su un furgone;
nell'annotazione delle ore 04:00 avrebbe omesso ogni riferimento al furgone, dichiarando di essersi recato spontaneamente a un incontro con due soggetti a lui noti che lo attendevano all'esterno del terreno sito in via Dei Monti;
nell'annotazione delle ore 10:45 avrebbe indicato il nominativo del HI quale soggetto che lo avrebbe accompagnato all'incontro, prospettando i fatti come riconducibili a una rapina subita in occasione di un'attività di trasporto svolta per conto di terzi;
infine, in sede di escussione innanzi al Pubblico ministero il 30 luglio 2022, avrebbe ammesso che tali trasporti potessero riguardare traffici di sostanze illecite, precisando che
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4a628525d0ab32 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
il HI non aveva alcun interesse nella vicenda, pur avendolo accompagnato di sua iniziativa presso il terreno, senza che egli sapesse spiegarne la ragione.
3.2.3. La Corte di merito avrebbe, inoltre, sostanzialmente trascurato quanto riferito dal HI in ordine al rapporto di profonda amicizia che lo legava al AN, rapporto che lo avrebbe indotto a prestargli l'autovettura dopo il danneggiamento doloso di quella dell'amico e, in altre occasioni, ad accompagnarlo nei suoi spostamenti;
circostanze che, secondo la difesa, avrebbero potuto offrire una diversa chiave interpretativa del ruolo del ricorrente. Quanto ai motivi dell'incontro con il OR, la versione del HI -secondo cui il predetto si sarebbe recato presso il negozio di ortofrutta gestito dal ricorrente per acquistare della frutta insieme a un altro ragazzo- troverebbe riscontro nelle immagini estrapolate dalle videoregistrazioni delle telecamere collocate lungo il tragitto da Calvario a via Dei Monti, dalle quali emergerebbe che il HI, dopo aver accompagnato due giovani a Villa San Giuseppe, si fermava presso il proprio esercizio per caricare oggetti nel cofano dell'autovettura e, successivamente, andava a prelevare il AN per lasciarlo in via Dei Monti. Tale ricostruzione alternativa non sarebbe stata oggetto di adeguato esame da parte della Corte di appello con conseguente violazione del principio di diritto secondo cui, a fronte di un medesimo dato probatorio suscettibile di plurime interpretazioni, deve essere privilegiata quella più favorevole all'imputato.
3.2.4. A giudizio della difesa, infine, le videoregistrazioni ed i tabulati telefonici valorizzati dai giudici di merito non dimostrerebbero la consapevole partecipazione del HI al reato di cui all'art. 630 cod. pen. né la sussistenza del necessario dolo specifico. La Corte distrettuale non avrebbe affrontato analiticamente le alternative plausibili e non avrebbe spiegato in modo puntuale quali elementi probatori oggettivi escluderebbero la validità di tali altre ipotesi con conseguente carenza di motivazione sul punto.
3.3. Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente eccepisce violazione degli art. 192 cod. proc. pen., 42, 43 e 630 cod. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento ideologico del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.
3.3.1. La difesa deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di fornire adeguata risposta a una serie di rilievi logici di rilevanza decisiva, in particolare non chiarendo: per quale ragione la persona offesa non avesse immediatamente indicato il ruolo del HI;
quale interesse concreto avesse
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21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4a628525d0ab32
Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
avuto il ricorrente ad essere coinvolto nella vicenda;
per quale motivo il HI avesse parcheggiato l'autovettura in un'area coperta da telecamere di videosorveglianza, anziché sostare pochi metri oltre, evitando così il rischio di essere ripreso unitamente ai presunti complici;
per quale ragione il HI avesse condotto la persona offesa proprio nel terreno ereditato dai propri genitori, luogo non isolato ma circondato da edifici, con conseguente possibilità di essere notati da terzi nonché per quale motivo gli imputati avessero atteso circa un mese prima di avanzare le proprie pretese, nonostante la persona offesa non si fosse sottratta ai luoghi di abituale frequentazione. Secondo la prospettazione difensiva, tali incongruenze avrebbero reso plausibile una ricostruzione alternativa dei fatti, secondo cui il HI sarebbe stato ignaro della rapina subita dal AN a Palermo e delle finalità dell'incontro tra quest'ultimo e i due giovani. Ne deriverebbe, ad avviso della difesa, la mancanza di prova del dolo specifico richiesto dall'art. 630 cod. pen., non potendo tale finalità estorsiva desumersi dal solo accompagnamento della persona offesa sul luogo dei fatti da parte del ricorrente.
3.4. Con il quinto motivo di impugnazione, si lamenta violazione degli art. 190 e 603 cod. proc. pen., 111 Cost. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria. La Corte avrebbe respinto la richiesta senza fornire una motivazione idonea a giustificare il mancato esercizio dei poteri istruttori nonostante la presenza di fondati motivi di dubbio sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
3.5. Con il sesto motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 62-bis, 116, 133 cod. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del concorso anomalo nel reato di sequestro di persona, al rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
3.5.1. La motivazione, fondata su formule di stile stereotipate, sarebbe del tutto carente ed illogica in considerazione del fatto che i giudici di appello non avrebbero spiegato per quale motivo le azioni dei correi ritenute non prevedibili dal HI in relazione ai reati di tortura, lesioni e rapina sarebbero invece state ritenute prevedibili per il reato di sequestro di persona.
3.5.2. La motivazione sarebbe, infine, generica ed apparente nella parte in cui i giudici di appello, nel determinare il trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale ed escludere la concedibilità delle attenuanti
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21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a628525d0ab32
Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
generiche, non avrebbero tenuto conto della minore gravità del contributo del HI e del ruolo marginale svolto dallo stesso.
4. Ricorso MA IO.
4.1. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 134, 136, 191, 373 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese da UA AN. La difesa ha eccepito che l'omessa registrazione delle dichiarazioni rese dal AN nel corso delle plurime escussioni nonché la mancata verbalizzazione delle domande formulate dalla polizia giudiziaria e dal Pubblico ministero - sostituite nei verbali dalla formula "ADR"- impedirebbero alla difesa di verificare l'eventuale ricorso a domande suggestive ovvero a modalità di conduzione dell'esame idonee a condizionare il dichiarante, tanto più in considerazione del fatto che, dalla lettura degli atti, emergerebbe uno sviluppo del narrato tutt'altro che lineare. In particolare, si evidenzia che, dalla lettura del verbale di interrogatorio del 30 luglio 2022 si desumerebbe come le domande poste contenessero una serie di elementi fattuali che si chiedeva alla persona offesa di chiarire o rettificare, verosimilmente perché lo stesso non era in grado di ricordare con precisione, quanto a date e contenuti, le precedenti dichiarazioni rese. Secondo la prospettazione difensiva, il verbale del 30 luglio 2022 sarebbe stato utilizzato, da un lato, per fondare l'accusa nel presente procedimento e, dall'altro, per procedere all'iscrizione del AN nel registro degli indagati nell'ambito del procedimento connesso relativo a un'ipotesi di cessione di cocaina avvenuta in Palermo il 1° giugno 2022, vicenda che, secondo l'assunto accusatorio, avrebbe costituito il movente del sequestro di persona contestato agli imputati. Tale atto, pertanto, assumerebbe valenza probatoria non solo nei confronti degli odierni imputati, ma anche dello stesso AN in relazione all'ipotesi di concorso nel delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. La mancata trascrizione delle domande nei verbali di sommarie informazioni impedirebbe di ricostruire compiutamente la dinamica domanda/risposta, dinamica ritenuta assai rilevante ove si consideri che l'interruzione del verbale del 30 luglio 2022 sarebbe seguita da dichiarazioni che lascerebbero intendere come le domande contenessero riferimenti a circostanze in ordine alle quali l'ufficio di Procura riteneva necessarie ulteriori precisazioni quanto a date e orari. La Corte distrettuale, nel ritenere che l'omessa indicazione delle domande rivolte alla persona offesa non integri causa di nullità né di inutilizzabilità delle dichiarazioni, in quanto non espressamente prevista dalla legge, avrebbe -
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Firmato Da: MA SO Emesso Da:
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21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a628525d0ab32
Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
secondo la difesa - trascurato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16/2000, secondo cui sono affette da inutilizzabilità assoluta le prove formate o acquisite in violazione di legge ovvero con modalità lesive di diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione. Nel caso di specie, la violazione si sostanzierebbe nel mancato rispetto dell'art. 136 cod. proc. pen., che impone l'obbligo di riprodurre nei verbali contenenti prove dichiarative le domande formulate. La prova così assunta si porrebbe, inoltre, in contrasto con i principi costituzionali a tutela del diritto di difesa e del principio di legalità della prova. Tale interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 136 e 142 cod. proc. pen. sostenuta dalla difesa troverebbe conferma nelle modifiche normative introdotte dalla riforma Cartabia, la quale ha previsto l'audioregistrazione o, in caso di impossibilità, la fonoregistrazione degli atti di assunzione di informazioni testimoniali, al fine di garantire la corretta formazione della prova.
4.2. Con il secondo motivo di impugnazione, si eccepisce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 192, 210, 546 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese da UA AN. La difesa lamenta che la sentenza impugnata sarebbe connotata da un sostanziale difetto di confronto con le articolate e dettagliate censure formulate nell'atto di appello, con le quali era stata evidenziata l'intrinseca incoerenza del narrato del AN e l'incompatibilità tra le sue dichiarazioni e i riscontri esterni valorizzati dall'accusa.
4.2.1. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, con argomentazioni apodittiche e congetturali, avrebbe ritenuto comprensibile l'iniziale reticenza della persona offesa - reputata causa delle inesattezze concernenti circostanze essenziali, anche con riferimento alla posizione del ricorrente e fisiologica la successiva scelta di affidarsi alle forze dell'ordine, arricchendo progressivamente il racconto di dettagli e precisazioni, senza tuttavia confrontarsi con le plurime e significative contraddizioni che connotano le dichiarazioni rese dalla persona offesa. I giudici di appello avrebbero trattato il AN quale ordinaria persona offesa costituita parte civile, senza considerare adeguatamente che egli rivestiva anche la qualità di indagato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.; condizione che, ad avviso della difesa, avrebbe imposto un vaglio più rigoroso in ordine alla credibilità soggettiva, all'attendibilità intrinseca e a quella estrinseca delle sue dichiarazioni.
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A fronte delle puntuali doglianze difensive sui profili di inattendibilità del dichiarante, la Corte distrettuale si sarebbe limitata a richiamare i passaggi della sentenza di primo grado e della memoria del Pubblico ministero, che avevano già affrontato il tema delle imprecisioni, delle contraddizioni e della reticenza del AN nonché del suo coinvolgimento in vicende illecite. Tale motivazione per relationem, secondo la difesa, si risolverebbe in una serie di affermazioni tautologiche e sganciate dalle specifiche censure, così eludendo l'onere di motivazione rafforzata gravante sul giudice di appello. Né il rinvio ai provvedimenti richiamati varrebbe a colmare il deficit argomentativo, atteso che anche tali atti sarebbero privi di adeguato confronto con le deduzioni difensive. La difesa evidenzia, inoltre, che tra il 12 e il 30 luglio 2022 il AN ha reso quattro dichiarazioni, nelle quali avrebbe inizialmente affermato di non conoscere il terzo soggetto coinvolto poi identificato nell'odierno ricorrente - circostanza che non poteva essere liquidata come mera incertezza mnemonica, specie in assenza di una motivazione puntuale sul punto. Ciò anche in considerazione del fatto che il dichiarante non avrebbe manifestato alcuna difficoltà nell'indicare sin dall'inizio il nome degli altri due aggressori e nel riferire l'antefatto palermitano, così escludendo un timore nei confronti degli imputati. La sentenza impugnata, nel fare riferimento a un presunto fenomeno di "consolidamento del ricordo", non si confronterebbe con la manifesta illogicità del narrato nella parte in cui il AN, pur indicando immediatamente due dei tre soggetti coinvolti e illustrando il movente dell'azione, ha reiteratamente dichiarato di non conoscere il terzo, per poi, dopo circa venti giorni, affermare di conoscerlo perfettamente, di averlo visto in due occasioni e di avergli persino consegnato personalmente somme di denaro quale corrispettivo dei viaggi a Palermo.
4.2.2. La difesa rileva, altresì, che lo stesso Pubblico ministero avrebbe mostrato di non ritenere credibile il AN, procedendo alla sua iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 con il ruolo di corriere, non credendo alla versione secondo cui egli sarebbe stato convinto di trasportare farmaci. Tale circostanza non sarebbe stata adeguatamente considerata dalla Corte territoriale, la quale si sarebbe limitata a un mero rinvio alla motivazione di primo grado, trasformando di fatto il giudizio di appello in un controllo meramente formale. Si deduce, inoltre, che la mancata verbalizzazione integrale delle domande e risposte avrebbe dovuto indurre a un vaglio ancor più rigoroso delle
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dichiarazioni del AN, specie con riferimento alla repentina indicazione, nel verbale del 30 luglio 2022, del nome del terzo soggetto precedentemente dichiarato ignoto.
4.2.3. Quanto ai riscontri esterni, la difesa contesta la valenza probatoria delle immagini di videosorveglianza analizzate alle pagine 35-37 della sentenza di appello, osservando che la stessa Corte avrebbe fatto riferimento a una mera "equiparabilità" delle fattezze dell'uomo ripreso con quelle del IO, utilizzando un criterio maggiormente pregnante rispetto alla "compatibilità" indicata dagli inquirenti. L'accertamento antropometrico avrebbe stimato l'altezza del soggetto in m. 1,79 con margine di errore di ± 4 cm (variabile tra m. 1,75 e m. 1,84), dato ritenuto troppo ampio per assumere reale valenza indiziaria. Inoltre, nel corso della perquisizione domiciliare non sarebbero stati rinvenuti indumenti assimilabili a quelli indossati dal terzo uomo ripreso dalle telecamere di sicurezza (in particolare la maglietta giallo fluo), circostanza non adeguatamente considerata dalla Corte di merito.
4.2.4. Con riferimento ai tabulati telefonici del giorno 11 luglio 2022, si deduce che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto dei contrasti tra il narrato della persona offesa e i dati documentali analizzati dalla difesa, incrociati con le immagini di videosorveglianza e con i traffici telefonici né avrebbe adeguatamente motivato in ordine ai riscontri relativi alla presunta trasferta palermitana dell'1 e 2 giugno 2022, liquidando le incongruenze sugli orari di partenza e ritorno come mere imprecisioni mnemoniche dovute al contesto emotivo. Si evidenzia, inoltre, che difetterebbero riscontri oggettivi, segnatamente nei tabulati telefonici, idonei a confermare la presenza contestuale di IO e OR a Palermo nella medesima notte, circostanza che, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto indurre a una più rigorosa valutazione della tenuta dell'impianto accusatorio. Parimenti, la Corte non avrebbe fornito risposta al rilievo difensivo secondo cui non vi sarebbero elementi atti a spiegare come IO e OR avrebbero potuto venire a conoscenza, la sera del 1° giugno, della rapina subita dal AN, atteso che quest'ultimo non avrebbe mai dichiarato di averli informati.
4.2.5. Quanto al riconoscimento fotografico, la difesa deduce che esso non sarebbe stato preceduto dalle cautele richieste dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della sua attendibilità: in particolare, non sarebbe stata previamente raccolta una descrizione dettagliata delle fattezze degli autori né
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delle circostanze della percezione visiva;
inoltre, il verbale del 12 luglio 2022 non indicherebbe la fonte e la data delle fotografie utilizzate. La motivazione sarebbe, infine, illogica nella parte in cui attribuisce rilievo esclusivo all'attendibilità del soggetto che effettua il riconoscimento, affermando la compatibilità delle fattezze del ricorrente con quelle riprese dalle telecamere, senza confrontarsi con le divergenze emergenti dalle stesse descrizioni rese dal AN. In particolare, nel verbale del 12 luglio 2022 delle ore 14:45, la persona offesa avrebbe descritto il IO come un uomo di circa trent'anni alto m. 1,70-1,75; in altra occasione avrebbe affermato che tale soggetto era più alto di lui ma più basso di Mario, alto m. 1,80. Tali dati, ritenuti incompatibili con le reali caratteristiche fisiche del IO, non sarebbero stati adeguatamente valutati dai giudici di merito con conseguente vizio di motivazione. Secondo la difesa, peraltro, tali discrasie potrebbero essere il frutto di un errore di persona, giustificato dal fatto che il AN conosceva il volto del IO per ragioni del tutto diverse da quelle connesse ai fatti oggetto di imputazione, conclusione ritenuta del tutto coerente con il dato costituito dal fatto che in ben tre dichiarazioni la persona offesa aveva riferito di non conoscere il terzo soggetto che lo aveva sequestrato e torturato. La difesa censura, altresì, la valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla giustificazione fornita dal IO nel corso dell'udienza del 3 dicembre 2024, secondo cui egli, nella notte tra il 1° e il 2 giugno, si sarebbe trovato a Termini Imerese per incontrare la propria amante, circostanza mai in precedenza riferita in ragione della relazione sentimentale stabile intrattenuta da anni con un'altra donna. Secondo il ricorrente, tale spiegazione sarebbe stata ritenuta non credibile con motivazione carente, in quanto la Corte non avrebbe proceduto a una valutazione complessiva del compendio probatorio, omettendo di considerare le rilevanti défaillance che connoterebbero il narrato del AN, al fine di verificare la sussistenza di una prova certa di colpevolezza.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 187, 192 cod. proc. pen., 605, 630 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 1) nel reato di sequestro di persona. La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di riqualificazione giuridica richiesta con i motivi di appello, ritenendo che dalle dichiarazioni della persona offesa emergesse chiaramente come lo scopo dell'azione fosse da individuarsi nella volontà degli imputati di recuperare la somma di denaro connessa al
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traffico illecito intercorso con soggetti palermitani. Tale ricostruzione, secondo i giudici di secondo grado, troverebbe fondamento nelle dichiarazioni del AN, riscontrate dai tabulati telefonici acquisiti agli atti e dalle condizioni in cui la persona offesa era stata rinvenuta dalle forze dell'ordine. La difesa sostiene l'assoluta mancanza di riscontri alle dichiarazioni rese dal AN in ordine al movente del presunto rapimento, individuato nel recupero della somma di euro 180.000 che gli imputati avrebbero ritenuto sottratta con la complicità dello stesso. In particolare, si osserva che lo stato in cui la persona offesa è stata ritrovata dalle forze dell'ordine non presenterebbe alcuna specifica valenza dimostrativa rispetto al fine estorsivo contestato, traducendosi il richiamo a tale circostanza in un'argomentazione illogica e congetturale, atteso che è nozione di comune esperienza che chiunque sia vittima di un sequestro possa subire maltrattamenti anche gravi, a prescindere dalla finalità perseguita. Parimenti, l'ulteriore elemento valorizzato dalla Corte di appello - la presenza dell'imputato nell'area di copertura della cella di Termini Imerese desumibile dai tabulati relativi all'utenza in uso al IO- non sarebbe idoneo a fungere da riscontro esterno alla natura estorsiva del sequestro, in assenza della prova certa che la trasferta palermitana fosse collegata a un tentativo di recupero della somma asseritamente sottratta. La connotazione illecita di tale trasferta, infatti, emergerebbe esclusivamente dalle dichiarazioni del AN, con conseguente vizio di circolarità della prova. La difesa evidenzia, pertanto, che le dichiarazioni della persona offesa sarebbero rimaste prive di effettivi riscontri oggettivi, non risultando sopralluoghi nei luoghi in cui si sarebbero svolti i fatti narrati in Sicilia né specificazioni in ordine alle modalità del presunto traffico illecito a Palermo o all'identità dei soggetti coinvolti. Infine, si assume che il tenore letterale delle dichiarazioni della persona offesa, come riportate nella sentenza di appello, non dimostrerebbe che la somma di euro 180.000 costituisse il prezzo della liberazione del AN, difettando la prova di un rapporto sinallagmatico tra la liberazione della vittima e la corresponsione di una somma ulteriore quale corrispettivo specifico della
stessa.
Da tutto ciò deriverebbe, secondo la prospettazione difensiva, la necessità di riqualificare il fatto nel delitto di cui all'art. 605 cod. pen., stante la totale assenza di elementi idonei a comprovare il dolo specifico richiesto dall'art. 630 cod. pen.
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4.4. Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 583, 613-bis, 630 cod. pen. nonché motivazione apparente in relazione al mancato assorbimento dei reati di lesioni e sequestro di persona nel reato di tortura.
4.4.1. Con riguardo al rapporto tra lesioni e tortura, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'assorbimento, applicando in modo non corretto la disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen.; i giudici di merito non avrebbero considerato che le lesioni non costituivano uno scopo autonomo dell'azione, la cui finalità sarebbe stata invece quella di infliggere sofferenze fisiche e psichiche con modalità crudeli.
4.4.2. Con riferimento al rapporto tra tortura e sequestro di persona, la difesa ha sostenuto che l'art. 613-bis cod. pen. ricomprenderebbe già, nella propria struttura tipica, tanto le condotte lesive quanto l'elemento della privazione della libertà personale. Proprio attraverso la privazione della libertà, l'autore del reato si assicura, infatti, l'impossibilità per la vittima di sottrarsi alle violenze, sicché tale compressione della libertà costituirebbe uno dei presupposti alternativi della condotta torturante e, dunque, elemento funzionale alla consumazione del delitto. Ne conseguirebbe che le singole condotte -quali l'aver legato la persona offesa, averla minacciata con una piccola ascia e averle amputato una falange- dovrebbero essere lette unitariamente quali segmenti di un'unica azione, integranti esclusivamente gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 613-bis cod. pen. La Corte distrettuale ha ritenuto che il AN, dopo essere stato sottoposto alle condotte violente, sia stato abbandonato nel casale ancora legato, con conseguente protrazione della privazione della libertà personale oltre il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli atti di violenza. Tale affermazione, secondo la difesa, si porrebbe in contraddizione con quanto riportato nella medesima sentenza in relazione alle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva riferito di aver udito i propri aggressori affermare che il giorno successivo gli avrebbero amputato l'intera mano, aggiungendo la frase: *guarda già i maiali si sono mangiati il dito, figurati se glielo buttiamo a lui intero». Secondo la prospettazione difensiva, tale passaggio dimostrerebbe che la privazione della libertà personale era strumentale alla prosecuzione delle condotte violente e minacciose, non essendo l'obiettivo dell'azione quello di trattenere la vittima nel capannone in quanto tale, bensì quello di proseguire nell'attività vessatoria.
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Anche la protrazione della restrizione successiva alla prima mutilazione sarebbe, quindi, stata funzionale alla continuazione dell'azione torturante, come emergerebbe dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, che descrivono un crescendo di violenze e minacce, interrotto solo temporaneamente dall'allontanamento degli aggressori con l'intenzione di fare ritorno per reiterare
le torture.
4.5. Con il quinto motivo di impugnazione, il IO lamenta violazione degli artt. 311, 630 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare d'ufficio la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'attenuante in questione. In particolare, viene richiamato quanto affermato dalla Corte costituzionale in ordine alla possibilità di riconoscere la fattispecie attenuata in relazione a episodi di sequestro di persona a scopo di estorsione finalizzati all'ottenimento di una prestazione patrimoniale connessa a pregressi rapporti illeciti, rispetto ai quali la cornice edittale prevista dall'art. 630 cod. pen. potrebbe risultare, in concreto, sproporzionata. Tali condotte, infatti, potrebbero presentare caratteri di occasionalità e di rudimentale organizzazione, specie quando - come nel caso di specie non si inseriscano nel contesto di un'organizzazione criminale strutturata. La difesa ha, quindi, lamentato la mancata valorizzazione dell'assenza di un progetto criminoso preordinato, dell'estemporaneità dell'azione, della mancata predisposizione di mezzi, uomini o alibi nonché della natura improvvisata delle condotte violente attuate nei confronti della persona offesa. È stato altresì evidenziato che la privazione della libertà si sarebbe protratta per un arco temporale limitato ed in un luogo non isolato e, inoltre, che la circostanza che la persona offesa sia riuscita a chiedere aiuto dimostrerebbe la scarsa organizzazione dell'azione e la sua occasionalità, elementi che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero dovuto condurre all'applicazione dell'art. 311 cod. pen. La difesa richiama, infine, il principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113/2025, secondo cui l'attenuante della lieve entità non può essere esclusa per il solo fatto della reiterazione della condotta, trattandosi di circostanza da valutare con riferimento a ciascun singolo episodio, ancorché posto in essere nell'ambito di un medesimo disegno criminoso.
4.6. Con il sesto motivo di impugnazione, deduce violazione dell'art. 61 n. 4 cod. pen. conseguente al riconoscimento dell'aggravante della crudeltà in relazione al reato di tortura.
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4a628525d0ab32 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
La difesa ha affermato, in proposito, che la crudeltà costituisce uno degli elementi costitutivi del reato di tortura e che, di conseguenza, non può essere considerata anche in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 4 cod. pen. in ragione del fatto che tale interpretazione comporterebbe una illegittima duplicazione di sanzioni.
4.7. Con il settimo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe fondato il diniego esclusivamente sulla gravità oggettiva del fatto e sulla particolare violenza delle condotte contestate, elementi che non potrebbero assumere rilievo dirimente ai fini della concessione delle attenuanti generiche, risolvendosi in una valutazione meramente correlata alla tipicità del reato. I giudici di appello non avrebbero, inoltre, adeguatamente considerato elementi di segno favorevole, quali l'incensuratezza del ricorrente e il corretto comportamento processuale tenuto dal IO, il quale avrebbe partecipato attivamente al dibattimento rendendo dichiarazioni spontanee. La difesa censura, infine, la valutazione negativa attribuita alla circostanza che il ricorrente si sia avvalso della facoltà di non rispondere, ritenendo che tale scelta, in quanto espressione del diritto di difesa, non possa essere valorizzata in senso sfavorevole ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, secondo il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
5. Il difensore del ricorrente MA ME OR, in data 18 febbraio 2026, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso e prodotto dispositivo di sentenza emesso dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Palermo con il quale il ricorrente è stato assolto dalla accusa di traffico di stupefacenti, mossagli da parte della persona offesa UA AN in data 1 giugno 2022 presso la città di Palermo, segnalando come tale fattispecie rappresenti, a dire del AN, l'antecedente logico- causale del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione oggetto di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Conviene trattare, in esordio, alcuni aspetti rilevanti per la decisione della totalità dei ricorsi proposti dagli imputati, fissando i principi di diritto che il Collegio intende applicare, evitando inutili ripetizioni.
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21cd18abdcaa3a6d-Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a628525d0ab32 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
Va evidenziato in premessa come la sentenza di appello e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto dei ricorsi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del giudice per le indagini preliminari, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280654-01). Deve essere, altresì, sottolineato come le doglianze formulate dai ricorrenti siano, in larga parte, dirette a contestare la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata;
ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova nonché l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 39563 dell'08/092023, Lo Presti, non massimata). Questo Collegio intende, inoltre, dare seguito all'univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione
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della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, [...], Rv. 276741). Tutto ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso, trattando in prima battuta i motivi con cui sono state eccepite violazioni procedurali, in seguito i motivi relativi alla ritenuta inattendibilità della persona offesa ed alla sussistenza dei reati contestati e delle relative aggravanti e, infine, le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio.
2. Il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente HI eccepisce violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da UA AN, è manifestamente infondato. L'esame degli atti processuali -consentito e, nella specie, necessario ai fini della verifica della dedotta violazione processuale- evidenzia che, in occasione delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa dinanzi alla polizia giudiziaria e successivamente al Pubblico ministero, non furono formulati gli avvisi prescritti dall'art. 63 cod. proc. pen. Risulta, invece, che nel corso dell'escussione di AN effettuata dal Pubblico ministero in data 30 luglio 2022 siano state integralmente osservate le garanzie previste dalla disposizione richiamata e che, in tale sede, il dichiarante abbia espressamente confermato il contenuto delle precedenti propalazioni rese agli operanti di polizia giudiziaria. Ciò posto, deve rilevarsi come la censura difensiva si ponga in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da soggetto già raggiunto da indizi di reità, in assenza degli avvisi prescritti e dell'assistenza difensiva, non si estende al successivo interrogatorio ritualmente assunto, allorquando quest'ultimo richiami le precedenti propalazioni. In tale ambito, infatti, non trova applicazione il principio della propagazione del vizio agli atti consecutivi dipendenti da quelli invalidi, giacché, in forza del principio vitiatur sed non vitiat, la sanzione dell'inutilizzabilità resta infatti circoscritta alle sole prove illegittimamente acquisite, senza riverberarsi sulle ulteriori risultanze probatorie ad esse collegate. L'inutilizzabilità, invero, non incide sul fatto storico rappresentato, bensì esclusivamente sulla regolarità del mezzo attraverso il quale quel fatto è stato documentato ed acquisito al processo (Sez. 6, n. 9009 del 04/02/2020, [...], Rv. 278563-01; Sez. 2, n. 28060 del 16/05/2024, [...], Rv. 286700-01; Sez. 5, n. 35862 del 09/10/2025, [...], non massimata).
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Parimenti corretta deve ritenersi la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto applicazione dell'ulteriore principio, anch'esso consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese dall'indagato in procedimento connesso o probatoriamente collegato allorché, nel corso di un interrogatorio svolto con l'osservanza delle garanzie difensive, il dichiarante confermi per relationem le precedenti dichiarazioni rese in assenza delle medesime garanzie (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, [...], Rv. 271230-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273818-01; Sez. 5, n. 624 del 23/10/2024, [...], non massimata). Tale principio risulta puntualmente applicato nel caso di specie, atteso che, nel corso dell'audizione del 30 luglio 2022 dinanzi al Pubblico ministero, UA AN ha integralmente richiamato e confermato le precedenti dichiarazioni.
3. Il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente IO lamenta violazione degli artt. 134, 136, 191, 373 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da UA AN è manifestamente infondato.
3.1. La Corte distrettuale ha correttamente affermato che l'omessa indicazione, nei verbali di sommarie informazioni, delle domande rivolte dagli inquirenti al AN non determina né nullità né inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, non essendo tale omissione assistita da alcuna specifica sanzione processuale prevista dall'ordinamento (Sez. 3, n. 11450 del 06/11/2018, [...], Rv. 275156- 01; Sez. 2, n. 9618 del 19/02/2025, [...], Rv. 287800-01, in motivazione). I giudici di appello hanno, in particolare, evidenziato che gli artt. 136 e 142 cod. proc. pen. configurano la nullità del verbale esclusivamente nelle ipotesi di assoluta incertezza in ordine all'identità delle persone intervenute, senza estendere tale invalidità al diverso caso della mancata riproduzione delle domande formulate dagli inquirenti nel corso dell'assunzione delle dichiarazioni. Né può attribuirsi rilievo invalidante alla dedotta inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 136 cod. proc. pen., atteso che il sistema delle nullità processuali è governato dal principio di tassatività, in forza del quale l'inosservanza di una disposizione processuale assume rilevanza solo ove sia espressamente prevista una specifica sanzione ovvero la violazione risulti riconducibile alle ipotesi contemplate dall'art. 178 cod. proc. pen. I giudici di merito hanno, pertanto, correttamente escluso che la mancata verbalizzazione delle domande rivolte al dichiarante possa incidere sulla validità o sull'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte, trattandosi di omissione che non comporta alcuna compromissione delle garanzie fondamentali presidiate dal
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regime delle invalidità processuali e che non determina alcuna incertezza in ordine alla provenienza, al contenuto o alla riferibilità soggettiva dell'atto.
3.2. La Corte territoriale ha, altresì, correttamente ritenuto infondata la doglianza difensiva secondo cui l'omessa verbalizzazione delle domande rivolte alla persona offesa impedirebbe di verificare l'eventuale carattere suggestivo delle stesse, richiamando il consolidato principio di diritto per il quale il divieto di porre domande suggestive previsto dall'art. 499 cod. proc. pen. opera esclusivamente nell'ambito dell'esame dibattimentale e non si estende alle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari (Sez. 3, n. 11450 del 06/11/2018, [...], Rv. 275156 02; Sez. 3, n. 40782 del 26/09/2024, [...], non massimata). È stato, peraltro, sottolineato come l'eventuale violazione del divieto di porre domande suggestive dettata dall'art. 499 cod. proc. pen. non comporterebbe comunque né l'inutilizzabilità né la nullità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non vertendosi in tema di prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge bensì di prove assunte con modalità difformi da quelle prescritte (Sez. 3, n. 1450 del 06/10/2018, [...]; Sez. 3, n. 39482 del 02/07/2024, [...], Rv. 287016 01; Sez. 3, n. 39481 del 02/07/2024, [...], Rv. 287053 01).
4. Il quinto motivo, con il quale il HI deduce la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. in conseguenza del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato. Va preliminarmente ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello avverso sentenza emessa all'esito di rito abbreviato costituisce istituto di natura eccezionale, in ragione della presunzione di completezza del compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado. Ne consegue che il relativo potere può essere esercitato esclusivamente qualora il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, l'assunzione della prova assolutamente necessaria in quanto potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione complessiva del materiale probatorio già acquisito (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 266820-01; Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, [...], Rv. 287482-02). Nel caso in esame, la Corte distrettuale, con motivazione congrua, coerente con le risultanze processuali ed esente da manifesta illogicità, ha dato puntuale conto delle ragioni per le quali ha ritenuto non necessaria la rinnovazione dell'esame della persona offesa, valorizzando sia la chiarezza del quadro
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probatorio già delineatosi sia la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal AN. La decisione impugnata si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità, risultando sorretta da un apparato argomentativo immune da vizi logici manifesti e da incongruenze nella ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio. Deve essere, in proposito, ribadito che il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, [...], Rv. 269373-01; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, [...], Rv. 283522-01; Sez. 6, n. 4519 del 09/10/2024, [...], non massimata).
5. Il primo motivo dedotto dal OR, il secondo ed il terzo motivo dedotti dal HI ed il secondo motivo dedotto dal IO, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro strettamente connesse relative all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dalla parte civile UA AN, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
5.1. La versione dei fatti resa da UA AN (nella sua duplice veste di persona offesa nonché di persona indagata in reato probatoriamente collegato) è stata sottoposta dai giudici di merito a un vaglio logico, coerente e puntuale, anche alla luce dei significativi riscontri esterni individualizzanti e dell'accertata assenza di qualsivoglia interesse calunniatorio o ritorsivo della persona offesa nei confronti degli imputati (cfr. pagg. da 26 a 46 della sentenza di primo grado e pagg. da 29 a 35 della sentenza impugnata). Entrambe le decisioni di merito, invero, risultano esenti da vizi logici e giuridici, essendo fondate su un'approfondita valutazione della credibilità soggettiva del AN e su una analisi critica delle sue dichiarazioni accusatorie, condotta secondo i criteri di specificità, coerenza, spontaneità, costanza e conoscenza
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diretta del fatto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle chiamate in correità. Le propalazioni del AN sono state correttamente ritenute sufficientemente dettagliate e coerenti con gli ulteriori atti d'indagine posti a fondamento delle statuizioni di condanna;
il dichiarante, infatti, non si è limitato a generiche accuse, ma ha ricostruito i fatti con dovizia di particolari, indicando soggetti, luoghi e circostanze suscettibili di puntuale verifica. Quanto alla genuinità del narrato, i giudici di merito hanno escluso che le modalità di emersione dei fatti potessero ricondursi a intenti calunniatori o a fenomeni di etero-induzione, evidenziando l'assenza di elementi dai quali desumere una volontaria alterazione della realtà. Al contrario, è stata valorizzata la spontaneità del racconto, maturato e progressivamente emerso all'esito di un significativo periodo di sofferenza, l'evidente timore nutrito nei confronti dei ricorrenti nonché la mancata manifestazione di intenti vendicativi o sentimenti di rivalsa, circostanze ritenute fortemente indicative della veridicità delle accuse. La Corte territoriale ha, altresì, evidenziato che, subito dopo la liberazione, il AN, ancora profondamente traumatizzato dalle torture subite, si mostrava reticente circa la reale dinamica degli eventi e solo successivamente, attraverso un percorso graduale di maturazione e affidamento nei confronti dell'autorità procedente, riusciva a riferire particolari sempre più dettagliati e convincenti. È stato, in particolare, favorevolmente apprezzato il fatto che la persona offesa abbia spontaneamente deciso -pur con evidenti remore e senza immediate ammissioni integrali di fare luce su tali vicende, rivolgendosi alla polizia giudiziaria per segnalare nuove circostanze che hanno reso necessaria una sua ulteriore escussione, nel corso della quale il AN ammetteva il proprio coinvolgimento in almeno due trasporti illeciti commissionati dal OR e dal IO, circostanza che ne determinava l'iscrizione nel registro degli indagati. Proprio tale comportamento è stato ritenuto elemento altamente significativo della genuinità del racconto accusatorio, poiché proveniente da soggetto che, pur consapevole delle proprie responsabilità, ha avvertito l'esigenza di denunciare le gravi violenze subite, anche a rischio di fare emergere la propria partecipazione ad attività illecite. In tale prospettiva, i giudici di appello, con percorso argomentativo immune da illogicità manifesta, hanno ritenuto del tutto comprensibili sia l'iniziale reticenza del AN nel riferire gli antefatti delittuosi cui aveva preso parte sia le inesattezze e imprecisioni concernenti talune circostanze del thema probandum, reputando fisiologico il successivo arricchimento del narrato mediante ulteriori
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dettagli e precisazioni relativi non solo alla trasferta siciliana e alla rapina subita ma anche alle condotte criminose oggetto del procedimento. La progressiva specificazione delle dichiarazioni è stata coerentemente ricondotta allo stato di vulnerabilità in cui versava il AN nel periodo successivo alla sua liberazione, caratterizzato non solo dalle sofferenze fisiche derivanti dalle torture e lesioni patite, ma anche dal timore per le conseguenze connesse alla rivelazione delle attività illecite commesse in occasione dei trasporti di merce in Sicilia su incarico degli imputati OR e IO. Le eccepite discrasie sono state, pertanto, correttamente interpretate quali fisiologiche precisazioni derivanti dal consolidamento del ricordo e dalla graduale scelta di riferire integralmente i fatti, senza che esse incidessero sull'attendibilità complessiva del AN. Sul punto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la natura progressiva delle dichiarazioni rese da una vittima vulnerabile non costituisce, di per sé, indice di inattendibilità, poiché tali dichiarazioni frequentemente si sviluppano attraverso un articolato percorso di disvelamento, condizionato sia dall'affidamento maturato nei confronti dell'autorità procedente sia dal graduale superamento del trauma subito. Questa Corte ha, in particolare, affermato che il progressivo distacco temporale dall'evento traumatico può favorire il riaffiorare di ricordi più dettagliati e circostanziati, sicché il dato dichiarativo della persona offesa traumatizzata si caratterizza proprio per una rievocazione "per stadi successivi", che riflette il percorso interiore di affidamento della vittima alla giurisdizione, da ciò consegue che il giudizio di attendibilità deve fondarsi su una valutazione complessiva di tutte le fasi del percorso dichiarativo (Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, [...], Rv. 281005 02; Sez. 3, n. 2276 del 10/12/2025, [...], non massimata;
Sez. 3, n. 6729 del 05/02/2026, [...], non massimata). Il convincente iter motivazionale seguito dai giudici di merito non viene in alcun modo scardinato dalle doglianze difensive con le quali si sostiene la contraddittorietà ed illogicità delle propalazioni del AN sulla base di una alternativa ricostruzione fattuale delle vicende scrutinate. Le doglianze difensive, incentrate sulla mutevolezza e sul progressivo ingigantimento del narrato, si risolvono, infatti, in una mera confutazione di principio che non si confronta con gli elementi valorizzati dai giudici di merito e ignora i consolidati approdi giurisprudenziali in tema di memoria autobiografica delle vittime di crimini violenti. Ne consegue che le parziali omissioni o contraddizioni evidenziate dalla difesa, attenendo a profili secondari, non assumono alcuna decisività a fronte della
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a628525d0ab32 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
piena coerenza del nucleo essenziale delle accuse, ritenuto attendibile dai giudici di merito all'esito di una valutazione logica e completa delle risultanze processuali. I ricorrenti omettono di confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo sviluppato dai giudici di merito in ordine alla completezza, coerenza e attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, limitandosi a prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali e una ricostruzione alternativa dei fatti, inammissibile nel giudizio di legittimità.
5.2. I giudici di merito, dopo avere escluso la sussistenza di motivi di astio o risentimento del AN nei confronti degli imputati ed argomentato diffusamente in relazione all'attendibilità intrinseca del narrato accusatorio, hanno proceduto a una puntuale verifica, con esito positivo, dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa attraverso l'esame dei significativi riscontri esterni individualizzanti acquisiti nel corso del giudizio. Con motivazione immune da vizi logici e coerente con le risultanze processuali, è stato evidenziato che le propalazioni del AN, in relazione alle circostanze rilevanti del thema probandum, hanno trovato riscontro esterno individualizzante nei tabulati telefonici, nelle videoriprese acquisite agli atti e nel materiale sequestrato dagli inquirenti, il cui contenuto -diversamente da quanto sostenuto dalla difesa risulta caratterizzato da riferimenti chiari e univoci, idonei a corroborare il narrato accusatorio. La Corte distrettuale, attraverso una valutazione unitaria del compendio probatorio, ha coerentemente applicato il principio di diritto secondo cui può integrare riscontro individualizzante qualsiasi elemento probatorio, diretto o indiretto, capace di corroborare, anche sul piano della mera consequenzialità logica, la dichiarazione accusatoria del chiamante in reità, senza che sia necessario che esso sia autonomamente sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità dell'accusato, in considerazione della natura accessoria e gregaria del riscontro medesimo (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, [...], Rv. 255145 01; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, [...], Rv. 276744 - 01; Sez. 1, n. 31205 del 23/10/2020 in motivazione, Fortuna, Rv. 279790-01). Il riscontro individualizzante, pertanto, non costituisce prova autonoma della responsabilità, ma elemento idoneo a conferire definitiva attendibilità a una prova c.d. "debole", quale la chiamata di correo, tanto minori essendo i margini di errore quanto più la stessa si presenti precisa, diretta e circostanziata.
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In tale prospettiva, deve ribadirsi che gli elementi di conferma richiesti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non devono provare autonomamente il
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a628525d0ab32 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, poiché, diversamente opinando, la disposizione risulterebbe priva di concreta funzione applicativa. La loro finalità processuale è, infatti, quella di corroborare l'attendibilità della chiamata in correità, sicché essi assumono una funzione subordinata e accessoria rispetto alla dichiarazione accusatoria, potendo risultare privi di autonoma valenza dimostrativa con riguardo al thema decidendum e rilevare esclusivamente nella misura in cui dimostrino con certezza un collegamento tra il soggetto accusato e la vicenda criminosa, tale da escludere il rischio di attribuire la responsabilità sulla base di accuse false o non verificabili. Ne consegue che, una volta accertata la conformità degli elementi acquisiti a tale paradigma probatorio, la valutazione della loro concreta capacità corroborativa integra un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, purché sorretto -come nel caso di specie- da motivazione congrua, completa e logicamente coerente.
5.3. L'ulteriore doglianza, con la quale il HI deduce la carenza di prova in ordine al proprio coinvolgimento nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, è aspecifica e interamente versata in fatto. Le conformi decisioni di merito hanno dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, attraverso una valutazione del compendio probatorio immune da vizi logici e conforme ai principi che regolano l'apprezzamento della prova. In particolare, i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi convergenti, puntualmente richiamati e coerentemente valorizzati, desunti da circostanze fattuali di sicuro rilievo. La ricostruzione operata nelle sentenze di merito si sottrae, pertanto, a censura, risultando completa, consequenziale e priva di profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. La Corte territoriale, peraltro, ha correttamente valorizzato la connotazione ambientale e contestuale delle condotte delittuose, che imponeva di non isolare i singoli comportamenti dei ricorrenti ma di valutarne la funzione e il significato alla luce dell'interazione con l'azione degli altri concorrenti. In tale prospettiva, gli elementi acquisiti sono stati logicamente interpretati quali indici di un contributo causalmente rilevante prestato dal HI alla realizzazione del fatto tipico, idoneo a dimostrare la consapevole adesione del ricorrente alla comune iniziativa criminosa. La valutazione dei giudici di merito è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il concorso di persone nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., non postula la materiale esecuzione della condotta tipica, essendo
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO
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Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cda159db42334
sufficiente un qualsiasi apporto, anche solo morale, purché sorretto dalla consapevole adesione all'azione delittuosa e idoneo a fornire all'autore materiale del fatto stimolo all'azione o maggiore senso di sicurezza nel proprio agire (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, [...], Rv. 279807-01; Sez. 6, n. 3348 del 14/01/2025, [...], non massimata). È parimenti infondata la censura con cui si lamenta il carattere apodittico della motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente. La Corte di appello, con argomentazione articolata e immune da fratture logiche, ha evidenziato la sostanziale inattendibilità delle propalazioni del HI, rilevandone l'intrinseca illogicità e lacunosità nonché l'inequivoca smentita proveniente dalle ulteriori fonti di prova acquisite nel corso dell'istruttoria (vedi pagg. da 39 a 53 della sentenza di appello). Il motivo, in definitiva, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, già oggetto di puntuale, coerente e completa disamina da parte della Corte di merito. Il ricorrente propone una ricostruzione alternativa degli accadimenti, funzionale alla propria prospettazione difensiva, senza confrontarsi in modo specifico con l'iter argomentativo seguito dai giudici di appello, i quali hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento in termini logicamente strutturati, coerenti con le risultanze istruttorie e conformi ai principi in materia di valutazione della prova. Ne consegue l'aspecificità della doglianza.
5.4. La censura con cui MA IO contesta l'erroneità della propria individuazione quale uno dei soggetti che avrebbero sequestrato e torturato UA AN è aspecifica e volta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, muovendo da una lettura atomistica e frammentaria delle risultanze istruttorie, valorizza singoli dati fattuali in modo avulso dal complessivo contesto probatorio, al fine di prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda, incompatibile con i limiti del sindacato demandato a questa Corte. Tale prospettazione difensiva si confronta solo apparentemente con l'apparato motivazionale delle conformi sentenze di merito, le quali hanno invece sviluppato un iter argomentativo completo, coerente con le emergenze investigative ed immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà. Le decisioni di merito hanno, infatti, valorizzato una pluralità di elementi logico- probatori convergenti, ritenuti idonei a dimostrare la penale responsabilità del IO in relazione ai delitti di tortura, lesioni e sequestro di persona a scopo di estorsione (vedi pagg. da 35 a 39 della sentenza di appello e pagg. da 43 a 46 della sentenza di primo grado).
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4a628525d0ab32 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
In particolare, i giudici territoriali hanno attribuito decisivo rilievo alle dichiarazioni della persona offesa, che ha riconosciuto IO quale uno dei soggetti che avevano preso parte alle violenze ed alle condotte coercitive poste in essere nei suoi confronti. La Corte di appello ha evidenziato come tale riconoscimento fosse stato espresso in termini di assoluta certezza e fosse sorretto da intrinseca attendibilità, risultando privo di esitazioni, linearmente articolato e coerente con il complessivo sviluppo della vicenda. La credibilità delle dichiarazioni rese da AN è stata, inoltre, corroborata da significativi riscontri esterni. I giudici di merito hanno, infatti, sottolineato che il soggetto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre, unitamente al OR, saliva a bordo dell'autovettura condotta dal HI per essere accompagnato nei pressi del fondo ove la persona offesa sarebbe stata sequestrata e torturata, presentava caratteristiche somatiche perfettamente compatibili con quelle del IO. Tale compatibilità ha consentito alla polizia giudiziaria di identificare il predetto soggetto nell'odierno ricorrente attraverso la comparazione con i cartellini fotosegnaletici. Ulteriore e significativo elemento di conferma dell'identificazione del IO quale uno degli autori delle condotte delittuose è stato correttamente individuato nell'analisi dei tabulati telefonici relativi alle utenze riconducibili all'imputato. Gli accertamenti svolti hanno consentito di rilevare che l'apparecchio telefonico in uso al IO, dopo l'ultimo contatto delle ore 12.40 con la sorella NI - allorquando l'utenza impegnava la cella ubicata in via Croce Cimitero di Archi di Reggio Calabria- rimaneva successivamente spento o comunque posto in modalità off-line per l'intera fascia temporale coincidente con i fatti criminosi. L'utenza tornava successivamente in "connessione dati", impegnando nuovamente la cella di via Croce Cimitero di Archi in perfetta coincidenza con il tragitto di ritorno della BMW X2 in uso al OR, veicolo che le telecamere avevano immortalato mentre, lasciata piazza Calvario e dopo avere accompagnato il HI, alle ore 18.50 imboccava da via Casa Savoia la S.S. 18 di Gallico in direzione Archi. La Corte territoriale ha, inoltre, evidenziato come, alle successive ore 18.55, l'utenza del OR impegnasse una cella compatibile con la frazione Archi, luogo di residenza del IO, dato che risultava pienamente coerente con quanto documentato dal sistema di videosorveglianza, che aveva ripreso l'autovettura del OR dirigersi da Gallico verso Archi alle ore 18.50. Alla luce di tali convergenti emergenze istruttorie, i giudici di appello hanno ritenuto pienamente attendibile il riconoscimento operato dalla persona offesa, evidenziando come la versione fornita da AN avesse trovato plurimi e
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21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a628525d0ab32
Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
significativi riscontri esterni, idonei non solo a confermare la presenza del OR e del IO nel locus delicti in orario compatibile con i fatti di reato, ma anche a corroborare l'intera ricostruzione accusatoria. La motivazione sviluppata dalla Corte territoriale risulta, pertanto, immune da censure sotto il profilo della completezza argomentativa, della coerenza logico- giuridica e della conformità ai principi che governano la valutazione della prova, fondandosi su apprezzamenti di fatto non caratterizzati né da manifesta illogicità né da contraddittorietà, con conseguente insindacabilità degli stessi in sede di legittimità.
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01). Ne
Il Collegio intende, peraltro, dare seguito al principio di diritto secondo cui il riconoscimento effettuato dalla persona offesa costituisce parte integrante della testimonianza ed è pienamente utilizzabile ai fini della decisione in forza del principio di non tassatività dei mezzi di prova e di quello del libero convincimento del giudice (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, [...], Rv. 271041 01; Sez. 2, n. 23970 del 31/03/2022, [...], Rv. 283392 consegue che, una volta che il giudice di merito abbia proceduto, come nel caso di specie, ad una valutazione dell'attendibilità del dichiarante sorretta da motivazione logica e congrua al compendio probatorio, non è consentito dedurre in sede di legittimità censure che si risolvano nella mera prospettazione di una differente lettura delle risultanze dibattimentali, finalizzata ad ottenere una non consentita rivalutazione del merito.
5.5. In conclusione, deve essere rimarcato come la motivazione -con particolare riguardo all'attendibilità del AN ed alla idoneità del compendio probatorio a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati rispettivamente contestati si presenta, priva di contraddizioni interne nonché di vizi logici e giuridici, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa
sede.
Va, in proposito, ribadito che non compete alla Corte di cassazione stabilire se la decisione impugnata proponga la migliore ricostruzione del fatto né procedere a una rilettura del materiale probatorio al fine di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, essendo demandato al giudice di legittimità il solo controllo sulla tenuta logica e giuridica dell'apparato motivazionale, verificando se esso si mantenga entro i limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento e della coerenza con le regole del senso comune. La Corte di cassazione, infatti, quale giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può trasformarsi in giudice del contenuto della prova, non essendole consentito un sindacato sul significato concreto dei singoli elementi probatori, riservato in via esclusiva al giudice del merito, ma soltanto il
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controllo sulla congruità e logicità della motivazione che ne sorregge la valutazione (Sez. 1, n. 586 del 04/12/2017, [...], Rv. 272037-01; Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, [...], Rv. 280058 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, [...], Rv. 280601 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747-01).
6. Le doglianze con cui i ricorrenti lamentano l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 630 cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 605 cod. pen. (secondo motivo del ricorso proposto dal OR, quarto motivo del ricorso proposto dal HI e terzo motivo del ricorso proposto dal IO) sono infondate.
6.1. Il compendio probatorio, puntualmente richiamato e correttamente valutato nella sentenza impugnata, ha indotto i giudici di appello a ritenere integrata la fattispecie delittuosa di sequestro a scopo di estorsione, attraverso un percorso motivazionale immune da vizi logici e giuridici e puntualmente ancorato alle risultanze processuali (cfr. pagg. da 54 a 64 della sentenza impugnata). Tale apparato argomentativo si pone, peraltro, in linea di continuità con le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, secondo una dinamica del tutto fisiologica in presenza di una c.d. "doppia conforme", che legittima il richiamo per relationem delle argomentazioni già svolte dal Tribunale. I giudici di appello hanno correttamente ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto previsto dall'art. 630 cod. pen., facendo coerente applicazione del consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello di cui all'art. 605 cod. pen. per la diversa struttura dell'elemento soggettivo, essendo quest'ultimo caratterizzato dal dolo generico, mentre il primo richiede il dolo specifico consistente nel perseguimento di un profitto quale prezzo della liberazione della vittima. In tale prospettiva, è quindi del tutto irrilevante che la pretesa economica tragga origine, come nel caso di specie, da pregressi rapporti illeciti o da vicende delittuose intercorse tra le parti (Sez. U, n. 962 del 17/12/2003, [...], Rv. 226489 01; Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, [...], Rv. 281265 01; Sez. 5, n. 242 del 16/09/2025, [...], non massimata). I giudici di merito hanno, anzitutto, dato conto in maniera logica e coerente della sussistenza dell'elemento materiale della fattispecie incriminatrice, evidenziando come le dichiarazioni della persona offesa, intrinsecamente coerenti, lineari e convergenti, abbiano trovato puntuale riscontro nelle condizioni in cui il AN venne rinvenuto all'interno della stalla, circostanze
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4a628525d0ab32 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
fattuali inequivocabilmente dimostrative della privazione della libertà personale patita dalla vittima. In particolare, il AN veniva legato mani e piedi mediante fascette, imbavagliato e ulteriormente assicurato al tetto dell'immobile tramite una catena collegata ad un paranco, permanendo in tale stato per un apprezzabile lasso temporale, certamente idoneo ad integrare la significativa compressione della libertà di autodeterminazione richiesta dalla norma incriminatrice. La ricostruzione operata dai giudici di merito ha, inoltre, posto in evidenza l'esistenza di un chiaro nesso funzionale tra la privazione della libertà personale ed il fine perseguito dagli imputati, individuato nella restituzione della somma di euro 180.000 che, secondo il convincimento dei medesimi, la persona offesa si era indebitamente appropriata nel contesto di pregresse attività illecite. La violenta coercizione esercitata nei confronti del AN si inseriva, pertanto, in una condotta finalizzata a conseguire, mediante modalità tipicamente estorsive, il recupero della già menzionata somma di denaro, costituente il profitto perseguito attraverso il sequestro della persona offesa (cfr. pagg. da 54 a 57 della sentenza impugnata e pagg. da 48 a 50 della sentenza di primo grado). In tale quadro, i giudici di merito hanno ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine alla causale dell'azione criminosa. Il AN ha riferito in proposito che la vicenda trovava origine in un viaggio effettuato in Sicilia il precedente 1° giugno 2022 per conto del OR e del IO, nel corso del quale aveva consegnato merce illegale a soggetti di cui non conosceva le generalità, ricevendo in cambio l'ingente somma di denaro successivamente oggetto della pretesa restitutoria. Secondo il narrato della persona offesa, la vicenda assumeva esiti disastrosi poiché il furgone da lui condotto veniva trafugato da ignoti, con conseguente sottrazione della somma di denaro che egli avrebbe dovuto restituire al OR ed al IO. Questi ultimi, reputando mendace tale versione dei fatti, decidevano quindi di sequestrare, grazie all'aiuto del HI, e torturare il AN al fine di costringerlo alla restituzione della somma di euro 180.000.
6.2. Le dichiarazioni rese da UA AN, poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, sono state correttamente ritenute dai giudici di merito intrinsecamente attendibili e assistite da significativi riscontri esterni individualizzanti, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, la persona offesa aveva riferito di essersi recata a Palermo in data 1° giugno 2022 per effettuare uno dei trasporti illeciti commissionati da OR e IO;
di avere, in tale occasione, subito la rapina del furgone
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4a628525d0ab32 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
contenente il denaro destinato ai predetti imputati e di avere immediatamente informato dell'accaduto gli stessi OR e IO, i quali, dubitando della veridicità della versione fornita e sospettando che il AN avesse simulato la rapina per appropriarsi del profitto derivante dal trasporto illecito, decidevano di fare rientro con lui in Sicilia nella notte tra l'1 e il 2 giugno 2022 al fine di effettuare un sopralluogo;
precisando, infine, che tutti e tre rientravano a Reggio Calabria soltanto nella mattinata del 2 giugno 2022. Tale ricostruzione ha trovato puntuale conferma nei dati oggettivi desumibili sia dai tabulati telefonici relativi alle utenze in uso a IO e OR sia dall'analisi del contenuto del telefono cellulare sequestrato a quest'ultimo.
6.2.1. La Corte territoriale ha, invero, evidenziato che l'utenza in uso a IO risultava agganciare celle localizzate in Reggio Calabria sino alle ore 00:14 del 2 giugno 2022, mentre alle successive ore 03:27 la medesima utenza risultava collegata a celle ubicate in Palermo. Tale dato è stato logicamente valorizzato quale elemento idoneo a comprovare la presenza del IO nel capoluogo siciliano nelle prime ore del 2 giugno 2022, esattamente nel luogo e nel contesto temporale indicati dal AN con riferimento alla trasferta compiuta nella notte tra l'1 e il 2 giugno 2022. Sul punto, il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte distrettuale risulta, quindi, immune da vizi di manifesta illogicità e pienamente coerente con le emergenze istruttorie. Parimenti significativa è stata ritenuta la circostanza che il telefono cellulare in uso a OR fosse rimasto privo di connessione alla rete telefonica per tutta la durata della trasferta palermitana. I giudici di appello hanno in proposito valorizzato che entrambi gli imputati si trovavano nuovamente in Reggio Calabria nelle prime ore della mattina del 2 giugno 2022, essendo stati localizzati, rispettivamente, IO ad Archi (RC) alle ore 08:43 e OR a Motta San Giovanni (RC) alle ore 09:43, dati ritenuti perfettamente compatibili con il rientro dalla Sicilia nelle ore immediatamente precedenti.
6.2.2. Ulteriore e decisivo elemento di riscontro alla veridicità delle dichiarazioni della persona offesa è stato individuato nel materiale rinvenuto all'interno della memoria del telefono cellulare in uso a OR. Gli investigatori hanno infatti reperito le fotografie della carta d'identità, della patente di guida e della tessera sanitaria di UA AN nonché la trascrizione dell'atto di vendita del veicolo FIAT Ducato targato CP446MZ, utilizzato dalla persona offesa per la trasferta palermitana. Si tratta del medesimo mezzo di cui il AN aveva denunciato la sottrazione in data 1° giugno 2022 presso i Carabinieri di Villabate e che veniva
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
successivamente rinvenuto dalla Polizia di Stato, il 9 giugno 2022, in Bagheria, completamente distrutto dalle fiamme. La Corte distrettuale ha coerentemente ritenuto che tale circostanza potesse trovare spiegazione unicamente nel pieno coinvolgimento del OR nella complessiva operazione illecita il cui esito negativo aveva determinato il successivo sequestro della persona offesa finalizzato al recupero della somma di euro 180.000. Tale ricostruzione logicamente ineccepibile appare idonea, pertanto, a corroborare le dichiarazioni del AN, il quale aveva riferito che era stato proprio il OR a proporgli l'effettuazione dei viaggi verso Palermo e a procurargli il furgone utilizzato per i trasporti, sostenendone integralmente i costi di acquisto, di passaggio di proprietà e di assicurazione. Si tratta di elementi convergenti che comprovano tanto il pregresso rapporto esistente tra il AN e il OR quanto il ruolo concretamente svolto da quest'ultimo nell'organizzazione delle trasferte illecite. In tale prospettiva assume particolare rilievo il rinvenimento, nella memoria del telefono del OR, proprio dell'atto di vendita del veicolo impiegato per i trasporti, circostanza rispetto alla quale il ricorrente non ha fornito, peraltro, alcuna plausibile spiegazione alternativa.
una
6.2.3. Correttamente, infine, i giudici di appello hanno ritenuto priva di attendibilità la versione fornita dal IO all'udienza del 3 dicembre 2024, allorché lo stesso ha tentato di giustificare la propria presenza a Palermo deducendo motivi di natura sentimentale, sostenendo di essersi recato nel capoluogo siciliano per incontrare una donna con la quale intratteneva relazione tenuta segreta poiché, all'epoca, fidanzato con altra persona. La Corte territoriale ha logicamente escluso la credibilità di tale ricostruzione, valorizzando sia la totale assenza di elementi idonei a corroborarla sia il considerevole lasso temporale decorso prima della sua prospettazione, incompatibile con la gravità delle accuse contestate, che avrebbe ragionevolmente imposto all'imputato di fornire tempestivamente una spiegazione alternativa dei fatti.
6.2.4. Tutto ciò premesso deve essere ribadito il consolidato principio secondo cui i riscontri richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non devono autonomamente dimostrare l'esistenza del fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, poiché, diversamente opinando, la disposizione risulterebbe priva di concreta funzione applicativa. La finalità del riscontro esterno è, come esposto in precedenza, quella di corroborare l'attendibilità della chiamata in correità, assolvendo a una funzione
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accessoria e complementare rispetto alla dichiarazione accusatoria. Ne consegue che i relativi elementi possono anche essere privi di autonoma capacità dimostrativa in ordine al thema decidendum, purché risultino idonei a confermare, con sufficiente certezza, il collegamento dell'accusato con la vicenda criminosa e ad escludere, come avvenuto nel caso di specie, il rischio di un'affermazione di responsabilità fondata su accuse false o non verificabili.
6.3. La ricostruzione delle condotte rispettivamente realizzate dal HI, dal OR e dal IO, ritenute idonee a integrare la fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen., si fonda, in conclusione, su accertamenti in fatto, puntualmente operati dalla Corte distrettuale, che non si prestano a essere qualificati in termini di contraddittorietà interna né di manifesta illogicità della motivazione, risolvendosi in una valutazione complessiva delle emergenze probatorie conforme ai criteri di razionalità e plausibilità. Tale apprezzamento, in quanto espressione di un giudizio di merito sorretto da adeguata e congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità. A fronte di tale articolato e coerente iter motivazionale, i ricorrenti omettono di confrontarsi in maniera effettiva con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale, limitandosi a prospettare censure meramente assertive e alternative sul piano valutativo. Tale difetto di specificità si traduce in una critica non consentita, inidonea a incidere sulla tenuta logico-giuridica della decisione impugnata, la quale risulta conforme ai consolidati criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova.
7. Il terzo motivo di impugnazione con cui MA ME OR deduce l'insussistenza del reato di rapina è manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità. Le conformi decisioni di merito hanno, infatti, dato compiutamente conto delle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 628 cod. pen., attraverso una valutazione organica e coerente del compendio probatorio, sviluppata nel rispetto dei criteri di logicità argomentativa e dei principi che governano l'apprezzamento della prova. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e pienamente aderente alle risultanze processuali, ha evidenziato come l'impossessamento del telefono cellulare della persona offesa fosse finalizzata al conseguimento di un indebito vantaggio, individuato nell'impedire alla vittima di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine o l'aiuto di terzi. I giudici di appello hanno, pertanto, fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui l'ingiusto profitto richiesto ai fini della
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4a628525d0ab32 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
configurabilità del delitto di rapina può consistere in qualsiasi utilità, vantaggio o soddisfazione che l'agente intenda conseguire mediante la propria condotta, anche se non immediatamente patrimoniale, purché tale risultato venga perseguito attraverso l'impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, [...], Rv. 276104-01; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, [...], Rv. 28519001). Alla luce di tale principio deve ritenersi corretta la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito, i quali hanno logicamente ravvisato l'ingiusto profitto perseguito dal OR e dal IO nell'utilità derivante dalla sottrazione del telefono cellulare alla persona offesa, così impedendole di contattare le forze dell'ordine e di sottrarsi alla condotta aggressiva posta in essere nei suoi confronti. Anche in questo caso la ricostruzione operata dalla Corte territoriale risulta sorretta da un apparato motivazionale completo, lineare e privo di discrasie logiche, fondato su apprezzamenti di fatto non manifestamente illogici né contraddittori e, come tali, insindacabili nel giudizio di legittimità.
8. Il quarto motivo con cui MA IO contesta il mancato assorbimento dei reati di lesioni e sequestro nel reato di tortura è manifestamente infondato.
8.1. La Corte distrettuale ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità -pienamente condiviso da questo Collegio- secondo cui il reato di sequestro di persona può concorrere con il delitto di tortura allorché la privazione della libertà personale della vittima si protragga oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione delle condotte integranti gli atti di tortura (Sez. 2, n. 1729 del 01/12/2021, [...], Rv. 282523 - 01; Sez. 5, n. 20726 del 28/03/2024, [...], Rv. 286454-02; Sez. 5, n. 242 del 16/07/2025, [...], non massimata). La disamina comparativa degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici in rilievo evidenzia, infatti, l'assenza di un rapporto di continenza tra le stesse, atteso che il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione non ricomprende tutti gli elementi tipici del reato di tortura. Ne consegue il difetto di quella identità naturalistica del fatto necessaria ai fini della configurabilità di un rapporto di specialità tra le ipotesi delittuose contestate, risultando, peraltro, distinti anche i beni giuridici tutelati dalle rispettive disposizioni incriminatrici. Va, in proposito, affermato che l'inflizione di sofferenze fisiche particolarmente crudeli non costituisce elemento indefettibile del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione;
specularmente, la privazione della libertà personale della vittima rappresenta, ove ricorra, un mero presupposto fattuale della condotta
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
prevista dall'art. 613-bis cod. pen., sul quale non necessariamente si incentra uno specifico disvalore penale. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità, tra le due fattispecie, di un rapporto riconducibile ai principi di sussidiarietà o di consunzione, invocati dalla difesa ai fini dell'assorbimento, difettando l'identità naturalistica del fatto, in ragione della non coincidenza temporale tra il periodo di segregazione della vittima e quello di inflizione delle sevizie da parte degli imputati (pagg. 53 e 54 della sentenza di primo grado;
pagg. 69 e 70 della sentenza impugnata). Entrambi i giudici di merito, con motivazione coerente con le emergenze istruttorie ed immune da vizi logici e giuridici, hanno evidenziato come il AN, una volta sottoposto alle condotte di tortura, fosse stato lasciato immobilizzato all'interno della porcilaia anche dopo il temporaneo allontanamento dei sequestratori, con conseguente protrazione della condotta di privazione della libertà personale, integrante l'elemento strutturale del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione. Nel caso di specie, inoltre, la manifesta finalità estorsiva che ha orientato l'azione dei ricorrenti, diretta ad ottenere il pagamento di un corrispettivo per la liberazione della vittima, esclude che la privazione della libertà personale abbia assunto carattere meramente strumentale rispetto alla condotta di tortura ovvero che ne abbia costituito una semplice modalità esecutiva. Le evidenziate differenze ontologiche tra le fattispecie incriminatrici escludono, dunque, qualsiasi violazione del principio di specialità, in difetto sia dell'identità del fatto sia di un rapporto di continenza tra norme, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva. Il ricorrente, peraltro, sollecita una rivalutazione del compendio fattuale già oggetto di puntuale, coerente e completa disamina da parte della Corte di merito, prospettando, con argomentazioni apodittiche, una ricostruzione alternativa degli accadimenti funzionale alla propria linea difensiva, senza misurarsi con l'iter argomentativo seguito dai giudici di appello, i quali hanno dato conto del proprio convincimento in modo logicamente strutturato, coerente con le risultanze istruttorie e conforme ai principi di diritto ora richiamati.
8.2. Parimenti, la Corte territoriale ha ritenuto configurabile il concorso tra il reato di lesioni ed il delitto di tortura (pagg. 53 e 54 della sentenza di primo grado e pag. 67 della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui non è configurabile l'assorbimento del reato di cui all'art. 582 cod. pen. nel delitto aggravato previsto dall'art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. (Sez. 5, n. 36970 del 07/07/2023, [...], Rv. 285773-01).
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
La circostanza aggravante prevista dall'art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. è configurabile allorché le condotte violente poste in essere dall'agente, oltre a determinare le «acute sofferenze fisiche» richieste dal primo comma della medesima disposizione ai fini della integrazione del delitto di tortura, cagionino altresì una compromissione dell'integrità fisica della persona offesa, traducendosi in autonome conseguenze lesive. Deve, quindi, ritenersi ammissibile il concorso tra il delitto di tortura ed il reato di lesioni personali, non essendo configurabile alcun fenomeno di assorbimento tra le due fattispecie incriminatrici. Invero, il legislatore, nel delineare la circostanza aggravante in esame, non ha individuato quale elemento costitutivo necessario la commissione del reato previsto dall'art. 582 cod. pen., ma ha attribuito rilievo al dato sostanziale rappresentato dall'effettiva verificazione di conseguenze pregiudizievoli sull'integrità psicofisica della vittima. Ne deriva che il delitto di lesioni conserva la propria autonomia strutturale e offensiva rispetto al reato di tortura, atteso che l'aggravante di cui all'art. 613- bis, comma quarto, cod. pen. valorizza esclusivamente l'evento dannoso derivato dalla condotta violenta, senza richiedere, ai fini della sua configurabilità, la necessaria integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 582 cod. pen.
9. Il quinto motivo con cui MA IO lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 611 cod. pen. non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché investe una questione non specificamente devoluta in sede di gravame e, per di più, non riconducibile a profili rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame. In tale prospettiva, l'accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente. Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione hanno ad oggetto "punti della decisione" ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, dep. 1984, [...], Rv. 163151-01; Sez. 4, n.
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4a628525d0ab32 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata;
Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, [...], non massimata).
10. Il sesto motivo di ricorso, con il quale MA IO deduce l'erronea mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 4, cod. pen. in relazione al delitto di tortura, si appalesa manifestamente infondato. Occorre rilevare, al riguardo, che la Corte territoriale, in accoglimento dello specifico motivo di gravame sul punto, ha espressamente escluso la configurabilità dell'aggravante della crudeltà con riferimento al reato previsto dall'art. 630 cod. pen. in quanto la stessa non era sussistente "al tempo della condotta di cui al capo 1" (pag. 64 della sentenza impugnata) Ne consegue che la menzionata aggravante è stata, dunque, ritenuta sussistente unicamente con riferimento al reato di lesioni personali, in considerazione del fatto che essa non risultava originariamente contestata in relazione al delitto di tortura. La censura formulata dal ricorrente si fonda, quindi, su un presupposto non corrispondente al contenuto effettivo della decisione impugnata e si risolve, pertanto, in una doglianza palesemente priva di fondamento.
11. Il quarto motivo di ricorso, con il quale MA ME OR deduce l'erronea applicazione della pena da parte dei giudici di merito, assumendo che la Corte territoriale avrebbero confermato il medesimo trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado per il delitto di tortura pur avendo escluso la circostanza aggravante prevista dall'art. 613-bis, comma 4, cod. pen., è manifestamente infondato. L'assunto difensivo risulta, infatti, smentito dal tenore stesso della motivazione della sentenza impugnata. Dalla relativa lettura emerge con chiarezza che la Corte distrettuale, una volta esclusa la configurabilità della predetta aggravante, ha proceduto a una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio concernente il reato satellite di tortura, quantificando la pena in misura significativamente inferiore rispetto a quella stabilita dal primo giudice. In particolare, i giudici di appello hanno rideterminato la pena in anni tre di reclusione, in luogo degli anni quattro inflitti dal giudice di primo grado, operando, dunque, una concreta riduzione del carico sanzionatorio coerente con il venir meno della circostanza aggravante contestata. Ne consegue l'evidente inconsistenza della censura proposta dal ricorrente, fondata su un presupposto fattuale palesemente erroneo, che, pertanto, è manifestamente infondata.
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12. Il quinto motivo proposto dal OR in tema di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è del tutto generico e aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del diniego delle menzionate attenuanti. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, [...], Rv. 268822-01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, [...], Rv. 281112-01). Nel caso di specie, il motivo è privo di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzato dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche;
la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello. 13. Il sesto motivo del ricorso proposto da AT HI DI è in parte manifestamente infondato ed in parte aspecifico e non consentito.
13.1. La Corte di merito, con motivazione coerente con le emergenze istruttorie ed immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che le condotte realizzate dal ricorrente, integrando un contributo rilevante tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello morale- alla realizzazione del delitto di sequestro a scopo di estorsione siano idonee a configurare una fattispecie concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e non il concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. invocato dalla difesa (vedi pagg. da 60 a 62 della sentenza oggetto di ricorso). In particolare, la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato come la finalità perseguita dal gruppo non costituisse un esito meramente eventuale o sopravvenuto nel corso dell'azione bensì un obiettivo sin dall'origine condiviso e consapevolmente accettato da tutti gli imputati. Sotto tale profilo, i giudici di appello hanno correttamente valorizzato il ruolo svolto dal HI, ritenendolo di decisiva rilevanza nell'economia complessiva dell'azione criminosa. Invero, il rapporto di amicizia intercorrente tra il ricorrente ed il AN, unitamente alla fiducia che quest'ultimo riponeva nel primo, ha consentito ai correi di avvicinare senza sospetti la persona offesa e di operare indisturbati all'interno del fondo isolato messo a loro disposizione dallo
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4a628525d0ab32 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cda159db42334
stesso HI. Tale contributo è stato ritenuto, pertanto, funzionalmente essenziale alla realizzazione del programma criminoso, avendo agevolato tanto la captazione della vittima quanto la successiva esecuzione del sequestro di
persona.
Ancora, seguendo il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte distrettuale, è la stessa sequenza delle condotte poste in essere dal ricorrente a costituire significativo indice rivelatore della piena adesione al progetto criminoso. Il HI, infatti, non soltanto accompagnava con modalità fraudolente la persona offesa nel luogo ove questa sarebbe stata segregata e sottoposta a violenze, ma effettuava altresì ben due accessi presso il fondo in questione in orari coincidenti con l'aggressione ai danni del AN, trattenendosi per un apprezzabile lasso temporale. Si tratta di circostanze che, secondo la logica motivazione della sentenza impugnata, si rivelano del tutto incompatibili con ipotesi alternative o con prospettazioni difensive di inconsapevolezza, dimostrando, in termini univoci, la piena cognizione, da parte del ricorrente, della finalità estorsiva dell'incontro e la consapevole condivisione dell'azione delittuosa. La Corte distrettuale ha, in proposito, evidenziato come ulteriore elemento sintomatico del dolo il fatto che fosse proprio HI -secondo quanto da lui stesso ammesso- a provvedere alla chiusura del cancello mediante lucchetto, così assicurando l'isolamento del luogo teatro delle condotte criminose ed impedendo eventuali intrusioni di terzi estranei, che avrebbero potuto prestare soccorso alla vittima ovvero allertare le forze dell'ordine. Anche tale circostanza è stata correttamente valorizzata dai giudici di merito quale comportamento pienamente coerente con la volontaria partecipazione al piano delittuoso e con la consapevole agevolazione della sua esecuzione. Sulla base di tali convergenti elementi, i giudici di merito hanno, pertanto, ritenuto -con motivazione immune da vizi logici e giuridici che HI fosse pienamente consapevole dell'intento dei coimputati di costringere AN alla corresponsione della somma di denaro pretesa quale prezzo della liberazione. Ne consegue la correttezza della valutazione operata dai giudici di appello, i quali hanno ritenuto adeguatamente dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 630 cod. pen. e la conseguente configurabilità della responsabilità concorsuale del HI ai sensi dell'art. 110 cod. pen. Al riguardo, deve pertanto trovare applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ai sensi dell'art. 116 cod. pen. è configurabile esclusivamente allorché l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4a628525d0ab32 Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
indiretto -nelle sue forme del dolo indeterminato, alternativo o eventuale- e, pertanto, solo quando esso non sia stato rappresentato come possibile sviluppo ulteriore o alternativo della condotta criminosa concordata: circostanza che, come nel caso in esame, deve ritenersi insussistente allorché tale evoluzione rientrava nell'area della prevedibilità e dell'accettazione del rischio (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, [...], Rv. 276734-01; Sez. 2, n. 3854 del 14/01/2025, [...], non massimata).
ogni
Deve essere, infine, evidenziato come la Corte territoriale, a differenza di quanto apoditticamente affermato dalla difesa, ha escluso la configurabilità del concorso del ricorrente nei delitti di lesioni e tortura con motivazione non contraddittoria e correttamente attuativa del principio dell'oltre ragionevole dubbio, osservando come tali ulteriori condotte non potessero qualificarsi quale sviluppo logicamente prevedibile del sequestro di persona a scopo di estorsione, in assenza di elementi idonei a dimostrare che esse fossero state previamente programmate o concordate tra i correi.
13.2. La censura con cui il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale è manifestamente infondata in quanto i giudici di appello, a seguito della assoluzione del HI dai reati di lesioni e tortura, hanno rideterminato la pena nel minimo edittale previsto dall'art. 630 cod. pen.
13.3. La Corte territoriale, con motivazione immune da censure sotto il profilo della coerenza logica e della correttezza giuridica nonché pienamente aderente alle risultanze istruttorie acquisite, ha ritenuto corretta la decisione di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce degli elementi valorizzati nella sentenza impugnata costituiti dalla particolare gravità delle condotte contestate, dall'elevata intensità del dolo, desumibile dal marcato disprezzo manifestato dal ricorrente nei confronti delle regole etiche e comportamentali poste a presidio della civile convivenza, nonché dal contegno processuale non collaborativo serbato dal HI (vedi pagg. da 73 a 76 della sentenza oggetto di ricorso), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente con conseguente aspecificità della doglianza. La Corte di merito ha, inoltre, evidenziato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili idonei a giustificare un ulteriore temperamento del trattamento sanzionatorio, formulando sul punto una valutazione discrezionale congruamente motivata e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [...], Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [...], Rv. 281590-01).
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Firmato Da: MA SO Emesso Da: RO
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21cd18abdcaa3a6d Firmato Da: LAURA COSIMA PUGLIESE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4a628525d0ab32
Firmato Da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 388cde159db42334
14. L'ottavo motivo con cui MA IO lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è consentito. Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, [...], Rv. 282693-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [...], Rv. 279549-02). I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti (vedi pagg. da 73 a 76 della sentenza impugnata), la particolare gravità dei fatti, l'intensità del dolo desumibile dal disprezzo delle regole etiche e comportamentali poste a fondamento della convivenza civile, il comportamento non collaborativo del ricorrente nonché la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato, quindi, su motivazione coerente con le risultanze probatorie ed esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.
15. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Gli imputati devono essere, altresì, condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile UA AN che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 06/03/2026
Il Consigliere estensore Emanuele Cersosimo
Il Presidente
IE ES D'AG
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