Sentenza 13 settembre 2017
Massime • 1
L'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa.
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In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE (data ud. 07/03/2023) 09/06/2023, n. 25122 Composta dagli Ill.mi …
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La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/09/2017, n. 47262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47262 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2017 |
Testo completo
4 7 262- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da 1522/2017 Sent. n. Vincenzo ROMIS Presidente - Francesco Maria CIAMPI UP 13/09/2017- Gabriella CAPPELLO R.G.N. 18933/2016 Antonio Leonardo TANGA - Relatore - Giuseppe PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. SA RE, nato a [...] il [...];
2. RI ZI, nata a [...] il [...];
3. CE DR, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza N. 293 del 05/02/2015 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. риче RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 21/05/2013, il Tribunale di Sulmona condannava ND RE, IN ZI e CE DR alla pena di anni 3 di reclusione e € 1.500,00 di multa ciascuno in relazione ai delitti di cui agli artt. 624-625 cod. pen.. 1.1. Con la sentenza N. 293 del 05/02/2015, la Corte di Appello di L'Aquila, adita dagli imputati e dal P.M., in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a CE DR con la sentenza della Corte Appello Trieste del 26/06/08; applicava nei confronti di tutti gli imputati la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, confermando nel resto.
2. Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione ND RE, IN ZI e, con separato ricorso (graficamente e sostanzialmente sovrapponibile a quelli dei coimputati), CE DR, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): I) violazione di legge e vizi motivazionali. Deducono che non sono stati mai visti da nessuno e tanto meno alcuno li ha mai riconosciuti nel corso dei giudizi di 1° e 2° grado, come gli autori del fatto reato di cui alla sentenza impugnata. Le due sentenze sono censurabili per quanto attiene prima di tutto ed essenzialmente alla valutazione delle individuazioni fotografiche agli atti e alle modalità di ingresso nel processo;
II) vizi motivazionali. Deducono la Corte territoriale non argomenta compiutamente sul fatto oggetto del capo di imputazione;
III) violazione di legge e vizi motivazionali posto che le richieste in tema di dosimetria della pena e concessione delle attenuanti generiche sono state disattese dal giudice di secondo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza delle censure dedotte.
3.1. Va premesso che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni жи della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
3.2. Occorre, inoltre, evidenziare che i ricorrenti ignorano le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame. 2 3.3. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
3.4. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
3.5. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
3.6. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
3.7. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nei ricorsi in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
3.8. In realtà i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tentano di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio 3 di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
4. Alla luce dei sopraesposti principi vanno scrutinati i motivi dei ricorsi in questione.
5. In ordine alla censura sub I), deve solo osservarsi che l'individuazione di un soggetto -sia personale che fotografica- costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (cfr. Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv 257985).
5.1. Costituisce principio consolidato, del resto, l'affermazione che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (cfr. Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910), e ciò vale anche quando la conclusione della certezza si raggiunga attraverso il richiamo di un giudizio espresso in precedenza.
5.2. Deve essere, poi, rilevato come le censure mosse dai ricorrenti ruotanti intorno alla denunciata inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e della individuazione fotografica da queste operata- si sostanzino nella prospettazione di una lettura alternativa delle emergenze dell'istruttoria dibattimentale, indeducibile nella sede di legittimità. Secondo il costante e мие condivisibile orientamento di questa Corte, è invero inammissibile il ricorso che si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente 4 previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. E), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr. Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153).
5.3. Nel ritenere pienamente utilizzabile il riconoscimento fotografico informale, la Corte territoriale si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che anche in questa circostanza va ribadita, secondo cui i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria ed i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi Rv. 250081). Ancora, questa Corte ha di recente ribadito che l'identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui all'art. 213 e ss. cod. proc. pen., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina dell'art. 498 e ss. cod. proc. pen., sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre il proprio libero convincimento (cfr. Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014, Romano Rv. 260593).
5.4. Ne discende che, contrariamente a quanto argomentato dai ricorrenti, allorché - come nel caso di specie - il testimone abbia proceduto ad un riconoscimento fotografico informale nel corso delle indagini preliminari e, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia confermato di avere compiuto detta ricognizione informale e quindi reiterato il riconoscimento positivo, il convincimento del giudice può ben fondarsi su tale riconoscimento, seppure privo delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, trattandosi di accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudicante in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova. Il momento ricognitivo costituisce invero parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del decidente che, ove sostenuto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità. hanno,5.5. Nel caso che оссира i Giudici del merito incensurabilmente in questa sede, affermato che «Le individuazioni fotografiche sono pienamente affidabili in quanto i titolari delle due gioiellerie si sono espressi vedere bene e da distanza ravvicinata. Gli stessi sono stati anche riconosciuti dalmye in termini di certezza dopo aver fornito dettagliato racconto del furto subito fornendo anche puntuale descrizione dei malviventi, che avevano avuto modi 5 personale della PG. che ha avuto modo di esaminare le videoregistrazioni dei sistemi di controllo, con la precisazione che si tratta di soggetti conosciuti per i loro trascorsi. I riconoscimenti fotografici sono stati ribaditi in udienza ed anche il ND è stato riconosciuto (vedasi teste Miccoli)».
6. Le doglianze sub II), si appalesano generiche e aspecifiche e, alla indicati in premessa, con evidenti connotazioni diluce dei principi inammissibilità.
7. Quanto al motivo sub III), basterà ribadire che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. ΑΙ contrario, secondo una giurisprudenza consolidata, e condivisibile, di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 02/09/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20//06/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891). In altri termini, dunque, va ribadito che l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. sez.2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, rv. 245241, e sez.4, n. 43424 del 29/09/2015). me Nella specie, inoltre, la Corte territoriale ne ha congruamente motivato il diniego non essendovi ragioni (peraltro neppure prospettate) per la concessione delle attenuanti generiche dati i numerosi precedenti, anche specifici, che gravano sugli imputati, e la obiettiva gravità dei fatti posti in essere con modalità professionali». 6 7.2. Giova, infine, rammentare che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico: ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n.45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015).
8. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che i ricorsi, nel rappresentare l'inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito, pongono solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per i ricorrenti più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012).
9. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000)- al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/09/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore AntonioVeonardo Tangaчте Vincenzo Romis Depositata in Cancelleria 13 OTT. 2017 Oggi, A 7 M E Il Funzionario Giud Patrizia Corra O N