Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2024, n. 20726
CASS
Sentenza 28 marzo 2024

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Sussiste concorso materiale tra il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e quello di tortura dovendosi escludere l'assorbimento di quest'ultimo nel primo.

Il delitto di tratta di persone contempla una fattispecie plurima con due condotte alternative, la prima delle quali è a dolo generico, mentre la seconda richiede il dolo specifico, individuato nel fine di indurre o costringere le vittime alle prestazioni elencate nel primo comma dell'art. 601 cod. pen., determinandone lo sfruttamento ovvero la sottoposizione al prelievo di organi.

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  • 1Quando il minore è vittima di tortura
    Claudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2024, n. 20726
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20726
Data del deposito : 28 marzo 2024

Testo completo