Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2018, n. 11450
CASS
Sentenza 6 novembre 2018

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In tema di indagini preliminari, l'omessa indicazione, nel verbale di sommarie informazioni testimoniali, delle domande rivolte al dichiarante dalla polizia giudiziaria, non costituisce né causa di nullità, né causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute. (In motivazione la Corte ha precisato che il verbale è nullo, ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen., in caso di incertezza assoluta sulle persone intervenute).

Il divieto di porre domande suggestive di cui all'art. 499 cod. proc. pen. non si applica alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona informata sui fatti, in quanto la norma riguarda il dibattimento e non le indagini preliminari. (Fattispecie relativa alle sommarie informazioni rese dalla persona offesa dal reato).

Commentario1

  • 1Stalking, reiterazione condotte in arco temporale breve: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2018, n. 11450
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11450
Data del deposito : 6 novembre 2018

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