Articolo 613 del Codice penale
Articolo 528Articolo 614
Versione
1 luglio 1931
Art. 613.

(Stato di incapacita' procurato mediante violenza)

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacita' d'intendere o di volere, e' punito con la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilita'.

La pena e' della reclusione fino a cinque anni:

1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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