Sentenza 23 ottobre 2024
Massime • 2
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il coefficiente psicologico della prevedibilità in concreto alla luce della condotta dell'imputato, il quale aveva afferrato la compagna per il braccio, limitandone i movimenti mentre la stessa cercava di divincolarsi, in prossimità di un portone a vetri, costituente una evidente fonte di pericolo, contro il quale la donna andava a impattare, riportando lesioni che ne avevano cagionato la morte).
In tema di delitto preterintenzionale, rientra nella nozione di atti diretti a percuotere di cui all'art. 584 cod. pen. qualsiasi esercizio di una violenta energia fisica idonea a realizzare una manomissione del corpo della vittima e a provocare una sensazione dolorosa ai danni di quest'ultima, senza che sia necessario che tale sensazione si verifichi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte verificatasi a seguito di una condotta di strattonamento e trattenimento della vittima, ritenuta idonea, per le modalità di realizzazione, a produrre una sensazione dolorosa ai danni della stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2024, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
00624-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1953/24 ROSA PEZZULLO TIZIANO MASINI UP - 23/10/2024 RENATA SESSA R.G.N. 21838/24 CARLO RENOLDI - Relatore - GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, GIUSEPPE SASSONE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto;
uditi, per l'imputato, gli avv.ti GAETANO SASSANELLI e GIANLUCA LOCONSOLE, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. bill RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10 gennaio 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 9 maggio 2022, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale AN FA era stato condannato, esclusa l'aggravante contestata prevista dagli artt. 577, n. 1 e 585 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, alla pena di 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, in quanto ritenuto colpevole del delitto previsto dall'art. 584 cod. pen. Secondo quanto accertato in sede istruttoria, in particolare attraverso i filmati di videosorveglianza, la consulenza medico-legale e, soprattutto, le dichiarazioni dello stesso imputato (segnatamente, le sommarie informazioni testimoniali del 6 gennaio 2018, gli interrogatori dinnanzi al Pubblico ministero il 7 gennaio 2018 e il 15 gennaio 2018 e l'interrogatorio dinnanzi al Giudice dell'udienza preliminare all'udienza del 9 ottobre 2020), il pomeriggio di sabato 6 gennaio 2018, intorno alle 16, FA, che già pochi minuti prima, nel corso di una discussione, aveva percosso, con pugni e gomitate, la compagna, GE De OS, mentre i due si trovavano nell'autovettura dell'imputato, l'aveva poi raggiunta nell'androne dell'immobile in cui abitavano i genitori della ragazza, continuando a discutere con lei. Quando la De OS gli aveva manifestato l'intenzione di andarsene da sola, FA l'aveva trattenuta, afferrandola con violenza al braccio, strattonandola e impedendole di andar via. Nel divincolarsi per tentare di liberarsi dalla presa, la donna aveva colpito, con la gamba sinistra, il vetro del portone, frantumandolo;
e nell'atto di ritrarre la gamba, il vetro le aveva reciso l'arteria e la vena femorale sinistra, provocandole una copiosa emorragia. Portata presso il Policlinico di Bari, ella era deceduta alle 00,30 del 7 gennaio 2018 a seguito di «grave shock emorragico complicato da CIO (coagulazione intravascolare disseminata), originato dalla sezione dell'arteria e della vena femorale superficiale sinistra per azione traumatica lesiva prodotta da un mezzo tagliente»; fatto verificatosi in Bari, il 6 gennaio 2018. Con la stessa sentenza FA è stato, inoltre, condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, con la previsione di una provvisionale.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso FA per mezzo dei Difensori di fiducia, avv.ti Gaetano Sassanelli e Gianluca Loconsole, deducendo quattro motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2 ch 125, 192, 546, comma 1, lett. e), 178, 179, 191, comma 1, 360, 438, comma 6- bis, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto previsto dall'art. 584 cod. pen. La Corte territoriale, incorrendo nel vizio di motivazione mancante, non avrebbe risposto al motivo di appello con il quale era stata dedotta la nullità, per omessa notifica dell'avviso al Difensore dell'imputato, dell'accertamento tecnico irripetibile attraverso il quale il Pubblico ministero, in data 17 aprile 2018, aveva disposto l'estrazione della copia forense dell'hard disk della telecamera esterna, nonché di ogni altro atto processuale successivo, come la consulenza dei Carabinieri del Raggruppamento investigazioni scientifiche (di seguito R.I.S.). La soluzione accolta dal Giudice dell'udienza preliminare, secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato non avrebbe consentito di dedurre la nullità, sarebbe errata, in quanto si sarebbe al cospetto di una inutilizzabilità patologica deducibile in qualunque fase e grado del processo, considerata la grave violazione del diritto di difesa che si sarebbe consumata, posto che all'indagato e al suo Difensore non sarebbe stato consentito di partecipare alle operazioni tecniche irripetibili a carico dell'imputato. L'omessa motivazione assumerebbe rilevanza in quanto i risultati dell'accertamento tecnico irripetibile sarebbero stati ampiamente valorizzati in sede di merito, di modo che, in assenza di essi, il percorso giustificativo della sentenza risulterebbe inficiato nei suoi passaggi essenziali.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e), 63, 185, 438, comma 6, cod. proc. pen. In occasione delle sommarie informazioni testimoniali rese da FA dalle 20.45 alle 22.30 del 6 gennaio 2018, non gli sarebbero state assicurate le garanzie previste dall'art. 63 cod. proc. pen., sicché il relativo atto processuale sarebbe affetto da nullità. L'affermazione del primo Giudice secondo cui tale disposizione non sarebbe stata applicabile perché, nel momento in cui egli era stato sentito, il delitto poi contestato non era stato ancora integrato in quanto la De OS non era ancora morta, non avrebbe tenuto conto del fatto che, comunque, già in tale frangente sarebbero emerse altre condotte di rilevanza penale e perseguibili di ufficio (violenza privata, lesioni gravi e altro). Ove la nullità fosse stata correttamente dichiarata, essa avrebbe travolto anche l'interrogatorio del 7 gennaio 2018, alle 04.37, nel corso del quale FA si sarebbe limitato a confermare le precedenti dichiarazioni, senza che gli fossero formulate specifiche domande. L'affermazione della Corte di appello, secondo cui lo stato emotivo di FA sarebbe stato «del tutto irrilevante» (pag. 6), sarebbe contraddetta dal passaggio motivazionale in cui si sarebbe chiosato che, pur essendo emotivamente provato dalla tragica notizia, il predetto poteva comunque non 3 confermare le dichiarazioni rese ore prima, o avrebbe potuto semplicemente esercitare il diritto al silenzio».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, 192, 546, comma 1, lett. e), 121, 178, comma 1, lett. c) e 438 cod. proc. pen. La SA, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., aveva depositato una memoria, alla quale sarebbe stata allegata una ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo, redatta dal dott. Stanislao Mangiatordi, medico chirurgo specializzato in medicina legale. Con ordinanza del 10 gennaio 2024 la Corte di assise di appello avrebbe rigettato la richiesta di acquisizione della consulenza di parte, sostenendo che, a seguito dell'ammissione del giudizio abbreviato, essa avrebbe violato le regole in tema di acquisizione nella fase processuale», non avendo la consulenza una mera valenza argomentativa, rappresentando a tutti gli effetti, un contributo di tipo tecnico, il quale può essere introdotto nel processo nel rispetto delle regole acquisitive previste dalla legge» (pag. 4). Tale motivazione sarebbe illogica in quanto la memoria di una parte processuale, avente funzione illustrativa delle sue tesi, sarebbe connotata dalla più ampia libertà contenutistica, essendo espressione del loro diritto alla prova, espressione del diritto di azione e di difesa ai sensi dell'art. 24, commi primo e secondo, Cost. Il fatto che la memoria riportasse una consulenza tecnica mai acquisita in sede di giudizio abbreviato non sarebbe ostativo alla sua produzione, né alla valutazione del suo contenuto, ben potendo la Corte di appello valutare le considerazioni tecniche come osservazioni fatte proprie dalla SA o avrebbe comunque potuto eliminare le parti che traevano alimento da atti inutilizzabili. L'immotivato rigetto dell'istanza di acquisizione di una memoria difensiva e l'omessa valutazione del suo contenuto avrebbero integrato una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non consentendo all'imputato di intervenire nel processo ricostruttivo e valutativo del giudice, con lesione dei diritti di intervento o di assistenza difensiva dell'imputato, oltre a configurare un vizio della motivazione per mancata delibazione delle questioni devolute con l'atto di impugnazione e mancata assunzione di una prova decisiva. Né la Corte territoriale avrebbe motivato in ordine alle ragioni per cui non avrebbe ritenuto «indispensabile disporre perizia in merito alla ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo» (pag. 4), considerato che essa avrebbe contraddittoriamente e illogicamente utilizzato un elaborato, quale la relazione del R.I.S., il cui contenuto, come riconosciuto dagli stessi Giudici di merito, sarebbe incerto e inadeguato a ricostruire, al di là di ogni ragionevole dubbio, la dinamica della lesione cagionata alla vittima, non essendo riuscita la consulenza dei Carabinieri a ricostruire l'esatta posizione dell'imputato, che avrebbe consentire di stabilire, in modo certo, se la vittima si fosse divincolata e se lo strattonamento di FA sia stato decisivo. کو 4 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, 192, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 43, 584 e 586 cod. pen.
2.4.1. La motivazione della ricostruzione fattuale compiuta dai Giudici di merito sarebbe del tutto incoerente rispetto agli elementi fattuali acquisiti, che smentirebbero il racconto fatto da FA in occasione delle due prime audizioni, il 6 e il 7 gennaio 2018, ritenuto plausibile a partire dalla relazione del R.I.S., secondo cui l'imputato, trattenendo la De OS, avrebbe esercitato una forza tale da caricare come una molla» il corpo della giovane che tentava di divincolarsi;
relazione che, in realtà, avrebbe ricostruito la dinamica dell'accaduto in termini meramente ipotetici, laddove una ricostruzione degli eventi in termini di certezza avrebbe presupposto la corretta determinazione della posizione dei due soggetti nell'androne dell'edificio. Sotto altro profilo, il ricorso opina che ove si ritenga, secondo le dichiarazioni dell'imputato e la relazione del R.I.S., che la vittima si trovava in prossimità del portone con il fianco sinistro verso la vetrata del portone e che l'imputato le stava di fronte tenendole con la mano destra il braccio sinistro all'altezza del gomito, allora la vetrata non potrebbe avere impattato con la gamba sinistra, la quale, in seguito al tentativo della persona offesa di dirigersi verso la parte opposta all'uscita, avrebbe dovuto fungere da perno, ma avrebbe dovuto essere sfondata dalla gamba destra. Pertanto, la dinamica descritta dall'imputato a distanza di giorni, quando aveva riacquistato una piena lucidità, ovvero che la vittima avrebbe sferrato un calcio alla vetrata, risulterebbe la ricostruzione più logica, considerato il carattere irruento della donna e la possibilità che, dopo avere fatto perno sul piede sinistro, compiuto un primo passo con la gamba destra, un secondo con la sinistra e un altro con la destra, ella avesse sferrato, con la gamba sinistra, un calcio alla vetrata del portone. Né la sentenza avrebbe considerato l'altezza della vittima (calcolata dal R.I.S. in 158 cm), che avrebbe compiuto tre passi per coprire la distanza di due metri e colpire, con il calcio, il vetro del portone.
2.4.2. Quanto poi alla qualificazione giuridica del fatto, premesso che i Giudici di merito non si sarebbero soffermati adeguatamente sulla ricostruzione dell'elemento oggettivo della fattispecie, si osserva che la Corte territoriale non avrebbe nemmeno chiarito se l'elemento soggettivo sia rappresentato dal dolo unitario di percosse e lesioni o dalla colpa: ipotesi quest'ultima che parrebbe avallata dal riferimento contenuto in sentenza alla prevedibilità in concreto dell'evento. E ciò comporterebbe la necessità che una condotta appropriata avesse avuto apprezzabili e significative probabilità di scongiurare il danno. Infatti, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non basterebbero a fondare l'affermazione di responsabilità, giacché occorrerebbe stabilire se l'evento derivatone rappresenti o meno la 5 сел concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire. La motivazione della sentenza, tuttavia, non consentirebbe di comprendere in quale modo il ricorrente potesse prevedere concretamente l'evento dal quale era scaturito il decesso, tenuto conto delle circostanze della situazione reale, delle condizioni di tempo e di luogo in cui l'imputato aveva operato. Anche a voler ammettere l'ipotesi avanzata nella relazione del R.I.S., ovvero che vi sia stato un «effetto molla», sarebbe stato impossibile per FA prevedere in concreto l'evento, stante la distanza di circa due metri dal portone in cui i due si trovavano. In realtà, la sentenza sarebbe illogica in quanto o si riconosce una valenza alla concreta prevedibilità dell'evento e quindi una condotta colposa;
o FA avrebbe agito coscientemente al solo fine di percuotere la vittima, senza però «violenza», esclusa dall'assenza di lividi o traumi sul corpo della De OS. Infine, la SA osserva che la Corte territoriale avrebbe escluso la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 586 senza alcuna motivazione.
3. In data 27 agosto 2024, gli avv.ti Gianluca Loconsole e Gaetano Sassanelli, Difensori di AN FA, hanno fatto pervenire una memoria contenente due motivi aggiunti, di seguito sintetizzati.
3.1. Con il primo motivo di deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 125, 192, comma 3, 533, cpv., 530, 64, 209, 296 cod. proc. pen., 43, 586, 581 cod. pen., 24 e 27 Cost.
3.1.1. Le sentenze di merito incorrerebbero in un macroscopico error iuris nella esatta "perimetrazione" ontologica «degli atti diretti a percuotere e a ledere>>, non ravvisandosi, nella specie, alcuna «condotta violenta» che FA possa avere compiuto per provocare alla vittima sofferenza o alterazioni funzionali o patologiche al suo organismo, essendosi egli limitato, come indicato nel capo di imputazione, a una «presa», svincolandosi dalla quale la persona offesa avrebbe impattato contro la vetrata. Le «percosse», infatti, connoterebbero l'azione violenta di un individuo sull'altro, con un contatto fisico immediato (o mediato da un mezzo contundente) sostenuta dall'intenzione di «cagionare offesa all'altrui incolumità senza lederne l'integrità fisica o psichica», laddove, nella fattispecie de qua, vi sarebbe stato il semplice trattenimento della persona offesa allo scopo di trattenere la De OS per placarne l'ira e addivenire a una riconciliazione;
trattenimento insuscettibile, diversamente dalla spinta, a configurare una violenza» idonea a generare una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità, non potendo la semplice «presa», momentanea e transitoria, essere accostata a una condotta dinamica che si concretizzi nell'impiego di una forza, di violenza o coazione, espressiva del dolo di lesioni. L'interpretazione dell'art. 584 cod. pen. proposta dai Giudici di merito si porrebbe, dunque, in contrasto con gli arresti della 6 ch giurisprudenza che prescrivono di privilegiare l'esegesi letterale ai sensi dell'art. 12 prel., rifiutando operazioni "manipolative" del testo. Né essi si sarebbero confrontati con l'indagine medico-legale, riportata a foglio 20 della sentenza di primo grado, secondo cui non sarebbero stati rilevati sul corpo della De OS segni di colluttazione, sicché ella non avrebbe patito alcuna violenza o costrizione;
nonché con l'accertamento dei consulenti del Pubblico ministero che avrebbero ricostruito, sotto il profilo meccanico, l'impatto della gamba sinistra della De OS sulla vetrata, escludendo qualsiasi interferenza dell'azione di FA nella frantumazione del vetro e, in particolare, che vi fosse stato sia un sollevamento del corpo e la sua proiezione, sia un trattenimento più aggressivo, a livello delle spalle. Dunque, l'ipotesi che la proiezione dell'arto verso la vetrata sia stata agevolata dalla circostanza che la De OS si era divincolata dalla mano che la tratteneva risulterebbe del tutto congetturale, in quanto ancorata a elementi indiziari privi di certezza e univocità. Fermo restando che l'imputato, in virtù del principio del nemo tenetur se detegere, può serbare il silenzio in sede di interrogatorio, non potendo, quindi, riconoscersi rilievo probatorio a marginali contraddizioni di chi, invece, cooperi nella ricostruzione dell'episodio, posto che già nel corso del primo interrogatorio del 7 gennaio 2018 ore 4:37 dinanzi al Pubblico ministero e in quelli successivi, FA non avrebbe mai affermato di aver esercitato violenza sulla De OS, avendo sempre sostenuto di essersi limitato a trattenere la donna che voleva divincolarsi per calmarla e addivenire ad un chiarimento, senza spingerla o provocarne la perdita di equilibrio. Senza contare che la penetrazione dell'arto all'interno della vetrata non sarebbe fisicamente compatibile con «uno scivolamento» o una perdita di equilibrio indotti da un movimento scomposto e scoordinato» dell'uno o dell'altra nella fase precedente, atteso che la De OS sarebbe rovinata con tutto il corpo sull'anta del portone riportando escoriazioni sulle mani e sul torace. Dunque, la circostanza che sia «entrata a gamba tesa» all'altezza del vetro rinvierebbe a un suo impulso volontario, a un moto di stizza o di rabbia incontenibili, ben conciliabile con il carattere della vittima, definita combattiva e per nulla incline alla sottomissione. Ancora, la Corte di appello trascurerebbe che, secondo le neuroscienze, un soggetto che si trovi a fronteggiare un'accusa drammatica come quella in esarne non sarebbe in grado di rievocare lucidamente quanto accaduto, a causa del profondo turbamento emotivo e traumatico vissuto, sicché le eventuali defaillances nel ricordo di FA sarebbero state del tutto giustificate. Inoltre, la Corte avrebbe trascurato di verificare l'attendibilità del contributo dell'imputato sulla base degli altri elementi di prova disponibili ex art. 192, comrna 3, cod. proc. pen. che offrirebbero conferme alla sua versione. Ciò, innanzitutto, per l'assunto di non aver spinto o usato violenza ai danni della De OS nella fase immediatamente antecedente al ferimento, confermata dalla consulenza medico- 7 ch legale che avrebbe escluso presenza di segni di colluttazioni o di escoriazioni;
per la ricostruzione sperimentale della dinamica dell'infortunio, non conciliabile con l'intervento di una forza costrittiva ab externo;
per la posizione dell'arto al momento dello sfondamento della vetrata e per la necessaria energia fisica impressa dalla De OS per provocarne la rottura;
per le dichiarazioni dei congiunti della vittima i quali escluderebbero una sua concorrente iniziativa nel determinismo dell'evento. Tanto più che FA non avrebbe cercato di sminuire le proprie responsabilità, sottacendo di aver tirato i capelli alla donna e di averle dato due schiaffi durante il litigio all'interno dell'auto.
3.1.2. La Corte di appello cadrebbe in un ulteriore error in iudicando con riferimento alla natura del coefficiente psicologico che deve legare il reato- presupposto e l'evento letale. Sul punto, all'orientamento richiamato dalla Corte di appello se ne contrapporrebbe uno di segno contrario, il quale, in ossequio al principio di non colpevolezza, reclamerebbe quantomeno la colpa tra il delitto presupposto e l'evento più grave, che dovrebbe essere stato commesso dalla violazione di regole di prudenza, diligenza e attenzione. La Corte di appello, a foglio 10 della sentenza, nel sostenere che, secondo l'id quod plerumque accidit, la presenza di un portone a vetri collocato a un metro e cinquanta dalla posizione iniziale della De OS costituisca una fonte di pericolo, scivolerebbe sul piano inclinato della presunzione astratta di prevedibilità, omettendo di verificare se l'evento si collocasse fuori dalla concreta previsione/valutazione di FA secondo il patrimonio di conoscenza, di attenzione e diligenza di un agente modello che si fosse trovato nell'identica situazione. In questa direzione, si opina ancora sia la violazione dei criteri posti dall'art. 192 cod. proc. pen., atteso che i pretesi indizi non sarebbero «consistenti» e dotati di «capacità dimostrativa» in relazione al thema probandum, finendo il ragionamento indiziario per risolversi, nella specie, in una praesumptio de praesumpto;
sia l'inosservanza della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, essendo stata la responsabilità affermata in presenza di insufficienti e contraddittorie e non avendo il giudice sottoposto l'ipotesi accusatoria a quelle antagoniste prospettate dalla SA, in violazione della regola BARD, esplicante i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici diversi in tema di valutazione delle prove.
3.2. Con il secondo motivo, la SA deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 546, lett. e), 192, comma 1, cod. proc. pen., 586 e 589 cod. pen. La sentenza di appello sarebbe affetta da mancanza assoluta di motivazione in ordine alla possibilità di qualificare la condotta ascritta a FA come omicidio colposo ovvero ex art. 586 cod. pen., 8 h per aver indotto la vittima ad allontanarsi a seguito di espressioni oltraggiose ricevute, attivando, così, la serie causale atipica sfociata nell'exitus. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Con il primo motivo, il ricorso ribadisce le censure già formulate in sede di merito in relazione alla asserita nullità dell'accertamento tecnico irripetibile consistente nell'estrazione della copia forense dell'hard disk della telecamera presente all'esterno dell'immobile in cui si era verificato l'evento lesivo e di ogni altro atto processuale ad esso successivo. Secondo la prospettazione difensiva detto accertamento sarebbe nullo in ragione dell'omessa notifica al difensore del relativo avviso, che non avrebbe consentito all'indagato e al suo difensore di partecipare alle operazioni tecniche irripetibili, impedendo loro di avanzare una richiesta di incidente probatorio ai sensi degli artt. 360 e 392, lett. f), cod. proc. pen.
2.1. Tanto premesso, giova osservare che l'omessa notifica denunciata non è revocabile in dubbio, essendo stata riconosciuta già dal Giudice dell'udienza preliminare, il quale ha riportato che «sul punto si evidenzia fin d'ora che non risulta rinvenuta in atti notifica dell'avviso nei confronti del Difensore di FA AN, né risulta la presenza del Difensore all'atto del conferimento di incarico in favore del dott. Carnevale per l'estrazione di copia forense il successivo 26/04/2018» (pag. 21 della sentenza). Viceversa, in data 18 gennaio 2018, il Difensore di FA aveva ricevuto regolare avviso per l'esame autoptico, come riportato in sentenza sempre dal primo Giudice (cfr. pag. 23).
2.2. Orbene, l'omissione dell'avviso al difensore che integra, secondo la giurisprudenza di legittimità, una ipotesi di nullità dell'atto, è unicamente quella che riguarda l'accertamento irripetibile. In tal caso, infatti, si è affermato che ricorra un'ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, cod. proc. pen., la quale, non rientrando nel novero di quelle previste dal successivo art. 179 cod. proc. pen. configura un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 1, n. 12400 del 05/02/2021, C., Rv. 280980 01; Sez. 5, n. 11086 del 15/12/2014, dep. 2015, V., Rv. 262816-01), che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013, Ramella, Rv. 256105 - 01; Sez. 6, n. 10688 del 15/10/1996, Gidaro, Rv. 206576 - 01; Sez. 1, n. 3066 del 22/01/1996, Altomare, Rv. 204301 - 01; Sez. 1, n. 7324 del 04/05/1995, Mellei, Rv. 201920 - 01; Sez. 1, n. 1000 del 21/12/1995, dep. 1996, Bellingheri, Rv. 204060 – 01). - 9 са Nondimeno, ciò che deve essere revocato in dubbio è che, nel caso di specie, l'atto investigativo in parola fosse effettivamente irripetibile, condizione che ricorre con riferimento agli accertamenti tecnici che hanno ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da fare perdere loro, in tempi brevi, ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di un eventuale futuro giudizio (Sez. 6, n. 2999 del 18/11/1992, dep. 1993, Cornacchia, Rv. 193598 - 01). Pertanto, nell'ipotesi in cui il pubblico ministero disponga una consulenza tecnica su una res non soggetta a modifica nel tempo presumibilmente necessario per la celebrazione del dibattimento, nessun avviso è tenuto a dare all'indagato e al suo difensore. Su tali premesse, ad esempio, la consulenza disposta dal pubblico ministero su campioni di sostanze stupefacenti non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tali sostanze conservano nel tempo le intrinseche caratteristiche e possono, pertanto, ove necessario, essere sottoposte a nuovo esame (Sez. 4, n. 53547 del 08/11/2017, Pisano, Rv. 271684 01; Sez. 4, n. 34176 del 19/07/2012, Minniti, Rv. 253529 01; Sez. 4, n. 28195 del 29/04/2009, Matarazzo, Rv. 244688 01; Sez. 4, n. 5808 del 01/12/2000, dep. 2001, Sibio, Rv. 219445 -01). E nel caso di specie, il ricorso non ha fornito alcun concreto elemento a partire dal quale affermare che l'operazione di estrazione delle immagini non potesse essere effettuata in un momento successivo, sicché la premessa logico-fattuale della censura non è stata in alcun modo dimostrata. In ogni caso, quand'anche si ritenesse che, nel caso esaminato, l'accertamento fosse irripetibile (si ipotizzi che il dispositivo che effettuava le videoriprese fosse stato programmato per la cancellazione delle immagini una volta trascorso un determinato lasso di tempo), essendosi comunque al cospetto di una nullità a regime intermedio essa non avrebbe potuto essere più deducibile, ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., dopo l'ammissione al giudizio abbreviato (ex plurimis Sez. 5, n. 46781 del 30/09/2021, Bevacqua, non massimata;
Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013, Ramella, Rv. 256106 - 01; Sez. 4, n. 360 del 11/11/1994, dep. 1995, Presta, Rv. 201551 01), non trattandosi di inutilizzabilità patologica ossia di prova assunta contra legem, come invece sostenuto, ma senza offrire adeguata argomentazione, dalla SA. Sul punto, del resto, già il Giudice dell'udienza preliminare aveva evidenziato l'effetto preclusivo connesso alla ammissione del rito abbreviato, sottolineato che esso comporta la rinuncia a eccepire la nullità derivante dall'effettuazione di un accertamento tecnico irripetibile, non preceduto dagli avvisi alle parti ...» (v. pag. 24). Una motivazione, questa, che non è stata aggredita con specifiche argomentazioni nel relativo motivo di appello, il quale si è limitato a riproporre le doglianze già espresse nel giudizio di primo grado e che il motivo dell'odierno ricorso non è stato, parimenti, in grado di confutare, se non proponendo la tesi, 10 ch ancora una volta solo genericamente articolata, della inutilizzabilità patologica dell'accertamento.
2.3. Sotto altro profilo, deve rilevarsi la genericità del motivo in rapporto all'incidenza della dedotta nullità sul ragionamento probatorio che ha condotto la sentenza impugnata a confermare l'affermazione di responsabilità penale di FA. Come evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, essa è stata fondata, essenzialmente, sulle dichiarazioni dello stesso imputato, posto che le immagini captate dalla telecamera di videosorveglianza hanno in realtà ripreso un momento del tutto antecedente al drammatico epilogo, rispetto alla cui dinamica sono state del tutto ininfluenti. In questo senso, il passaggio motivazionale contenuto a pag. 1 della sentenza impugnata, ove si legge: «l'affermazione di responsabilità trova il suo fondamento nell'attività di indagine, costituita essenzialmente dai filmati di video sorveglianza ...», appare niente più che un riepilogo descrittivo degli atti investigativi compiuti e non già un'attribuzione, netta e definitiva, di rilevanza probatoria, che la successiva sequenza del ragionamento ricostruttivo smentisce risolutamente. Né il ricorso ha spiegato come l'asserita nullità dell'accertamento tecnico irripetibile possa avere prodotto i suoi effetti sugli atti successivi, non meglio indicati, fatta eccezione per la relazione del R.I.S., espressamente menzionata, senza però chiarire quale rapporto sussistesse tra i due atti di indagine, che paiono del tutto indipendenti quanto al profilo della ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo.
3. Con il secondo motivo, il ricorso deduce la nullità dell'atto di assunzione delle sommarie informazioni testimoniali rese da FA dalle 20.45 alle 22.30 del 6 gennaio 2018 e la nullità derivata dell'interrogatorio del 7 gennaio 2018, alle 04.37, nel corso del quale l'imputato si sarebbe limitato a confermare le precedenti dichiarazioni, sul presupposto che, in occasione della prima audizione, non gli sarebbero state assicurate le garanzie previste dall'art. 63 cod. proc. pen.
3.1. Con riferimento al primo dei due atti, le sentenze di merito hanno evidenziato che al momento in cui esso era stato compiuto non vi erano elementi che potessero far ipotizzare l'esistenza di un reato, posto che non soltanto la vittima era ancora viva, ma l'atteggiamento di FA era stato particolarmente sollecito nel prestarle i soccorsi, sicché, correttamente, non era stata ipotizzata suo carico alcuna violazione della legge penale, anche perché con le sue prime dichiarazioni egli aveva riferito che l'impatto con la vetrata fosse stato determinato da uno scivolone» della ragazza nell'androne condominiale. Tale valutazione è stata avversata dalla SA sul rilievo che, già nel corso di tale attività processuale, sarebbero emerse talune condotte di rilevanza penale e perseguibili di ufficio e, segnatamente, quantomeno il delitto di violenza privata, all'epoca non ancora procedibile a querela, e quello di lesioni personali gravi. Per tale ragione, 11 dunque, le dichiarazioni in esame avrebbero dovuto essere ritenute inutilizzabili, atteso che l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ricorre anche nel caso previsto dal comma 1, in cui un soggetto sia sentito a sommarie informazioni e, nel corso dell'atto, emergano a suo carico degli indizi;
e ciò sia quanto l'atto non venga interrotto, sia, con riferimento a quelle rese in precedenza, quando esso sia stato, invece, interrotto. L'assunto difensivo, tuttavia, è sostanzialmente indimostrato e, anzi, è smentito dal passaggio della sentenza impugnata in cui, come detto, si riferisce che FA aveva raccontato che l'impatto era stato dovuto a uno scivolone della ragazza, ovvero a una sua caduta accidentale, senza che da ciò emergessero elementi di reità a suo carico.
3.2. In ogni caso deve rilevarsi, e la circostanza riveste valore assorbente, che FA era stato sentito, una seconda volta, alle 4,37 della mattina, quando la donna era già morta ed egli aveva ormai acquisito la qualità di persona sottoposta a indagini in virtù della c.n.r. delle ore 4. In tale frangente, invero, l'uomo era stato sentito dal Pubblico ministero alla presenza del Difensore e, in tale contesto, egli aveva ribadito le precedenti dichiarazioni, come tali pienamente utilizzabili. Deve dunque ribadirsi, come affermato in molteplici occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, che in materia di prove inutilizzabili non opera il principio, valevole per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi, dipendenti da quello dichiarato nullo (ex plurimis Sez. 2, n. 28060 del 16/05/2024, Troncone, Rv. 286700 01). Ciò è stato affermato, in particolare, con riferimento alla fattispecie, contigua a quella qui esaminata, in cui un soggetto che doveva essere sentito sin dall'inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini, che la sanzione di inutilizzabilità prevista, a norma dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., per le dichiarazioni da lui rese senza le garanzie difensive, non si estende agli atti successivi e dipendenti;
sicché deve ritenersi pienamente utilizzabile l'atto, ritualmente assunto, che dalle dichiarazioni raccolte in violazione della legge derivi o mutui il contenuto, anche attraverso una generica conferma di esse (Sez. 6, n. 24 del 13/01/1998, De Matteis, Rv. 210322 - 01, relativa al caso in cui il soggetto, in un successivo e rituale interrogatorio, aveva confermato il contenuto delle precedenti dichiarazioni inutilizzabili ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen.). Ad analogo epilogo sono, peraltro, pervenute le pronunce di legittimità che hanno ritenuto di configurare, nella inosservanza delle garanzie previste per il soggetto che doveva sin dall'inizio essere sentito quale imputato, un'ipotesi di nullità. Ciò in quanto una cosa «è la nullità dell'interrogatorio e altra è la autonomia concettuale e narrativa del testo prodotto da quell'atto, autonomia che costituisce presupposto perché quel testo e la narrazione di fatti ivi contenuta vengano, in successiva sede, dall'interrogato richiamati pienamente e consapevolmente se pur non pedissequamente». Si suole, infatti, distinguere fra l'atto giuridico, ritenuto nullo per violazione della regola della assistenza del difensore, ed il testo linguistico 12 incorporato in quell'atto. Il venire meno dell'atto giuridico non fa venire meno il testo linguistico, che può essere richiamato successivamente, senza necessità di ripetere quanto già dichiarato nell'atto giuridico invalido. Per tale ragione, la circostanza che sia venuto meno l'atto giuridico non fa venire meno il testo linguistico che lo stesso soggetto può richiamare successivamente in tutto o in parte per relationem, senza necessità di ripetere quanto già dichiarato nell'atto giuridico nullo»> (così Sez. 1, n. 46274 del 7/11/2007, Ditto, in motivazione), atteso che il richiamo per relationem al contenuto dei precedenti verbali, ne incorpora la portata dichiarativa nell'atto richiamante e ciò a prescindere dalla regolarità, nullità, inutilizzabilità formale delle dichiarazioni richiamate. Pertanto, su tali premesse, è stato affermato che, versandosi in ipotesi di mera materiale ricezione della parte narrativa di un atto in altro atto con diversa e autonoma struttura e forma giuridica (v. Sez. 4, n. 4988 del 8/02/1994, Borzi, Rv. 198622 - 01), non trova applicazione nella specie la norma dell'art. 185 cod. proc. pen., che prevede la comunicazione della nullità di un atto a quelli successivi che da esso dipendono;
regola che presuppone il rapporto di connessione oggettiva essenziale fra i due atti (v. Sez. U, n. 17 del 14/07/1999, Salzano, Rv. 214238 - 01; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271230 01; Sez. 1, n. 46274 del 07/11/2007, Ditto, Rv. 238487 - 01). Un principio, questo, di cui è stata data applicazione sia in relazione alle dichiarazioni, inutilizzabili per violazione dell'obbligo di previo avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., rese come persona informata sui fatti dal soggetto che avrebbe dovuto essere imputato di reato connesso, per le quali è possibile procedere a nuovo rituale esame del soggetto a norma dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., utilizzando le dichiarazioni legittimamente rese (Sez. 6, n. 34171 del 04/07/2008, Mannina, Rv. 241464 - 01; Sez. 2, n. 4040 del 19/12/2005, dep. 2006, Ancora, Rv. 233367-01); sia in tema di rinnovazione delle dichiarazioni rese da uno dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis cod. proc. pen., dopo la entrata in vigore della legge 1° marzo 2001, n. 63, in relazione alle quali si è ritenuta sufficiente una pedissequa ripetizione delle precedenti affermazioni da parte della persona interrogata, nella piena consapevolezza della natura e degli effetti dell'atto in corso di compimento (Sez. 1, n. 41028 del 13/11/2002, Fiore, Rv. 222714 01; Sez. 1, n. 24466 del - 17/03/2006, Morfo', Rv. 234411 01; Sez. 5, n. 16556 del 14/10/2009, dep. - 2010, Virruso, Rv. 246955 - 01). Ne consegue, pertanto, l'infondatezza delle censure difensive in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da FA a sommarie informazioni in data 6 gennaio 2018 e nell'interrogatorio dinnanzi al Pubblico ministero nella notte del gennaio, alla presenza del Difensore di fiducia.
3.3. Quanto, poi, all'attendibilità del racconto di FA avente ad oggetto la dinamica dell'evento lesivo, la SA ha opinato che essa sarebbe inficiata da uno 13 stato emotivo gravemente compromesso in ragione della drammaticità di quanto appena accaduto. La Corte di appello, tuttavia, ha ritenuto che tale condizione emotiva fosse «del tutto irrilevante» (pag. 6 della sentenza impugnata), pur contraddittoriamente riconoscendo, secondo quanto rilevato dal ricorso, che l'imputato era «emotivamente provato dalla tragica notizia». Osserva, sul punto, il Collegio che il senso da attribuire a tale passaggio della motivazione è quello di far rilevare come l'interrogatorio si fosse svolto nel rispetto delle prerogative difensive, essendo l'imputato assistito dal patrono di fiducia, sicché la sua condizione psicologica ben avrebbe potuto essere vagliata in maniera serena, se del caso scegliendo di «esercitare il diritto al silenzio». Sicché appare non manifestamente illogica la conclusione secondo cui, la decisione di rispondere alle domande postegli nel corso dell'interrogatorio, era conseguente alla constatazione, condivisa dal Difensore, che egli fosse sufficientemente lucido per farlo. Donde, conclusivamente, la infondatezza della doglianza.
4. Infondato è anche il terzo motivo, con cui il ricorso deduce sia la violazione di norme processuali in relazioni alla mancata acquisizione della consulenza di parte allegata alla memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., con conseguente violazione delle prerogative difensive;
sia l'erroneo rigetto della richiesta di perizia in merito alla ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo, ritenuta illogicamente non indispensabile nonostante le obiettive incertezze ricavabili dalla relazione del R.I.S.
4.1. Con riferimento al primo profilo, va premesso che ai sensi dell'art. 233, comma 1, cod. proc. pen. le parti, quando non è stata disposta la perizia, possono nominare fino a due consulenti tecnici che possono esporre al giudice il loro parere, anche presentando memorie ex art. 121 cod. proc. pen. Fuori dai casi di perizia, la consulenza tecnica può avere due diversi contenuti, che possono avere natura "percipiente" o "deducente" (cfr. Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, in motivazione). Nel primo caso, il consulente può limitarsi a esporre il proprio parere tecnico-scientifico a sostegno degli argomenti sostenuti dalla difesa in ordine alla valutazione di una prova o alle modalità utilizzate per l'acquisizione della stessa, già presenti in atti, così che l'elaborato scritto si risolve in un atto avente contenuto rappresentativo e valutativo» degli elementi di prova già a disposizione del giudice ed è, pertanto, equiparabile a una «memoria», atto che ha una natura meramente ricognitiva e valutativa di elementi già disponibili (Sez. 5, n. 39734 del 09/10/2024, Fois, non massimata;
Sez. 1, n. 33435 del 30/03/2023, Abbate, Rv. 285017 01; Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv. 279062 01; Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Ganci, Rv. 262111 - 01) e che può essere presentata al giudice in ogni stato e grado, secondo la previsione del già ricordato art. 121 cod. proc. pen. Nel secondo caso, invece, il consulente svolge un'attività 14 ch più articolata, che comporta anche il reperimento e l'analisi di documenti o di altre fonti di prova non presenti in atti, sicché essa rappresenta una prova nuova e ulteriore e come tale deve essere acquisita nei limiti, tempi e modi previsti dal codice di rito (Sez. 1, n. 33435 del 30/03/2023, Abbate, Rv. 285017 - 01; Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, Raeli, Rv. 276494-01). In questa prospettiva è stato affermato, dunque, che non è consentito introdurre e acquisire, come memoria ex art. 121 cod. proc. pen., la consulenza tecnica nel giudizio di appello in assenza di richiesta di rinnovazione istruttoria (Sez. 2, n. 10968 del 18/12/2018, dep. 2019, Picchiottino, Rv. 275769-01) o in caso le parti si oppongano alla sua utilizzazione (Sez. 1, n. 43021 del 02/10/2012, Panuccio, Rv. 253802 01); e, ancora, in - ipotesi analoga a quella qui in rilievo, che la allegazione di una consulenza di parte, intesa quale mezzo di prova, posto che mira ad un accrescimento delle conoscenze disponibili per il giudizio, non può ritenersi ammissibile dopo l'avvenuta ammissione del rito abbreviato, data la caratteristica di giudizio allo stato degli atti della forma di definizione del giudizio de quo e al fine di evitare la surrettizia introduzione di un novum di tipo probatorio (Sez. 1, n. 33435 del 30/03/2023, Abbate, in motivazione). Muovendo da tale prospettiva (per la quale v. Sez. 1, n. 6972 del 08/11/2023, dep. 2024, Civiletto, in motivazione), dunque, il contributo tecnico allegato alla memoria avrebbe dovuto avere unicamente una funzione espositivo-riepilogativa della tesi difensiva e, corrispondentemente, il ricorso avrebbe dovuto argomentare puntualmente in ordine a tale natura, che è stata solo vagamente evocata, senza che, peraltro, l'atto di impugnazione abbia richiamato il contenuto della consulenza, al fine di consentire di apprezzarne i caratteri e, in seconda battuta, la decisività del contributo offerto e rimasto ignorato. Tale genericità, dunque, si riflette anche sulla ulteriore censura difensiva, con cui si denuncia l'illogicità della motivazione per omessa valutazione dell'apporto del consulente, ovviamente inapprezzabile, nella sua rilevanza, in assenza di qualunque esplicazione del suo contenuto.
4.2. Quanto, poi, al rigetto della richiesta di perizia sulla ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo, va premesso che l'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce al giudice di appello il potere di disporre la motivata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in presenza di un'assoluta esigenza probatoria, che può esplicarsi nell'ambito dell'intero perimetro disegnato dall'art. 187 cod. proc. pen. E ciò anche in caso di celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427 01; Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Chionna, Rv. - 284947 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Granato, Rv. 278061 01; Sez. - 5, n. 11908 del 23/11/2015, dep. 2016, Rallo, Rv. 266158 - 01; Sez. 2, n. 45329 15 се del 01/10/2013, Caricola, Rv. 257498 - 01). Inoltre, per giurisprudenza consolidata, la relativa decisione, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 02; Sez. 2, n. 34900 del - -07/05/2013, S., Rv. 257086 – 01). Con riferimento alla adeguatezza della motivazione, il ricorso lamenta che l'ordinanza reiettiva dell'istanza abbia illogicamente ritenuto non indispensabile procedere alla perizia nonostante le obiettive incertezze ricavabili dalla relazione del R.I.S. Sul punto va, nondimeno, osservato che il ragionamento probatorio svolto dalle due pronunce di merito si è incentrato, precipuamente, sulla descrizione degli accadimenti offerta dallo stesso imputato, del quale la consulenza del R.I.S. ha costituito esclusivamente un elemento di riscontro, peraltro nel senso di riconoscere che gli accertamenti tecnici non erano in grado di smentire tale racconto e che, viceversa, essi dovevano ritenersi del tutto incompatibili con la successiva narrazione di FA, avvenuta nel corso dell'interrogatorio del 15 gennaio 2018 dinnanzi al Pubblico ministero (e ribadita dinnanzi al Giudice dell'udienza preliminare all'udienza del 9 ottobre 2020), quando l'imputato, cambiando radicalmente la versione precedente, aveva cercato tardivamente di accreditare la tesi che la donna avesse volontariamente dato un calcio alla vetrata, infrangendola. Dunque, attraverso il complessivo assetto motivazionale la sentenza ha delineato, in maniera del tutto congrua e logica, lo svolgimento degli eventi, riconducendo causalmente l'impatto con la vetrata all'azione di due opposte energie cinetiche: quella dell'imputato che, trattenendo la donna per impedirle di allontanarsi, produceva la forza in una direzione e quella della vittima che, nel tentativo di sottrarvisi, la esercitava nella opposta direzione. Una ricostruzione fattuale che, dunque, risulta adeguatamente motivata e che, come tale, consente di ritenere insindacabile la decisione di non fare luogo alla perizia. In ultimo appena il caso di osservare che la mancata esecuzione del richiesto accertamento peritale non consente di censurare la decisione sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non rientrando la perizia nel concetto di prova decisiva. Essa, infatti, costituisce un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove la disposizione citata si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (così Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 -01).
5. Con il quarto motivo, la SA ha in primo luogo censurato la motivazione della ricostruzione fattuale compiuta in sede di merito. Ciò in quanto la relazione del R.I.S. non costituirebbe un sufficiente elemento di riscontro, limitandosi a offrire uno scenario soltanto ipotetico, in cui la ricostruzione della dinamica 16 dell'evento sarebbe delineata in termini di mera plausibilità, posto che non si sarebbe riusciti a determinare correttamente la posizione dei due soggetti nell'androne dell'edificio. Inoltre, accedendo all'ipotesi elaborata grazie alle dichiarazioni dell'imputato e alla stessa relazione del R.I.S., il quadro presenterebbe delle incongruenze logiche, posto che la vittima avrebbe dovuto impattare con la vetrata con la gamba destra e non con quella sinistra.
5.1. La ricostruzione della eziologia dell'evento lesivo che portò alla morte di GE De OS è avvenuta essenzialmente in base a quanto FA dichiarò in sede di sommarie informazioni il 6 gennaio 2018 e al successivo interrogatorio del 7 gennaio. In tali occasioni, l'uomo riferì che il pomeriggio del 6 gennaio 2018, dopo una prima discussione in macchina con la vittima per ragioni legate alle spese per il figlio minore, nel corso della quale egli «le tirava i capelli le dava un paio di schiaffi», aveva seguito la giovane fuori dal mezzo, raggiungendola nell'androne dello stabile in cui abitavano i suoi genitori, ove l'alterco era proseguito. Nel frangente, mentre la De OS tentava di allontanarsi, egli l'aveva trattenuta nei movimenti, tanto che la giovane, cercando di divincolarsi dalla presa, aveva impattato con la gamba destra sul vetro del portone, determinandone la rottura e la conseguente recisione dell'acteria femorale. Più specificamente, egli aveva dichiarato di avere raggiunto la donna nei pressi dell'ascensore; che ella aveva proseguito a rivolgergli delle «parolacce»; che lui l'aveva «tirata mettendole le mani una sul braccio e una sulle spalle», mentre lei gli «diceva di lasciarla>>; che lui cercava di trattenerla perché lei voleva andarsene e continuava a» rivolgerle parolacce>>; che ella «lei tentava di divincolarsi» dalla sua «presa», «cercando di raggiungere il portone mentre» lui cercava «di tirarla sempre» a sé; che lei si trovava di spalle al muro opposto e con un movimento tale da svincolarsi dalla≫ sua «presa, la sua gamba sinistra andava ad urtare il vetro sottostante del portone». Tale dinamica è stata ritenuta verosimile dal R.I.S., nella cui relazione si è dato atto che la «dinamica antecedente all'impatto non è determinabile nel dettaglio, tuttavia è plausibile ritenere che il soggetto fosse direzionato verso l'uscita, quindi con un vettore di movimento orientato verso il portone, un trattenimento del braccio destro può aver spostato il baricentro, caricando come una molla il corpo che, una volta divincolatosi e con perno sulla gamba destra, si è proiettato verso la finestra». Viceversa, la relazione in questione ha escluso una dinamica differente, che avrebbe reso ancor più grave la posizione dell'imputato e, in particolare, che egli avesse sollevato il corpo della donna o avesse realizzato un trattenimento più aggressivo a livello delle spalle», atteso che ciò «avrebbe comportato uno scarico del peso da entrambi gli arti inferiori che si sarebbero mossi entrambi, non giustificando la completa fuoriuscita di una sola gamba». E il fatto che la De OS abbia potuto difendersi energicamente dall'azione violenta di 17 св FA con motivazione del tutto logica è stato ritenuto perfettamente compatibile con il suo forte temperamento, riferito concordemente dai familiari. Del pari non è stata ritenuta attendibile la seconda versione dei fatti proposta dall'imputato, in particolare in occasione dell'interrogatorio del 15 gennaio 2018 dinnanzi al Pubblico ministero e di quello dinnanzi al Giudice dell'udienza preliminare all'udienza del 9 ottobre 2020, allorché FA aveva riferito che fosse stata la De OS, di cui era noto il carattere irascibile, a dare volontariamente un calcio alla vetrata del portone. Secondo i Giudici di merito, il fatto che tali dichiarazioni fossero state rese ben otto giorni dopo gli accadimenti in esame le rendeva non credibili, essendo inverosimile che uno svolgimento così significativamente difforme non fosse stato subito segnalato nelle prime dichiarazioni e non fosse stato riferito nell'immediatezza nemmeno ai familiari;
e considerato l'interesse di FA a rendere una versione accomodante in grado di scagionarlo. Inoltre, il racconto aveva presentato alcune incongruenze, posto che in un primo momento egli aveva riferito di essersi trovato alle spalle della ragazza mentre la tirava verso di lui e, successivamente, di essersi trovato «di lato a lei»> ovvero di spalle al muro».
5.2. Osserva il Collegio che la ricostruzione degli eventi appena riassunta appare resa con motivazione congrua e logica, che si sottrae ai rilievi difensivi. I Giudici di merito, infatti, hanno compiuto una scrupolosa analisi delle dichiarazioni dell'imputato, spiegando per quale motivo esse dovessero ritenersi attendibili e, segnatamente, in quanto rese nell'immediatezza del fatto, quando il ricordo di FA era recente e non contaminato da successive rielaborazioni del dato mnemonico, richiamando la massima tratta dall'esperienza giudiziaria che riconosce a quel tipo di dichiarazioni una maggiore idoneità a «offrire una ricostruzione spontanea e genuina». Quanto al fatto che egli potesse non essere lucido a causa degli effetti psicologici prodotti da un evento così drammatico, la Corte ha motivatamente respinto le considerazioni difensive, evidenziando la natura congetturale della deduzione e sottolineando che se egli fosse stato così turbato da non essere in grado di rispondere serenamente alle domande che gli venivano rivolte, il Difensore avrebbe certamente richiesto una sospensione dell'interrogatorio, i cui contenuti erano risultati collimanti con il racconto reso qualche ora prima, quando FA non aveva ancora avuto notizia della morte della fidanzata, di cui era invece a conoscenza nel momento in cui aveva significativamente ribadito le precedenti dichiarazioni. Mentre con riferimento alla relazione del R.I.S. e al fatto che la stessa non è stata in grado di ricostruire, in termini di certezza, «il preciso susseguirsi delle azioni compiute dall'imputato e dalla vittima», limitandosi a delineare un giudizio di compatibilità» rispetto al narrato reso, nell'immediatezza dei fatti, da FA, 18 ch la Corte territoriale ha precisato che la dinamica degli eventi è stata ricostruita proprio grazie ai racconti dello stesso imputato.
6. Con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, il quarto motivo del ricorso introduttivo e in maniera più diffusa i motivi aggiunti, hanno censurato la configurabilità dell'omicidio preterintenzionale con riferimento ad entrambi i requisiti di fattispecie, ovvero: il compimento di atti diretti a percuotere o a ledere;
l'esistenza del necessario meccanismo di imputazione soggettiva dell'evento mortale, sia che esso venga ricostruito in termini di dolo misto a colpa, sia che si opti per la tesi della cd. prevedibilità in concreto.
6.1. Per quanto concerne il primo profilo, la tesi difensiva è che la nozione di percosse, alla quale, secondo la stessa imputazione, sarebbe riconducibile la condotta attribuita a FA, postulerebbe un'azione violenta sostenuta dall'intenzione di cagionare offesa all'altrui incolumità senza lederne l'integrità fisica o psichica;
sicché essa non potrebbe ricomprendere le mere condotte di trattenimento, nella specie ascritte all'imputato, alle quali sarebbe estraneo un coefficiente doloso incentrato sulla volontà di infliggere sofferenze alla persona offesa, avendo egli agito unicamente per placare l'ira della De OS e addivenire ad una riconciliazione.
6.1.1. Sul punto, va premesso che l'art. 584 cod. pen. qualifica come «omicidio preterintenzionale» l'ipotesi in cui l'agente, «con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582», cagioni la morte di un uomo. Tale disposizione, peraltro, deve essere posta in ovvia relazione con la definizione che l'art. 43, comma primo, cod. pen. offre del delitto preterintenzionale, o «oltre l'intenzione», che ricorre «quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente». La fattispecie incriminatrice, dunque, è costruita a partire da un criterio di imputazione dell'evento prettamente normativo, atteso che la non volontà dell'evento, verificatosi «oltre l'intenzione» dell'agente, non può ovviamente descrivere alcun connotato psicologico reale. Tuttavia, la scelta di politica criminale che sta alla base della punizione dell'evento morte, indipendentemente dalla presenza di un coefficiente psichico reale, con un trattamento sanzionatorio più rigoroso della corrispondente ipotesi colposa, risiede nel fatto che l'elemento psicologico della rappresentazione e volizione, che rappresenta la forma più penetrante di appartenenza del fatto al suo autore, connota il segmento iniziale del fatto tipico, attraverso, appunto, la direzione della condotta verso la realizzazione di un episodio di percosse o lesioni. E' questo un modello di incriminazione delle condotte umane che si presenta in numerose fattispecie contemplate dal codice penale, accomunate dalla rappresentazione e volizione di un determinato fatto tipico alla quale però consegua, nel concreto momento 19 a esecutivo, la realizzazione di un fatto diverso. Si pensi al grande capitolo dogmatico del cd. reato aberrante, caratterizzato da forme differenti di sviamento dell'azione esecutiva, ad esempio con l'integrazione di una fattispecie diversa da quella voluta (cd. aberratio delicti), commessa in luogo di quella voluta (art. 83, primo comma, cod. pen.) o in aggiunta ad esso (art. 83, secondo comma, cod. pen.); o, ancora, a quella particolare ipotesi di aberratio delineata dall'art. 586 cod. pen., in cui dal delitto voluto devono «derivare», come conseguenza non voluta, la morte o le lesioni della persona offesa;
e, infine, allo sviamento dell'azione esecutiva da quella programmata, con la realizzazione, ad opera di taluno dei soggetti concorrenti, di un reato più grave rispetto a quello voluto da taluno dei complici (cd. concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.). La risposta dell'ordinamento rispetto a tali scostamenti che caratterizzano la fase esecutiva dell'azione criminosa è differenziata sul piano sanzionatorio, posto che, a volte, la punizione del risultato non voluto avviene applicando il regime previsto per le corrispondenti fattispecie colpose (come nel caso dell'aberratio delicti e del 586 cod. pen., che della prima costituisce un'ipotesi particolare); mentre altre volte si caratterizza per l'applicazione di una disciplina sanzionatoria ad hoc (come nel caso dell'art. 116 cod. pen., in cui colui che non voleva commettere il reato effettivamente realizzato va incontro, ove esso sia più grave, a una diminuzione di pena) ovvero, come nel caso appunto della preterintenzione, di un regime giuridico autonomo, caratterizzato da un peculiare meccanismo di imputazione dell'evento non voluto e da un distinto trattamento sanzionatorio, più grave rispetto a quello previsto per la corrispondente fattispecie colposa. Le ragioni di quest'ultima scelta, ovvero della previsione dell'autonoma categoria della preterintenzione, sono state rinvenute, in dottrina, nella peculiare struttura che caratterizza, sul piano criminologico, le fattispecie cui essa è "naturalmente" applicabile, costituite dalla realizzazione, come detto, di un'azione volta alla realizzazione di un vulnus all'integrità fisica della persona offesa e da una successiva evoluzione, non voluta, verso l'evento più grave, costituito dalla sua morte. In ipotesi siffatte, invero, è stato ritenuto, alla stregua di una massima di comune esperienza, validata dalla pratica giudiziaria, che l'esercizio di una forma di violenza sulla persona possa agevolmente trasmodare, ancorché senza che l'agente lo voglia, in conseguenze peggiori, sino alla morte della vittima e che, dunque, questo giustifichi, sul piano della prevenzione generale che costituisce l'obiettivo delle scelte di incriminazione, un trattamento distinto e più severo rispetto alle ipotesi di colpa. Come a breve si vedrà (v. infra §§ 6.2 e seguenti), questa impostazione iniziale del codice penale del 1930, declinata attraverso l'imputazione dell'evento morte a prescindere dalla configurabilità di un coefficiente soggettivo, è stata, nei decenni, sottoposta a profonde revisioni, dovute alla riflessione della dottrina penalistica e agli interventi della Corte 20 сел costituzionale, a partire dai quali la giurisprudenza di legittimità e di merito, non senza significative oscillazioni, si è progressivamente distaccata dall'originaria scelta codicistica. Con riferimento al primo segmento dell'omicidio preterintenzionale, dunque, l'art. 584 cod. pen. richiede che l'agente ponga in essere «atti diretti a percuotere o a ledere». Ferma la nozione di «atti diretti a ledere come comprensiva delle condotte volte a cagionare una malattia nel corpo o nella mente, giova soffermarsi, per quanto di rilievo in questa sede, sulla nozione di «atti diretti a percuotere». La giurisprudenza di legittimità, fin da epoca risalente, ha interpretato la nozione di percossa rilevante ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale in termini assai ampi. Ora, pacifico e incontroverso, anche alla stregua dell'uso comune del termine, che le percosse possano essere integrate colpendo la persona offesa con un pugno o con uno strumento contundente (v. Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, M., Rv. 281767 - 03, relativa al caso di un colpo inferto con l'anta di una porta), ciò che, invece, potrebbe revocarsi in dubbio è la riconducibilità di talune condotte differenti: dall'urto, alla spinta, sino, appunto, al trattenimento ovviamente non voluti, ma subiti dalla persona offesa. Tuttavia, come detto, la giurisprudenza ha privilegiato una interpretazione estesa della nozione di percuotere, a ricomprendervi non soltanto il battere, il picchiare, il colpire, ma, altresì, ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica (Sez. 5, n. 4272 del 14/09/2015, dep. 2016, De Angelis, Rv. 265629 - 01; Sez. 5, n. 3764 del 18/12/1987, dep. 1988, Beretta, Rv. 177959 - 01), di tal che, oltre il pugno, lo schiaffo o la bastonata, sono stati ricondotti alla nozione di atto diretto a percuotere anche l'urto, la spinta violenti, l'afferramento (Sez. 1, n. 9286 del 01/04/1980, Casani, Rv. 145924 - 01, relativa all'effetto letale causato da una caduta prodotta da una violenta spinta). Ciò è, peraltro, difficilmente censurabile, sul piano logico, con riferimento all'urto e alla spinta che rappresentano delle azioni del tutto identiche, anche sotto il profilo meccanico, a quella di colpire con la mano o con altro oggetto, essendosi sempre al cospetto di un'energia cinetica prodotta dall'agente che si dirige specificamente, dall'esterno e con una l'esercizio di una pressione, verso il corpo della persona offesa, che ne viene parimenti colpita (quanto alla spinta v. Sez. 5, n. 11638 del 12/01/2012, Andrisani, Rv. 252953 - 01; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Baldissin, Rv. 247267 - 01; Sez. 5, n. 21056 del 02/03/2004, Finelli, Rv. 229113 - 01; Sez. 5, n. 15004 del 6/02/2004, Morrone, Rv. 228497 - 01; Sez. 1, n. 1995 del 14/10/1970, dep. 1971, Zucolella, Rv. 116256 01). Ma è altrettanto corretto con riferimento sia alle condotte di violento strattonamento, che realizzano, del pari, l'esercizio di energia fisica sul corpo della persona offesa, sia pure senza alcuna pressione, ma anzi con un moto cinetico di segno contrario -01; Sez. 5, n. 51085 (Sez. 5, n. 23606 del 04/04/2018, Perrone, Rv. 273284 21 ch del 13/06/2014, Battistessa, Rv. 261451 - 01), sia a quelle di trattenimento, in cui la forza è esercitata in modo da non consentire il movimento corporeo della persona offesa, sul cui corpo essa comunque si dispiega. E ciò sempre che, come condivisibilmente affermato in un recente arresto, la condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica sia Vidonea a produrre un'apprezzabile sensazione di dolore, senza che sia, peraltro, necessario che tale sensazione si verifichi (Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, Moraldi, Rv. 271122 01). In tale profilo, invero, deve ravvisarsi il nucleo essenziale della nozione qui indagata, che presuppone una oggettiva proiezione della condotta verso la realizzazione di una sensazione dolorifica realizzata attraverso la manomissione fisica del corpo della persona offesa, che rappresenta, anche sotto il profilo del fondamento empirico- criminologico della scelta legislativa, una situazione tipica suscettibile di evolversi, secondo la comune esperienza, nell'evento più grave non voluto.
6.1.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che nel caso qui esaminato è stato lo stesso imputato a riconoscere di avere strattonato e trattenuto la compagna, al fine di impedirle di andare via. Come più volte evidenziato le due sentenze non sono state in grado di ricostruire, con precisione fotografica, la sequenza di atti che lo stesso agente ha ammesso di avere realizzato e se, dunque, l'ultimo segmento di essa sia consistito in uno strattone della persona offesa o nel suo violento trattenimento. E, tuttavia, ciò che è stato accertato attraverso un corretto governo delle regole processuali dettate in materia di ragionamento indiziario è che lo sbilanciamento della persona offesa, che l'aveva proiettata sulla vetrata, era l'effetto dell'esercizio di una violenta energia fisica esercitata sul corpo della ragazza, chiaramente idoneo, per le modalità in cui era avvenuto, a esercitare una sensazione dolorosa. E la circostanza che la persona offesa possa avere cooperato, sul piano meccanico, al verificarsi dell'impatto non assume, sul piano causale, alcuna rilevanza, essendosi comunque al cospetto di una sequenza eziologica innescata e governata dalla violenta azione dell'imputato.
6.2. Venendo, indi, alla questione del regime di imputazione soggettiva dell'evento mortale, la SA ha dedotto, sostanzialmente, che la sentenza impugnata non abbia in realtà chiarito quale criterio abbia inteso privilegiare, se quello del dolo unitario o quello del dolo misto a colpa;
e che, in ogni caso, in relazione ad entrambe le soluzioni la soluzione accolta e la relativa motivazione si esporrebbero a insuperabili censure.
6.2.1. In argomento, si è già osservato che il codice RO aveva costruito l'istituto della preterintenzione e, corrispondentemente, la fattispecie incriminatrice dell'art. 584 cod. pen. a partire da un meccanismo di estensione della responsabilità per fatto doloso all'evento più grave non voluto;
meccanismo che la dottrina prevalente e la giurisprudenza assolutamente unanime avevano ricostruito, con riferimento all'evento non voluto, in termini di responsabilità 22 ел oggettiva. Pertanto, con riferimento alla fattispecie incriminatrice qui in rilievo, l'evento morte derivante dal compimento di atti diretti a percuotere o ledere era ascritto all'imputato indipendentemente da qualunque coefficiente di rimproverabilità soggettiva (per questo orientamento, in giurisprudenza, Sez. 5, n. 4793 del 20/01/1988, Zeni, Rv. 178180 01; Sez. 1, n. 14063 del 30/06/1986, De Nunzio, Rv. 174619 - 01; Sez. 1, n. 9449 del 20/01/1986, Barletta, Rv. 173746 - 01; Sez. 5, n. 10134 del 17/05/1982, Corti, Rv. 155865 - 01; Sez. 1, n. 11338 del 05/06/1978, Nigretti, Rv. 140004 - 01; Sez. 1, n. 8484 del 13/12/1974, dep. 1975, Mendicino, RV. 130728 – 01). La progressiva evoluzione della giurisprudenza ha portato alla elaborazione di un differente modello ricostruttivo dello schema teorico della preterintenzione, che nel corso degli anni '80, ma con aperture anche precedenti (v. ad esempio Sez. 1, n. 2989 del 24/01/1979, Donzelli, Rv. 141563 01), numerose sentenze hanno configurato nei termini di dolo misto a colpa: dolo quale coefficiente soggettivo degli atti diretti a percuotere o a ledere e colpa quale meccanismo di imputazione dell'evento morale, non voluto (Sez. 4, n. 17687 del 15/11/1989, Paradisi, Rv. 182907 01; Sez. 1, n. 10437 del 24/10/1984, Scarpiello, Rv. 166800 01; Sez. 1, n. 1258 del 10/06/1983, Rv. 160577 - 01; Sez. 1, n. 9294 del 10/06/1983, Galletti, Rv. 161038 - 01; Sez. 5, n. 10994 del 30/09/1981, Albanese, Rv. 151265 -01). In tale contesto giurisprudenziale si sono poi registrate due pronunce miliari della Corte costituzionale, che pur riguardando problematiche affatto diverse, hanno affermato principi fondamentali in materia di personalità della responsabilità penale. Con la sentenza n. 364 del 23 marzo 1988 e con la sentenza n. 1085 del 30 novembre 1988, la Corte costituzionale ha affermato che il principio posto dall'art. 27, primo comma, Cost., secondo cui la responsabilità penale è personale, deve essere inteso nel senso che affinché «il fatto imputato sia legittimamente punibile, [lo stesso] deve necessariamente includere almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica», quale necessario «coefficiente di partecipazione psichica» del soggetto al fatto (principi, questi, poi ribaditi da Corte cost., 29 aprile 1991, n. 179; da Corte cost., 24 febbraio 1995, n. 61 e da Corte cost. 11 luglio 2007, n. 322). Dunque, ai fini del rispetto dell'art. 27, comma 1, Cost., «è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati» (Corte cost. n. 1085 del 1988), rimanendo sottratti all'esigenza della "rimproverabilità" unicamente «gli elementi estranei alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilità che, restringendo l'area del divieto, condizionano, 23 ch appunto, quest'ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi)» (così Corte costituzionale, sentenza n. 322 in data 11 luglio 2007, che ha proseguito a delineare i connotati del principio di personalità della responsabilità penale). Tali importantissime pronunce, che hanno avuto una influenza enorme sulla giurisprudenza successiva, hanno contribuito anche alla successiva elaborazione giurisprudenziale in materia di omicidio preterintenzionale, favorendo, in numerose sentenze successive, il consolidamento della tesi della preterintenzione come dolo misto a colpa, che ha consentito di ritenere manifestamente infondate le censure di incostituzionalità che avevano investito tale criterio di imputazione soggettiva (Sez. 5, n. 2634 del 11/12/1992, dep. 1993, Bonalda, Rv. 194325 - 01). Una tesi, questa, che è stata riproposta anche recentemente, con argomentazioni assai approfondite e di ampio respiro sistematico (Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, Rv. 285490 - 01; per la tesi del dolo misto a colpa v. anche Sez. 5, n. 46467 del 27/09/2022, D., Rv. 283892 - 02; Sez. 1, n. 19611 del 26/04/2006, Grillo e Sez. 1, n. 37385 del 22/09/2006, Ivascu, non massimate). La successiva evoluzione ha registrato, tuttavia, accanto alla riproposizione dell'indirizzo in parola, l'emergere di altro filone giurisprudenziale, secondo il quale l'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale è costituito unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato (Sez. 5, n. 13114 del 13/02/2002, Izzo, Rv. 222054 - 01; Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Haile, Rv. 234552-01; Sez. 5, n. 40389 del 17/05/2012, Perini, Rv. 253357 - 01; Sez. 5, n. 35582 del 27/06/2012, Tarantino, Rv. 253536 01; Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 2013, Palazzolo, Rv. 254386 01; Sez. 5, n. 44986 del - 21/09/2016, Mulè, Rv. 268299 01; Sez. 5, n. 15269 del 21/01/2022, - Bouimadaghen, Rv. 283016-01; Sez. 5, n: 18396 dei 04/04/2022, Rv. 283216 - 02; Sez. 5, n. 36402 del 03/04/2023, Ursu, Rv. 285196 01; Sez. 5, n. 4564 del 09/11/2023, dep. 2024, A., Rv. 286014-01). Dunque, il dolo del delitto base (percosse o lesioni) finirebbe per sostenere l'intrinseca portata pericolosa dell'azione di percuotere o di ledere ed agganciando ad essa il rimprovero mosso al soggetto agente. In altre parole, nell'omicidio preterintenzionale il rischio del verificarsi di un evento più grave, ma omogeneo, sarebbe insito nel danno o pericolo recato alla persona fisica, nel senso che «l'interesse primario, che accomuna i beni essenziali della persona, è complessivamente tutelato in ragione dell'idea di inevitabilità dell'evento più grave, conseguente al processo naturale attivato con la condotta umana», di modo che «la prevedibilità dell'evento più grave è in caso di delitto preterintenzionale categoria irrilevante per la struttura 24 dell'elemento psicologico, assorbita nel dolo di percosse o lesioni»> (così, Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Haile, cit.).
6.2.2. Entrambe le prospettive ermeneutiche presentano, tuttavia, come ha chiarito la più recente elaborazione giurisprudenziale, significative criticità che non consentono di accedervi. Infatti, la tesi del dolo unitario sottende, a ben vedere, un meccanismo di imputazione dell'evento più grave di natura sostanzialmente oggettiva, essendo la prevedibilità dell'evento «insita (...) nella stessa norma che lo prevede, la quale reputa assolutamente probabile che da un'azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa» (Sez. 5, n. 36402 del 03/04/2023, Rv. 285196 01). E', infatti, evidente che risolvendosi il modello in esame nella configurabilità di una prevedibilità in astratto dell'evento morte, esso finisce per costruire la preterintenzione secondo lo schema del dolo (per gli atti diretti a percuotere o ledere) misto a responsabilità oggettiva (per l'evento mortale non voluto). Quanto, invece, al secondo indirizzo, se è pacifico che la regola cautelare rimasta inosservata non potrebbe in ogni caso individuarsi della norma incriminatrice che vieta di percuotere o ledere, deve rilevarsi che la configurazione di una regola cautelare rispetto alla concorrente realizzazione di una attività criminosa postulerebbe la contemporanea presenza del divieto di tenere la condotta e dell'obbligo di realizzarla con prudenza e diligenza;
contrasto che dovrebbe essere sempre risolto a favore del primo, imponendo all'agente di astenersi dal compimento della condotta di base. E quand'anche si volesse, comunque, ipotizzare la configurabilità di una regola cautelare da osservare nello svolgimento dell'attività delittuosa, parrebbe estremamente problematico configurare la figura dell'agente criminale modello e individuare il comportamento alternativo lecito o "meno illecito".
6.2.3. I rilevati profili di criticità appena evidenziati impongono di accedere a un ulteriore indirizzo interpretativo che, di recente, ha invece sottolineato la necessità di ricondurre l'evento più grave non voluto, la morte della persona offesa nell'omicidio preterintenzionale, nell'alveo della concreta prevedibilità da parte dell'agente (Sez. 5, n. 23926 del 02/05/2024, Sansone, Rv. 286574 - 01; Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, Matin, Rv. 286931-01). Tale opzione ricostruttiva prende le mosse da quanto osservato dalla Corte costituzionale in materia di imputazione del reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti ai sensi dell'art. 116 cod. pen., in particolare, con la sentenza 31 marzo 2021, n. 55, nella quale richiamando la precedente pronuncia n. 42 del 1965, è stato osservato che il criterio di imputazione del reato diverso consiste nella «prevedibilità in concreto, tenuto conto di tutte le peculiarità del caso di specie» (in giurisprudenza richiedono la prevedibilità in concreto del reato 25 сел commesso diverso da quello voluto da taluno dei correi, Sez. 5, n. 45356 del 02/10/2019, C., Rv. 277084 01; Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, Malgeri, Rv. 257251 01; Sez. 5, n. 39339 del 08/07/2009, Rizza, Rv. 245152 - 01). Nel - dettaglio, la Consulta ha chiarito che, «pur mancando il dolo (anzi dovendo escludersi che esso ricorra anche nella forma del dolo eventuale), è però necessaria, per questa particolare forma di responsabilità penale, la presenza anche di un elemento soggettivo, ossia di un coefficiente di partecipazione anche psichica: occorre, in altre parole, che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza». In questo modo, il criterio in esame garantisce all'agente la valutazione anticipata delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, che verrebbe meno ove gli fossero ascritti accadimenti non soltanto non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili (cfr. Corte cost., sentenza n. 322 del 2007). Tale prevedibilità deve essere verificata in concreto, posto che l'astratta prevedibilità dell'evento mortale, a partire dalla mera previsione della norma incriminatrice, finirebbe per riproporre, come sopra evidenziato, un meccanismo di imputazione di tipo oggettivo. Dunque, come suggerito dalle Sezioni Unite "Ronci" in relazione alla contigua ma diversa fattispecie dettata dall'art. 586 cod. pen., è necessario valorizzare «tutte le eventuali circostanze del caso concreto che facciano prevedere l'evento morte» o «un concreto pericolo per l'incolumità della vittima», tenuto conto, in ogni caso, che nell'omicidio preterintenzionale la prevedibilità in concreto dell'evento mortale si atteggia in termini peculiari, posto che la condotta dolosa di base già è volta a realizzare una forma, sia pure meno grave, di aggressione della persona offesa, di modo che l'accertamento avrà ad oggetto, sostanzialmente, la proiezione in concreto della pericolosità in astratto, al fine di verificare se l'agente avesse un margine di effettiva «prevedibilità» delle conseguenze della propria condotta.
6.2.4. Muovendo dalle considerazioni che precedono, deve ritenersi non corretto in passaggio motivazionale con cui la sentenza impugnata riconduce lo schema dell'omicidio preterintenzionale al cd. dolo unitario di percosse o lesione;
tesi che, nel momento in cui prospetta l'assorbimento della prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato, finisce per ricondurre il criterio di imputazione nell'ambito della responsabilità oggettiva, considerando rischio del verificarsi della morte implicito nell'offesa all'incolumità personale. Né può condividersi, per le ragioni già evidenziate, l'ulteriore passaggio con il quale la Corte territoriale, con una doppia motivazione, afferma essere nella specie 26 ch sussistente, rispetto all'evento mortale, l'ulteriore componente colposa richiesta dall'indirizzo esegetico che configura la preterintenzione come dolo misto a colpa. E, tuttavia, la sentenza impugnata ha ravvisato, nella specifica situazione in cui si trovava FA al momento della condotta, la prevedibilità in concreto dell'evento non voluto. A pag. 10, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato aveva afferrato la compagna per il braccio, limitandone i movimenti, in prossimità di un portone a vetri, costituente un'evidente fonte di pericolo, di tal che egli avrebbe potuto ben prevedere concretamente l'impatto della ragazza con il portone e, al contempo, che tale impatto potesse causare la rottura del vetro e persino produrre le lesioni mortali effettivamente verificatesi. Di modo che astenendosi non dalla condotta, ma dalla sua realizzazione in un luogo che si presentava pericoloso (per la presenza della vetrata), l'evento lesivo, concretamente prevedibile nella situazione data, avrebbe potuto essere finanche evitabile. Dunque, sia pure con alcune superfetazioni e utilizzando un non corretto inquadramento dogmatico-interpretativo, la sentenza impugnata è comunque giunta ad articolare, in maniera logica ed aderente alle risultanze istruttorie, un giudizio di prevedibilità in concreto dell'evento morte da parte dell'odierno imputato, utilizzando le circostanze di fatto dal medesimo conosciute e formulando il relativo giudizio alla stregua di massime di comune esperienza connesse alla concreta pericolosità della condotta nella specifica situazione storico-fattuale in cui essa era stata compiuta. Ciò che una volta operata la necessaria rettifica della - motivazione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. e lasciando, comunque, inalterata l'essenza del contesto decisorio assunto con la sentenza di appello (cfr. Sez. 1, n. 9707 del 10/08/1995, Caprioli, Rv. 202302 01, secondo ove il ragionamento giustificativo sia, nel suo complesso, adeguato, ciò consente di non addivenire all'annullamento della decisione, garantendo le restanti valutazioni rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo;
ex plurimis Sez. 1, n. 2481 del 04/06/2021, dep. 2022, Dambrosio, non massimata;
Sez. 1, n. 27230 del 04/03/2015, Salzano, non massimata) - consente di ritenere la motivazione censurata esente dai vizi lamentati nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti.
6.2.5. In ultimo è appena il caso di osservare l'infondatezza dell'ulteriore rilievo difensivo secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 586 cod. pen. Costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo cui le fattispecie previste dall'art. 584 cod. pen. (omicidio preterintenzionale) e dall'art. 586 cod. pen. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) divergano per il fatto che nel primo caso l'attività dell'agente è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre nel secondo l'attività è finalizzata a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o 27 сел lesioni (Sez. 5, n. 23606 del 04/04/2018, Perrone, Rv. 273284 01). Una differenza strutturale che le rende logicamente incompatibili, atteso che l'integrazione dell'art. 586 cod. pen. è possibile, come detto, soltanto se il delitto base non è quello di percosse o lesioni personali. E allora risulta evidente che la ritenuta configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale, argomentatamente affermata dai Giudici di merito, rendeva logicamente non configurabile l'ulteriore ipotesi prevista dalla citata disposizione penale, sicché la richiesta riqualificazione deve ritenersi essere stata implicitamente disattesa.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 23 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente M e OS Pezzullo Carlo Renoldi семи CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 8 GEN 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmbia Larauise 28