Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10375 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE per occupazione 3 75/02Composta dagli Il.mi Sigg.ri Magistra abusiva immobili R.G.N. 7045/00 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere - Dott. Michele VARRONE Cron.27877 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere - Rep. 2068 1 Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 25/02/02 Consigliere - Dott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio dal Sig. per diritti € 155 sul ricorso proposto da: 17 LUG. 2002. il TT AD, TT PR, TT DR, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI TORREVECCHIA 179, presso lo studio dell'avvocato EGIDIO LANARI, che CANCELLERIA li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro domiciliata in ROMA COZZOLINO ROSELLA, elettivamente CANCELLERIA VIA S AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MARCON, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 avversO la sentenza n. 22624/99 del Tribunale di ROMA, 511 Sezione III civile, emessa il 20/10/99 e depositata il 16/11/99 (R.G.45541/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
1 udito l'Avvocato FILIPPO MARCON;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 5521 del 24 agosto 1998, il Pretore Roma condannò DE, OS ed AD CH di al pagamento, in favore di LL LI, della somma di £ 27.000.000, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento danni per l'occupazione senza titolo di un appartamento, sito in Roma, via Ippolito Caffi 8, di proprietà della cooperativa edilizia Aere Perennius", " del quale la LI era assegnataria. Avverso tale sentenza proposero gravame le sorelle CH, chiedendone la riforma;
la LI chiese il rigetto dell'impugnazione e spiegò, a sua volta, ap- pello incidentale in ordine al quantum. Con sentenza depositata in data 16 novembre 1999, il Tribunale di Roma respinse entrambi gli appelli. Per la cassazione della suindicata sentenza DE, OS ed AD CH hanno proposto ricorso, 2 ....... sulla base di cinque motivi, cui ha resistito con con- troricorso LL LI. Motivi della decisione Con il primo motivo le ricorrenti eccepiscono: "la mancanza di legittimazione attiva della Dott.ssa Cozzo- lino ad agire contro le Sig.re CH in quanto la Dott.ssa LI non è proprietaria del bene, ma sem- plicemente assegnataria di un immobile di proprietà della Cooperativa Edilizia Aere Perennius, costituita con i fondi agevolati del Ministero dei Lavori Pubblici e quindi della collettività. L'azione della LI rappresenta un tentativo di indebito arricchimento a danno dello Stato. Infatti la Dott.ssa LI rifiu- tò il canone a suo tempo offertole, perché come si leg- ge nella sua missiva avrebbe perduto il diritto all'as- segnazione della casa" Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono di- fetto di legittimazione passiva di OS ed AD CH, non essendo le stesse parti contrattuali né occupanti di fatto a titolo personale, ma semplici ospiti di DE CH;
comunque nessuna prova era stata fornita in ordine alla circostanza che le dedu- centi avessero abitato l'appartamento assegnato alla LI. Con il terzo motivo, le ricorrenti assumono che 3 l'azione proposta dalla LI, tesa ad ottenere il pagamento dei canoni pari a L.17.946.260, più rivaluta- zione e interessi, nonché i danni, andava integrata, litisconsorzio necessario (o facoltativo), con la come chiamata in causa della Cooperativa Edilizia Aere Pe- rennius, del Ministero dei Lavori Pubblici e i danti causa della LI e cioè NA MA NI e Al- berto ER, i quali a loro volta erano i danti causa in quanto la NI, della Sig.ra CH DE, assegnataria diede in locazione l'appartamento prima ad DE CH, quindi la NI passò la sua as- segnazione al figlio LB ER e questi cedette le sue quote alla Dott.ssa LI. I terzi andavano chiamati per manlevare essa CH DE da ogni re- sponsabilità. Con il quarto motivo, le ricorrenti deducono che nulla era dovuto alla LI, in quanto la stessa era a conoscenza che l'appartamento era occupato. In ogni caso, era assurda la liquidazione del danno opera- ta dal Tribunale, mentre nessuna motivazione veniva fornita sulle modalità di rivalutazione, senza indica- zione alcuna degli indici ISTAT rivalutativi. Le doglianze, che possono essere esaminate congiun- tamente, sono inammissibili. Invero, nella giurisprudenza di questo Supremo Col- 4 legio, è principio consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inam- missibilità, i motivi per i quali si chiede la cassa- zione, motivi aventi i caratteri di specificità, com- pletezza e riferibilità alla decisione impugnata. Il che comporta l'esatta individuazione del capo di pro- nunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illu- strino, in modo intelligibile ed esauriente, le dedotte violazioni di norme о principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione. Pertanto è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale è incorsa la pronunzia di meri- to, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazio- ne apodittica, non seguita da alcuna dimostrazione, do- vendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base al- le quali si ritiene di censurare la pronunzia impugna- ta. Tale carenza è dato verificare nella fattispecie in esame, posto che negli evidenziati motivi non vengono poste censure specifiche a quanto statuito dal giudice di merito, limitandosi le ricorrenti a dedurre, come si evince dalla sentenza gravata, a ripetere pedissequa- mente quanto già dedotto in sede di appello. In ordine ai singoli punti, infatti, la sentenza del tribunale 5 che la legittimazione ad agire in romano osservato: capo alla LI derivava dal fatto che la stessa, in qualità di assegnataria dell'immobile in questione, agiva per il risarcimento dei danni dovuti alla ille- gittima occupazione dell'appartamento assegnatole, po- 1 sizione giuridica questa tutelata dall'art.2043 c.c. (a prescindere dalla proprietà in capo alla predetta Co- operativa); - che la legittimazione passiva delle SO- relle CH conseguiva al fatto che tutte e tre e quindi anche OS e AD, e non solo DE avevano firmato una dichiarazione in data 13 luglio 1995, per il rilascio dell'appartamento de quo (entro il 31ottobre 1995) come residenti in esso;
- che, in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata dalla predet- ta assegnataria, non sussisteva alcuna ipotesi di liti- sconsorzio necessario né nei confronti della Cooperati- va edilizia "Aere Perennius" e del Ministero dei Lavori Pubblici, né nei confronti dei soggetti che avevano lo- cato l'immobile in questione alla LI, in quanto tale contratto era stato dichiarato giuridicamente ine- sistente dalla Commissione Regionale di Vigilanza per l'Edilizia Popolare ed Economica, ex art.111, 4° comma, - che l'appellata aveva subito un dan- R.D. 1165/1938); no rilevante per la mancata disponibilità dell'alloggio assegnatole, per cui, condivisa l'affermazione pretori- 6 le in ordine alla difficoltà di stabilirne l'entità, appariva corretta la liquidazione operata dal giudice di prime cure, facendo riferimento al presumibile cano- ne di mercato di un alloggio analogo, determinando in £ 500.000 mensili (comprensive di rivalutazione monetaria e della somma già offerta a titolo di canone locativo pari a £ 235.000 mensili) l'importo dovuto alla Cozzo- lino. Inammissibile è, infine, anche il quinto motivo del gravame, con il quale le ricorrenti insistono nel de- durre che il Tribunale avrebbe dovuto modificare la re- golamentazione delle stesse operata dal giudice di pri- mo grado, provvedendo alla compensazione totale o par- noto, infatti, che, con riferi-ziale delle stesse. E' mento alla liquidazione delle spese, la statuizione sulle stesse adottata dal giudice di merito è sindaca- bile in sede di legittimità nei soli casi, esulanti dalla fattispecie in esame, di violazione del divieto, posto dall'art. 91 c. p. c., di porre anche parzialmente le spese medesime a carico della parte vittoriosa. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorren- 7 ti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione euro 75,76 oltre onorari liquidati in Euro 1.500,00. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione il 25 febbraio 2002. estensore Consigliere relatere ed ма Il Presidente свиба вят DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Gcarp Depositata in Cancelleria 1.7 LUG. 2002 oggi, ILDIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 109T129,11 456T 20,66 ENTRATE ROMA 2 AGENZIADELLE Serie 4 TOT. 149.77 9 OTT.2002 Registrato in cata aln... 45888. 149.77 (euro CENTOQUARAL OVE/77 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa LA OU DIFLIPPO) Il Respons e (Dr. M. RASC 8