Sentenza 6 marzo 2008
Massime • 6
In tema di diritto d'autore, relativamente ai reati aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la sola mancanza del contrassegno Siae, che non sia stato comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", nel senso affermato dalla Corte di giustizia CE, non può valere neppure come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, essendo ciò inibito dalla inopponibilità ai privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno sino ad avvenuta comunicazione. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art.171 ter, comma primo, lett. c), della L. n. 633 del 1941 e successive modifiche; diff. Sez. III, 13816/08).
Le sentenze della Corte di giustizia CE, quale interprete qualificato del diritto comunitario, di cui definisce autoritativamente il significato a norma dell'art. 164 del Trattato CE, hanno efficacia vincolante, anche "ultra partes", nei procedimenti dinanzi alle autorità, giurisdizionali o amministrative, dei singoli Stati membri. (Fattispecie relativa a sentenza della Corte di giustizia che ha qualificato come "regola tecnica", da notificare alla Commissione europea, in base alle direttive 83/189/CE e 98/34/CE, l'apposizione del contrassegno Siae sui supporti non cartacei con conseguente obbligo, per i giudici nazionali, di disapplicazione, nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 171 bis, commi primo e secondo, e 171 ter della L. n. 633 del 1941, che prevedono la mancanza del contrassegno quale elemento costitutivo, della relativa normativa ove non notificata). (Conf. Sez. III 13823/08, non massimata).
In tema di esecuzione, la revoca della sentenza di condanna opera anche, in virtù di interpretazione estensiva o analogica, nel caso d'inapplicabilità sopravvenuta della norma nazionale per effetto di pronuncia della Corte di Giustizia CE che ne affermi l'incompatibilità con quella comunitaria.
In tema di atti preliminari al ricorso per cassazione, la disposizione dell'art. 610, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui gli atti, già assegnati alla apposita sezione per le inammissibilità, vanno rimessi al presidente della Corte qualora detta inammissibilità non venga dichiarata, non trova applicazione ove sussista una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., essendo il giudice tenuto d'ufficio a rilevare le stesse in qualsiasi stato e grado del processo.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi non impedisce di rilevare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., la mancata previsione del fatto come reato in conseguenza dell'inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso non impedisse di assolvere l'imputato dal fatto di cui all'art. 171 ter, comma secondo, lett. a), della L. n. 633 del 1941, per non essere lo stesso previsto dalla legge come reato, in conseguenza della inapplicabilità, preesistente alla commissione del fatto stesso, delle disposizioni relative al contrassegno Siae ritenute incompatibili con la normativa comunitaria a seguito della sentenza 8 novembre 2007, Schwibbert, della Corte di Giustizia CE).
Ai fini dell'integrazione dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, e successive modifiche, che prevedono, tra gli elementi costitutivi della condotta, quello della mancanza del contrassegno Siae, è richiesta la prova, incombente sul pubblico ministero, che l'obbligo di apposizione del predetto contrassegno, da qualificare come "regola tecnica" ai sensi della normativa comunitaria come interpretata dalla Corte di giustizia CE, sia stato introdotto dal legislatore nazionale anteriormente alla data del 31 marzo 1983, quale data di entrata in vigore della direttiva 83/189/CE, ovvero che, se introdotto successivamente, sia stato, in adempimento di detta direttiva, previamente comunicato dallo Stato italiano alla Commissione dell'Unione Europea; la mancanza di tale prova comporta l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. (Nella specie, relativa al reato di cui all'art. 171 ter, comma secondo, lett. a), la Corte, sul presupposto che l'obbligo di apposizione del contrassegno Siae sui supporti rappresentati da videocassette, musicassette, fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento è stato introdotto, per la prima volta, dal D.Lgs. n. 685 del 1994, e quindi successivamente all'entrata in vigore della predetta direttiva comunitaria, senza che ne sia stata fatta comunicazione alla Commissione, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna assolvendo con la formula predetta).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 06/03/2008, n. 21579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21579 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2008 |
Testo completo
M 2 1 5 79 /08 SENTENZAN.3661 Camera di consiglio del 6 marzo 2008
REG. GENERALE n. 35625/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: 1. Dott. Bruno Rossi Presidente
2. Dott. Raffaello Federico Consigliere
3. Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
4. Dott. Francesco Monastero Consigliere
5. Dott. Domenico Gallo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OU SS, nato a [...] il
1° gennaio 1979; avverso la sentenza emessa il 30 aprile 2007 dalla corte d'appello di Ca- tanzaro;
udita nella camera di consiglio del 6 marzo 2008 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale che ha chiesto dichia- rarsi l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Catanzaro confermò la sentenza 26.10.2005 del giudice del tribunale di Rossano, che aveva dichiarato OU SS colpevole del reato di cui all'art. 171 ter, comma 2, lett. a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, «per avere abusivamente detenuto per la ven- dita n. 297 CD di autori diversi, privi di marchio della S.I.A.E.», condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: a) che le prove sono state erroneamente valutate sotto molteplici profili e che egli avrebbe do- vuto essere assolto perché il fatto non sussiste, anche perché mancano i presup- posti del reato contestato;
b) mancanza dell'elemento soggettivo.
Con provvedimento del consigliere delegato dal Primo Presidente il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, primo comma, e 606, terzo comma, cod. proc. pen.
Motivi della decisione
2. Deve essere preliminarmente rilevato d'ufficio che la Corte di Giustizia europea con sentenza resa ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE, emessa 1'8 novembre 2007 nel procedimento C-20/05, HW, ed avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Forli sulla que- stione relativa alla compatibilità della normativa italiana che prevede l'apposizione del contrassegno Siae con la direttiva europea 83/189/CEE del 28 marzo 1983, la quale aveva istituito una procedura di informazione obbligatoria nel settore delle norme e delle regole tecniche ha statuito che l'obbligo di ap-
-
porre sui dischi compatti contenenti opere d'arte figurativa il contrassegno Siae in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, rientra nel novero delle «regole tecniche», ai sensi della suddetta normativa, che devo- no essere notificate dallo Stato alla commissione delle Comunità europea, la quale deve poter disporre di informazioni complete al fine di verificare la com- patibilità dell'obbligo con il principio di libera circolazione delle merci, con la conseguenza che qualora tali regole tecniche non siano state notificate alla
Commissione non possono essere fatte valere nei confronti dei privati e devono essere disapplicate dal giudice nazionale.
La procedura di comunicazione comunitaria, introdotta dalla citata direttiva
83/189/CEE, ha subito varie modifiche, sino ad essere codificata con la direttiva
98/34/CEE, i cui articoli 8 e 9 impongono agli Stati membri di notificare alla Commissione della Comunità europea i progetti di regole tecniche e di sospen- derne momentaneamente l'adozione, al fine di consentire alla Commissione di verificarne la compatibilità col diritto comunitario. Tale direttiva ha anche con- fermato il significato di «regola tecnica», definita quale requisito di un prodotto la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la sua commercializza- zione.
Sebbene la citata sentenza HW si riferisca specificamente ai con- trassegni relativi ai CD contenenti riproduzioni di opere d'arte figurativa, essa stabilisce un principio generale, secondo il quale la violazione dell'obbligo di comunicare alla Commissione ogni istituzione di contrassegno Siae successiva alla direttiva 83/189/CEE per supporti di qualsiasi genere (cartaceo, magnetico, plastico, ecc.) e di ogni contenuto (musicale, letterario, figurativo, ecc.), rende inapplicabile l'obbligo del contrassegno stesso nei confronti dei privati (Sez. III, 12.2.2008, n. 13816, Valentino).
La medesima sentenza HW considera implicitamente la norma della direttiva 83/189/CEE impositiva dell'obbligo di comunicazione della regola tecnica come una norma comunitaria «ad effetto diretto», in quanto contenente disposizioni precise e determinate, tali che la loro applicazione non è condizio- nata dalla necessità di ulteriori interventi normativi nazionali, tanto che ha fatto discendere direttamente nei confronti dei soggetti privati l'inapplicabilità della regola tecnica, ed in particolare dell'obbligo del contrassegno Siae, sin dal mo- mento della entrata in vigore della direttiva. Di conseguenza, l'obbligo di comunicare alla Commissione le regole tecni- che introdotte nell'ordinamento italiano vale per tutte le regole istituite dopo l'entrata in vigore della citata direttiva 83/189/CEE, ossia dopo il 31 marzo -3-
1983, e non solo per quelle istituite dopo l'entrata in vigore della legge italiana
21 giugno 1987, n. 317, di recepimento della direttiva.
3. La sentenza HW ha altresì precisato che lo stabilire il momento in cui l'obbligo di apposizione del contrassegno è stato introdotto nella norma- tiva italiana appartiene alla competenza del giudice nazionale. Nell'ordinamento italiano l'obbligo di apposizione del contrassegno Siae è stato previsto per la prima volta, in attuazione dell'art. 123 della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941, n. 633, con l'art. 12 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, emanato con r.d. 18 maggio 1942, n. 1369. Tale obbligo, pe- rò, riguarda soltanto le opere a stampa (a meno che l'autore non apponga diret- tamente la sua firma autografa su ogni esemplare stampato) ed ha l'unico scopo di carattere civile di permettere all'autore di controllare il numero degli esem- plari venduti.
Solo successivamente la funzione del contrassegno ha assunto natura pub- blicistica ed è divenuta strumentale alla verifica della originalità del prodotto. Con l'art. 2 del d.l. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito in legge 27 marzo 1987, n. 121, fu infatti previsto l'obbligo di apporre il contrassegno Siae sulle videocassette contenenti opere cinematografiche e furono configurati come de- litto la vendita e il noleggio delle videocassette prive del contrassegno.
In seguito, il d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248), introdusse nella legge 22 aprile 1941, n. 633, l'art. 171 bis, che nella sua attuale formulazione punisce chi abusivamente duplica pro- grammi per elaboratore o li commercializza o li riproduce in supporti privi del contrassegno Siae. Con il d. lgs. 16 novembre 1994, n. 685, fu ampliato, con tecnica esasperatamente casistica, l'ambito dei supporti per i quali è previsto l'obbligo del contrassegno, introducendo nella legge sul diritto d'autore l'art. 171 ter, che punisce la vendita e il noleggio di videocassette, musicassette o di altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografi- che o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, privi del contrassegno Siae.
Infine, l'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, ha introdotto nella leg- ge 22 aprile 1941, n. 633, l'art. 181 bis il quale detta le regole generali per con- trassegnare tutti i supporti diversi da quelli cartacei, ed in particolare prevede l'apposizione del contrassegno Siae su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, suoni, voci o immagini in movimento, e precisa il novero delle opere tutelate. Successivamente, con d.P.C.M. 11 luglio 2001, n.
238 è stato emanato il regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno Siae, di cui all'art. 181 bis legge 22 aprile 1941, n. 633, con il qua- le sono state, tra l'altro, disciplinate le caratteristiche del timbro da apporre sui supporti. In particolare, è stabilito che il contrassegno deve essere applicato in modo visibile sulla confezione del supporto, a meno che, per le esigenze di commercializzazione di alcuni prodotti, la S.I.A.E. autorizzi l'apposizione sull'involucro esterno della confezione.
Come è già stato esattamene rilevato (Sez. III, 12.2.2008, n. 13816, Valen- - 4- tino, cit.), la «regola tecnica» prevista sin dal 1942 per i supporti cartacei non è la stessa applicata, di fatto e di diritto, per gli altri supporti di tipo diverso (na- stri, cassette, dischi, ecc.) in quanto i relativi contrassegni differiscono necessa- riamente per modalità di applicazione e per caratteristiche intrinseche.
4. Ciò posto, deve ritenersi chiaramente infondata la tesi (peraltro inciden- talmente respinta nel punto 40 della sentenza HW) sostenuta dal Gover- no italiano e dalla S.I.A.E. davanti alla Corte di Giustizia, secondo cui il con- trassegno sulle opere dell'ingegno era stato istituito (ben prima del 31 marzo
1983) con la legge 22 aprile 1941, n. 633, e con il relativo regolamento di ese- cuzione del 1942, mentre le modifiche legislative apportate nel 1987 e nel 1994 non costituirebbero altro che semplici adeguamenti al processo tecnologico nel- la produzione dei supporti.
E' infatti evidente che la «regola tecnica» è comunque cambiata essenzial-
e deve quindi essere nuovamente sottoposta al vaglio della Commis- mente w
w w
w
.
w quando il supporto da cartaceo è diventato magnetico, plastico, o di al- sione
-
tro materiale, e quando è cambiata anche la tecnica di fissazione dell'opera nel supporto stesso (stampa, fonoregistrazione, videoregistrazione, ecc.).
Per i supporti non cartacei, quindi, l'obbligo di apposizione del contrasse- gno Siae è posteriore alla istituzione, con la direttiva 83/189/CEE, della proce- dura di comunicazione. In ogni caso lo Stato italiano aveva un obbligo di nuova notifica, ai sensi dell'art. 8 della direttiva 98/34/CEE, a seguito della modifica apportata al progetto di regola tecnica ed alla inclusione di nuovi supporti nell'ambito dell'obbligo originario di apposizione del contrassegno. Conseguentemente, in quanto disciplinato da norme comunque successive al 31 marzo 1983, l'obbligo del contrassegno Siae doveva essere previamente notificato alla Commissione europea.
Ora, costituisce fatto notorio (ammesso del resto dalla stessa S.I.A.E. nelle difese dinanzi alla Corte di Giustizia) che la regola tecnica che prevede l'apposizione del contrassegno Siae non è stata mai notificata alla Commissio- ne. L'obbligo di apposizione del contrassegno Siae, pertanto, non può essere fatto valere nei confronti dei privati e deve essere disapplicato dal giudice na- zionale.
5. E' appena il caso di rilevare come il giudice nazionale deve attenersi alla conclusione vincolante resa dalla Corte di Giustizia, in quanto, ai sensi dell'art. 164 del Trattato CEE, l'interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministra- tive) degli Stati membri, anche ultra partes. Una sentenza della corte interpreta- tiva di una norma comunitaria, infatti, si incorpora nella stessa e ne integra il precetto con immediata efficacia.
Pertanto, per effetto delle direttive comunitarie dianzi ricordate (direttiva
83/189/CEE e successive modificazioni, direttiva 98/34/CEE), così come inter- pretate dalla Corte di Giustizia, ogni volta che una norma penale prevede fra gli elementi costitutivi del reato la mancanza del contrassegno Siae obbligatoriamente imposto per mezzo di una «regola tecnica», spetta al pubblico -5- mente imposto per mezzo di una regola teenica», spetta al pubblico ministero provare che la previsione del contrassegno sia anteriore alla data del 31 marzo
1983 ovvero che se posteriore a quella data - sia stata regolarmente comuni- cata dallo Stato alla Commissione europea (così Sez. III, 12.2.2008, n. 13816,
Valentino, cit.). In difetto di questa prova, infatti, l'obbligo di apposizione del contrassegno non può essere fatto valere nei confronti dei privati e non può essere applicato dal giudice nazionale. Di conseguenza, poiché non può essere fatto valere, e quindi non è appli- cabile nel senso che non è ancora in vigore —, alcun obbligo di apporre sui
- supporti il contrassegno Siae, la detenzione, commercializzazione, noleggio, ecc. di supporti privi di detto contrassegno non può ritenersi prevista dalla legge come reato.
La formula di assoluzione da adottare è dunque quella che il fatto contesta- to (detenzione di CD privi del contrassegno Siae) non è previsto dalla legge co- me reato e non quella che il fatto non sussiste, in quanto il fatto materiale indi- cato nel capo di imputazione è stato accertato e si è verificato nella realtà, ma ta- le fatto non costituisce un illecito penale perché nei confronti dell'imputato non era e non è applicabile, ossia non era e non è operativa, una norma che preveda un obbligo di apporre il contrassegno così come non sono applicabili le norme che prevedono una sanzione per il caso di mancata apposizione. Ritiene invero in Collegio che non abbia rilievo, a tal fine, il fatto che, a- strattamente, possa essere ancora previsto come reato l'uso illecito di supporti privi di altri tipi di contrassegno che eventualmente siano stati validamente noti- ficati alla Commissione europea. La disposizione in questione, infatti, si riferi- sce esclusivamente ai supporti privi di contrassegno Siae ed il reato contestato all'imputato è quello di avere abusivamente detenuto per la vendita CD privi di contrassegno Siae, ossia di aver tenuto un comportamento che non è previsto come reato dalle norme nazionali applicabili nei suoi confronti. Tale comporta- mento, quindi, alla stregua delle norme applicabili, va qualificato come lecito perché non previsto dalla legge come reato, almeno fino a quando non si sarà completata la procedura obbligatoriamente prescritta dalle direttive comunitarie perché le norme acquistino applicabilità nei confronti dei privati, con la comu- nicazione della regola tecnica sul contrassegno alla Commissione europea affin- ché questa possa compiere la sua valutazione sulla conformità con
l'ordinamento comunitario.
6. All'imputato non sono state contestate altre ipotesi di reato, quale quella di cui all'art. 171 ter, lett. c), della legge 22 aprile 1941, n. 633, che punisce non la mancanza di contrassegno Siae ma chiunque detiene per la vendita supporti illecitamente duplicati o riprodotti, pur non avendo concorso alla duplicazione o sopraffazione, sicché nella specie non si pongono problemi di eventuale annul- lamento parziale della sentenza impugnata. Questa diversa ipotesi di reato, infatti, non è incisa dalla inapplicabilità dell'obbligo del contrassegno Siae, se non indirettamente nel senso che la man- -6- canza di tale contrassegno non può essere considerata neppure un semplice in- dizio della illecita duplicazione o riproduzione, appunto perché per il privato non sussiste alcun obbligo di apposizione del contrassegno, almeno sino a quando non sia completata la procedura prevista dalle direttive europee. Come ha perspicuamente rilevato la citata sentenza della Sez. III, 12.2.2008, n. 13816, Valentino, cit., invero, «la mancanza di contrassegno non può valere come mez- zo di prova della illecita duplicazione o riproduzione, giacché altrimenti si con- tinuerebbe a dare al contrassegno quel suo valore essenziale di garanzia della o- riginalità e autenticità dell'opera, che invece non ha acquisito nei confronti dei soggetti privati per effetto della mancata comunicazione alla Commissione eu- ropea».
Non può invece condividersi la tesi, prospettata nella medesima e in altre decisioni in pari data, secondo cui la mancanza del contrassegno potrebbe sem- mai essere valutata come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, né tanto meno la tesi (sostenuta dalla sentenza della Sez. III, 12.2.2008, n.
13836, El Assl) secondo cui «se trattasi di opera sulla quale l'apposizione è ob- bligatoria, la mancanza assume particolare valenza indiziaria in ordine all'illecita provenienza del supporto e, valutata unitamente alle altre circostanze del caso concreto, può giustificare l'affermazione di responsabilità». E difatti, come chiaramente traspare da questa motivazione, attribuire alla mancanza di contrassegno Siae il valore anche di mero indizio di una attività il- lecita altro non significa, in sostanza, che continuare a ritenere che l'apposizione del contrassegno fosse appunto obbligatoria e che quindi il non aver rispettato tale obbligo significhi indizio di un comportamento illecito. Sen- nonché, come ha esplicitamente ribadito la sentenza HW, il mancato ri- spetto della procedura prevista dalle direttive comunitarie per l'entrata in vigore delle regole tecniche, comporta, da un lato, che le norme che prescrivono il con- trassegno Siae non possono in nessun modo essere opposte ai privati, i quali quindi non possono subire alcun pregiudizio dal fatto di avere del tutto lecita- mente tenuto una condotta non conforme alla norma ad essi non opponibile (e dunque nemmeno il pregiudizio che tale lecita condotta sia invece valutata come indizio di un comportamento illecito), e parallelamente comporta, da un altro la- to, che le norme stesse non sono in alcun modo applicabili dal giudice naziona- le, il quale quindi non può invece continuare ad applicarle indirettamente per qualificare, ora per allora, come dovuta l'apposizione del contrassegno e consi- derare quindi come sintomo di un illecito la sua mancanza. Questa valenza indi- ziaria avrebbe potuto essere semmai riconosciuta qualora le norme sull'obbligo del contrassegno fossero state dichiarate incostituzionali, dal momento che, nel nostro ordinamento, la norma di cui in seguito viene dichiarata l'incostituzionalità è invalida, ma efficace, e quindi obbligatoria per i cittadini e la pubblica amministrazione fino alla dichiarazione di incostituzionalità. Tale valenza non può invece riconoscersi nella vicenda in esame perché le «regole tecniche» non comunicate alla Commissione non sono ancora divenute efficaci e quindi non sono mai state applicabili ai privati. Invero, come prescritto dalla sentenza HW, il giudice italiano ha - e già aveva anche in precedenza -
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l'obbligo di considerare inapplicabili ai privati anche per il passato le regole tecniche fino alla loro comunicazione e quindi di ritenere che non è stato finora mai operativo un obbligo di apposizione del contrassegno. D'altra parte, non può disconoscersi che considerare la mancanza del contrassegno come indizio di una illecita riproduzione presuppone appunto che vi fosse un obbligo di met- tere il contrassegno, il che a sua volta presuppone che la regola tecnica fosse già operativa ed applicabile ai privati, in contrasto dunque con le direttive europee e con l'interpretazione vincolante della sentenza HW.
7. E' altresì opportuno rilevare che, poiché dallo stesso capo di imputazio- ne risulta con evidenza che si tratta di fatto non previsto dalla legge come reato, il Collegio ritiene che sia suo obbligo pronunciare immediatamente d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. pen., sentenza di assoluzione con tale formula. Tale doverosa pronuncia, invero, non può ritenersi preclusa dall'art. 610, primo comma, cod. proc. pen. (come sostituito dalla legge 26 marzo 2001, n. 28), il quale dispone che questa sezione (alla quale il ricorso è stato assegnato per la eventuale declaratoria di inammissibilità), qualora non dichiari l'inammissibilità rimette gli atti al primo presidente della corte. Ritiene infatti il Collegio che questa norma, relativa ai casi in cui il ricorso non possa essere definito con una pronuncia di inammissibilità, non abbia co- munque derogato alla norma generale dell'art. 129 cod. proc. pen. che pone un vero e proprio obbligo per qualsiasi giudice che rileva una causa di non punibilità di dichiararla immediatamente d'ufficio con sentenza in ogni fase e grado del processo, e quindi anche in questa fase dinanzi alla sezione della corte di cassazione cui il primo presidente ha trasmesso il ricorso avendone in sede di esame preliminare rilevato una causa di inammissibilità.
A questa conclusione, del resto, deve giungersi anche sulla base di una do- verosa interpretazione adeguatrice delle due disposizioni in esame, dal momento che una diversa interpretazione – che, pur di fronte ad una causa di assoluzione
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rilevabile, come nella specie, ictu oculi dallo stesso capo di imputazione, impo- nesse la trasmissione al primo presidente e quindi ad altra sezione perché pro- nunci tale declaratoria - si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevo- lezza di cui all'art. 3 Cost., e con quello di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., non essendo invero ravvisabile alcun ragionevole motivo per prolungare il processo disconoscendo il diritto dell'imputato di vedersi im- mediatamente applicata la causa di proscioglimento nel merito.
8. La immediata declaratoria di annullamento di ufficio della sentenza im- pugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato – che si fonda sul-
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la sola lettura del capo di imputazione alla luce della normativa europea e na- zionale sarebbe obbligatoria anche qualora il ricorso fosse inammissibile per ww manifesta infondatezza dei motivi, così come pacificamente lo è nel caso di e- stinzione del reato per morte dell'imputato o per remissione di querela. Il Collegio, invero, ritiene che non possa condividersi la tesi prospettata dalla sentenza della Sez. III, 12.2.2008, n. 13853, Luciotto, la quale, in un caso
Shan -8- di imputato condannato sia per il reato di vendita di supporti illecitamente du- plicati o riprodotti sia per quello di vendita di supporti privi del contrassegno Siae, non ha annullato la condanna relativa a quest'ultimo reato per il motivo che l'inammissibilità del ricorso per un vizio originario costituito dalla manife- sta infondatezza dei motivi «impedisce di prendere in esame fatti sopravvenuti eventualmente più favorevoli al prevenuto non dedotti neppure genericamente nei motivi di ricorso e non relativi all'accertamento del fatto reato come, ad e- sempio, con riferimento alla fattispecie in questione, l'esame della sentenza del- la Corte di Giustizia CE dell'8 novembre 2007, HW», e ciò perché «l'inammissibilità dell'impugnazione impedisce la valutazione di disposizioni sopravvenute più favorevoli al reo>>.
Questa decisione, invero, a parere del Collegio, si fonda su un presupposto che non sembra condivisibile, ossia sull'assunto che l'obbligo per il giudice di non applicare le norme nazionali che prevedono l'apposizione del contrassegno
Siae e configurano come reato l'uso illecito di supporti privi del contrassegno derivi dalla sentenza HW e quindi costituisca un fatto sopravvenuto ov- vero una disposizione sopravvenuta più favorevole al reo. Al contrario, l'obbligo di non applicazione di tali norme nei confronti dei privati deriva diret- tamente dalle direttive 83/189/CEE e 98/34/CEE, e non già dalla sentenza
HW, la quale si è solo limitata ad interpretare la normativa comunitaria posta da queste direttive, sicché l'obbligo di disapplicazione (per giudici, pub- blica amministrazione e privati) sussisteva già in precedenza, fin dalla emana- zione delle norme interne che prevedono il contrassegno Siae per supporti di- versi da quelli cartacei.
Ne deriva che, già al momento in cui è stato commesso il fatto contestato
(febbraio 2002), non poteva essere fatto valere, ossia non era applicabile, nei confronti dell'imputato un dovere di apposizione del contrassegno Siae e dun- que il comportamento contestato (mancata apposizione del contrassegno) sin dall'origine non era previsto dalla legge come reato.
D'altra parte, se davvero si trattasse di inapplicabilità non originaria ma sopravvenuta per effetto della sentenza HW si dovrebbe poi ritenere (contrariamente a quanto invece sembra ritenere la stessa sentenza Sez. III,
12.2.2008, n. 13853, Luciotto, cit.) che la stessa, nel caso di sentenza di con- danna passata in giudicato, potrebbe essere fatta valere anche in sede esecutiva ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. in virtù di interpretazione estensiva o di ap- plicazione analogica della norma relativa alla sopravvenuta abrogazione o alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale. Sarebbe invero mani- festamente illogica una norma che prevedesse la revoca della sentenza di con- danna nel caso in cui la cessazione di efficacia della norma incriminatrice so- pravvenga per abrogazione o per dichiarazione di incostituzionalità e non anche quando sopravvenga (come assume la tesi in esame) per effetto di una pronuncia della Corte di Giustizia.
La questione non rileva nel presente giudizio, ma conferma la preferibilità della tesi adottata. Ed infatti, se (come riconosce anche la decisione citata) si ammette che anche nel caso di impugnazione inammissibile il giudice della co-
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gnizione ha comunque il potere di pronunciare il proscioglimento qualora rilevi che la norma incriminatrice non è più applicabile perché abrogata o dichiarata incostituzionale dopo l'emissione della sentenza impugnata, non si vede come possa negarsi (a meno di non dar luogo ad una disciplina manifestamente irra- zionale) che il giudice abbia lo stesso potere quando rilevi che la norma incri- minatrice non è mai stata applicabile o non è mai entrata in vigore. D'altra parte, potrebbe anche osservarsi che, se il fatto per cui è intervenuta condanna non è previsto dalla legge come reato, quale che sia il motivo di ricor- so, anche solo relativo alla congruità della pena, e ben difficile (se non forse impossibile) che possa ritenersi manifestamente infondato.
Non è poi chiaro quale influenza abbia la circostanza che il ricorrente abbia o meno dedotto nel ricorso la inapplicabilità delle regole tecniche sul contrasse- gno Siae, dal momento che si tratta di questione che deve preliminarmente ad ogni altra essere valutata d'ufficio dal giudice, se non altro in applicazione del principio dello iura novit curia e del principio costituzionale secondo cui nes- suno può essere punito se non in forza di una legge che sia a lui applicabile al momento in cui ha commesso il fatto.
9. In ogni caso, nella fattispecie in esame la questione è irrilevante perché i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati ed il ricorso è quindi am- missibile.
In primo luogo, invero, l'imputato ha eccepito che il fatto non sussiste e che mancano i presupposti del reato addebitatogli. E questa Corte, per le ragioni indicate, ha appunto accertato che non vi sono i presupposti del reato per man- canza dell'obbligo di apposizione del contrassegno Siae. In secondo luogo, il motivo non sarebbe manifestamente infondato quand'anche fossero applicabili le norme sul contrassegno Siae.
L'imputato, invero, è stato condannato per il reato di cui all'art. 171 ter, comma 2, lett. a), della legge 22 aprile 1941, n. 633 per avere abusivamente detenuto per la vendita» 297 CD privi del contrassegno Siae. Ora, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, sono stati affermati i seguenti principi: «in tema di tutela del diritto di autore, ai fini della configura- bilità del reato di cui all'art. 171- ter, comma secondo lett. a), della legge 22 aprile 1941 n. 633, occorre che gli esemplari di opere tutelate superino il nu- mero di cinquanta e che vi sia stato un effettivo atto di vendita o di cessione del detto numero di copie o esemplari, atteso che per questa diversa e più grave i- potesi di reato è esclusa la equiparazione alla vendita e cessione delle condotte di semplice detenzione, sia pure a fini di vendita, sussistente per l'ipotesi di cui allo stesso art. 171 ter, comma primo, come esplicitato con le modificazioni in- trodotte dalla legge 18 agosto 2000 n. 248» (Sez. III, 18 gennaio 2006, n.
15516, Diop, m. 233922); «in materia di diritto d'autore, la detenzione, sia pure a scopo di vendita, di oltre cinquanta copie di opere tutelate dal diritto d'auto- re, non configura il reato di cui all'art. 171 ter, comma secondo, delle legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, in quanto per la sua integrazione è necessario che vi sia stato un effettivo atto di vendita o di cessione del detto
Affen -10- numero di copie» (Sez. III, 23 gennaio 2007, n. 15060, Esposito, m. 236334). Il motivo con cui è stata eccepita la mancanza dei presupposti del reato contestato non è quindi manifestamente infondato perché - anche qualora il fat- to fosse stato previsto come reato non è escluso che avrebbe potuto essere
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comunque ritenuta configurabile la meno grave ipotesi di cui all'art. 171 ter, comma 1, lett. d), della legge 22 aprile 1941, n. 633.
10. In conclusione, pur essendo stato genericamente contestato il reato di cui all'art. 171 ter, comma 2, lett. a), della legge 22 aprile 1941, n. 633 in quan- to i CD detenuti per la vendita erano più di 50, con la sentenza impugnata l'imputato è stato condannato unicamente per la condotta consistente nell'aver detenuto per la vendita i suddetti CD privi del contrassegno Siae. Poiché, per le ragioni indicate, non è applicabile all'imputato alcuna norma che gli imponesse un obbligo di apporre il detto contrassegno né alcuna norma che sanzioni penalmente la mancanza dello stesso, ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2007. L'estensore'estensore Il Presidente
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2.9 MAG. 2008
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