Cass. pen., sez. VII, sentenza 06/03/2008, n. 21579
CASS
Sentenza 6 marzo 2008

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Massime6

In tema di diritto d'autore, relativamente ai reati aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la sola mancanza del contrassegno Siae, che non sia stato comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", nel senso affermato dalla Corte di giustizia CE, non può valere neppure come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, essendo ciò inibito dalla inopponibilità ai privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno sino ad avvenuta comunicazione. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art.171 ter, comma primo, lett. c), della L. n. 633 del 1941 e successive modifiche; diff. Sez. III, 13816/08).

Le sentenze della Corte di giustizia CE, quale interprete qualificato del diritto comunitario, di cui definisce autoritativamente il significato a norma dell'art. 164 del Trattato CE, hanno efficacia vincolante, anche "ultra partes", nei procedimenti dinanzi alle autorità, giurisdizionali o amministrative, dei singoli Stati membri. (Fattispecie relativa a sentenza della Corte di giustizia che ha qualificato come "regola tecnica", da notificare alla Commissione europea, in base alle direttive 83/189/CE e 98/34/CE, l'apposizione del contrassegno Siae sui supporti non cartacei con conseguente obbligo, per i giudici nazionali, di disapplicazione, nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 171 bis, commi primo e secondo, e 171 ter della L. n. 633 del 1941, che prevedono la mancanza del contrassegno quale elemento costitutivo, della relativa normativa ove non notificata). (Conf. Sez. III 13823/08, non massimata).

In tema di esecuzione, la revoca della sentenza di condanna opera anche, in virtù di interpretazione estensiva o analogica, nel caso d'inapplicabilità sopravvenuta della norma nazionale per effetto di pronuncia della Corte di Giustizia CE che ne affermi l'incompatibilità con quella comunitaria.

In tema di atti preliminari al ricorso per cassazione, la disposizione dell'art. 610, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui gli atti, già assegnati alla apposita sezione per le inammissibilità, vanno rimessi al presidente della Corte qualora detta inammissibilità non venga dichiarata, non trova applicazione ove sussista una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., essendo il giudice tenuto d'ufficio a rilevare le stesse in qualsiasi stato e grado del processo.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi non impedisce di rilevare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., la mancata previsione del fatto come reato in conseguenza dell'inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso non impedisse di assolvere l'imputato dal fatto di cui all'art. 171 ter, comma secondo, lett. a), della L. n. 633 del 1941, per non essere lo stesso previsto dalla legge come reato, in conseguenza della inapplicabilità, preesistente alla commissione del fatto stesso, delle disposizioni relative al contrassegno Siae ritenute incompatibili con la normativa comunitaria a seguito della sentenza 8 novembre 2007, Schwibbert, della Corte di Giustizia CE).

Ai fini dell'integrazione dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, e successive modifiche, che prevedono, tra gli elementi costitutivi della condotta, quello della mancanza del contrassegno Siae, è richiesta la prova, incombente sul pubblico ministero, che l'obbligo di apposizione del predetto contrassegno, da qualificare come "regola tecnica" ai sensi della normativa comunitaria come interpretata dalla Corte di giustizia CE, sia stato introdotto dal legislatore nazionale anteriormente alla data del 31 marzo 1983, quale data di entrata in vigore della direttiva 83/189/CE, ovvero che, se introdotto successivamente, sia stato, in adempimento di detta direttiva, previamente comunicato dallo Stato italiano alla Commissione dell'Unione Europea; la mancanza di tale prova comporta l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. (Nella specie, relativa al reato di cui all'art. 171 ter, comma secondo, lett. a), la Corte, sul presupposto che l'obbligo di apposizione del contrassegno Siae sui supporti rappresentati da videocassette, musicassette, fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento è stato introdotto, per la prima volta, dal D.Lgs. n. 685 del 1994, e quindi successivamente all'entrata in vigore della predetta direttiva comunitaria, senza che ne sia stata fatta comunicazione alla Commissione, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna assolvendo con la formula predetta).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, sentenza 06/03/2008, n. 21579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21579
Data del deposito : 6 marzo 2008

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