Sentenza 17 luglio 2013
Massime • 2
In tema di falso documentale, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'amministratore di un ente Fiera, in quanto egli svolge attività regolata da legge statale e regionale oltre che da regolamenti, con la conseguenza che le falsità concernenti atti connessi alle mansioni cui egli sia addetto, sono equiparate a quelle commesse dal pubblico ufficiale in atto pubblico.
Riveste natura di atto pubblico la comunicazione con cui il vice segretario generale di un ente Fiera chieda alla Telecom la riabilitazione alle chiamate interurbane del telefono in uso al proprio ufficio, attestando falsamente l'inserimento di detta utenza in una precedente richiesta di disattivazione formulata per mero errore materiale e corredando la detta comunicazione con numero di protocollo inesistente, trattandosi di atto concernente l'attività della P.A. riguardante l'uso della linea telefonica nell'espletamento dell'attività di pubblico servizio, rientrante, in quanto tale, nell'attività pubblicistica dell'ente. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la sentenza del Tribunale - in ordine al delitto di cui all'art. 479 cod. pen. - nei confronti dell'imputato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2013, n. 34049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34049 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 17/07/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 2198
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 45277/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO NI N. IL 29/01/1956;
avverso la sentenza n. 1678/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 26/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Roberto Aniello, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
per il ricorrente è presente l'avv. Pizzimenti Domenico Antonio, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Nardo, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 aprile 2012, la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del 2 dicembre 2004 del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale CO AN era condannato per falsità ideologica in atto pubblico, in relazione alla comunicazione redatta quale vicesegretario generale dell'Ente fiera di Reggio Calabria e diretta alla Telecom di Palermo, nella quale era posto un numero di protocollo inesistente e si chiedeva di riabilitare alle chiamate interurbane il telefono dell'interno numero 201, in uso all'imputato, poiché "per mero errore materiale" (circostanza falsa) l'utenza era stata inserita in una precedente richiesta di disattivazione, formulata dal Commissario regionale dell'Ente.
2. Contro la decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto redatto dal proprio difensore, avv. Giuseppe Nardo, affidato a cinque motivi:
1 - violazione dell'art. 606 c.p.p. comma 1, lett. B ed E, con riferimento agli artt. 81, 476 e 479 cod. pen. e art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 603 cod. proc. pen., in relazione all'identificazione dell'imputato quale autore del reato oggetto del procedimento. In particolare non vi è certezza in ordine al riconoscimento della grafia e della firma in calce alla comunicazione, considerate le dichiarazioni del teste Di OR, il quale non riconobbe la grafia dell'imputato. Ciò significa che, pur in presenza di altri riconoscimenti operati da altri testi, il Tribunale avrebbe dovuto procedere a perizia calligrafica, illegittimamente ed immotivatamente negata anche dal giudice di secondo grado;
2 - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, con riferimento agli artt. 81, 476 e 479 cod. pen. e art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 603 cod. proc. pen., per mancanza della motivazione in ordine alla falsità ideologica del documento, essendo comunque l'imputato convinto che la disattivazione della linea telefonica fosse frutto di un errore del Commissario regionale;
3 - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, con riferimento agli artt. 81, 476 e 479 cod. pen. e art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 603 cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla natura di atto pubblico del documento oggetto del reato, contestato con il terzo motivo d'appello, poiché il Segretario generale assume all'interno dell'ente la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, come dalla stessa sentenza impugnata risulta a pagina 7;
4 - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, con riferimento agli artt. 81, 476 e 479 cod. pen. e art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 603 cod. proc. pen., per mancanza della motivazione in ordine al difetto dell'elemento soggettivo del reato, dedotto con il quinto motivo d'appello, rispetto al quale viene dedotta omessa pronuncia;
5 - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, con riferimento all'art. 133 cod. pen. per mancanza della motivazione in ordine all'applicazione di una pena più congrua.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Prima di procedere all'esame dei singoli motivi, giova rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo al rapporto fra le sentenze di merito di primo e secondo grado. Si è costantemente affermato che, allorché dette sentenze concordino nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, esse si integrano vicendevolmente e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente, formando un unico complesso corpo argomentativo (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181).
1.2 Sempre in tema di integrazione fra le conformi sentenze di primo e secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche e superflue, palesemente inconsistenti, è consentita la motivazione per relationem da parte del giudice dell'impugnazione; quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione sindacabile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. E), se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure richiamando la censurata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare sulla inadeguatezza o inconsistenza dei motivi di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735).
1.3 Fatta questa premessa, deve ritenersi pienamente ammissibile il richiamo contenuto nella sentenza di appello alla sentenza di primo grado (attraverso la trasposizione di ampi stralci della motivazione) in relazione a quelle censure aventi ad oggetto deduzioni già sottoposte al giudice di primo grado, non senza rilevare che, a parte il rinvio, la sentenza di secondo grado contiene una sua adeguata motivazione in ordine ai motivi di appello.
2. Quanto al primo motivo, con il quale si contesta l'identificazione del CO quale autore dello scritto, lo stesso deve dichiararsi manifestamente infondato.
2.1 Va innanzi tutto considerato che il vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., lett. D, è configurabile solo quando non sia stato ammesso un mezzo di prova che, in astratto, poteva determinare una diversa valutazione da parte del giudice, inficiando il giudizio formulato. Va però rilevato, nel caso in esame, che la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude che la perizia possa farsi rientrare nel concetto di prova decisiva fatto proprio dall'art. 606. La lett. D della disposizione citata contiene infatti un esplicito riferimento all'art. 495 c.p.p., comma 2, e, pertanto, si riferisce alle prove a discarico, mentre la perizia non può essere considerata tale, stante il suo carattere per così dire "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, P.G. in proc. Ligresti, Rv. 229665).
La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può quindi essere dedotta con la censura in esame;
ferma restando la possibilità di dedurre il vizio di motivazione ove il giudice di merito fondasse la ricostruzione dei fatti su indimostrate affermazioni o su pareri tecnici legalmente acquisiti al processo, ma non valutati criticamente.
2.2 Più in generale va ricordato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603 c.p.p., comma 2, è doverosa in caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti;
diversamente, nell'ipotesi contemplata dall'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività (Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco, Rv. 253526;
Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, Di Gloria, Rv. 233391).
2.3 La rigorosa condizione cui è subordinato l'abbandono del principio di oralità vigente nel giudizio di appello, che è procedimento critico avente per oggetto la sentenza di primo grado, è stata motivatamente esclusa dalla Corte territoriale, che ha evidenziato la superfluità del mezzo di prova, alla luce della prova logica e della testimonianza di DO AN. La sentenza di primo grado, più approfondita sul punto, chiarisce che la teste è stata talmente sicura nel riconoscimento della grafia, da distinguere tra le diciture apposte sul fax dall'imputato e quelle apposte successivamente da altri;
la sentenza richiama anche la deposizione del De LV, che operando a stretto contatto del CO, ne conosceva la scrittura.
2.4 Per concludere sul punto, va ricordato che questa Corte ha recentemente osservato che, mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/1 2/20092, Pacini, Rv. 246859; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D. S. B., Rv. 247872).
3. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente ripropone il tema oggetto del secondo motivo di appello, tendente ad escludere l'elemento soggettivo del reato, sotto il profilo del difetto di motivazione, è inammissibile, poiché palesemente versato in fatto.
3.1 Va ricordato che la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere, inoltre, percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. Dunque, non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio, se, come nel caso di specie, vi è congrua e logica motivazione nel provvedimento (o, meglio, nei provvedimenti, dato che le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, come si è detto.
3.2 La consapevolezza della falsità ideologica della comunicazione emerge chiaramente dalla ricostruzione dei fatti descritta nella sentenza di primo grado (riprodotta in quella di appello) ed in particolare dalla missiva recapitata all'imputato in data anteriore ai fatti (il 13 marzo 1998), nella quale il Commissario regionale dell'ente lo redarguiva per le scorrette modalità con le quali aveva motivato il suo dissenso e gli spiegava nuovamente le motivazioni della decisione di disattivare le linee urbane.
4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la natura di atto pubblico della comunicazione oggetto del reato, è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata chiarisce che l'atto riguardava l'attività della pubblica amministrazione, ossia l'uso di una linea telefonica nell'espletamento dell'attività di pubblico servizio, come tale pienamente rientrante nell'attività pubblicistica dell'ente. Più in particolare deve osservarsi in questa sede che l'amministratore di un ente Fiera va qualificato incaricato di pubblico servizio, sulla base all'ordinamento espresso da normative dello Stato e della Regione, da regolamenti, da provvedimenti generali nonché da provvedimenti di autorizzazione e di controllo;
inoltre egli esso svolge attività contrassegnate dalla presenza di fini sociali, che gli impongono obiettivi che vanno oltre l'ambito degli interessi di apprezzamento privatistico, con sottrazione della libera disponibilità di fini operativi (con riferimento al delitto di concussione, cfr. Sez. 6, n. 17902 del 22/01/2003, Cunico, Rv. 224502; con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., delle "cose esistenti in stabilimenti pubblici", cfr. Sez. 4, n. 2594 del 03/10/2006 - dep. 25/01/2007, Pajak, Rv. 235890; con riferimento al delitto di abuso d'ufficio, Sez. 6, n. 9635 del 10/06/1993, Franceschi, Rv. 196019). Di conseguenza, ai sensi dell'art. 493 cod. pen., le falsità commesse dal dipendente di un ente pubblico incaricato di pubblico servizio, quale l'Ente Fiera di Reggio Calabria, relativamente ad atti connessi alle mansioni cui egli è addetto, sono equiparate a quelle commesse dal pubblico ufficiale in atto pubblico.
5. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
5.1 Il ricorrente denuncia l'omessa valutazione (e, conseguentemente, l'omessa motivazione) in ordine al quinto motivo di appello, con il quale si deduceva mancanza di dolo, poiché in considerazione della banalità del fatto (avente ad oggetto l'attivazione di una linea telefonica contestata) la volontà dell'autore della comunicazione era solo quella di correggere un errore del De LV, in considerazione di una differente opinione rispetto al capo dell'ufficio. Nella realtà dei fatti, in luogo di un falso, ci sarebbe solo una diversità di opinioni tra due persone ed un errore di leggerezza dell'imputato, non certo una volontà di falsificare un atto pubblico.
5.2 Orbene, anche se la sentenza di appello non prende espressamente in considerazione la doglianza, deve rilevarsi che essa risultava comunque manifestamente infondata, poiché del tutto in contrasto con la ricostruzione dei fatti della decisione di prime cure, ricordate al 3.2, considerato il vivace scambio di opinioni tra i due e la missiva recapitata all'imputato in data anteriore ai fatti, nella quale il commissario regionale dell'ente ribadiva le motivazioni della decisione di disattivare le linee urbane.
5.3 Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale l'omesso esame di un motivo d'appello non è causa di nullità della sentenza se il motivo è manifestamente infondato (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280;
Sez. 4, n. 24973 del 17/04/2009, Ignone, Rv. 244227; Sez. 5, n. 3952 del 18/02/1992, Cremonini, Rv. 189818).
6. Il quinto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile.
6.1 Per quel che attiene alla motivazione, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., il Collegio rileva che la pena edittale per il contestato delitto di falso è da uno a cinque anni di reclusione, sicché la condanna che ha assunto come pena base quella di un anno e venti giorni, ridotta per le attenuanti generiche ad otto mesi e venti giorni di reclusione, laddove richiama i criteri dell'art. 133 cod. pen., appare sufficientemente motivata, poiché si attesta in prossimità dei minimi consentiti dalla normativa.
6.2 In tema di commisurazione della pena, quando questa venga compresa nel minimo o in prossimità del minimo, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto (Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685), oppure l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).
7. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2013