Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2013, n. 34049
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Sentenza 17 luglio 2013

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In tema di falso documentale, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'amministratore di un ente Fiera, in quanto egli svolge attività regolata da legge statale e regionale oltre che da regolamenti, con la conseguenza che le falsità concernenti atti connessi alle mansioni cui egli sia addetto, sono equiparate a quelle commesse dal pubblico ufficiale in atto pubblico.

Riveste natura di atto pubblico la comunicazione con cui il vice segretario generale di un ente Fiera chieda alla Telecom la riabilitazione alle chiamate interurbane del telefono in uso al proprio ufficio, attestando falsamente l'inserimento di detta utenza in una precedente richiesta di disattivazione formulata per mero errore materiale e corredando la detta comunicazione con numero di protocollo inesistente, trattandosi di atto concernente l'attività della P.A. riguardante l'uso della linea telefonica nell'espletamento dell'attività di pubblico servizio, rientrante, in quanto tale, nell'attività pubblicistica dell'ente. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la sentenza del Tribunale - in ordine al delitto di cui all'art. 479 cod. pen. - nei confronti dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2013, n. 34049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34049
    Data del deposito : 17 luglio 2013

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