Sentenza 28 ottobre 2015
Massime • 2
Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento, ancorché sia dichiarata la contumacia dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la pronuncia impugnata - che aveva ritenuto l'intempestività del deposito antecedente alla udienza di rinvio - in quanto, detto rinvio era stato disposto prima dell'apertura del dibattimento, ancorché il giudice avesse verificato la regolare costituzione dell'imputato dichiarandolo contumace).
La violazione del diritto di difesa, "sub specie" di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che ne sia precisata la portata indicando specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi, trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 cod. proc. pen.
Commentari • 3
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Deve ritenersi nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, in violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti. L'esclusione tacita di un testimone implica necessariamente l'assenza totale di motivazione, onere a cui il giudice del merito effettivamente non può sottrarsi nel comprimere e ridurre il …
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Infondata al questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 6 della CEDU di quelle norme del processo penale italiano che non prevedono la possibilità di rilevare anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo la nullità di atti processuali concernenti il diritto di difesa dell'imputato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 20/10/2016) 26-04-2017, n. 19621 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente - Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere - Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere - Dott. MINCHELLA Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2015, n. 10425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10425 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2015 |
Testo completo
10425 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.3167 - Presidente- Dott. Grazia LAPALORCIA Dott. Antonio SETTEMBRE UP - 28/10/2015 - Consigliere - R.G.N. 38295/2014 -- Consigliere Dott. Paolo MICHELI - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. Paolo IO DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: AM IO, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 24/10/2013 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Santo Frarace, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato la condanna di AM IO per i reati di ingiuria e lesioni personali commessi ai danni di D'ND SS.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge. In particolare il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell'appello abbia considerato rituale la mancata ammissione nel primo grado di giudizio delle prove testimoniali richieste dalla difesa dell'imputato in ragione della ritenuta tardiva presentazione della lista di cui all'art. 468 c.p.p. e che invece era stata tempestivamente depositata sette giorni prima dell'udienza cui era stata rinviata quella di prima trattazione senza che prima fosse stata dichiarata l'apertura del dibattimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato al limite dell'inammissibilità.
2. Il Tribunale, pur riconoscendo che nel caso di rinvio del dibattimento a nuovo ruolo o ad udienza fissa le parti conservino intatto il diritto di depositare o integrare le liste testimoniali, ha ritenuto che analogo diritto non sia configurabile nel caso in cui il giudice abbia disposto un "mero rinvio dell'udienza" una volta esaurita la fase della costituzione delle parti e proceduto alla dichiarazione della contumacia dell'imputato.
3. In realtà l'insegnamento di questa Corte è consolidato nel senso per cui termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio;
ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista, fino a sette giorni prima della data della nuova udienza, soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a "nuovo ruolo", ovvero in caso di rinvio ad udienza fissa disposto prima dell'apertura del dibattimento (Sez. 6, n. 7352 del 21 gennaio 2010, S.A., Rv. 246029; Sez. 2, n. 42058 del 14 ottobre 2010, D'Agostino, Rv. 248874; Sez. 6, n. 23753 del 20 aprile 2004, Grandi, Rv. 229138).
3.1 Duplice dunque l'errore commesso dal Tribunale. Sotto un primo profilo il giudice dell'appello, per sottrarsi al menzionato principio, ha infatti enucleato un fantomatico rinvio del "terzo tipo", diverso da quello disposto a nuovo ruolo o ad udienza fissa, ipotesi che invece esauriscono il genus non ammettendo alternative ulteriori. Sotto un secondo profilo ha invece individuato nell'esaurimento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti il limite temporale oltre il quale l'eventuale rinvio dell'udienza non consentirebbe più alla parte di tempestivamente presentare la lista testimoniale, quando citato orientamento della giurisprudenza di legittimità identifica tale limite nell'avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 492 c.p.p. E' infatti a partire da questo momento che può ritenersi esaurita la fase degli atti introduttivi al dibattimento comprensiva, oltre che della verifica della regolare costituzione delle parti, della trattazione delle eventuali questioni preliminari sollevate dalle medesime (Sez. 6, n. 498/97 del 16 dicembre 1996, Fazio Baffo, Rv. 207736). Ed è sempre a partire da questo momento che ha inizio l'istruttoria dibattimentale e che dunque, coerentemente alla ratio che ispira il primo comma dell'art. 468 c.p.p., è necessario arginare il pericolo di prove a sorpresa.
3.2 Dagli atti risulta che l'imputato era stato citato a giudizio per l'udienza del 25 novembre 2010. Udienza questa che venne rinviata evidentemente ad udienza fissa - dapprima al 20 ottobre 2011 e quindi al 15 dicembre 2011 senza che il Giudice di Pace avesse mai provveduto a dichiarare aperto il dibattimento, nonostante l'intervenuta dichiarazione della contumacia dell'imputato. Ciò lo ha esentato dal notificare a quest'ultimo l'avviso del rinvio, essendo a tutti gli effetti lo stesso rappresentato dal difensore che ne aveva ricevuto avviso orale, ma ha altresì impedito che le parti decadessero dalla facoltà di proporre questioni preliminari e, per l'appunto, di presentare le liste testimoniali. Quella dunque depositata dalla difesa dell'imputato sette giorni liberi prima della citata udienza del 15 dicembre 2011 (nel corso della quale vi è stata la formale dichiarazione di apertura del dibattimento) non poteva ritenersi - come invece ha fatto il giudice di prime cure - intempestivamente presentata.
3.3 Ciò peraltro non è sufficiente per comportare l'accoglimento del ricorso, che rivela invece la sua intrinseca genericità nella misura in cui non precisa quali siano le prove che l'imputato non ha potuto far assumere e in che termini queste fossero rilevanti ai fini della decisione. Se non è infatti in discussione il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testimoni, va peraltro ricordato come tale diritto trovi un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, talchè il ricorrente non può lamentare la lesione del proprio diritto di difesa se non consente di apprezzare la sua portata nel contesto processuale di riferimento.
4. Il ricorso deve conseguentemente essere rigettato e il ricorrente condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile nel grado che si liquidano in euro 1.800 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese di parte civile che liquida in euro 1.800 oltre accessori di legge. Così deciso il 28/10/2015 Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente لسفه Luka Pistorelli Grazia Lapa orciaLapajorcia لمهمi add 11 MAR 2016MAR мн IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise