Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2015, n. 10425
CASS
Sentenza 28 ottobre 2015

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Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento, ancorché sia dichiarata la contumacia dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la pronuncia impugnata - che aveva ritenuto l'intempestività del deposito antecedente alla udienza di rinvio - in quanto, detto rinvio era stato disposto prima dell'apertura del dibattimento, ancorché il giudice avesse verificato la regolare costituzione dell'imputato dichiarandolo contumace).

La violazione del diritto di difesa, "sub specie" di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che ne sia precisata la portata indicando specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi, trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 cod. proc. pen.

Commentari3

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020

    Deve ritenersi nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, in violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti. L'esclusione tacita di un testimone implica necessariamente l'assenza totale di motivazione, onere a cui il giudice del merito effettivamente non può sottrarsi nel comprimere e ridurre il …

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  • 3Processo efficiente verso processo equo? (Cass. 19621/17)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2015, n. 10425
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10425
Data del deposito : 28 ottobre 2015

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