Sentenza 22 settembre 2016
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per qualunque causa verificatasi non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta. (Nella specie, relativamente all'ipotesi di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, per effetto dell'art. 1, comma primo, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2016, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2016 |
Testo completo
01 78 7 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 22/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2334/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente- REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.4960/2016 GRAZIA LAPALORCIA - ALFREDO GUARDIANO PAOLO MICHELI ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OB JE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/10/2015 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del OSCAR CEDRANGOLO che ha concluso per l'en llu ento serve umano for deperioli ssone del resto contie reussonall e col muro lavitataweet те её пловвошеево хичонового; Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. RE OB ricorre tramite il difensore avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che ne ha confermato il riconoscimento di responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (aveva indicato una diversa data di nascita in modo da apparire minore) e per la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, Codice della Strada, riducendo la pena a mesi cinque e giorni dodici di reclusione.
2. Con unico motivo si duole del trattamento sanzionatorio che assume carente di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO non necessitando analitica1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza motivazione della determinazione da parte della corte torinese nel minimo edittale della pena base per la violazione più grave (anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.), della riduzione massima per le attenuanti generiche (mesi otto) e di un minimo aumento per la continuazione con il reato satellite di guida senza patente (giorni tre).
2. Nelle more del giudizio di legittimità è peraltro intervenuta la depenalizzazione della contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada per effetto dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n.8/2016. 3. La questione se l'inammissibilità del ricorso precluda la rilevabilità dell'intervenuta depenalizzazione del reato, va risolta, ad avviso del collegio, in senso negativo.
4. Per quanto la giurisprudenza di legittimità meno recente fosse orientata in contrario senso sulla base del principio che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per qualunque causa non consente il formarsi di un valido rapporto processuale precludendo pertanto la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato, dichiarazione alla quale potrà provvedere il giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 8200 del 25/01/2001 - dep. 27/02/2001, Varas Mendoza J, Rv. 218972; 1693/200; 4957/1994), quella più recente (Cass. 48054/2011; 39566/2011; 21579/2008) è espressione del diverso orientamento, cui si ritiene di aderire, secondo il quale l'abolitio è destinata a prevalere anche sulla causa di inammissibilità del ricorso, 'in quanto alla impossibilità di rilevare cause di non punibilità in costanza di ricorso inammissibile (principio da ultimo condiviso dalle Sez. U 12602/2016, Ricci, secondo cui non è rilevabile la prescrizione non dedotta né rilevata in appello né oggetto di ricorso per cassazione, in caso di ricorso inammissibile, n.d.r.), resistono le ipotesi di successione di leggi, riconducibili all'art. 2 cod. pen.' (Cass. 39566/2011 cit.).
5. Ciò in quanto la nozione di condanna, ricavabile da tale norma in combinato disposto con l'art. 673 cod. proc. pen., corrisponde al concetto di giudicato formale, fino al formarsi 2 del quale spetta al giudice della cognizione prendere atto della intervenuta abolitio criminis con conseguente annullamento della condanna per mancanza di rilievo penale del fatto (39566/2011 cit.). Senza contare che il contrario orientamento sarebbe in contrasto anche con i principi di legalità e di economia processuale che devono informare il processo.
6. La sentenza impugnata merita quindi annullamento senza rinvio limitatamente al reato di guida senza patente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con rideterminazione della pena per il residuo reato in mesi cinque e giorni dieci di reclusione (pena base per il reato di sostituzione di persona: anni uno con riduzione a mesi otto per attenuanti generiche, secondo calcolo effettuato dalla corte di appello, meno riduzione di un terzo per il rito).
7. Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n.8/2016 va disposta la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti relativi al reato trasformato in illecito amministrativo.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e determina la pena residua in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dispone che a cura della Cancelleria gli atti relativi al reato depenalizzato siano trasmessi all'autorità amministrativa competente. Così deciso il 22/9/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapalorcia Paolo Antonio Bruno Ro PCBДо DIPORTATA IN CANCELLERIA add 16 GEN 2017 IL FUNZKINARIO GIUDIBANO Carmela Lanzuine 1241dex 3