Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione - nella specie, per manifesta infondatezza dei motivi - non impedisce di rilevare la sopravvenuta "abolitio criminis" del reato per cui vi è stata condanna. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato in parte senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 594 cod. pen., abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7).
Commentario • 1
- 1. Art. 2 - Successione di leggi penalihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2016, n. 48005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48005 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
48005 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 19/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2623/2016 FA PALLA -Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.13377/2016 GRAZIA LAPALORCIA CA ZA CO TO NI SC AO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL FA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/09/2015 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del LI DI NARDO che ha concluso per l'annullamento senza uro fir al caps relativo all' equivie e te nel reto der worse.احمد عيد سعيد Udit i difensor Avv. F. Vocêius for Schizzerolto: - RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Torino confermava quella di primo grado con la quale TE LL e AB IZ erano stati ritenuti responsabili dei reati di violazione di domicilio aggravata (capo1), violenza privata (capo 2), lesioni gravi (capo 3) e ingiuria (capo 4) in danno di ER LL e condannati ciascuno alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione.
2. La vicenda si innesta su una controversia tra gli imputati e la persona offesa per una breve relazione intrattenuta dal LL con la compagna di un amico dei primi ed è costituita dall'aggressione messa a segno dai due dopo essersi introdotti, in ora notturna, nell'abitazione della persona offesa scardinandone la porta d'ingresso.
3. La corte territoriale ha valorizzato la testimonianza del LL confermata dai referti del Pronto Soccorso del giorno seguente e dei giorni successivi e dalla verifica de visu della porta scardinata ad opera di un appartenente alla Squadra Mobile di Aosta, nonché dalla testimonianza di un amico che lo aveva ospitato per lungo tempo in quanto traumatizzato psicologicamente dall'aggressione.
4. Con distinti ricorsi sostanzialmente sovrapponibili a firma del medesimo difensore, gli imputati deducono violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati contestati sostenendo l'inattendibilità della persona offesa che, costituita parte civile, ha chiesto 'somme enormi' a titolo di danni, è stato in passato sottoposto a procedimenti penali, aveva in precedenza tenuto comportamenti autolesionistici per evitare di andare al lavoro, aveva riferito di un'aggressione selvaggia mentre dal referto del Pronto Soccorso risultava una prognosi di qualche giorno soltanto e i successivi prolungamenti della malattia erano stati determinati da motivi psicologici. Inoltre era mancato qualunque riscontro essendo i testi de relato dallo stesso LL e non essendo stata sentita AE RI sul comportamento degli imputati e sull'autolesionismo della p.o.. Benché fosse vero che quella notte gli imputati si erano recati a casa sua, nessuno dei vicini aveva sentito alcunché né il presunto aggredito aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso reitera la stessa questione sollevata in appello alla quale la corte territoriale ha riservato puntuale esame e motivata reiezione indicando le ragioni della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa e i riscontri al suo racconto (rappresentati tanto dai plurimi referti che davano conto dell'escalation della malattia sia fisica che psicologica cagionata dall'aggressione, che dalle testimonianze attestanti sia lo scardinamento della porta dell'abitazione del LL che il trauma da stress subito da questi che lo aveva indotto a ricorrere all'ospitalità di un amico), dimostrando nel 2 contempo l'inconsistenza dei rilievi difensivi e l'irrilevanza della chiesta testimonianza della RI che comunque non aveva assistito ai fatti.
2. Si tratta di un giudizio in fatto, incensurabile in questa sede in quanto più che adeguatamente motivato.
3. Nelle more del giudizio di legittimità è peraltro intervenuta l'abrogazione dell'art. 594 cod. pen. (d.lgs. n.7/2016).
4. La questione se l'inammissibilità del ricorso precluda la rilevabilità dell'intervenuta depenalizzazione del reato, va risolta, ad avviso del collegio, in senso negativo.
5. Per quanto la giurisprudenza di legittimità meno recente fosse orientata in contrario senso sulla base del principio che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per qualunque causa non consente il formarsi di un valido rapporto processuale precludendo pertanto la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato, dichiarazione alla quale potrà provvedere il giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 8200 del 25/01/2001 - dep. 27/02/2001, Varas Mendoza J, Rv. 218972; 1693/200; 4957/1994), quella più recente (Cass. 48054/2011; 39566/2011; 21579/2008) è espressione del diverso orientamento, cui si ritiene di aderire, secondo il quale l'abolitio è destinata a prevalere anche sulla causa di inammissibilità del ricorso, 'in quanto alla impossibilità di rilevare cause di non punibilità in costanza di ricorso inammissibile (principio da ultimo condiviso dalle Sez. U 12602/2016, Ricci, secondo cui non è rilevabile la prescrizione non dedotta né rilevata in appello né oggetto di ricorso per cassazione, in caso di ricorso inammissibile, n.d.r.), resistono le ipotesi di successione di leggi, riconducibili all'art. 2 cod. pen.' (Cass. 39566/2011 cit.).
6. Ciò in quanto la nozione di condanna, ricavabile da tale norma in combinato disposto con l'art. 673 cod. proc. pen., corrisponde al concetto di giudicato formale, fino al formarsi del quale spetta al giudice della cognizione prendere atto della intervenuta abolitio criminis con conseguente annullamento della condanna per mancanza di rilievo penale del fatto (39566/2011 cit.). Senza contare che il contrario orientamento sarebbe in contrasto anche con i principi di legalità e di economia processuale che devono informare il processo.
7. La sentenza impugnata merita quindi annullamento senza rinvio limitatamente all'imputazione di ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in quanto il calcolo effettuato in sentenza delle frazioni di pena per i reati satellite (tra i quali l'ingiuria) non consente di eliminare quella relativa al reato abrogato essendo l'aumento di pena complessivamente inflitto per continuazione superiore alla somma delle frazioni.
P. Q. M.
3 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fatto di cui all'art. 594 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della corte di Appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 19-10-2016 Il Presidente ТакаSoifans Famo TE Palla Il Consigliere est. Lefelore Grazia Lapalorcia DISPOSITATA IN CANOELLERIA المنع الت 14 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDICIARO un 4