Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2010, n. 24302
CASS
Sentenza 12 maggio 2010

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La momentanea assenza del difensore, conseguente alla rinuncia al mandato, determina una nullità assoluta ed insanabile solo nel caso in cui detta assenza si verifichi in concomitanza dell'espletamento di un atto per il quale ne sia obbligatoria la presenza. (Nella specie, tra la rinuncia al mandato da parte del precedente difensore e la nomina del nuovo difensore d'ufficio erano intercorsi quindici giorni, durante i quali l'unica attività difensiva di rilievo da espletare era la presentazione della lista testimoniale).

Determina una nullità a regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, doc. proc. pen., la revoca, in assenza di contraddittorio, del teste precedentemente ammesso perchè non citato all'udienza dibattimentale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che ove detta nullità si verifichi in presenza della parte che aveva interesse a dedurla, il silenzio di quest'ultima equivale a rinuncia, con conseguente sanatoria ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2010, n. 24302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24302
    Data del deposito : 12 maggio 2010

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