Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 2
La momentanea assenza del difensore, conseguente alla rinuncia al mandato, determina una nullità assoluta ed insanabile solo nel caso in cui detta assenza si verifichi in concomitanza dell'espletamento di un atto per il quale ne sia obbligatoria la presenza. (Nella specie, tra la rinuncia al mandato da parte del precedente difensore e la nomina del nuovo difensore d'ufficio erano intercorsi quindici giorni, durante i quali l'unica attività difensiva di rilievo da espletare era la presentazione della lista testimoniale).
Determina una nullità a regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, doc. proc. pen., la revoca, in assenza di contraddittorio, del teste precedentemente ammesso perchè non citato all'udienza dibattimentale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che ove detta nullità si verifichi in presenza della parte che aveva interesse a dedurla, il silenzio di quest'ultima equivale a rinuncia, con conseguente sanatoria ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2010, n. 24302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24302 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 984
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere - N. 1533/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.S., nato a (OMISSIS);
imputato:
a) art. 572 c.p.;
b) artt. 581 e 582 c.p., art. 576 c.p., nn. 1 e 2, artt. 594 e 612 c.p.;
c) art. 609 bis c.p.;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 21.5.09;
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del Cons. Dr. MULLIRI Guicla;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Izzo Gioacchino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, sollevare questione di legittimità dell'art. 108 c.p.p. con riferimento all'art. 117 cost. e art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;
Sentito il difensore dell'imputato avv. Bettini Emilio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - La sentenza qui impugnate della Corte d'appello ha confermato la condanna a 7 anni di reclusione inflitta all'imputato per la commissione di maltrattamenti in famiglia, abuso sessuale e lesioni in danno della propria moglie. Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso deducendo:
1) violazione di legge processuale da ravvisare nel fatto che, neanche la Corte, abbia ritenuto di pronunciare motivatamente quell'ordinanza ammissiva delle prove che mai era stata pronunciata dal giudice di primo grado il quale, però, non aveva poi nemmeno sentito i testi stessi. E ciò, sebbene sia stato affermato anche dalla giurisprudenza di questa S.C. che la revoca dei testi già ammessi deve avvenire nel contraddittorio e con ordinanza motivata;
2) violazione di legge, e precisamente del diritto di difesa, in quanto dopo la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia dell'imputato, il Tribunale non aveva provveduto immediatamente a nominargliene uno di ufficio, anche in vista del deposito della lista testimoniale.
Pertanto, è da ritenere tardiva la nomina intervenuta all'udienza dibattimentale;
3) vizio di motivazione (mancante o apparente) in relazione alla responsabilità ed al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 609 bis e 62 bis c.p. perché la Corte ha motivato per relationem senza replicare agli specifici motivi di appello circa l'inattendibilità della parte civile e, quindi, il mancato riconoscimento della attenuante del fatto di minore gravità. In realtà, le parole della p.o. non sono supportate da alcun riscontro obiettivo ne' di natura clinica (sebbene la signora si sia sempre recata al pronto soccorso a farsi repertare le percosse ricevute) e le stesse circostanze fattuali riferite dalla donna ne rendono inverosimile il racconto.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - Il ricorso è infondato.
2.1. La questione sollevata con il primo motivo rileva un vizio effettivamente verificatosi. Ed infatti, è stato già affermato in più occasioni da questa S.C. che la mancata citazione per l'udienza dei testimoni già ammessi dal giudice non può, per ciò solo, comportare la decadenza dalla prova, salvo che il giudice, ritenendo la stessa superflua, "non provveda motivatamente a revocarla" (sez. 3, 22.10.08, Agnello, Rv. 241684). Più in particolare, è stata anche specificamente affermata la necessità di un previo contraddittorio (sez. 5, 23.11.06, Egidi, rv. 235772) nell'assumere la decisione di revoca di testi assenti o ritenuti non più rilevanti.
Scorrendo le trascrizioni dei verbali di udienza, è fuor di dubbio che la decisione qui in esame non sia stata preceduta da alcun interpello delle parti presenti ma è, altresì, evidente che, a fronte di tale decisione assunta dal giudice "per facta concludentia" ed Inaudita altera parte", nessuna delle parti (pur presenti) ha obiettato alcunché (v. f. 7 verbale di udienza).
Dal momento che la nullità verificatasi nella specie era a, c.d., regime intermedio (art. 180 c.p.p.), come tale, era deducibile a mente dell'art. 182 c.p.p.. Essendosi, poi, la nullità verificata in presenza della parte che aveva interesse a dedurla, il suo silenzio può essere inteso come un implicita rinuncia a sollevarla, donde la sanatoria della nullità stessa, a mente dell'art. 183 c.p.p., lett. a).
Tanto premesso e stante, in ogni caso, l'implicito superamento aliunde del vizio denunciato, non può essere, quindi, censurata la risposta della Corte, apparentemente non in termini.
2.2. Per le ragioni di seguito precisate, è infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Dall'esame degli atti precedenti l'udienza e delle trascrizione dei verbali di udienza, si evince che, effettivamente, tra la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia e la nomina all'imputato di un difensore di ufficio vi è stato un "vuoto" difensivo di 15 giorni (dal 21.6.07 al 6.7.07).
È indubbio che, a garanzia del principio di continuità della difesa, quando l'impedimento del difensore abbia carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, "se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore di ufficio". Nell'affermare tale principio, però questa S.C. ha anche precisato che l'inosservanza di questo obbligo da luogo a nullità assoluta e insanabile "nei casi in cui è obbligatoria la presenza del difensore" (sez. 4, 13.1.05, Fumagalli. Rv. 231603). E ciò, per l'evidente necessità di interpretare il principio costituzionale dell'inviolabilità del diritto di difesa in un'ottica di ragionevolezza e di effettività dello stesso.
In altri termini, non è sufficiente il verificarsi di un'assenza momentanea di difesa per determinare una nullità assoluta ed insanabile ma tale effetto è correlato esclusivamente all'eventualità che la situazione si sia realizzata in concomitanza con l'espletamento di un atto per il quale sia "obbligatoria la presenza del difensore". Diversamente opinando, non avrebbe senso neanche tutto il sistema delle nullità relative, o a regime intermedio, previsto dal codice (con conseguente possibilità di sanatoria anche di nullità correlate alla violazione del diritto di difesa). Emblematico in tal senso è il richiamo - ricorrente sia nella giurisprudenza di questa S.C. che in quella costituzionale - al principio della "effettività" del diritto di difesa e, quindi, l'implicito invito a valutare la ricorrenza di una eventuale nullità per violazione del diritto di difesa sotto il profilo del concreto danno apportato dalla violazione formale della norma ai diritti difensivi dell'imputato (o della parte in genere).
In altri termini, deve ritenersi che, nell'impianto del codice di procedura penale, la sanzione della nullità assoluta ed insanabile colpisce quelle difformità dell'atto o del rapporto processuale talmente gravi da incidere in modo consistente ed irreparabile sulla struttura del rapporto processuale o sui diritti delle parti (tali sono le nullità previste dall'art. 179 c.p.p., comma 1, che si riferiscono ad ipotesi che rappresentano gravi lesioni di diritti costituzionalmente garantiti - artt. 24 e 112 Cost. nonché, tra le nullità previste espressamente dalla legge, quelle ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 2, o dell'art. 604 c.p.p., comma 1, dove le ipotesi di nullità sono causate da gravi violazioni del diritto di difesa, o anche l'art. 525 c.p.p., dove la nullità è collegata alla violazione di un principio fondamentale del processo penale). Invece, in un caso come quello in esame, la "sospensione" formale della copertura difensiva ha riguardato una fase nella quale non è stato (e non doveva essere) compiuto alcun atto cui il difensore dovesse obbligatoriamente presenziare (ci si trovava nella fase degli atti preliminari al dibattimento) e l'unica attività difensiva di rilievo da espletare in quel contesto era la presentazione della lista testimoniale nei termini di legge.
A prescindere dal rilievo che, formalmente, il difensore rinunciante è rimasto in carica sino alla nomina del successivo (fosse esso di fiducia o - come avvenuto nella specie - di ufficio), va comunque detto che quando, all'udienza del 6.7.07, il collegio provvide a nominare un difensore di ufficio all'imputato questi avrebbe avuto pieno diritto a chiedere termini a difesa e ad essere rimesso in termini per la presentazione della lista testimoniale. Nulla di tutto ciò è avvenuto.
Risulta, peraltro, dalla trascrizione del verbale di udienza, che l'imputato presente, era pienamente consapevole della situazione visto che, nell'iniziare l'esame dell'imputato, il presidente lo informò chiaramente dei suoi diritti afferenti la facoltà di non rispondere e L. replicò che avrebbe risposto quando ci fosse stato l'avvocato. Alla risposta del presidente che egli era già munito di difensore, l'imputato ribadì, "no da lunedì c'è nuovo avvocato" e - nuovamente - avendo il presidente osservato: "lei è assistito dall'avvocato, eccolo qui, l'avvocato glielo ha nominato il Tribunale", L. ha risposto (sia pure in uno stentato italiano): "risponde poco perché se non c'è l'avvocato". Orbene, non vi è dubbio che, da tutto ciò si evince sia la piena consapevolezza dell'imputato, circa la sua situazione difensiva, sia che il difensore d'ufficio - presente -nulla ha osservato ne' richiesto pur avendone il diritto (e percependo dalle parole del suo assistito che - verosimilmente - questi avrebbe preferito un difensore di fiducia, cosa che, maggiora ragione avrebbe dovuto consigliargli di "prender tempo" e chiedere i termini a difesa). Tuttavia, a fronte di tale inerzia difensiva, sembra soverchio e fuori luogo evocare il concetto di una "lettura "costituzionalmente orientata" dell'art. 108 c.p.p. (auspicata all'odierna udienza sia dal difensore che dal P.G. nelle proprie conclusioni) che - invero - fonderebbe le proprie radici esclusivamente nella constatazione di una non perfetta risposta professionale da parte del difensore e, quindi, nello sforzo di porvi rimedio in una sorta di "supplenza" del sistema alla eventualità che il difensore rinunci ad esercitare i propri diritti.
Ciò non lo consente il tenore della norma che delega chiaramente alla difesa tecnica la scelta di avvalersi di una facoltà ad essa riconosciuta dalla legge ("nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto ad un termine congruo") e non lo consente nemmeno il fatto che, eventualmente, il parametro di valutazione per un intervento suppletivo dovrebbe essere rappresentato da un evanescente concetto di "inadeguatezza" della difesa tecnica. Non sfugge, infatti, la pericolosità ed aleatorietà di un siffatto criterio che aprirebbe il varco anche ad arbitrarie invasioni di campo da parte della magistratura visto che, per i casi di inosservanza delle norme tecniche e deontologiche - che non sconfinino nel patrocinio infedele - da parte dell'esercente la professione legale è già previsto un controllo interno disciplinare dell'Ordine di appartenenza (per inddens, la stessa introduzione dell'art. 97 c.p.p., comma 2 con L. 6 marzo 2001, n. 60. è indicativa di un intento di organizzazione e predisposizione di una difesa "effettiva a cura dei consigli dell'ordine forense).
Il tutto, senza, altresì, tralasciare di osservare che, così opinando, si finirebbe per riconoscere al giudice un insidioso potere- dovere di valutazione dell'adeguatezza della difesa tecnica dai confini poco chiari non comprendendosi, ad esempio, se tale potere di "supplenza" rispetto ad Una difesa tecnica "inadeguata" debba ipotizzarsi solo per il difensore di ufficio o anche per quello di fiducia. Ove, poi (per ragioni intuibili) si volesse optare per la prima soluzione, ci si dovrebbe confrontare con l'impostazione di un sistema processuale come quello attuale teso ad affermare la totale equipollenza tra difensore di fiducia e quello di Ufficio (per tutti Sez. 5, 1812.95, Derbari Mounir, Rv. 203827). Il vero è che i dubbi di incostituzionalità avanzati nella specie risentono di un equivoco di fondo.
Nel caso in esame, la violazione verificatasi era relativa e pienamente sanabile ove il difensore (o lo stesso imputato) avessero inteso avvalersi delle facoltà loro riservate dalla legge. Diverso sarebbe, invece, stato il caso in cui avendo il difensore chiesto termini a difesa (o di essere rimesso in termini per la presentazione della lista testimoniale) si fosse visto respingere la richiesta o concedere termini inferiori a quelli a lui spettanti. Ad ogni modo, anche in tale ultima eventualità, - come affermato ripetutamente da questa S.C. - la violazione del termine a difesa previsto dall'art. 108 c.p.p. avrebbe determinato solo una nullità generale a regime intermedio da eccepire a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura ritenuta incongrua (Set. 5, 2.4.07, Navoni, Rv. 236643; Sez. 5, 7.3.02, Braccini, Rv. 221685; Sez. 5, 14.2.02, Avini, Rv. 221905). Tuttavia, questa non è la situazione verificatasi nella specie ove, più semplicemente, si è assistito ad una mancanza di richiesta da parte del difensore del termine a cui egli avrebbe avuto diritto se ne avesse fatto richiesta (art. 108 c.p.p). A tale stregua, la questione di legittimità costituzionale dell'art.108 c.p.p. sollevata dal P.G. è irrilevante.
2.3. Infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso. Esso si caratterizza, in primo luogo, per la sua genericità ove, per contro, è stato più volte affermato che i motivi di gravame "devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez. 6, 15.3.06, casula, Rv. 233711; Sez. 6, 14.6.06, Policella, Rv. 234914). La cosa è tanto più significativa se si considera che la risposta della Corte è più che congrua e non meramente per relationem. In particolare, oltre a sottolinearsi la complessiva coerenza dei racconti della donna confortati dalla presenza di certificazioni mediche (diagnosticanti ematomi e fratture), quanto ai maltrattamenti, si richiama anche resistenza delle conformi dichiarazioni della figlia.
In ordine alle violenze sessuali, si sottolinea anche opportunamente la piena attendibilità di una donna di cultura diversa che aveva sì compiuto vari sforzi per integrarsi ma alla quale non poteva certo chiedersi che - cosi come fatto per le percosse e le lesioni - si recasse al pronto soccorso anche per sottoporsi a visite ginecologiche in occasione delle violenze subite. Il tutto, senza dimenticare che, in ogni caso, nel delitto di violenza sessuale, l'elemento della violenza non è mai stato identificato (neanche in epoca lontana, vigente altra normativa. Sez. 3, 26.1.71, visconti, Rv. 118296) nella necessità di una "vis atrox" essendo sufficiente la costrizione ad un consenso viziato anche, ad esempio, attraverso un'azione insidiosamente rapida cosi da superare la contraria volontà del soggetto passivo (Sez. 3, 27.1.04, Rv. 228493). Su tali premesse, è del tutto irrilevante l'assenza di lesioni riscontrate o riscontrabili sulla vittima essendo sufficiente avere provato, aliunde, l'assenza di consenso ai rapporti sessuali. Altrettanto congrua e scevra da vizi logici è la motivazione della Corte in punto di determinazione della pena quando afferma che: non vi è stato alcun elemento che possa comportare la concessione delle attenuanti generiche. Non vi è prova di qualche tentativo di ristorare il danno ed il dolore della vittima, nessun reale interessamento alla sorte dei figli è stato provato e quindi va confermata la valutazione fatta nella sentenza di primo grado". Del resto, è stato sempre sostenuto anche da questa S.C. che la funzione di adeguamento della pena al caso concreto delle attenuanti generiche è correlata alla sussistenza obiettiva di situazioni o circostanze non rientranti tra quelle già codificate ma che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare, considerazione. Si richiedono, in altri termini, elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 1, 22.9.93, Stelitano, Rv. 195339). Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti l'art. 637 c.p.p., e ss.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 12 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010