Sentenza 14 dicembre 2015
Massime • 1
Qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2015, n. 7108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7108 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2015 |
Testo completo
7 1 0 8/ 1 6 : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. GERARDO SABEONE 3740 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCA MORELLI - Rel. Consigliere - N. 17788/2015 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: : HE ER N. IL 12/02/1968 avverso la sentenza n. 9/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ANZIO, del 16/12/2014 ея visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv i Udit i difensor Avv. L аш : . - Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udito, per l'imputato, l'avv. La Penna Maria Vittoria, che si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Velletri ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal Giudice di prima cura, che aveva ritenuto ER IO responsabile di lesioni personali in danno di ME TA e lo aveva condannato a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando plurime violazioni della normativa processuale derivanti dal fatto che: a) il Giudice di pace non aveva accolto l'istanza di rinvio dell'udienza del 28/2/2012, formulata per legittimo impedimento dell'imputato, ricoverato presso il nosocomio di Anzio-Nettuno dalle ore 8,33 di quel giorno per un episodio sincopale (perdita di coscienza), comunicato a mezzo fax al Tribunale di Anzio, avente sede nello stesso edificio del Giudice di Pace;
b) il Giudice di pace non aveva accolto l'istanza di rinvio dell'udienza del 27/9/2010, tempestivamente formulata per legittimo impedimento del difensore, impegnato dinanzi al Tribunale di Latina per udienza fissata prima di quella per cui era stato chiesto il rinvio;
c) il Giudice di pace aveva accolto l'istanza di rinvio dell'udienza del 6/6/2011 formulata dal difensore della parte civile, nonostante il contrario avviso del difensore dell'imputato, e per giustificare la disparità di trattamento con l'imputato aveva giustifivcato il rinvio con l'assenza del teste Palombo Elvira;
d) il Giudice di pace ha illegittimamente dichiarato decaduto dalla prova l'imputato sol perché all'udienza del 28/2/2012 non erano presenti né l'imputato né i testi, trattandosi di testi che erano stati diffidati a comparire dall'udienza precedente e quindi non dovevano essere citati dall'imputato; e) il Tribunale non ha motivato sulla mancata escussione dei testimoni, "seppur indicato come capo nell'atto d'appello". CONSIDERATO IN DIRITTO Le doglianza, tutte in rito, sono infondate per i motivi che seguono. 2 аш 1. Nessuna violazione della normativa processuale, né dei diritti dell'imputato, è stata consumata dal Giudice di pace, che non rinviò l'udienza del 28/2/2012 per impedimento dell'imputato, dal momento che l'istanza non pervenne alla sua attenzione in tempo utile. La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile;
peraltro, l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente (ex multis, Cass., n. 24515 del 22/5/2015). Lo stesso ricorrente riferisce che l'istanza fu trasmessa, a mezzo fax, al Tribunale, e non all'Ufficio del Giudice di pace, il quale, conseguentemente, non poté visionarla né accertarne il fondamento. A nulla rileva che Tribunale e Giudice di pace tenessero udienza nella stessa aula (alternativamente), come rimarcato dal ricorrente, giacché gli uffici restavano diversi e, per poter provvedere sull'istanza, il Giudice avrebbe dovuto almeno visionarla. Imputet sibi l'imputato, quindi, se ciò non poté avvenire per l'errore da lui commesso, dal momento che - se era consentito l'utilizzo del fax per comunicare un improvviso impedimento per quanto si è detto di- egli aveva comunque l'obbligo - accertarsi che il fax fosse pervenuto all'ufficio procedente.
2. Il Giudice di pace disattese l'istanza di rinvio dell'udienza del 27/9/2010 perché - si legge nella sentenza d'appello (pagg. 3-4) - "non documentata". Di ciò il ricorrente non tiene minimamente conto, nemmeno per confutare l'affermazione dei giudici di merito, per cui la doglianza non può essere presa in considerazione in questa sede.
3. Nessun motivo di nullità è collegabile all'accoglimento, da parte del Giudice di pace, dell'istanza di rinvio formulata dalla parte civile all'udienza del 6/6/2011, stante il principio di tassatività delle nullità. Solo assertiva, peraltro, oltre che irrilevante, è la deduzione che il Giudice abbia - strumentalmente - giustificato la sua decisione con l'assenza del teste Palombo, non essendo consentita alcun indagine sul retro pensiero del giudicante. -4. All'udienza del 28/2/2012 il Giudice di pace terminata l'istruttoria - invitò le parti a concludere: non emise alcuna pronuncia di decadenza dalla prova. Il difensore dell'imputato presente non avanzò alcuna richiesta, né fece - questioni di sorta. Vuol dire che prestò acquiescenza alla decisione, per cui non può dolersene in questa sede, in quanto il potere di ritenere esaustiva l'istruttoria dibattimentale appartiene al giudice, per cui la mancata assunzione 3 eu dei mezzi di prova già ammessi non produce alcuna nullità del procedimento, laddove non sia stata manifestata alcuna riserva alla chiusura dell'istruzione dibattimentale da parte di chi tali mezzi aveva richiesti, né opposizione delle altre parti processuali (Cassazione penale, sez. VI, 11/12/2009, n. 1081).
5. Nell'atto d'appello l'imputato non chiese l'escussione di altri testi. Pertanto, il Tribunale non aveva da motivare alcunché "in ordine alla prova". In ogni caso, l'aver deciso il processo sulla base dell'istruttoria espletata in primo grado è indicativo del fatto che ritenne esaustive, implicitamente, le prove acquisite;
né tale decisione del giudice d'appello è censurabile in sede di legittimità, stante la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (Cassazione penale, sez. IV, 28/04/2011, n. 23297).
6. Consegue a tanto che il ricorso, in parte inammissibile e in parte infondato, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/12/2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre) (Ge do Sabeone) DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 23 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIOZIONARI Carmela Lanzujse or jux 4