Sentenza 14 aprile 2016
Massime • 1
La Corte di cassazione deve rilevare la "abolitio criminis", sopravvenuta alla sentenza impugnata, anche nel caso di ricorso inammissibile ed indipendentemente dall'oggetto dell'impugnazione, atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva. (Fattispecie in tema di ingiuria). (conf. Sez. 5, n. 40289 del 2016, non mass.).
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- 1. Cass. Pen., SS. UU., 19 luglio 2018, n. 40256https://www.iusinitinere.it/
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite l'abolitio criminis, la corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla …
Leggi di più… - 2. Assegno non trasferibile falsificato: non è (più) reato (Cass. 40256/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018
La condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di "non trasferibilità" non è più sottoposta a sanzione penale, costituendo reato solo le falsità commesse su titoli di credito "trasmissibili per girata", tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 19 luglio – 10 settembre 2018, n. 40256 Presidente Carcano – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 luglio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a F.S. la pena concordata tra le parti di mesi tre di reclusione ed Euro trecento di multa per i reati di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2016, n. 40282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40282 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2016 |
Testo completo
402 8 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente N.1137 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. EDUARDO DE GREGORIO N. 30672/2015- Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTEMURNO SAVERIO N. IL 15/09/1937 avverso la sentenza n. 40/2013 TRIBUNALE di BARI, del 04/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari, giudice monocratico, ha confermato la condanna del Giudice di Pace nei confronti dell'imputato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, per i reati di minaccia ed ingiuria, compiuti nel Luglio 2007. 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell'imputato, che col primo motivo ha censurato il vizio di motivazione, anche sotto forma di motivazione apparente, poiché il Giudice aveva ritenuto generiche le deposizioni dei testi di difesa, che, al contrario, avevano escluso concordemente il verificarsi delle minacce ed ingiurie;
le testimonianze a carico dell'imputato erano state valutate attendibili, nonostante la loro scarsa concretezza. La motivazione in tal modo era avulsa dal contenuto delle prove dibattimentali e, pertanto, apparente.
1.1 Col secondo motivo si è lamentata la mancata valutazione dell'idoneità della minaccia, poiché la prospettazione del male ingiusto, secondo l'imputazione, era formulata in modo ipotetico e non verificabile alla data del fatto ed il Giudice non aveva dato risposta sul punto allo specifico motivo di appello;
per altro profilo è stata dedotta la mancata applicazione dell'esimente della provocazione ex art 599 cp, poiché alla base della tensione tra imputato e parte offesa vi era stato un comportamento del secondo ritenuto illegittimo dal primo.
1.2 Nel terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'art 533 cpp, poiché il Giudice non aveva considerato lo specifico gravame circa la mancata indicazione della pena base da parte del Giudice di Pace.
1.3 Tramite il quarto motivo ci si è lamentati della errata applicazione dell'art 62 bis cp, in quanto il Giudice aveva negato le generiche in base al disposto di cui all'art 62 bis co 3 cp, norma di diritto sostanziale, che era stato introdotto nel codice penale con legge posteriore ai fatti. All'odierna udienza il PG drssa, Di Nardo, ha concluso per il capo a) chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e per il capo b) l'annullamento senza rinvio per prescrizione con rinvio al giudice civile per le sue determinazioni. L' avv Verile chiede l'annullamento agli effetti civili. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Deve, in primis osservarsi che il reato di ingiuria, per il quale il ricorrente fu condannato, è stato nelle more abolito con l'intervento legislativo del DLGvo 15.1.2016. quale1.1 In proposito deve citarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo l'abolitio criminis deve essere rilevata anche nel caso di ricorso inammissibile ed indipendentemente dall'oggetto del gravame, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità, che, come unico effetto, sposterebbe la pronuncia di abrogazione del reato alla fase esecutiva.
1.2 In tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 39767 del 27/09/2002 Cc. (dep. 26/11/2002) Rv. 225702 :La Corte di cassazione deve rilevare la "abolitio criminis" sopravvenuta alla sentenza impugnata indipendentemente dall'oggetto del gravame ed anche per il caso di ricorso inammissibile. こ ん んи (Principio applicato dalla Corte con riguardo ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta). In senso conforme: Sez. 5, Sentenza n. 31911 del 16/03/2001 Ud. (dep. 27/08/2001 ) Rv. 220226. 2. Quanto ai motivi di ricorso va considerato che il primo di essi ha lamentato esplicitamente l'errata valutazione delle prove a carico ed a discarico, implicando, pertanto un' evidente, ed inammissibile in questa fase, valutazione di merito.
3. L'esame del secondo motivo rende necessario ricordare la natura di reato formale e di pericolo del delitto di minaccia, per l'integrazione del quale non è necessario che la parte lesa si senta in concreto intimorito, essendo sufficiente l'idoneità della condotta ad intimidire. In tal senso Sez. 5, Sentenza n. 45502 del 22/04/2014 Ud. (dep. 04/11/2014) Rv. 261678: Nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto priva di oggettiva valenza intimidatoria l'espressione "stai attenta, non sai chi sono io", pronunciata nel contesto di una discussione animata e non accompagnata da ulteriori aggiunte verbali dal contenuto minaccioso).
3.1 Applicando tali principi al caso concreto va ribadito che il ricorrente ha sottolineato la prospettazione di un male ipotetico da parte dell'imputato nei confronti della parte civile ma dalla decisione si ricava che la minaccia avvenne in un contesto di litigiosità, per cui il riferimento al luogo ove i litiganti si trovavano uno studio legale, ambiente che impediva il - passaggio immediato a vie di fatto non è idoneo ad incidere sull'offensività dell'espressione minacciosa, intesa come rappresentazione di un prossimo male futuro, estrinsecabile dall'imputato non appena fuori dal contesto spazio-temporale in cui era stata profferita.
4. Quanto al terzo motivo deve porsi in rilievo che la pena comminata dal primo Giudice è stata indicata in € 600 senza distinzione tra pena base ed aumento per la continuazione ed il ricorso sul punto non appare manifestamente infondato ma deve constatarsi che a seguito della depenalizzazione del reato di ingiuria e della conseguente detrazione della relativa porzione di pena non è ravvisabile un interesse attuale all'impugnazione da parte del ricorrente.
5. Quanto al quarto motivo osserva questa Corte che il Giudice territoriale ha fondato la sua decisione di non concedere in favore dell'imputato le attenuanti generiche, sul rilievo che l'unico elemento a tal fine valorizzabile, cioè lo stato di incensuratezza dell'imputato non è più, da solo, idoneo scopo.allo 5.1 Sul punto occorre precisare che è stato per lunghi anni jus receptum che "l'incensuratezza dell'imputato costituisce elemento valido di giudizio per concedere le attenuanti generiche" (Corte di cassazione, Sez. 3^ penale, 10 maggio 1965, n. 1600, si cita volutamente una E ch 2 lontana sentenza onde mettere in luce il radicamento temporale del detto orientamento). Tale indirizzo, coerente con l'assetto normativo dell'epoca, è stato superato per effetto della legge 125/2008; infatti, l'attuale testo dell'art. 62 bis c.p., comma 3, prevede che: "In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle generiche. Va, però, precisato che, inserita la predetta disposizione nel testo originario dell'art. 62 bis c.p., a seguito della entrata in vigore della L. 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del D.L. 27 maggio 2008, n. 92, essa è applicabile, stante la sua schietta natura di norma di diritto penale sostanziale, solo per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Corte di cassazione, Sez. 1^ penale, 19 maggio 2009, n. 23014).
5.2 Nella fattispecie in esame il tempo del commesso reato è indicato al Luglio 2007 e la sentenza del Tribunale di Bari, nel negare le circostanze attenuanti generiche fondate sulla sola condizione di incensuratezza dell'imputato, ha applicato una norma penale non ancora in vigore al momento della decisione. Alla luce della considerazione che precede e della non manifesta infondatezza del motivo di ricorso sub 3 e 3.1 deve rilevarsi che per il reato di minaccia è maturato il termine prescrizionale al 1.4.2015. 6. Per quanto attiene al profilo civilistico il ricorso deve essere rigettato per le ragioni già innanzi espresse.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per il reato di ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Annulla la sentenza impugnata per il reato di minaccia per essersi il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Deciso il 14.4.2016 Il consigliere estensore Il Presidente R Dr Eduardo de Gregorio dr. Paolo Bruno E. h Фл DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 28 SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise