Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/06/2001, n. 33542
CASS
Sentenza 27 giugno 2001

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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice.(La Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto,inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione).

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa per le ammende qualora la questione con esso dedotta sia oggetto di contrasto al momento della sua proposizione, giacché in tal caso esula ogni profilo di colpa in capo al ricorrente e non ricorrono, pertanto, le condizioni stabilite dall'art.616 c.p.p.nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 27 marzo 2015, con cui: a) M. Domenico è stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in relazione al reato di cui all'art. 590, comma terzo, c.p.; b) la M. s.p.a. è stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001 ed era stata condannata al pagamento della sanzione di euro trentamila, con la sanzione interdittiva di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di mesi tre. Il M. è stato condannato per …

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  • 4Alle Sezioni unite la questione della rilevabilità di ufficio
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/06/2001, n. 33542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33542
Data del deposito : 27 giugno 2001

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