Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 1
Il giudice che, senza aver assunto le testimonianze a discarico ammesse, invita le parti alla discussione, esercita implicitamente il potere di revoca dell'ammissione della prova e non ha un obbligo di motivazione esplicita in sentenza dei motivi della revoca se, dal contesto delle argomentazioni, è possibile evincere che le ragioni del convincimento prescindono dalle prove ammesse e non assunte. (In motivazione, la Corte ha anche precisato che la revoca implicita non integra la violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495 comma quarto, cod. proc. pen., in quanto l'invito a formulare le conclusioni costituisce una modalità scelta del giudice per provocare il contraddittorio in ordine allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale).
Commentario • 1
- 1. Maltrattamenti, oltre a condotte necessario il dolo unitario (Cass. 12196/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2014, n. 9687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9687 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI P. - rel. Presidente - del 02/12/2014
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 3686
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 13830/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA IG AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 05/03/2013 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. OLDI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. PENNISI Alfio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5 marzo 2013 la Corte d'Appello di Caltanissetta, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Nicosia, ha riconosciuto MA IG AR responsabile del delitto di tentata violenza privata ai danni di IS AT, così essendo stata derubricata, già in primo grado, l'originaria imputazione di tentata concussione.
Secondo l'ipotesi accusatola, recepita dai giudici di merito, dopo un incidente nel quale il MA aveva tamponato con la propria vettura l'autocarro del IS, l'imputato aveva rivolto minacce alla controparte per costringerlo a dare una falsa descrizione del sinistro nella denuncia alla compagnia di assicurazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il MA, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
2.1. Col primo motivo, articolato in due censure, il ricorrente denuncia - sia come violazione di norma processuale, sia come omessa acquisizione di prova decisiva - la mancata assunzione di testimoni indicati a suo tempo dalla difesa e ritualmente ammessi. Sostiene trattarsi di prova decisiva in quanto i testi non escussi avrebbero dovuto riferire non già sulle modalità dell'incidente, come erratamente affermato dalla Corte d'Appello, ma sul tenore delle frasi usate dal MA nel tentativo di convincere il IS ad assumersi la responsabilità del sinistro.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine all'attendibilità riconosciuta al narrato della persona offesa.
2.3. Col terzo nega la sussistenza degli elementi costitutivi del reato;
osserva che l'imputazione originaria era di tentata concussione per induzione, per cui era già allora esclusa la costrizione;
nega che la prospettazione di iniziative volte a conseguire con ogni mezzo il risarcimento dei propri danni possa considerarsi integrare una minaccia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
2. Per quanto concerne la denunciata inosservanza di norme processuali, non merita censura la statuizione con la quale il giudice di appello ha rigettato la relativa eccezione.
2.1. Ed invero, sotto il profilo riguardante l'omessa assunzione di testi già ammessi, occorre considerare che il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove a discarico, di cui all'art. 495 c.p.p., comma 2, va coordinato con il potere attribuito al giudice dal comma
4 del medesimo articolo, di revocare l'ammissione di prove che risultino "superflue". Tale potere, esercitato dal giudice sulla base delle risultanze della istruttoria dibattimentale, è ben più ampio di quello che al medesimo è riconosciuto all'inizio del dibattimento, fase processuale caratterizzata dalla normale "verginità conoscitiva" dell'organo giudicante rispetto alla regiudicanda e pertanto regolata dal più restrittivo canone di cui all'art. 190 c.p.p., comma 1, richiamato dall'art. 495 c.p.p., comma 1, in base al quale, stante il diritto delle parti alla prova, il giudice può non ammettere le sole prove vietate dalla legge o quelle che "manifestamente" risultino superflue o irrilevanti (così Sez. 6^, n. 13792 del 06/10/1999, Malorgio, Rv. 215281; in senso conforme v. anche Sez. 6^, n. 5562 del 13/04/2000, Ventre, Rv. 220547). Siffatto potere di revoca può anche essere esercitato tacitamente, attraverso l'introduzione della discussione senza aver dato sfogo alla prova;
e non vi è obbligo di darne esplicita motivazione nella sentenza, una volta che dal contesto delle argomentazioni sia possibile evincere che le ragioni del convincimento, ancorate alle risultanze acquisite, prescindono dagli accertamenti disposti e non più effettuati.
Neppure può il ricorrente dolersi che il Tribunale, prima ancora di aver ultimato l'istruzione probatoria, abbia disposto ex art. 507 c.p.p., - inaudita altera parte - l'audizione della persona offesa,
omettendo poi di completare l'esame con l'assunzione dei testi indicati dalla difesa. Alla stregua di un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'assunzione di una testimonianza ai sensi dell'art. 507 c.p.p., in un momento diverso da quello indicato dalla norma ("terminata l'acquisizione delle prove") costituisce mera irregolarità, non essendo la stessa affetta da inutilizzabilità o da nullità di ordine generale ricollegabile all'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto l'escussione di un teste, "anticipata" rispetto al termine di acquisizione delle prove, non può incidere sull'assistenza, sulla rappresentanza o sull'intervento dell'imputato (così, da ultimo, Sez. 3^, n. 45931 del 09/10/2014, Cifaldi, Rv. 260871; v. anche Sez. 5^, n. 26163 del 11/05/2010, Bontempo, Rv. 247896; Sez. 6^, n. 2424 del 06/11/2009 - dep. 2010, S., Rv. 245808). Per quanto si riferisce, poi, all'assunzione del provvedimento inaudita altera parte, va ricordato che non sussiste la violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495 c.p.p., comma 4, qualora il giudice ritenga non più necessario acquisire la prova ammessa e non ancora espletata e le parti, invitate a rassegnare le conclusioni, nulla eccepiscano in ordine alla completezza dell'istruttoria, in quanto tale invito non è altro che una modalità scelta dal giudice per sentire le parti in ordine all'andamento e allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 5^, n. 35986 del 27/05/2008, Ricci, Rv. 241584; v. anche la più recente Sez. 5^, n. 19262 del 06/03/2012, Boni, Rv. 252523).
2.2. Sotto il profilo riguardante il denunciato vizio di mancata acquisizione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) occorre premettere, in adesione al rilievo formulato in proposito dalla Corte d'Appello, che nessuna decisività può riconoscersi alla prova volta a un più approfondito accertamento della dinamica dell'incidente stradale che diede innesco ai fatti per cui si procede. Ed invero, poiché l'affermazione di colpevolezza del MA si riferisce a un tentativo di violenza privata finalizzato a ottenere che il IS si assumesse - contro la sua volontà - la responsabilità del sinistro nella denuncia da presentare alla propria assicurazione, nessuna rilevanza può riconoscersi al tema, del tutto estraneo alla fattispecie, riguardante l'effettiva dinamica dell'incidente. Ciò che il giudice di merito era chiamato ad accertare, ai fini della configurabilità del reato, era soltanto il tenore del colloquio svoltosi fra il MA e il IS dopo il sinistro: e in riferimento ad esso andava verificata l'attitudine della prova omessa a rendersi decisiva.
In tale proiezione il solo teste che, nelle intenzioni della difesa, avrebbe potuto fornire un contributo conoscitivo ai fini della decisione era quello indicato col nominativo di IS IL;
il carattere decisivo della sua deposizione dovrebbe ricavarsi, a detta del ricorrente, dal contenuto delle dichiarazioni da lui rese ai carabinieri nel corso delle indagini preliminari. Il relativo verbale, allegato al ricorso in ottemperanza al principio di autosufficienza, è inutilizzabile ai fini probatori per disposto dell'art. 526 c.p.p., comma 1, ma giova a integrare le deduzioni del ricorrente nello spiegare la finalità della prova di cui si lamenta la mancata acquisizione;
orbene, da esso non è possibile trarre la conclusione che la prova mirasse a fornire elementi in contrasto con le affermazioni rese dalla persona offesa, dato che le frasi ivi riportate come pronunciate dal MA riproducono nella sostanza quelle riferite da IS AT nella sua deposizione testimoniale e riscontrate dal teste Li Volsi (v. sentenza di appello, pag. 7).
Venendo meno il requisito della decisività, mancano evidentemente i presupposti per l'applicabilità dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d).
3. La censura diretta a contrastare l'attendibilità della persona offesa si colloca in area di inammissibilità, non essendo consentito chiedere alla Corte di Cassazione di sovrapporre la sua valutazione sul punto a quella motivatamente formulata dal giudice di merito: il quale ha opportunamente osservato, tra l'altro, che le dichiarazioni del IS sono state confermate in più parti (ivi compreso il tenore del colloquio svoltosi presso il carrozziere) dai testi escussi in sede dibattimentale.
4. Non sussiste, infine, la denunciata violazione dell'art. 610 c.p., per asserita insussistenza degli elementi costitutivi del reato (nella forma accertata del tentativo).
4.1. È certo che il IS non volesse descrivere il sinistro, nella denuncia all'assicurazione, come causato da una propria manovra di retromarcia: tanto emerge inequivocabilmente dal rifiuto, da lui opposto, alla richiesta rivoltagli in tal senso dal MA:
sicché gli argomenti portatigli da quest'ultimo miravano a vincere la sua determinazione, spingendolo a un comportamento contrario alla sua volontà, nonché al suo stesso interesse;
è di tutta evidenza, invero, che un'ammissione di responsabilità avrebbe precluso al IS, per un verso, la possibilità di ottenere il risarcimento di qualsiasi danno da lui eventualmente subito, e per altro verso avrebbe comportato un aggravio del premio di assicurazione in applicazione della clausola comunemente definita col termine malus, obbligatoriamente inserita nelle polizze di assicurazione contro la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore per disposto del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 133. Tutto ciò va detto anche a prescindere dal carattere fraudolento che la denuncia avrebbe potuto assumere, se non veritiera, con ogni conseguente responsabilità, anche penale.
4.2. Quanto alla natura di tali argomenti, non può negarsene la valenza intimidatoria. La prospettiva di essere costretto a intraprendere - ovvero a subire, nel caso della preannunciata iniziativa della controparte - un giudizio di incerta (ma prevedibilmente lunga) durata davanti al giudice civile, già di per sè si profilava come un male del quale il MA ben conosceva il carattere ingiusto, avendo poco prima riconosciuto la propria colpa nella causazione dell'incidente. In aggiunta a ciò merita considerazione la promessa dell'imputato di vincere la causa ricorrendo a qualsiasi sistema, lecito e meno lecito, come espresso con le parole "io farò in tutti i modi, anche di prendermi i testimoni falsi, per avere ragione, ed anche mi arrampicherò sugli specchi, che io non uscirò nessun soldo di tasca per pagare i danni alla macchina... perché tu non sai chi sono... poi ci vediamo in Tribunale".
4.3. Non vi è bisogno d'altro per giungere alla conclusione che le parole rivolte dal MA all'indirizzo del IS, lungi dal prospettare l'esercizio di un diritto, abbiano invece concretato un vera e propria minaccia, così da rendere configurabile il delitto tentato di violenza privata;
a nulla rilevando il fatto che l'originaria imputazione di tentata concussione fosse stata contestata con riferimento all'induzione, dato che tale ipotesi era, secondo il testo della norma incriminatrice allora vigente, equivalente a quella della costrizione.
Nè, d'altra parte, il ricorrente si spinge fino a sostenere l'inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna, che del resto neppure risulta eccepita coi motivi di appello.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015