Sentenza 25 novembre 2013
Massime • 1
In tema di impugnazioni, nel caso di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato appellante, l'imputato il cui appello sia stato dichiarato inammissibile non ha un autonomo diritto di ricorso per cassazione ma qualora quest'ultimo sia stato proposto dal coimputato, può costituirsi nel relativo giudizio al solo fine di far valere l'effetto estensivo in caso di annullamento senza rinvio, mentre in caso di annullamento con rinvio potrà costituirsi nel giudizio di rinvio e avvalersi degli effetti favorevoli dell'eventuale pronuncia di accoglimento del gravame.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2013, n. 49444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49444 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO TO - Presidente - del 07/11/2013
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 2633
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 10695/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LO UE CA nata il [...];
2. CO NE nata il [...];
avverso la sentenza del 24/07/2012 della Corte di Appello di Caltanissetta;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Carmine Stabile che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Battista Domenico, in sostituzione dell'avv.to D'Acqui (per EN NE) e Paola Armellin in sostituzione dell'avv.to Annamaria Santini (per Lo UE OL) che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
1. Con sentenza del 24/07/2012, la Corte di Appello di Caltanissetta dichiarava, da una parte, inammissibile - per tardività - l'appello proposto da CO NE e, dall'altra, confermava la sentenza con la quale, in data 29/11/2011, il giudice monocratico del Tribunale della medesima città, aveva ritenuto LO UE OL colpevole del reato di rapina aggravata, perpetrata il 02/11/2007, nei confronti di NE TO GE.
2. Avverso la suddetta sentenza, entrambe le imputate hanno proposto ricorso per cassazione.
3. LO UE OL, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
3.1. violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. per avere la Corte ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla parte offesa NE GE nonostante, già durante la suddetta fase, si erano evidenziati tutti i presupposti dell'impedimento a testimoniare durante il dibattimento sicché sarebbe stato onere del P.M. richiedere l'incidente probatorio. La Corte territoriale, sul punto, aveva, però, motivato in modo illogico arrogandosi competenze mediche che non aveva.
3.2. violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per avere la Corte confermato il giudizio di colpevolezza sulla base delle sole risultanze provenienti dalla lettura della querela, non considerando che la persona offesa non era credibile specie in ordine alla sequenza temporale dei fatti.
4. CO NE, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
4.1. violazione dell'art. 587 cod. proc. pen. per avere la Corte dichiarato l'inammissibilità del gravame senza verificare se l'impugnazione della coimputata Lo UE potesse estendersi anche alla ricorrente. La ricorrente rileva, sul punto, che i motivi di appello della Lo UE, relativi all'inutilizzabilità delle dichiarazioni della parte offesa ex art. 512 cod. proc. pen. e la sua mancanza di attendibilità ex art. 192 cod. proc. pen., erano comuni anche ad essa ricorrente, coimputata nel medesimo reato.
4.2. VIOLAZIONE DEGLI artt. 512 e 192 cod. proc. pen.: Si tratta, sostanzialmente, delle stesse doglianza dedotte dalla Lo UE illustrate supra ai 3.1. - 3.2.
DIRITTO
1. LO UE.
1.1. violazione dell'art. 512 cod. proc. pen.: la Corte territoriale ha disatteso la doglianza con la quale l'imputata aveva censurato la decisione del Tribunale di acquisire le dichiarazioni del NE in quanto non in grado di deporre in udienza, rilevando che, dalla certificazione medica prodotta risultava che la suddetta parte offesa era risultato affetto da gangrena che aveva comportato l'amputazione al terzo medio coscia (risalente al maggio 2008) e che si trovava in uno "stato di deterioramento mentale dovuto ad un grave quadro di vascolopatia" risalente al dicembre 2010.
La ricorrente, in questa sede, ha contestato la decisione della Corte sostenendo che la medesima non aveva le competenze necessarie per esprimere un giudizio medico.
Al che deve replicarsi che la Corte non si è affatto arrogata competenze mediche ma ha solo preso atto di quello che risultava proprio dalle certificazione medica e cioè che il NE si trovava in uno "stato di deterioramento mentale dovuto ad un grave quadro di vascolopatia".
Non spiega la ricorrente come un soggetto in acclarato stato di deterioramento mentale potesse essere in grado di reggere l'esame ed il controesame su fatti avvenuti quattro anni prima dei fatti: la censura sotto questo primo profilo, è, quindi, inammissibile essendo del tutto generica.
La Corte, dopo avere accertato l'impossibilità di testimoniare, ha anche chiarito che, al momento delle indagini preliminari, "non sussistevano elementi tali da fare prevedere l'impossibilità di sentenza la medesima parte offesa al dibattimento, trattandosi in ogni caso di patologie sopravvenute rispetto alle indagini preliminari".
Anche in tale caso, si tratta di un giudizio di merito che, in quanto congruamente motivato alla stregua di puntuali elementi fattuali (vascolopatia sopravvenuta dopo tre anni dai fatti), non si presta alla generica doglianza della ricorrente.
In conclusione, il primo motivo di ricorso, essendo generico ed aspecifico, va ritenuto inammissibile.
1.2. violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.: la censura è infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte, in uno con quella del tribunale, non si presta ad alcun vizio motivazionale. Entrambi i giudici di merito, infatti, hanno attentamente vagliato la credibilità intrinseca ed estrinseca del denunciante e, anche alla luce del medesimo modus operandi di entrambe le imputate - già condannate per fatti commessi con le stesse modalità - hanno concluso per la loro colpevolezza. È stato anche rilevato, a conferma dell'attendibilità del NE, che costui, in data 07/12/2007, aveva con certezza riconosciuto le imputate come "i soggetti ai quali aveva fatto riferimento nel denunziare i fatti del 2 novembre precedente" (pag. 6 sentenza di primo grado). La doglianza dedotta dalla ricorrente - secondo la quale, in realtà, le dichiarazioni del NE sarebbero contraddittorie e, quindi, inattendibili in ordine alla sequenza degli eventi - involgono questioni di merito smentite dalla Corte che ha ricostruito la dinamica e la sequenza degli eventi in modo del tutto diverso da quanto sostenuto dalla ricorrente: infatti, la Corte ha scritto che la Lo UE, prima spruzzò in faccia al NE una sostanza per stordirlo;
poi, il NE fu condotto in camera da letto non ancora completamente stordito, dopodiché perse i sensi.
Pertanto, ed in conclusione, la suddetta doglianza, basata su una rivalutazione di elementi fattuali, va ritenuta infondata e, quindi, rigettata.
2. CO Anche il ricorso di costei va ritenuto infondato. In ordine alla violazione dell'art. 587 cod. proc. pen. va rammentato che:
- l'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione, a favore dell'imputato non appellante, è prevista per quei casi in cui i motivi del gravame non riguardino la posizione esclusivamente personale dell'impugnante;
- perché possa operare l'effetto estensivo nei confronti dell'imputato non appellante è necessario che il gravame dell'imputato appellante sia accolto. Questo principio, benché non risulti espressamente codificato fra le condizioni stabilite nell'art. 587 cod. proc. pen., è stato da questa Corte desunto sulla base dell'osservazione di natura sistematica secondo la quale l'effetto estensivo non opera nel senso di una riammissione nei termini prescritti per l'impugnazione ma intende assicurare soltanto la "par conditio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche: di conseguenza, nel caso di mancato accoglimento dei motivi presentati dell'imputato appellante, l'imputato, il cui appello sia stato dichiarato inammissibile, non ha un autonomo diritto di ricorso per cassazione, potendo ricorrere in cassazione solo per far valere la mancata pronuncia dell'effetto estensivo nei suoi confronti: Cass. 6810/1997, rv 208373; Cass. 11959/2000 Rv. 218556; Cass. 16152/2010 Rv. 249868; Cass. 10223/2013 Rv. 254639. Alla stregua dei suddetti consolidati principi di diritto deve allora concludersi che:
- i motivi di appello dedotti dalla Lo UE, attenendo, da una parte, all'inutilizzabilità della denuncia presentata dal NE e, dall'altra, alla inattendibilità del medesimo, possono essere ritenuti motivi non personali e, quindi, in ipotesi, valevoli anche per la EN che aveva presentato in ritardo l'appello;
- tuttavia, essendo stato l'appello proposto dalla Lo UE rigettato, la EN non poteva ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello proprio perché non poteva far valere alcun effetto estensivo.
In realtà, la EN, sarebbe potuta intervenire nel presente processo promosso dalla Lo UE non ad adiuvandum - con motivi processuali o di merito attinenti alla vicenda processuale - ma al solo fine di far valere anche nei propri confronti, ex art. 587 cod. proc. pen., una eventuale pronuncia favorevole a seguito di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
mentre, ove la sentenza fosse stata annullata con rinvio, sarebbe potuta volontariamente intervenire nel giudizio di rinvio e chiedere, in caso di accoglimento del gravame, la pronuncia estensiva anche nei suoi confronti. Ma così non è perché, come si è detto, il ricorso della Lo UE dev'essere dichiarato inammissibile.
Pertanto, il ricorso della EN dev'essere rigettato alla stregua del seguente principio di diritto: "perché possa operare l'effetto estensivo nei confronti dell'imputato non appellante è necessario che il gravame dell'imputato appellante sia accolto. Di conseguenza, nel caso di mancato accoglimento dei motivi presentati dell'imputato appellante, l'imputato, il cui appello sia stato dichiarato inammissibile, non ha un autonomo diritto di ricorso per cassazione, potendo ricorrere in cassazione solo per far valere la mancata pronuncia dell'effetto estensivo nei suoi confronti. Tuttavia, ove l'imputato il cui appello sia stato respinto, proponga ricorso per cassazione, l'imputato non appellante può costituirsi nel giudizio di cassazione non ad adiuvandum ma al solo fine di far valere l'effetto estensivo nell'ipotesi in cui la sentenza appellata sia annullata senza rinvio, mentre, nel caso in cui la sentenza sia annullata con rinvio, può costituirsi nel giudizio di rinvio e chiedere, in caso di accoglimento del gravame, la pronuncia estensiva anche nei propri confronti".
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e CONDANNA le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013