Sentenza 21 marzo 2017
Massime • 1
La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura, ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità.
Commentari • 8
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FATTI DI CAUSA Con atti del 12 e 13 giugno 2019, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, premesso l'avvio del procedimento disciplinare per capi d'incolpazione riconducibili agli illeciti di cui agli artt. 1, comma 1; 2, comma 1, lett. d); 1 e 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, ha chiesto la sospensione facoltativa dell'incolpato Dott. L.P., Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio. Analoga richiesta è stata inoltrata il successivo giorno 18 dal Ministro della giustizia. Al Dott. P. è stato contestato, al capo 1), di aver tenuto, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, …
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Rassegna bimestrale di novità in materia di diritto e processo penale e nuove tecnologie Responsabili scientifici: Prof. Lorenzo Picotti e Prof. Luca Lupária. * In collaborazione con l'Osservatorio Cybercrime dell'Università degli Studi di Verona. 1. Novità sovranazionali Raccomandazione (UE) 2021/1086 della Commissione del 23 giugno 2021 sull'istituzione di un'unità congiunta per il ciberspazio La Commissione europea, evidenziando come la cybersicurezza sia divenuta essenziale per un'efficace trasformazione digitale dell'economia e della società, vista la sempre maggior dipendenza dell'Europa da reti e sistemi informatici, fortemente accresciuta e divenuta evidente con la pandemia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/03/2017, n. 18802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18802 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2017 |
Testo completo
445 94 18802-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Rocco AR Blaiotta Presidente - Sent. n. sez.504/17 Mariapia Gaetana Savino CC 21/03/2017 Pasquale Gianniti Relatore - R.G.N. 6337/2017 Eugenia Serrao Daniele Cenci ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IA AN, nato il [...] DO IO, nato il [...] avverso l'ordinanza n. 1396/2016 del 16/12/2016 del Tribunale del riesame di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori del ricorrente IA, avv. Roberto D'Errico e Alfredo Gaito, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente DO, avv. Liborio Cataliotti e avv. Guido Calvi, quest'ultimo quale sostituto dell'avv. Filippo Maria Airaudo, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. T RITENUTO IN FATTO 1.In data 16.03.2016 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna emetteva decreto di fermo nei confronti, oltre che degli odierni ricorrenti IA AN e DO AR, anche nei confronti di DO RA, RO IO, LV TU LO e ER PE ED in relazione ai reati di cui: a) agli artt. 74 commi 1 e 2 d.P.R. 309/90, perché tra loro e con altri soggetti si associavano allo scopo di realizzare una serie indefinita di reati ex art. 73 I.s. nella modalità di importazione in Italia di ingenti quantitativi di droga trasportati dal Brasile destinati a rifornire il locale mercato degli stupefacenti;
associazione operante in Bologna, Riccione ed altri luoghi del distretto almeno da epoca immediatamente precedente l'estate del 2015, con risorse finanziarie, provenienti anche da differenti attività illecite, che gli indagati mettevano in comune e che era stata costituita e promossa, tra gli altri, dal IA e dal DO, i quali all'interno del sodalizio avevano i seguenti ruoli: il solo IA provvedeva al reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'acquisto delle partite di droga, alla retribuzione della partecipazione ai reati fine di soggetti stranieri (alcuni dei quali ancora in corso di identificazione), nonché al sostentamento economico di PL UL, convivente di RO IO, durante l'assenza di quest'ultimo resa necessaria dalla partecipazione dello stesso alle attività di importazione dal Brasile della droga;
il IA ed il DO effettuavano le trasferte all'estero per l'organizzazione delle importazioni di droga;
il solo DO partecipava altresì alle traversate secondo la rotta Isole Canarie Brasile Isole Canarie a bordo delle imbarcazioni per il trasporto della droga;
b) agli artt. 110 c.p., 73 commi 1 e 6, 80 comma 2 d.P.R. 309/90, perché, in concorso tra loro e con altri soggetti, in attuazione dell'accordo associativo di cui al capo a), nell'estate del 2015, acquistavano per la successiva importazione in Italia un ingente quantitativo di cocaina, di cui curavano il trasporto a bordo di un'imbarcazione, che dal Brasile faceva rotta fino alle isole Canarie, ove avveniva lo stoccaggio della droga, di cui solo in un momento successivo perdevano - per cause ancora da accertare - la disponibilità; con le aggravanti: di aver commesso il fatto in più di tre persone riunite, dell'ingente quantitativo e con l'aggravante ex combinato disposto degli artt. 3 e 4 L. 16 marzo 2006 per il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato operante in Brasile ed impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
c) agli artt. 110 c.p., 73 commi 1 e 6, 80 comma 2 d.P.R. 309/90, perché, in concorso tra loro, con RO IO e LV TU LO, con IZ 2 OM AO FE (nei cui confronti procede l'A.G. del Regno di PA) e con altri soggetti ancora (allo stato ignoti), nel periodo intercorso tra il mese di ottobre 2015 ed il 6 marzo 2016 (data del sequestro della droga da parte della autorità spagnole), acquistavano per la successiva importazione in Italia un quantitativo superiore a 500 Kg di cocaina reperito in Brasile da ER PE ED, di cui curavano il trasporto a bordo di un'imbarcazione (con equipaggio composto da LV TU LO e IZ NI AO) fermata in acque internazionali prima del suo arrivo alle Canarie, dove il IA ed il RO, in accordo anche con il DO, avrebbero dovuto sovraintendere allo stoccaggio della droga, acquistata con risorse finanziarie comuni e destinata al mercato italiano;
con le stesse aggravanti contestate per il reato di cui al capo b). Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, in esito all'udienza tenutasi in data 18/03/2016, non convalidava il fermo per il IA, ma accoglieva, nei confronti del predetto, la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere;
mentre con successiva ordinanza 7/4/2016 rinnovava la misura della custodia cautelare al DO (il cui fermo era stato convalidato, in esito all'udienza 19/03/2016, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini, che, nell'applicare all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere, si era dichiarato territorialmente incompetente). Avverso l'ordinanza 18/03/2016 e avverso l'ordinanza 07/04/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, tramite i rispettivi difensori, proponevano richiesta di riesame gli indagati IA e DO. Il Tribunale del riesame di Bologna, in esito alle udienze del 07/04/2016 e 27/04/2016, con ordinanze 8/4 e 29/4/2016, annullava le suddette ordinanze del Gip Tribunale di Bologna per carenza di autonoma motivazione: su indizi, esigenze cautelari ed elementi allegati dalla difesa del IA (in punto di asserita erogazione lecita di prestiti a RO IO e in punto di terapia insulinica alla quale lo stesso sarebbe sottoposto e che in tesi difensiva sarebbe stata incompatibile con il regime carcerario).
2.Successivamente, e precisamente in data 07/11/2016, il Gip presso il Tribunale di Bologna, in accoglimento di altra richiesta del Pubblico Ministero, ha emesso ordinanza con la quale ha nuovamente applicato agli indagati IA e DO la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai predetti reati. Anche avverso detta ordinanza, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli indagati hanno proposto richiesta di riesame (con motivi che, all'udienza del 13/12/2016, sono stati esposti oralmente dal difensore del IA, che 3 depositava nota contenente 5 temi di discussione, rinunciando all'ultimo, e sono stati compendiati in memoria dal difensore del DO), chiedendo: l'annullamento dell'ordinanza cautelare del Gip, perché la relativa motivazione sarebbe mancante o non contenente l'autonoma valutazione sia degli indizi di colpevolezza a carico di entrambi i ricorrenti sia delle esigenze cautelare;
- l'inutilizzabilità delle intercettazioni relative all'utenza cellulare, in uso al Ridoni, conseguenti al decreto autorizzativo emesso dal G.i.p. di Bologna in data 29/6/2015; nel merito, quanto al IA, l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza sia in ordine al suo inserimento in associazione finalizzata al traffico di stupefacente, sia in ordine al suo concorso nei due reati-fine di importazione;
quanto al DO, l'insussistenza di gravi indizi della stessa esistenza di un sodalizio criminale integrante il delitto di cui allart.74 DPR 309/90; e comunque della sua partecipazione a detto sodalizio;
insempre nel merito, l'insussistenza delle ritenute esigenze cautelari e, subordine, l'adeguatezza di misura non custodiale o degli arresti domiciliari, eventualmente con l'ausilio di strumenti di controllo elettronico ex art.275 bis c.p.p) (all'uopo il DO indicava il domicilio della madre, sito in Forlì, ed allegava dichiarazione di disponibilità della stessa). In data 16/12/2016 il Tribunale del riesame di Bologna ha emesso l'ordinanza impugnata con la quale ha respinto il gravame e, conseguentemente, confermato l'ordinanza 7/11/2016 del Gip felsineo. In particolare, il Tribunale del riesame dopo aver riportato i fatti di cui all'imputazione preliminare e ripercorso in sintesi la vicenda processuale (pp. 1-5) - ha affrontato dapprima le questioni processuali concernenti la dedotta nullità della ordinanza genetica della misura per difetto di motivazione (pp. 6-12) e la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni per illogicità della motivazione del decreto autorizzativo del 29/6/2015 (p. 13), per poi soffermarsi: a) sugli elementi gravemente indizianti fin qui emersi (pp. 13-29), anche dopo il fermo 16/3/2016, sia in relazione ai due fatti di acquisto-trasporto-importazione di ingenti partite di cocaina, di cui ai capi B e C, sia in relazione all'associazione avente come programma criminoso l'importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di cui al capo A); b) sulla sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione di condotte criminose analoghe da parte di entrambi gli odierni ricorrenti (29-33) e sull'adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale in carcere alla quale entrambi sono attualmente sottoposti (pp. 33-35). 4 3.Avverso l'ordinanza 16/12/2016 del Tribunale del riesame di Bologna, tramite i rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso il IA ed il DO IO.
4.Il ricorso presentato nell'interesse di IA AN è affidato a 5 motivi di doglianza.
4.1. Nel primo motivo si denuncia violazione dell'art. 292 comma 2 lett. C) e c bis) c.p.p. e vizio di motivazione dell'ordinanza genetica della misura (in punto di ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, nonché in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari), con conseguente violazione dell'art. 309 comma 9 c.p.p. Il ricorrente deduce che il Gip presso il Tribunale di Bologna, nel motivare in punto di gravi indizi di colpevolezza, ben lungi dall'effettuare una autonoma ricostruzione dei fatti, come invece sostenuto dal Tribunale del riesame, si sarebbe in realtà limitato a riportare gli elementi indiziari contenuti nella richiesta cautelare avanzata dal PM.; mentre, nel motivare in punto di esigenze cautelari (ed in particolare delle concrete ragioni per le quali le stesse potevano essere soddisfatte esclusivamente mediante la misura della custodia cautelare in carcere), avrebbe sostanzialmente utilizzato le stesse parole già utilizzate nella propria precedente ordinanza del 18/03/2016, poi annullata dal Tribunale del riesame per carenza di autonoma motivazione con riguardo ai pericula libertatis. In definitiva, secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame, invece di integrare la deficitaria motivazione dell'ordinanza cautelare genetica, avrebbe dovuto annullare quest'ultima ai sensi dell'art. 309 comma 9 c.p.p.
4.2. Nel secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe e di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere a fronteggiare il menzionato pericolo. Il ricorrente si lamenta che nell'ordinanza impugnata non sarebbero puntualmente indicati gli elementi che dovrebbero denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, e neppure le ragioni per le quali la misura degli arresti domiciliari (eventualmente accompagnata dalla previsione del braccialetto elettronico) sarebbe non idonea allo scopo e non proporzionata all'entità e alla gravità dei fatti di reato, anche alla luce dei principi introdotti dall'art. 8 della legge n. 47 del 2015. Deduce che, a seguito della suddetta novella, anche quando si procede per i reati di cui all'art. 275 comma 3, come per l'appunto nel caso di specie, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere deve considerarsi relativa, ragion per cui può essere superata in considerazione della distanza dai fatti contestati. In questa 5 prospettiva e sempre al riguardo dell'attualità del pericolo di recidiva, ravvisato nei suoi confronti, il ricorrente deduce che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto considerare che: lui non commette illeciti dal 2011; per la prima volta nel presente procedimento è indagato per fatti del tipo di quelli contestati;
nel lasso di tempo trascorso tra l'annullamento della prima ordinanza e l'esecuzione di quella impugnata non ha tenuto comportamenti indicativi di un attuale e concreto pericolo di reiterazione criminosa dei reati per i quali si procedeva.
4.3. Nel terzo motivo si denuncia violazione di legge penale, sostanziale e processuale, in punto di ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni effettuate. Il ricorrente si lamenta che: a) il PM aveva si depositato i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed i relativi decreti di proroga, come pure aveva depositato i decreti di convalida, ma aveva omesso di depositare, sia davanti al Gip che davanti al Tribunale del Riesame, i decreti attuativi dei decreti autorizzativi ed i decreti d'urgenza; tale omissione non gli avrebbe consentito di verificare la legittimità delle espletate operazioni di intercettazione e, in particolare, se le operazioni di registrazione siano state effettuate con apparecchiature installate presso la Procura della Repubblica di Bologna o in luogo diverso;
b) le operazioni di captazione ambientale in luoghi aperti al pubblico o in luoghi pubblici, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 266 comma 2 c.p.p., dovrebbe avvenire in luoghi ben circoscritti ed individuati ab origine, mentre nel caso di specie i decreti autorizzativi delle suddette captazioni (dec. 1784/15 - 1723/15 - 1704/15) non conterrebbero l'indicazione specifica dei luoghi in cui dette captazioni erano state effettuate;
c) il decreto 1784 sarebbe anche privo di motivazione, in quanto il Gip avrebbe motivato per relationem alla informativa CC del 30/7/2015, ma detta informativa non sarebbe stata allegata al decreto.
4.4. Nel quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione dei requisiti di gravità indiziaria. Il ricorrente si lamenta che il Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata, nel valutare la gravità degli indizi di colpevolezza, sarebbe incorso in ripetute violazioni dei principi di cui agli artt. 192 commi 1 e 2, 272 commi 1 e 1- bis c.p.p., nonché nei vizi di erronea e di omessa motivazione. Gli elementi indiziari consisterebbero soltanto nel contenuto delle conversazioni intercettate, ma dette conversazioni sarebbero generiche, prive di significato e in alcun modo avrebbero potuto essere valutate come sintomatiche di una attività associativa finalizzata alla importazione di stupefacente. Al riguardo il ragionamento del Giudice cautelare sarebbe tutt'altro che esaustivo e completo.
4.5. Nel quinto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 6 c.p., nonché artt. 8 e 9 c.p.p. 6 Il ricorrente si lamenta che il Tribunale del riesame di Bologna avrebbe violato l'art. 6 c.p. laddove, laddove ha ritenuto erroneamente che parte dell'azione delittuosa era avvenuta in Italia ed ha conseguentemente ritenuto radicata la competenza dell'autorità italiana (peraltro con motivazione apparente e con mere clausole di stile); mentre avrebbe violato gli artt. 8 e 9 c.p.p. laddove ha erroneamente ritenuto territorialmente competente l'Autorità Giudiziaria di Bologna, senza considerare che dal compendio indiziario non risultava affatto il luogo preciso dove il sodalizio in contestazione avrebbe effettivamente operato (e neppure il suo centro decisionale). Sotto il primo profilo, si doveva considerare che lo stupefacente era stato sequestrato in PA e la struttura associativa era stata operativa soltanto in territorio estero: soltanto con ragionamento congetturale si sarebbe potuto affermare che lo stesso fosse diretto in Italia e, specificatamente, anche a lui. In virtù del criterio di cui all'art. 16, non essendo individuabile nel territorio nazionale un preciso centro delle attività direttive ed essendo stato compiuto all'estero il reato più grave, la giurisdizione italiana dovrebbe venire meno in favore di quella spagnola o brasiliana. A tutto voler concedere, fermo restando che nel caso di specie non sarebbe individuabile nel territorio nazionale un preciso centro delle attività direttive, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto comunque tenere in considerazione, ai fini della competenza territoriale, il fatto che i primi segni di operatività del sodalizio potrebbero al più essersi estrinsecati a Milano (dove risiedeva il DO) ovvero a Roma (dove vi furono degli incontri).
5.Il ricorso presentato nell'interesse dell'indagato DO è a sua volta affidato a 5 motivi di doglianza.
5.1. Nel primo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in punto di tardivo deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame. Il ricorrente deduce che l'ordinanza impugnata è stata depositata oltre il termine di giorni 30, previsto dall'art. 309 comma 10 c.p.p., anche se la relativa motivazione non era particolarmente complessa in relazione al numero degli arrestati (appena due) e neppure in relazione alle imputazioni (essendosi il Tribunale del riesame già occupato della medesima questione in occasione dell'annullamento della precedente ordinanza custodiale 07/04/2016 del Gip del Tribunale felsineo). Deduce inoltre che il Tribunale del riesame non ha neppure indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti i presupposti normativi per il prolungamento del termine di deposito dell'ordinanza.
5.2. Nel secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi della sua 7 т colpevolezza in ordine alle ipotesi di reato di cui alla contestazione preliminare, nonché in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Il ricorrente dopo essersi soffermato sulla casistica delle nullità non sanabili già formatasi prima della I. n. 47 del 2015 e sui contenuti di quest'ultima si lamenta che nella ordinanza genetica della misura non sarebbe ravvisabile un reale contributo critico», in quanto gli incisi in neretto (ai quali il Tribunale si riferisce indicando le pagine dell'ordinanza cautelare) sarebbero nella stragrande maggioranza dei casi riferibili a terzi (e non a lui), mentre la parte finale del provvedimento (precisamente le pagine 84-87) non sarebbero ascrivibili al Gip ma sarebbero la parafrasi dell'originario provvedimento di fermo 16/3/2016 (poi trasfuso nell'ordinanza cautelare 7/4/2016, annullata dal Tribunale dei riesame con la ordinanza 27/4/2016). In particolare, quanto al profilo cautelare, si lamenta che il Tribunale del riesame avrebbe espresso una sia pur sintetica motivazione richiamando «le dimensioni transazionali degli illeciti ed il ruolo (di cui si è detto) svolto dal DO all'interno del sodalizio criminoso»; al contrario, secondo il ricorrente, la suddetta «telegrafica motivazione», risolvendosi in un mero richiamo per relationem alla condotta contestata, non sarebbe affatto bastevole» e, d'altra parte, il Tribunale del riesame non si sarebbe fatto carico di verificare se fossero emersi elementi (quali il fatto che lui, nel lasso di tempo trascorso tra la prima e la seconda ordinanza custodiale, non si era allontanato dal luogo della condotta e non aveva reiterato alcuna condotta criminosa;
e, d'altra parte, si era detto disponibile a subire gli arresti domiciliari con la prescrizione del braccialetto elettronico) che avrebbero dovuto far ritenere superata la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.
5.3. Nel terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 267 c.p.p. (così come derogato dall'art. 13 della L. n. 203/1991) - in relazione agli artt. 15 Cost., 8 Convenzione di Roma, 17 Patto internazionale sui diritti civili e politici, 7 e 8 Trattato di Lisbona in punto di ritenuta utilizzabilità- delle intercettazioni telefoniche disposte con il decreto autorizzativo n° 3370/15 e con sue eventuali proroghe. Il ricorrente deduce che il suo difensore aveva dedotto la mancanza dei presupposti applicativi dell'art. 267 c.p.p. e l'assoluta illogicità della motivazione addotta dal Gip per giustificare la sottoposizione ad attività captativa della sua utenza mobile, ma la sua doglianza era stata travisata dal Tribunale del riesame, il quale l'aveva lasciata insoluta. Precisamente il ricorrente fa presente che in sede di riesame si era lamentato del fatto che la sua utenza mobile era stata oggetto di intercettazione telefonica da parte del Gip (sul presupposto fattuale che lui era stato visto incontrarsi all'aeroporto di Bologna con IO RO e con AN IA 8 pochi minuti prima di partire alla volta di Buenos Aires via Amsterdam) non soltanto con motivazione assolutamente illogica ed apodittica, ma anche in difetto dei presupposti applicativi previsti dall'art. 267 c.p.p. (e cioè in presenza di un quadro indiziario a suo carico insufficiente). Ciò in quanto non era emerso alcun elemento che consentisse di affermare né che il suo viaggio fosse stato organizzato e programmato in accordo con RO e IA né che l'incontro di Bologna fosse in qualche modo funzionale ad organizzare il trasporto di droga dal Brasile in PA (e non piuttosto un incontro di saluti, meramente occasionale).
5.4. Nel quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi della sua colpevolezza in ordine al reato associativo ed agli altri reati fine, di cui alla imputazione preliminare. Il ricorrente dopo aver ripercorso l'assunto accusatorio e richiamato giurisprudenza di legittimità sul procedimento logico di valutazione degli indizi evidenzia che il Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata, non avrebbe operato una valutazione attenta e critica delle risultanze processuali derivanti dalle attività investigative e, in particolare dall'espletata attività captatoria), in quanto, sulla base di dette risultanze, avrebbe al più potuto ravvisare gravi indizi in punto di esistenza ed operatività del sodalizio criminoso in contestazione, ma non anche in punto di sua partecipazione a detto sodalizio (o di sua associazione esterna ad esso) e neppure in punto di commissione da parte sua delle condotte contestate ai capi be c dell'imputazione preliminare. In particolare, il ricorrente: -quanto al reato di associazione finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo A, si lamenta che dal compendio probatorio non emergerebbero i requisiti strutturali minimi che l'ipotizzata organizzazione dovrebbe possedere al fine di concretizzare la fattispecie dell'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti;
e neppure, sia pure in linea indiziaria, che la sua condotta di partecipazione all'associazione (meno che meno con il ruolo di promotore, costitutore, direttore ed organizzatore e finanziatore): sia perché le imprese criminose, contestate come delitti scopo, sono soltanto due (di cui la prima non avrebbe prodotto per lui alcun profitto proprio a motivo dell'asserita sparizione del carico); sia perché gli incontri, in tesi di accusa preparatori, fra il RO, il IA ed il DO si sarebbero verificati in Bologna nel giugno del 2015, mentre il RO era stato arrestato in PA il 6 marzo 2016); sia perché non sarebbero emersi elementi indicativi della fonte e della provenienza delle risorse impiegate per la realizzazione dei reati scopo (nell'ordinanza impugnata nulla sarebbe stato detto sulla concreta provenienza dei capitali e sul modo in cui essi avrebbero circolato);
9 -quanto al delitto scopo di cui al capo B, il ricorrente rileva che non vi sono elementi per affermare che lui fosse a bordo dell'imbarcazione e che, comunque, sulla stessa fosse trasportato stupefacente di cui lui fosse a conoscenza;
tanto più che lui nelle fasi propedeutiche alla presunta importazione di cocaina era rimasto totalmente estraneo agli incontri ed alle conversazioni intercorse tra gli altri indagati. D'altra parte nessun valore confermativo dell'assunto accusatorio potrebbe desumersi dalla telefonata intercorsa tra lui e tale NT AX il 17 settembre 2015, come pure dal silenzio da lui serbato in ordine alla permanenza all'estero nell'estate 2015 e dalle telefonate dirette alla fidanzata NN NF mediante utilizzo di una utenza satellitare poi rinvenuta sull'imbarcazione La MU (a seguito del secondo episodio di importazione contestato); -quanto infine alla importazione di cui al capo C, l'ipotesi accusatoria sarebbe «evanescente ed artificiosa», come si sarebbe dovuto desumere dal fatto che al riguardo di detta importazione lui viene citato sporadicamente e che una semplice telefonata di interessamento verso un amico per il tramite della madre di sua LI (VA VI) era stata scambiata acriticamente come una forma di concorso in attività illecite del RO, delle quali lui sarebbe stato a conoscenza. In sintesi, sarebbe del tutto illogico supporre, sulla base dei semplici contatti avuti con la VI, che lui sia stato concorrente del RO e del IA per sovraintendere allo stoccaggio della droga acquistata con risorse finanziarie comuni (salvo non voler ritenere anche la VI concorrente con lui e con il RO, contestazione che attualmente non risulta formulata).
5.5. Nel quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta attualità e concretezza del ravvisato pericolo di recidiva ed in punto di ritenuta adeguatezza a contenere detto pericolo della sola custodia in carcere. Il ricorrente si lamenta che il Tribunale, con motivazione contraddittoria ed illogica, a) avrebbe affermato che la dissoluzione del sodalizio e la cessazione di qualsiasi carica o qualifica avevano svuotato di concretezza l'occasione di reiterazione, ma poi avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di recidiva;
b) avrebbe valorizzato precedenti penali e di polizia, del tutto aspecifici e comunque non indicativi della sua volontà di vivere con proventi illeciti e neppure di una sua particolare professionalità criminale;
c) avrebbe escluso qualsiasi pericolo di fuga (valorizzando la circostanza che lui non si era allontanato dal suo domicilio dopo l'annullamento della prima ordinanza cautelare) ma avrebbe poi sostenuto che lui non dava garanzia di autodisciplina e di autocontrollo in un eventuale regime di cattività domestica. 1 10 0 In definitiva, secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata lo dipingerebbe come soggetto in grado di gestire traffici illeciti rimanendo nel domicilio, ma traffici di tal fatta non soltanto non si ritrovano tra i pochi precedenti a suo carico, ma neppure gli vengono contestati nel presente procedimento (nel quale la contestazione preliminare non gli attribuisce rapporti con il mondo dello spaccio al minuto e neppure l'esistenza di una propria rete distributiva, dalla quale inferire l'esistenza di contatti con ambienti criminali locali).
6. In vista dell'odierna udienza, il IA, tramite difensore di fiducia, deposita note illustrative nelle quali afferma tra l'altro: l'inutilizzabilità dei decreti di intercettazione (telefonica e ambientale), disposti in via d'urgenza dal PM, convalidati dal Gip, ma privi di quelli esecutivi, non inviati dallo stesso PM al Gip;
il tutto con richiamo a quanto eccepito dal condifensore nell'atto di riesame (pp. 2 e seguenti); la mancanza di motivazione rispetto a quanto dedotto dal codifensore, "in termini specifici e con argomentazioni puntuali e molteplici" in punto di conseguenze invalidanti della omessa trasmissione dei suddetti decreti;
la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 268 e 271 comma 1 c.p.p. laddove entrambi i giudici cautelari hanno ritenuto che gli elementi da esibire ai sensi dell'art. 291 c.p.p. potessero consistere in aspetti parziali ed incompleti di singole operazioni captative di conversazioni (anziché nella inscindibile integralità dei risultati delle intercettazioni); il fatto che il Tribunale del riesame, nonostante l'eccezione difensiva, ha acquisito ex officio soltanto il n. 1741/15, cioè il decreto di convalida (del decreto disposto in via d'urgenza dal PM) inerente le intercettazioni ambientali a bordo dell'autovettura Smart in uso al RO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi non sono fondati.
2.Infondato è il primo motivo del ricorso presentato dal DO, concernente l'asserito tardivo deposito della ordinanza impugnata. Invero, in punto di fatto, si rileva che: a) l'udienza camerale davanti al Tribunale del riesame si è svolta in data 13/12/2016; b) nel dispositivo della decisione depositato il 16/12/2016 è stato espressamente indicato che la motivazione (era) riservata in giorni 45»; c) l'ordinanza impugnata è stata depositata il 28 gennaio 2017; d) il Tribunale ha giustificato il deposito della motivazione in 45 giorni, sulla base della «particolare complessità sia del compendio istruttorio sia delle fattispecie contestate ad una pluralità di indagati di cui si ipotizzano ruoli affatto diversi». 11 Orbene, al riguardo fermo restando che l'art. 309 comma 10 c.p.p. prevede espressamente la possibilità che il Tribunale disponga «per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione>> è sufficiente ricordare che questa Corte ha già avuto - modo di precisare (Sez. 2, sent. n. 22463 del 05/05/2016, Prezzavento, Rv. 266897) che, in tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, è insindacabile la decisione da parte del tribunale di disporre di un termine superiore a quello di trenta giorni e non eccedente quello di quarantacinque previsto dall'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione in caso di particolare complessità di quest'ultima (complessità che, nel caso di specie, è stata congruamente motivata con i riferimenti effettuati, sopra richiamati).
3.Infondato sono il primo motivo del ricorso presentato dal IA ed il secondo motivo del ricorso presentato dal DO, entrambi concernenti la struttura motivazionale della ordinanza genetica della misura.
3.1. Si premette che la giurisprudenza di legittimità, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, ha già avuto modo di precisare che: a) la previsione dell'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art. 292 comma 1 lett. C c.p.p.) non ha carattere innovativo, essendo essa espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (Sez. 6, sent. n. 47233 del 29/10/2015, Moffa, Rv. 265337); b) la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (Sez. 5, sent. n. 11922 del 02/12/2015, 2016, Belsito, Rv. 266428); c) la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la 12 rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 3, sent. n. 840 del 17/12/2015, 2016, Tinnirello, Rv. 265645).
3.2. Di tali principi ha fatto buon governo il Tribunale del riesame di Bologna che ha respinto l'eccezione di nullità della ordinanza cautelare 7/11/2016 del Gip per violazione dell'art. 292 comma 2 c.p.p., in quanto non ha in quest'ultima riscontrati i vizi ravvisati nelle due precedenti ordinanze (18/3/2016 per IA;
7/4/2016 per DO). In particolare, il Tribunale felsineo: A) Quanto al profilo dei gravi indizi di colpevolezza, ha rilevato che: - il confronto tra la mole del nuovo provvedimento (88 pagine) e quella dei due provvedimenti in precedenza caducati (35 pagine per IA e 32 pagine per DO) era di per sé indicativo di un ulteriore processo di elaborazione;
evidenziate in-l'ordinanza 7/11/2016 del Gip conteneva diverse parti neretto (così pag. 5, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 28, 32, 33, 37, 39, 45-46, 50, 58, 60- 61, 64, 70, 72, 79, 81, 82) in cui il primo giudice cautelare aveva svolto proprie ed autonome inferenze tratte dal materiale probatorio, sia in relazione alla partecipazione o al concorso materiale dei singoli indagati alle condotte di importazione, sia ai tratti da cui ricavare la dimensione organizzativa del gruppo finalizzata ad una serie di indeterminata di atti di narcotraffico>> ; integralmente ascrivibile al G.i.p. era l'ampia parte finale del provvedimento (pp. 84-87), nel quale questi aveva sviluppato gli argomenti da cui, ovviamente nei limiti di fase, aveva desunto la prova del reato associativo, della partecipazione dei due ricorrenti, delle due condotte di importazioni e del contributo da ciascuno dei due ricorrenti fornito alla loro realizzazione;
B) Quanto al pericolo di reiterazione di condotte criminose, ha rilevato che: la misura cautelare era stata richiesta e applicata per uno dei delitti (cioè l'associazione finalizzata al narcotraffico) di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p., in relazione al quale l'art.275 comma 3 c.p.p., anche come novellato ex art. 4 comma 1° della legge n. 47/2015, continua a prevedere un regime di doppia presunzione (presunzione di pericolosità e presunzione di adeguatezza della sola misura custodiale carceraria); con la precisazione che il pieno superamento della prima continua a comportare l'inapplicabilità della cautela, mentre il suo superamento soltanto parziale (sulla base degli elementi in proposito acquisiti) si traduce (non più nell'ineludibile applicazione 0 mantenimento del presidio di massimo rigore, come si verificava prima della sentenza della Consulta n.231/11 e della legge n. 47/2015, ma) nell'adozione 13 т dell'assetto cautelare che risulti sufficiente a scongiurare il periculum;
e con la conseguenza che, come anche di recente precisato da questa Corte (Sez. 5, sent. n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197), in sede di applicazione o conferma della misura cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo sufficiente - in virtù della presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari contenuta nell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. che egli dia atto dei gravi indizi in merito - all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'inidoneità degli elementi, eventualmente evidenziati dall'indagato o dalla sua difesa, a superare detta presunzione;
secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 1, sent. n. 37839 delo 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798), in tema di esigenze cautelari personali, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose;
alla luce della suddetta corretta impostazione ermeneutica: c1) ha rilevato che il Gip, dopo aver esaustivamente motivato sulla gravità del quadro indiziario, in punto di quadro indiziario, aveva argomentato: sul fatto che entrambi gli indagati, per le concrete modalità di commissione del delitto, denotavano una organizzazione e professionalità nel delinquere;
sul protrarsi dell'attività illecita già da tempo attuata;
sulle dimensioni transnazionali degli illeciti e sul ruolo svolto da IA e DO all'interno del sodalizio criminoso;
sulle caratteristiche di nocività della sostanza stupefacente oggetto del traffico illecito;
c2) ha osservato che il primo giudice cautelare aveva istituito un chiaro collegamento tra il negativo giudizio di pericolosità, professionalità e pervicacia criminale dei prevenuti e la gravità concreta delle condotte ascritte agli stessi, sotto il profilo delle dimensioni organizzative delle effettuate importazioni transoceaniche, degli ingenti quantitativi di sostanza stupefacenti trasportati, dei contatti delinquenziali con ambienti del narcotraffico internazionali (aspetti questi che erano stati tutti ampiamente riportati nella precedente, completa, esposizione delle risultanze istruttorie effettuate dal Gip); c3) ha ritenuto del 14 tutto sufficienti, alla luce della menzionata presunzione e dei suoi riflessi sull'onere motivazionale, «i brevi cenni contenuti nel provvedimento impugnato in ordine alla ricorrenza del rischio di recidiva specifica da parte di entrambi i ricorrenti»; C) Quanto infine al profilo degli elementi addotti dalla difesa del IA, ha rilevato che: -questi, successivamente alla prima ordinanza genetica del 18/3/2016 (annullata dal Tribunale del riesame con ordinanza 8/7/2016), era stato ristretto in carcere dal 30/08/2016 per altra causa e non aveva più coltivato la ricorrenza di particolari patologie mediche (astrattamente rilevanti ai fini della compatibilità con il regime detentivo carcerario ovvero ai fini del giudizio sulla sua pericolosità soggettiva); -per tali ragioni il Gip correttamente non aveva preso in esame gli elementi che erano stati invece addotti dalla difesa in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare del 7/4/2016. 3.3. Ne consegue che - poiché il Gip aveva seguito un proprio autonomo percorso motivazionale nel ripercorrere le risultanze processuali il Tribunale del riesame ha correttamente respinto l'eccezione difensiva.
4.Inammissibili e comunque infondati sono il terzo motivo del ricorso presentato dal IA (ripreso anche nelle note depositate in vista dell'odierna udienza), nonché il terzo motivo del ricorso presentato dal DO, motivi che qui si trattano congiuntamente, in quanto entrambi concernenti l'espletata attività captativa.
4.1. Il motivo presentato dal IA è inammissibile, in quanto dal fascicolo processuale, al quale la Corte accede a motivo della natura della doglianza proposta, si rileva che, in sede di verbale di udienza 13/12/2016, svoltasi davanti al Tribunale del riesame, la difesa - dopo aver depositato note di udienza, contenente i temi della discussione;
e dopo aver rinunciato al punto 5, articolato in detta nota e concernente per l'appunto ""Inutilizzabilità intercettazioni telefoniche e ambientali anche in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico per mancato deposito dei decreti attuativi e dei decreti di urgenza emessi dal Pubblico Ministero ex art. 267 co 2 c.p.p. per violazione degli artt. 266-267-268 c.p.p." - ha espressamente concluso "eccependo in rito la nullità dell'impugnata ordinanza per mancanza di motivazione sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari", di talché sono inammissibili le doglianze articolate nella presente sede (in ricorso e nella memoria in punto di: a) mancata trasmissione dei decreti attuativi e dei decreti di urgenza, b) mancata individuazione, nei relativi decreti autorizzativi, del luogo delle intercettazioni tra 15 presenti;
c) omessa motivazione del decreto 1784/15), proprio perché trattasi di doglianze in precedenza non dedotte o comunque rinunciate. Il motivo è comunque non fondato. Al riguardo - fermo restando che il vigente sistema processuale, secondo il disposto di cui all'art. 291 comma 1 c.p.p. e secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, sent. n. 12080 del 06/02/2008, Capri, Rv.239739), riconosce al PM piena discrezionalità nella selezione degli atti di indagine (e, in particolare, delle intercettazioni) da sottoporre alla cognizione del giudice cautelare (del Gip, prima, e, dopo, del Tribunale del riesame) ai fini della decisione sulla richiesta di misura cautelare, essendo previsto a suo carico un obbligo di completa ed integrale trasmissione soltanto per gli elementi a favore dell'imputato e per le eventuali deduzioni e memorie difensive può essere utile ricordare che, in tema di mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione di intercettazioni telefoniche, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: per il caso in cui i decreti autorizzativi «siano stati presentati» dal PM al Gip con la richiesta cautelare (caso che nella specie non ricorre), è stato affermato (Sez. 6, sent. n. 51677 del 30/10/2014, Lamrafeh, Rv. 261666) il principio per cui la mancata trasmissione da parte del Gip al Tribunale del riesame di detti decreti dà luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare applicata in base all'art. 309 commi 5 e 10 cod. proc. pen.; per il caso in cui i decreti autorizzativi «non siano stati presentati» dal Pm al Gip con la richiesta cautelare (come per l'appunto si verifica nel caso di specie), è stato affermato il principio in base al quale la mancata trasmissione dei suddetti decreti da parte del PM al Tribunale del riesame non determina la perdita di efficacia della misura, ma può determinare l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 cod. proc. pen. (Sez. 3, sent. n. 19101 del 07/03/2013, D., Rv. 255117), e sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione e la difesa stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 6, sent. n. 7521 del 24/01/2013, Cerbasio, Rv. 254586). -Orbene, può essere utile ricordare che in occasione delle udienze del 7/4/2016 e del 27/4/2016, come risulta dall'ordinanze 8 e 29 aprile 2016 (cfr., per entrambe, p. 2, nota 2) e dall'ordinanza qui impugnata (cfr. pp. 14-15, nota 15) la difesa aveva rilevato la mancata trasmissione del decreto di convalida - delle intercettazioni delle conversazioni tra presenti all'interno della Smart in uso al RO;
ed il Tribunale del riesame - dopo aver dato atto che il PM aveva ad esso trasmesso DVD contenente i decreti autorizzativi e di convalida, nonché 16 quelli di proroga emessi dal Gip - proprio in accoglimento della richiesta della difesa (in conformità del principio di diritto sopra richiamato), aveva sospeso ad horas l'udienza, per quindi acquisire il decreto n. 1741/15 di convalida delle disposte intercettazioni delle conversazioni tra presenti all'interno dell'autovettura Smart in uso a RO IO e dei successivi decreti di proroga. Nelle citate ordinanze risulta altresì che la difesa del IA aveva preso visione di detti decreti reputandoli sufficientemente motivati e conseguentemente aveva rinunciato all'eccezione sul difetto di autorizzazione di quelle captazioni. Una evenienza analoga non è invece occorsa nell'udienza del 13/13/2016, nel corso della quale la difesa del IA non soltanto ha rinunciato ad ogni eccezione in punto di attività captativa, ma si è anche astenuta dal chiedere l'acquisizione dei decreti attuativi dei decreti autorizzativi, nonché l'acquisizione dei decreti di convalida, di talché, anche sotto detto profilo, non può ora dolersi della mancata acquisizione.
4.2. Quanto alla doglianza articolata nell'interesse del DO, occorre dar atto il Tribunale del riesame, nell'ordinanza qui impugnata, nel ripercorrere (p. 5-6) i motivi di riesame (esposti oralmente dal difensore del IA e compendiati in memoria dal difensore del DO), ha indicato quale unico motivo concernente l'espletata attività captativa quello sollevato dalla difesa del DO, in punto di pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni relative all'utenza cellulare in uso al predetto per «illogicità» della motivazione del provvedimento autoritativo (decreto del 29/6(2015). Anche detto motivo è inammissibile e comunque infondato, in quanto la corrispondente doglianza è stata esaminata dal Tribunale del riesame (p. 13), che l'ha respinta sulla base di congrua motivazione (che rimane insuperata e rispetto alla quale il ricorrente non si confronta); e cioè sulla base della considerazione che, per la captazione, nel momento in cui era stata autorizzata, non era necessario la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza dell'indagato, ma era sufficiente che un traffico di sostanze stupefacenti fosse stato commesso od ancora in atto (e ciò era chiaro sulla scorta del precedente monitoraggio avviato nei confronti di altri indagati) e che vi fosse un collegamento del DO con la vicenda che implicasse la necessità dell'attività spionistica, magari solo per cogliere i contatti con gli interlocutori già indagati (e, in particolare, con RO IO, che, a quel punto, aveva già fatto un primo viaggio in Brasile giorni addietro).
5. Infondati sono il quarto motivo del ricorso presentato dal IA ed il quarto motivo del ricorso presentato dal DO, entrambi concernenti la 17 sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui alla imputazione preliminare.
5.1. Al riguardo, giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001).
5.2. Delineato nei termini che precedono l'orizzonte dello scrutinio di legittimità nell'ambito dei procedimenti cautelari, deve osservarsi che il percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale del riesame di Bologna, rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambi gli indagati, in relazione a tutte e tre le ipotesi di cui alla imputazione preliminare, risulta immune dalle denunciate aporie di ordine logico e del tutto coerente rispetto all'acquisito compendio indiziario. Invero, il Tribunale del riesame ha in primo luogo legittimamente richiamato la «esaustiva motivazione» dell'ordinanza del Gip, nella quale - dopo il richiamo di alcuni elementi emersi in sede di esecuzione dei fermi (pp. 2 e 3) 18 -ed un primo inquadramento della vicenda (pp. 4-7) erano state specificatamente indicate le fonti indiziarie in relazione alla importazione contestata al capo B (pp. 8-42) e all'importazione di cui al capo C (pp.42-79), nonché - dopo un prospetto riepilogativo dei momenti salienti delle due operazioni (pp. 80 e 81) e l'indicazione degli esiti delle indagini successive alla prima ordinanza (di annullamento) del Tribunale del riesame (pp. 81-84) - in relazione alla sussistenza ed operatività del contestato sodalizio, di cui al capo A (pp. 84-87). Quindi, il Tribunale del riesame ha proceduto alla doverosa verifica del percorso logico argomentativo seguito dal giudice cautelare di prime cure. In tale prospettiva, il Tribunale dopo aver ripercorso, alla luce delle - contestazioni difensive, il compendio probatorio (pp. 14-21) e dato conto dell'ulteriore attività investigativa svolta dopo il fermo 16/3/2016 del IA e del DO (in punto di dichiarazioni rese dalla Poltnikova;
nonché di esiti della perquisizione eseguita presso l'abitazione del IA, presso l'abitazione della VI e presso l'imbarcazione La MU) - A) Quanto al «verificato contesto», ha rilevato che: -occorreva procedere dal dato pacifico costituito dalla prova della seconda impresa criminale, iniziata con l'acquisto e conclusasi con il sequestro di mezza tonnellata di cocaina nel marzo 2016 e con l'arresto dei materiali corrieri (TU e IZ); -la prova di detta seconda impresa si rifletteva sulla prova della specifica e identica natura illecita del primo viaggio compiuto nell'estate del 2015 (anche in tal caso, infatti, l'attività di pedinamento ed osservazione, svolta dalla polizia giudiziaria, in uno all'espletata attività captativa, aveva dato conto puntuale delle fasi di organizzazione del viaggio, mediante incontro del RO e degli altri indagati italiani, nella base di partenza rappresentata dall'arcipelago della Canarie con quello stesso TU che sarebbe risultato il traghettatore della droga nella seconda occasione;
ancora prima si era inserita la partenza del DO strettamente collegato a RO e IA - per il UD in aereo;
il DO al suo ritorno in Italia avrebbe commentato il lungo tempo trascorso in mare;
il veliero era salpato nell'agosto e sul finire di settembre si coglievano, nelle conversazioni intercettate tra RO e IA, i commenti addolorati sul fallimento dell'impresa, perché lo stupefacente era finito in mano altrui, sino ad indicativa, ma esplicitata, stima sulla relativa perdita economica, pari a circa due milioni di euro); B) Quanto al contributo causale degli attuali ricorrenti nelle due importazioni in contestazione, ha rilevato che: 19 f - -era comprovata la stretta colleganza criminale, in tutto il corso dell'indagine, tra RO e IA;
quest'ultimo come da inziali accordi con il RO e con il DO disponeva di capitali illecita da investire nell'impresa, derivanti dalla contestuale attività di furti ai bancomat;
-IA seguiva costantemente RO nei vari viaggi a Barcellona e nelle Canarie o si avvicendava a lui nei rapporti con lo skipper TU (e ciò, in occasione degli spostamenti concomitanti alle condotte di acquisto e importazione); commentava con il RO il fallimento della prima impresa;
discuteva della traversata in barca che RO avrebbe dovuto compiere;
si assumeva l'incarico di mantenere la compagna del RO durante la sua assenza;
si precipitava in PA quando RO faceva rientro dal viaggio in UD (in attesa dell'arrivo di TU via mare con il carico di droga); una volta che RO era stato arrestato in PA, cercava di tranquillizzare il padre di quest'ultimo, dicendogli che l'accusa non doveva essere grave giacché, se si fosse trattato di traffico internazionale di stupefacente, avrebbero arrestato anche lui mentre si trovava in PA;
era stato trovato nella disponibilità di telefono cellulare, dello stesso tipo di quello utilizzato da RO e DO, protetto con chiave di accesso che non aveva voluto svelare agli inquirenti;
-DO era partito il 19 giugno 2015 per il UD -dunque in concomitanza con la fase inziale della prima impresa delittuosa contestato- e gli accertamenti Interpol avevano dato conto di come non avesse fatto rientro nel continente europeo;
arrivato a Milano il 17 settembre, si sfogava dicendo che era stato tre mesi in mare e che, per tale fatica gli era stato dato il doppio del compenso stabilito;
in quegli stessi giorni RO e IA commentavano il fallimento dell'impresa, in quanto il carico con lo stupefacente era andato perduto nel momento in cui era arrivato alle Canarie;
tra l'11 settembre e il 16 settembre, i contatti telefonici con la compagna NF posizionavano il DO alle Canarie, dove fino al 9 settembre erano presenti anche il RO e l'TU; anche DO, il 18 settembre, commentava con RO l'insuccesso dell'impresa; con riguardo alla seconda operazione di acquisto e importazione di cocaina, DO manifestava apertamente la sua partecipazione, parlando con RO (22 ottobre 2015), e preoccupandosi, questa volta, di essere armati per reagire in caso si ripresenti l'inconveniente accaduto nella prima occasione;
si incontrava con il RO alla vigilia della sua partenza per il UD;
nel corso della attraversata oceanica quest'ultimo e TU faceva uso della stessa utenza impiegata dal DO nel corso del primo viaggio;
DO era informato tempestivamente dell'arresto in PA del RO e cercava di scrivere a quest'ultimo per tranquillizzarlo e non farlo collaborare;
sull'imbarcazione perquisita al momento del rinvenimento della droga venivano anche trovati 2 20 0 appunti manoscritti con l'indicazione delle utenze utilizzate da DO e da RO, già monitorate nel corso dell'indagine; -al fine dell'esclusione di ipotesi ricostruttive del fatto alternative rispetto a quella accusatoria era infine non senza rilievo il fatto che, pur avendone avuta la possibilità, DO e IA non hanno mai negato di essere gli interlocutori della comunicazioni telefoniche e conversazioni che gli inquirenti attribuiscono a ciascuno di essi;
non hanno mai negato la loro allocazione nei vari punti nevralgici in cui si erano articolate le operazioni di acquisto e trasporto delle due partite di sostanza stupefacente (indicando ad esempio chi altri era in possesso dell'utenza a ciascuno riferita dagli inquirenti) e neppure hanno fornito una spiegazione lecita dei loro viaggi in UD o del tenore di commenti captati (di per sé dal contenuto anche altamente compromettente); C) Quanto alla sussistenza di un'associazione avente come programma criminoso l'importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ha rilevato che: - il vincolo associativo, che integra il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90, deve risultare: a) dall'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) dall'organizzazione di attività personali e di mezzi economici degli associati, per perseguimento del fine illecito comune e con l'obbligo solidale di fornire, ciascun membro per la sua parte anche solo in ragione del ruolo a lui attribuito, un contributo materiale di beni economici e/o di sole energie fisiche e psichiche, secondo l'effettiva ripartizione di compiti funzionali al programmato assetto criminoso da realizzare;
c) dall'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita, destinata a durare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso;
- nella vicenda in esame, sia pure nei limiti di fase, emergeva un sodalizio avente le caratteristiche richieste dall'art. 74 T.U. stup.; invero - l'imponenza dei mezzi adoperati per realizzare ben due importazioni di ingenti quantitativi di droga nei termini sopra esposti (e in particolare il noleggio di un'imbarcazione idonea a svolgere una traversata transoceanica, l'assoldare navigatore e marinaio, ecc.) era di per sé indicativa dell'esistenza di un sodalizio stabile e organizzato, tra soggetti legati da vincolo di assoluta fiducia, operante in Italia e all'estero (in PA e in UD); la indeterminatezza del programma si coglieva, ad esempio, in una delle conversazioni fondative del patto e del sodalizio criminale, intercorsa tra RO, IA e DO («è uscito il mio compagno di cella e fa paura in Venezuela e ora gli danno un'espulsione e iniziamo a mandare dal Brasile con il suo 21 prodotto»); così come la sussistenza di una stabile gruppo organizzato, pur elementare nella sua struttura si coglieva, ad esempio, nella conversazione di KO JU, nella quale la stessa aveva accennato di aver fatto inavvertitamente uso di un telefono del RO, che serviva «alla sua squadra>>; -di tale sodalizio facevano parte il RO ed il IA, con funzioni di promozione ed organizzative, che si desumevano dalla disponibilità, da parte loro, di capitali illeciti ed opzione nel loro investimento, di rapporti ed ancora nella capacità di riferimenti personali all'interno di cartelli stranieri quali fornitori all'ingrosso, nella capacità e professionalità nel disporre ed organizzare il trasporto e recupero dei carichi;
-· di tale sodalizio faceva parte anche il DO, a cui era stata affidata dal gruppo la delicata missione di sovraintendere alla prima spedizione via mare e che, successivamente, teneva i contatti costanti con gli organizzatori, dispensava consigli sulle modalità più aggressive da adottare e si occupava della situazione di RO, una volta che quest'ultimo fu arrestato;
-nel caso di specie, si era di fronte ad operazione criminale che - avendo ad oggetto quantitativi di stupefacente di notevolissimo valore economico e richiedendo l'impiego di numerosi mezzi e strumenti implicanti un certo costo rinviava, in ogni caso, all'interessenza di tutti i suoi protagonisti con livelli assai qualificati della criminalità del narcotraffico e presupponeva un elevato grado di affidamento nel singolo partecipe al reato-fine, anche con compiti meramente esecutivi, talché quest'ultimo difficilmente poteva essere selezionato una tantum, ma era coinvolto dagli organizzatori quantomeno sulla base di un preventiva esperienza che ne attestava la sua professionalità e capacità criminale;
- a sua volta, il soggetto così assoldato, in virtù di tale preventivo collaudo criminale, era ragionevolmente consapevole sia di esser parte di un'organizzazione che non era al suo primo atto esecutivo ed era stabilmente operativa in imprese criminali simili, sia che il suo contributo anche se di modesto rilievo (quale non era quello del IA e del DO) - era essenziale al buon esito di impresa rischiosissima sul piano della libertà personale e della perdita economica;
- dunque, già in base alle generali connotazioni della vicenda criminale, si poteva affermare che la verificata condotta di IA e DO cioè, per il - primo, la stessa organizzazione delle due imprese e il costante monitoraggio delle stesse;
per il secondo, l'affidamento del trasporto dell'estate 2015 coincideva con il loro consapevole inserimento nell'associazione con ruolo direttivo (IA) o comunque partecipativo ad alto e qualificato livello (DO), giacché concretamente deputato dai promotori a compito non solo di concorrere nel concreto alla condotte di importazioni, ma, in particolare, come dimostrato 22 T dal tenore delle intercettazioni, di sovraintendere all'essenziale reparto di mezzi e risorse umane, funzionale al buon esito dei programmi dell'associazione (indeterminato compimento di una serie di importazioni di droga).
5.2. Avuto riguardo alle coordinate interpretative sopra richiamate, deve allora considerarsi che le censure dedotte dai ricorrenti si pongono ai limiti della inammissibilità. Invero, i ricorrenti prospettano una riconsiderazione del compendio indiziario, sulla base di una nuova valutazione del contenuto dell'espletate intercettazioni e dei compiuti diversi atti di indagine. Di converso, deve osservarsi che il vaglio del percorso motivazionale sviluppato dal Tribunale di Bologna, in riferimento alla gravità indiziaria, conduce a rilevare l'assenza di aporie di ordine logico e la piena conferenza degli argomenti svolti, rispetto al complesso degli elementi raccolti.
6.Inammissibile e comunque infondato è il quinto motivo del ricorso presentato dal IA in punto di ritenuta giurisdizione italiana e di ritenuta competenza dell'A.G. bolognese.
6.1. Inammissibile, in quanto il IA, all'udienza 13/12/2016 ha prodotto note di udienza contenente i temi di discussione, ma dal relativo verbale, al quale questa Corte accede a motivo della natura della doglianza in esame, non risulta che, tra i temi di discussione, vi fosse anche quello della giurisdizione e della competenza.
6.2. Infondato, in quanto costituiscono jus receptum nella giurisprudenza di legittimità: -il principio per cui sono punibili, secondo la legge italiana, come se commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia ivi verificato, ancorché si tratti di frammento di condotta privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo (Sez. 4, sent. n. 44873 del 11/10/2012, Pmt in proc. Krasniqui, Rv. 254968, in fattispecie nella quale, in applicazione del suddetto principio, è stato ritenuto commesso in Italia il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto lo scambio della droga, ancorché materialmente avvenuto in territorio estero, era stato preceduto da contatti telefonici con i singoli acquirenti i quali percepivano la disponibilità alla cessione della droga in Italia da dove chiamavano); -il principio per cui, in tema di importazione di sostanze stupefacenti, qualora il reato venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte, alcune delle quali poste in essere all'estero, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima delle 23 condotte commesse sul territorio nazionale (Sez. 6, sent. n. 46249 del 07/10/2016, Bologna, Rv. 268479, in fattispecie nella quale è stata ritenuta la competenza del giudice del luogo in cui l'imputato aveva posto in essere la condotta di organizzazione dell'acquisto dello stupefacente). Di tali principi hanno fatto buona applicazione entrambi i giudici cautelari emiliani. Invero, il Gip del Tribunale di Bologna, ha esordito (p.5) affermando che, sulla base delle prime indagini espletate, a Bologna si prendevano le iniziative funzionali al narco traffico e sottolineando che a Bologna il 30 luglio 2015 RO IO aveva accolto al suo arrivo il cittadino brasiliano ER PE ED (che dagli atti emergeva come colui che si occupava del reperimento della droga nel mercato brasiliano), contribuendo poi al finanziamento del soggiorno dello stesso (pagando il costo del noleggio di una autovettura sulla quale la polizia giudiziaria riusciva a collocare una microspia). Pertanto il capoluogo emiliano rappresentava «il fulcro dell'attività illecita dell'associazione per delinquere». Lo stesso Gip - dopo aver rilevato che: a) il gruppo, costituito da almeno 6 persone, si avvaleva della partecipazione anche di soggetti stranieri (in particolare residenti in [...]e in America latina) ed acquistava direttamente da fornitori sudamericani importanti quantitativi di cocaina che venivano trasportati da imbarcazioni di altura (noleggiate); b) la droga seguiva la rotta Sud America - PA - Italia;
precisamente in Sud America (e in particolare in Brasile) veniva acquistato lo stupefacente;
mentre in PA (e in particolare nelle isole Canarie) venivano reperite le imbarcazioni in grado di compiere la traversata oceanica, venivano occultati gli importanti quantitativi di droga e venivano composti gli equipaggi;
la PA inoltre assumeva rilievo come tappa intermedia dove stoccare la sostanza stupefacente, in vista della destinazione finale della droga doveha individuato (pp. 84-85) nell'Emilia Romagna - risiedevano i principali indagati, dove venivano organizzati i viaggi dei natanti e dove venivano reperiti i mezzi finanziari che alimentavano l'illecito traffico internazionale - il luogo che costituiva la destinazione finale della droga. Ed il Tribunale del riesame di Bologna nell'ordinanza impugnata (p. 25) ha ritenuto che, in virtù del principio di territorialità della legge penale, di cui all'art.6 comma 2° c.p., per radicare la competenza dell'autorità italiana è sufficiente che l'azione o l'omissione che costituisce il reato sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato ovvero che in questo si sia verificato l'evento: è così sufficiente, ai suddetti fini, che in territorio italiano sia intervenuto l'accordo per la realizzazione della condotta criminosa ovvero che siano stati ivi apprestati i mezzi finanziari per gli acquisti e reclutati i corrieri della droga;
o comunque, secondo altra tesi, in caso di accordo intervenuto tra i correi in Italia 24 e di predisposizione in Italia dei mezzi di trasporto o finanziari finalizzati all'importazione nel territorio dello Stato, quantomeno rispetto a tale parte di azione è ammissibile la fictio iuris di cui all'art.6 comma 2° c.p., che consente di considerare commesso in Italia il reato stesso;
inoltre in relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile. -6.3. In definitiva, l'ordinanza impugnata in quanto congruamente motivata e conforme a legge, anche laddove ha affermato la giurisdizione italiana e in particolare la competenza dell'A.G. bolognese è incensurabile in questa sede di legittimità.
7.Infondati sono il secondo motivo del ricorso presentato dal IA ed il quinto motivo del ricorso presentato dal DO, concernenti entrambi la ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva e la ritenuta adeguatezza della custodia cautelare come unica misura idonea a contrastare il suddetto pericolo.
7.1. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice della cautela deve costantemente verificare che ogni misura risulti adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari che si ravvisano nel caso concreto, secondo il paradigma della gradualità del sacrificio imposto al soggetto sottoposto a restrizione;
e che la misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (Sent. n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249323).
7.2. Orbene, l'ordinanza gravata si colloca nell'alveo del suddetto insegnamento espresso dal giudice di legittimità. A) Invero, per quanto concerne la valutazione delle esigenze cautelari emergenti dal caso di specie, ha argomentato, osservando che: - il quantitativo di oltre mezza tonnellata di cocaina -quale quello complessivamente acquistato, trasportato e rinvenuto nella disponibilità degli indagati il 6 marzo 2015, quantomeno da duplicare avuto riguardo a quello parimenti acquistato e trasportato nel corso dell'estate del medesimo anno, ed andato perduto - vedeva materialmente coinvolto nel viaggio il DO e rinviava 25 ad un rapporto di elevatissima affidabilità e interessenza degli odierni ricorrenti con il livello più alto e pericoloso della catena distributiva, e cioè in diretto contatto con le organizzazioni e cartelli che si occupavano dell'approvvigionamento della droga all'ingrosso a livello internazionale;
-tale attività in ogni caso era fonte di gravissimo allarme sociale per le conseguenze lesive sull'ambiente giovanile, che ne era il naturale destinatario, in relazione agli effetti diretti (alla salute psicofisica altrui) e indiretti (costituendo nota spinta criminogena per il tossicodipendente); - la capacità di poter disporre di un notevolissimo quantitativo di droga (per dato ponderale e valore economico); la capacità di poter reperire altro notevole quantitativo di stupefacente in intervallo di tempo relativamente breve (pur a seguito di una cospicua perdita economica, a causa del fallimento della prima impresa, ciò che rinvia ad una certa «tranquillità» del sodalizio nell'investire capitali a fondo perduto in imprese criminali), nonché la disponibilità di stabile apparato umano, logistico e di mezzi tecnici: erano tutti elementi obiettivi che deponevano per un coinvolgimento per nulla occasionale ed isolato nel narcotraffico di apprezzabili dimensioni;
l'elevata probabilità di recidiva era poi argomentabile sulla base della - personalità dei due indagati: sia perché potrebbe ricorrere contingente spinta criminale derivante dalle difficoltà economiche o comunque dall'assenza di un'occupazione lavorativa stabile (entrambi, pur dichiarando di svolgerlo, non hanno documentato alcun lavoro stabile e regolare); sia perché (ipotesi questa più probabile) - anche a voler ammettere un qualche sufficiente reddito (era il caso IA che aveva messo a segno numerosissimi furti di rilevante profitto mediante l'assalto ai bancomat) l'aver intrapreso l'impresa delittuosa - (addirittura reinvestendo capitale illecito nell'acquisto di partite di cocaina dal UD) era sintomo inequivocabile, non solo della facilità, ma dell'ormai consumata e irreversibile opzione con cui i due si dedicavano al delitto come mezzo per il conseguimento di rapidi guadagni, più facili e superiori di quelli provenienti da un lavoro lecito e spesso assai più faticoso rispetto al dedicarsi al trasporto o allo stoccaggio di cospicui quantitativi di sostanza stupracene per conto di solida organizzazione criminale;
-alle considerazioni che precedevano si aggiungeva il rilievo che dai certificati del casellario giudiziale risultava che: a) il DO aveva riportato condanne per i delitti lesioni personali gravi (commesso nel 2006) e per insolvenza fraudolenta (commessa nel 2009); nell'elenco dei precedenti dattiloscopici era quindi iscritto a suo carico l'intervenuto arresto, sempre per lesioni gravi, il 26.6.2012; b) il IA, invece, risultava essere stato condannato per rapina commessa nel 1993 (sentenza irrevocabile il 6.7.1994), 262 6 commesso il 10.1.1994 (sentenza irrevocabile il per furto in concorso 12.1.1995), per resistenza a pubblico ufficiale, furto e ricettazione commessi nel 2004 (sentenza irrevocabile 19.12.2005), per associazione per delinquere finalizzata all'utilizzo di carte di credito false commessa fino al 1999 (sentenza irrevocabile il 22.12.2006), per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furto e numerosi reati-fine di quel tipo commessi sino al 2012 (sentenza irrevocabile il 27.5.2016); c) lo stesso IA, in data 30.8.2016, era stato arresto in esecuzione di ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in data 29.7.2016, quale promotore ed organizzatore di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti presso sportelli bancomat e numerosi episodi di furto aggravato di quest'ultimo tipo e di detenzione porto di esplosivi necessari a far saltare in aria le predette casseforti, commessi appunto sino all'estate del 2016; d) evidente, dunque, era l'assoluta insensibilità e refrattarietà dei due ricorrenti ai moniti da tale esperienza processuale, pur particolarmente dura almeno per il IA;
- i fattori criminogeni così individuati -intensità delle pulsioni a delinquere, radicata capacita e professionalità criminale nel campo specifico (rigorosamente dedotta dalla modalità e circostanze dell'azione), stretta contiguità di IA e DO con il mondo del narcotraffico notoriamente fatto oggetto di costante monitoraggio ad opera delle forze dell'ordine, e dunque non comune spregiudicatezza dei due prevenuti, intesa come accettazione di elevato rischio delle conseguenze del proprio operato per la libertà personale non - consentivano di ritenere che la detenzione carceraria subita potesse aver sortito un qualche reale effetto dissuasivo, in persone che come il IA e come il - DO avevano già assorbito logiche criminali tali da renderli insensibili ad esperienze giudiziarie anche traumatiche;
d'altra parte, dopo l'esecuzione della riesaminata ordinanza, non era emerso alcun serio ed affidabile segnale di resipiscenza, interpretabile come definitiva presa di distanze dalle pregresse opzioni delittuose (DO si era avvalso della facoltà di non rispondere, mentre IA aveva negato l'evidenza); il pericolo di recidiva specifica si presenta caratterizzato da attualità, laddove, nel caso di condotte di spaccio o traffico di stupefacenti, esercitate in forma professionale, il rischio che giustifica la cautela -tenuto conto dell'innumerevole serie di occasioni e clienti avvicinabili da chi è dedito a simili commerci clandestini- può e deve nella sostanza prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che, anche sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si riconnetta alla realtà 27 emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni di persistente pericolosità che è dato trarne;
nel caso di specie, i fatti in contestazione risalivano a circa un anno prima della decisione impugnata e l'attualità del pericolo che IA AN e DO IO reiterassero azioni delittuose riconducibili al traffico di stupefacenti si apprezzava perché la reiterazione degli atti criminali e la disponibilità a ripeterli costituivano profili che derivavano a monte dalla loro comprovata radicale scelta di vivere coi proventi dei reati ed a prescindere e nonostante lo svolgimento di stabile attività lavorativa;
in tale prospettiva priva di rilievo era il fatto che non vi fosse prova del proseguimento dell'attività narcotraffico nel breve periodo trascorso dal DO in stato di libertà dopo l'annullamento della prima ordinanza (mentre il problema neppure si poneva per IA, sottoposto a detenzione carceraria per altra causa dall'agosto del 2016). B) Quanto poi all'assetto cautelare minimo adeguato alla ravvisata esigenza di prevenzione speciale, il Tribunale ha osservato che: -il delitto ex art.74 DPR 309/90 per cui si procede in vinculis si inscrive in fattispecie legale rientrante nel catalogo dei reati per i quali l'art.275 comma 3 c.p.p. -più volte dichiarato costituzionalmente illegittimo e in tal senso oggi novellato ex art.4 comma 1° L.16.4.2015 n.47- prevede, oltre alla presunzione di pericolosità, anche una presunzione di adeguatezza della sola misura custodiale carceraria;
detta seconda presunzione è attualmente modulata, nel senso che, non superata in senso contrario la presunzione di pericolosità, misura adeguata non è necessariamente quella custodiale, ma, partendo dalla tendenziale opzione del legislatore per il presidio di massimo rigore, si tratta di verificare se e in che misura si diano elementi che giustifichino l'imposizione di un regime meno cogente;
-nel caso di specie la presunzione di adeguatezza non era affatto superata, in quanto: a) solo l'immobilizzazione del IA e del DO poteva impedir loro di riallacciare i propri contatti criminali;
b) spaccio e detenzione domestica ben possono coesistere;
c) ogni misura non carceraria, fra cui gli stessi arresti domiciliari, implica, nella sua natura prescrittiva, una felice sinergia fra coercizione ed un elevato livello di autodisciplina, cosicché resta escluso che sia dato farne credito ai ricorrenti, persona la cui pericolosità, così come sopra portata in luce e valutata, imponeva senza alternative l'ininterrotta contenzione e non si prestava ad essere neutralizzata mediante un regime di vigilanza per forza di cose discontinuo, non difettando agli indagati la spregiudicatezza per approfittare degli intervalli fra un controllo di polizia ed i successivi (controlli tanto meno incisivi, in quanto accedenti ad assetti cautelari non custodiali); d) entrambi sono soggetti la cui pervicacia nel delinquere -evidenziata dall'opzione 2 28 8 sul grave rischio corso rispetto al risultato da conseguire con l'acquisto e il commercio della droga imponeva una prognosi che impediva di accreditare ai - medesimi l'autodisciplina sufficiente a controbilanciare l'obbiettiva discontinuità dei controlli di polizia inerente alla cautela domestica (o a strumento cautelare ancor più attenuato); e) parimenti inutile sarebbe stata l'eventuale previsione di un rafforzamento dell'invocato isolamento domestico con strumentazione elettronica di controllo ex art.275 bis c.p.p. (c.d. «braccialetto elettronico»>), giacché il IA e DO sono persone del tutto in grado di gestire illeciti traffici, rimanendo nel domicilio, e per più (paradossalmente) avvantaggiandosi dei meno intensi controlli di polizia indotti dall'applicazione di strumentazione di controllo a distanza. -7.3. In definitiva, il tessuto motivazionale dell'ordinanza censurata che va letta nel suo insieme (e, dunque, alla luce anche di quanto rilevato in punto di gravi indizi di colpevolezza dei fatti in contestazione, come sopra ripercorsi) - non presenta neppure in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza - quella - carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) c.p.p.: l'argomentata valutazione del Tribunale del riesame, in punto di esigenze cautelari, si coniuga, oltre che con la menzionata presunzione di legge, con l'articolata disamina indiziaria, che ha ricostruito i fatti, allo stato delle acquisizioni processuali, in termini di estrema gravità.
8. Per le ragioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento dovrà poi essere trasmesso dalla Cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. del c.p.p. Così deciso il 21/03/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Pasquale Gianniti Rocco AR Blaiotta Depositata in Cancelleria 18 APR. 2017 Oggi. SPREMA OF 29 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Corra V O N