Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2014, n. 51677
CASS
Sentenza 30 ottobre 2014

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La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche non determina l'inutilizzabilità delle comunicazioni intercettate, che consegue alle violazioni specificatamente previste dall'art. 271 cod. proc. pen., ma dà luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare applicata in base all'art. 309, commi quinto e decimo cod. proc. pen., quando essi siano stati presentati dal P.M. al G.i.p. con la richiesta di misura cautelare.

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  • 1Art. 271 - Divieti di utilizzazione
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 609 - Cognizione della corte di cassazione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2014, n. 51677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51677
Data del deposito : 30 ottobre 2014

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