Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche non determina l'inutilizzabilità delle comunicazioni intercettate, che consegue alle violazioni specificatamente previste dall'art. 271 cod. proc. pen., ma dà luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare applicata in base all'art. 309, commi quinto e decimo cod. proc. pen., quando essi siano stati presentati dal P.M. al G.i.p. con la richiesta di misura cautelare.
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- 2. Art. 609 - Cognizione della corte di cassazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2014, n. 51677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51677 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 30/10/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1698
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 28107/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF AD, n. in Marocco 29.9.1984;
avverso l'ordinanza n. 414/2014 Tribunale di Venezia, Sezione Riesame del 22/04/2014 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale del Riesame di Venezia ha confermato quella emessa dal GIP del Tribunale di Verona in data 14/04/2014 con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino marocchino RA AD, provvisoriamente accusato di avere, in due distinte occasioni, importato dalla Spagna e introdotto nel territorio nazionale rispettivamente 30 kg. e 23 kg. di hashish, con il concorso di due connazionali stanziati in quel Paese e di un corriere di nazionalità rumena, incaricato a sua volta di recapitargli lo stupefacente per la distribuzione sulla piazza di spaccio veronese.
Il Tribunale ha rilevato che gravi indizi di colpevolezza si desumono dal chiaro contenuto di alcune fra le molte conversazioni telefoniche intercettate e in particolare di quelle il cui tenore è tale da documentare l'imminente consegna di una partita di droga ovvero l'avvenuta conclusione positiva dell'operazione. Il Tribunale ha respinto l'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni proposta dalla difesa dell'indagato per mancata allegazione dei provvedimenti autorizzativi, dei verbali delle operazioni compiute e dei brogliacci delle conversazioni nonché la dedotta violazione dell'art. 292 c.p.p., lett. C) per non avere l'ordinanza genetica neppure indicato le telefonate rilevanti, osservando sul primo punto che effettivamente ne' decreti autorizzativi ne' brogliacci erano stati trasmessi ma che le informative di reato del NOR CC Ancona dell'08/04/2012 e del 10/04/2014 riportavano il resoconto di tutte le intercettazioni telefoniche d'interesse e quanto al secondo punto, che l'omessa indicazione da parte del GIP delle telefonate rilevanti non consente di ritenere l'ordinanza priva di motivazione, del resto integrabile e di fatto integrata dal Tribunale quanto ai riferimenti alle conversazioni rilevanti.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 267, 268 e 271 c.p.p. e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), osservando quanto alle lamentate omissioni in tema di intercettazioni che non può ritenersi sussistente un principio di presunzione d'esistenza e di conformità, implicitamente affermato dal Tribunale, che valga a superare il dato del mancato deposito dei decreti autorizzativi e dei verbali delle operazioni di captazione compiute;
quanto alla carenza di motivazione, deduce l'erroneità dello assunto del Tribunale quando richiama la possibilità di integrazione della motivazione in sede di riesame, essendosi in concreto determinata una vera e propria omissione, integrante nullità assoluta, non colmabile con la facoltà spettante al Tribunale, cui non compete integrare una motivazione del tutto omessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile in parte perché affetto da un evidente vizio di genericità (art. 581 c.p.p., lett. c, art. 591 c.p.p., lett. c), in parte perché manifestamente infondato.
1.1 Con riferimento al primo motivo di censura, va subito rilevato non è stato affatto specificato se i decreti autorizzativi di cui si lamenta l'omesso invio al Tribunale del riesame siano stati dal PM trasmessi al GIP ai sensi dell'art. 291 c.p.p., comma 1. L'art. 309 c.p.p., comma 10 sancisce, infatti, l'inefficacia dell'ordinanza cautelare genetica in caso di omessa trasmissione nei termini di cui al comma 5 non di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del PM, bensì di quelli ivi indicati e cioè e per l'appunto di quelli presentati dal PM al GIP ai sensi dell'art. 291 c.p.p., comma 1 (atti relativi agli elementi indiziari sui cui la richiesta cautelare si fonda nonché elementi a favore dell'indagato con le deduzioni e le memorie difensive eventualmente già depositate).
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, più volte affermato il principio che la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche - pur non determinando l'inutilizzabilità delle comunicazioni intercettate, che consegue alle violazioni specificatamente previste dall'art. 271 c.p.p. - da luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare applicata in base all'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, sottolineando tuttavia che ciò accade a condizione che detti decreti siano stati presentati dal PM al GIP con la richiesta di misura cautelare (Cass. Sez. 6, sent. n. 9170 del 06/11/2003, Gangitano, Rv. 229341).
1.2 Quanto al dedotto vizio di motivazione, reputa il collegio che l'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal GIP di Verona, ancorché connotata dall'assenza di riferimenti specifici alle risultanze delle intercettazioni telefoniche o per meglio dire agli estremi identificativi delle conversazioni intercettate ritenute rilevanti, risulta tutt'altro che affetta da vizio di omessa motivazione (art. 125 c.p.p., comma 3), compendiandosi per una puntuale ricostruzione del quadro indiziario basato sugli esiti delle operazioni tecniche, con sufficiente individuazione dei fatti contestati e con attribuzione di ruoli e responsabilità agli indagati del tutto adeguata rispetto alla natura degli addebiti provvisori (reati di traffico di sostanze stupefacenti). Certamente auspicabile sarebbe stata un'indicazione più specifica degli esiti delle operazioni di captazione, costituendo le stesse la base indiziaria principale ancorché non esclusiva su cui poggia la motivazione del provvedimento, ma a ciò ha provveduto il Tribunale in forza del potere - dovere d'integrazione della motivazione che senza alcun dubbio gli compete.
Sovviene al riguardo altro principio parimenti affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità e in particolare di questa Sezione in una fattispecie analoga, secondo cui sussiste il potere - dovere del tribunale della libertà di integrare la motivazione dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare in cui il GIP non si sia limitato a trascrivere il materiale posto a base della richiesta del pubblico ministero, ma abbia selezionato gli elementi utili per la valutazione della gravità indiziaria, correlandoli con gli esiti delle intercettazioni e con alcuni brani degli atti di indagine, esprimendo infine una valutazione sintetica delle parti non oggetto di specifico approfondimento (Sez. 6, sent. n. 8660 del 04/02/2014, Rescigno, Rv. 258811 e conf. sentenze dal n. 8661 al n. 8664 del 4 febbraio 2014, dep. 21 febbraio 2014, non massimate).
2. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare nell'importo di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2014