Sentenza 24 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari, se i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non siano allegati alla richiesta del P.M., la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina l'inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità.
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FATTI DI CAUSA Con atti del 12 e 13 giugno 2019, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, premesso l'avvio del procedimento disciplinare per capi d'incolpazione riconducibili agli illeciti di cui agli artt. 1, comma 1; 2, comma 1, lett. d); 1 e 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, ha chiesto la sospensione facoltativa dell'incolpato Dott. L.P., Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio. Analoga richiesta è stata inoltrata il successivo giorno 18 dal Ministro della giustizia. Al Dott. P. è stato contestato, al capo 1), di aver tenuto, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, …
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Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2013, n. 7521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7521 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 24/01/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 175
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 44171/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS LD N. IL 19/04/1968;
avverso l'ordinanza n. 965/2012 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 19/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar per il rigetto. CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Milano in data 19.6-16.7.23 ha confermato la misura cautelare carceraria emessa dal locale GIP il 22.5.12 nei confronti di LD AS, per il delitto di ricettazione continuata in concorso, ricorre per cassazione nel suo interesse il difensore, enunciando motivo di violazione dell'art. 291 c.p.p.. Il ricorrente deduce che ne' al GIP ne' poi al Riesame il pubblico ministero aveva depositato le richieste ed i decreti autorizzativi relativi alle intercettazioni sull'utenza del AS, il cui contenuto era stato posto a fondamento della misura;
tali atti erano stati acquisiti ad horas a seguito di specifica eccezione e richiesta della difesa. Da ciò la dedotta violazione degli artt. 271 e 291 c.p.p., perché il GIP non era stato posto nelle condizioni di operare il proprio controllo di legalità e legittimità delle intercettazioni: secondo il ricorrente, ciò avrebbe determinato l'inutilizzabilità delle intercettazioni in sede cautelare perché anche quando il GIP della misura cautelare sia lo stesso che ha autorizzato prima le intercettazioni, tuttavia pure in tal caso risulterebbe comunque violato il diritto della difesa a verificare direttamente legalità e legittimità degli atti di intercettazione, diritto che sorgerebbe fin dal momento della ricezione dell'avviso di deposito ex art. 293.3 c.p.p.. Secondo il ricorrente, infine, il mancato tempestivo esercizio di tale controllo non potrebbe essere sanato dall'acquisizione degli atti davanti al Riesame e dall'avvenuto esame difensivo in tale sede (il ricorso abbandona la ulteriore censura di perdita di efficacia della misura, proposta al Tribunale e respinta in ordinanza con motivazione specifica). RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.
In "fatto del procedimento" risulta pacifico, dalla ricostruzione compiuta nell'ordinanza e nello stesso ricorso, che la fattispecie che ci occupa è quella della mancata trasmissione al GIP, al momento della richiesta di misura cautelare, e poi al tribunale, dopo la richiesta di riesame, dei decreti autorizzativi relativi alle intercettazioni, disposte nel procedimento e il cui contenuto è stato valutato tra il materiale probatorio costituente gravità indiziaria Idonea all'adozione della misura, con l'acquisizione successiva ad opera del tribunale e la verifica del contenuto di tali atti autorizzativi da parte della difesa con la constatazione della loro regolarità, sicché consapevolmente nessuna irregolarità "di contenuto" viene eccepita prima della deliberazione conclusiva del Tribunale.
Il ricorrente pare dedurre che la mancata immediata originaria trasmissione di tali decreti già al GIP, con gli atti che accompagnano la richiesta di misura determinerebbe una inutilizzabilità delle intercettazioni, in sè ed anche quale conseguenza della nullità insanabile per violazione del diritto della difesa alla verifica tempestiva della ritualità dei provvedimenti.
L'assunto è palesemente Infondato.
Corte suprema ha spiegato che ove il P.M. non abbia presentato al GIP i decreti autorizzativi delle intercettazioni, la mancata trasmissione al tribunale, nel termine prescritto, di detti decreti non comporta l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza cautelare, ma solo l'inutilizzabilità delle intercettazioni, sempre che i decreti stessi, a seguito di specifica e tempestiva richiesta del difensore, non siano stati acquisiti agli atti, prima della decisione, dal giudice del riesame, con possibilità del giudice e del difensore dell'indagato di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez 1, sent 800/2001; Sez. 1, sent 8806/2005; Sez. 3, sent. 43271/2007; Sez. 1, sent. 7350/2008). Con tale giurisprudenza il ricorrente non si confronta, e propone la tesi di una nullità assoluta e insanabile, che comporterebbe le medesime conseguenze dell'inutilizzabilità, quandoché prima della decisione del Riesame la difesa abbia potuto efficacemente e tempestivamente (in relazione al momento utile della decisione del tribunale sulle proprie richieste, anche relative alla regolarità dei provvedimenti legittimanti le intercettazioni), del tutto contraria al sistema delle nullità positivamente disciplinato (artt. 180 e 181 c.p.p., art. 183 c.p.p., lett. B). Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013