Sentenza 5 maggio 2016
Massime • 1
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, è insindacabile la decisione da parte del tribunale di disporre di un termine superiore a quello di trenta giorni e non eccedente quello di quarantacinque previsto dall'art.309, comma decimo, cod. proc. pen. per il deposito della motivazione in caso di particolare complessità di quest'ultima. (Nella specie, il tribunale aveva disposto il termine di quarantacinque giorni "in considerazione della complessità del procedimento e del complessivo carico di lavoro").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2016, n. 22463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22463 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2016 |
Testo completo
OUT P4 22 4 6 3/ 1 6 63 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 85412016 CC - 05/05/2016 Reg. Gen. N. 8160/2016 Composta da: Dott. Antonio Prestipino Presidente - Consigliere Dott. Mirella Cervadoro Dott. Luciano Imperiali . Consigliere - Consigliere Rel. Dott. Luigi Agostinacchio Dott. PP Sgadari - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • ZA EF, nato a [...] il giorno 24/04/1985; avverso la ordinanza in data 23/12/2015 del Tribunale di Catania in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 23/12/2015, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catania confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale in data 12/12/2015 con la quale era stata applicata a EN EF la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di estorsione cui agli artt. 110, 81, 629, comma 1 e 2 in relaz. all'art. 628, comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen, aggravato ex art. 7 1. 203/91, come descritto al capo a) della rubrica, nonché del reato di lesioni personali di cui agli artt. 61 n.2, 110, 582, 583 e 585 in relazione agli artt. 567 n.1 e 577 n. 3 cod. pen. aggravato anche in questo caso dall'art. 7 l. 203/91, ai danni di RI PP, come descritto al capo b). все In sintesi, il EN è stato ritenuto gravemente indiziato di aver compiuto in concorso con altri il pestaggio di RI PP, il 15.10.2014, durante una spedizione punitiva, nel corso di un'attività estorsiva in pregiudizio della famiglia RI, titolare dell'azienda Lavica Marmi srl sita in Belpasso;
attività facente capo a IA AL suocero del EN soggetto organico al clan - Santapaola, gruppo di Belpasso. L'indagato, secondo l'assunto accusatorio, aveva anche partecipato, in seguito, ad alcuni segmenti dell'azione estorsiva, accompagnando il IA nell'aprile 2015 presso l'abitazione di RI RI per minacciarla e pretendere beni di famiglia, posto che i pagamenti iniziali si erano interrotti. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo: la violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 309 co. 10 cod. proc. pen. avendo il tribunale prorogato il termine di deposito della motivazione di 45 giorni per l'affermata complessità del procedimento ed il carico di lavoro della sezione, circostanze estranee al dettato normativo che faceva riferimento solo al caso di motivazione complessa per il numero degli arrestati o la gravità dell'imputazione, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare per il tardivo deposito del provvedimento;
la violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 273, 274, 275, 292 lett. c) e c) bis, 309 cod. proc. pen. nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 commi 3 e 4 quanto ai gravi indizi di colpevolezza, attesa la mancanza di prova circa la consapevolezza del EN di contribuire all'estorsione nonché la carenza di concreti ed univoci elementi di riscontro della tesi accusatoria;
l'erronea qualificazione giuridica del fatto in termini di estorsione anziché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto che il IA era creditore del padre di RI PP ed aveva agito per far valere un diritto azionabile in giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso si basa su un'erronea interpretazione del termine per il deposito del provvedimento di riesame previsto dall'art. 309 cod. proc. pen. norma che al decimo comma stabilisce che l'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in 2 la cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni;
in tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione. Nella fattispecie in argomento, il Tribunale ha riservato il deposito della motivazione in 45 giorni ed ha depositato tempestivamente il provvedimento, rispetto a tale termine, il 28/01/2016, essendo stata presa la decisione il 23/12/2015. Ritiene il ricorrente che le ragioni a base della scelta del termine più lungo ("in considerazione della complessità del procedimento e del complessivo carico di lavoro") non siano conformi alla previsione normativa, determinando la perdita di efficacia della misura coercitiva. Deve ritenersi invece che al giudice, proprio in virtù del disposto del decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., è consentito indicare nel dispositivo un termine per il deposito dell'ordinanza più lungo di quello ordinario, non eccedente il limite massimo ivi prescritto e che, all'interno di questo, sussiste una discrezionalità non sindacabile. D'altra parte la "complessità della stesura della motivazione" - prevista dalla norma ben si giustifica per la "complessità del procedimento" menzionata nel provvedimento impugnato, tale dovendosi ritenere il giudizio cautelare in esame, atteso il coinvolgimento di varie persone nei gravi fatti in argomento e la consistenza degli atti d'indagine.
2. Anche il secondo motivo di ricorso basato sull'erronea valutazione del quadro indiziario è manifestamente infondato. - 2.1 Deve innanzitutto premettersi che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati 3 nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza Cass. Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (cfr. ex multis: Cass. Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013, Rv. 255460). Ne consegue ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più avanti che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. - pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (in motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito Cass. Sez. F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698).
2.2 Ciò premesso, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria. In essa risultano, infatti, ricostruite le emergenze investigative e tutti gli ulteriori elementi che portano a ritenere che i fatti descritti nell'imputazione preliminare si sono verificati e che essi sono riconducibili all'indagato (oltre che ai complici). Il tribunale, in particolare, ha evidenziato: il tenore delle dichiarazioni di RI PP, chiarissime nel riferire il pestaggio del 15 ottobre e la partecipazione attiva del ricorrente nonché tipica del metodo mafioso di mettersi a posto con il'intimazione pagamenti;
4 la la relazione di affinità esistente con il IA, suo suocero, per cui il EN non poteva essere all'oscuro della finalità della spedizione punitiva;
l'esistenza delle lesioni e la riconducibilità di esse ad un'aggressione, come documentato dal referto medico del servizio di radiologia del presidio ospedaliero di Paternò in data 22 ottobre 2015; il pagamento reiterato e prolungato nel tempo di somme di denaro e l'utilizzo gratuito di un fondo con annesso capannone, circostanze ammesse dallo stesso IA nel corso dell'interrogatorio di garanzia;
la conferma dell'attività estorsiva derivante dai servizi di appostamento delle forze dell'ordine, dalle intercettazioni telefoniche, dalle riprese del sistema di video sorveglianza;
il di RI RI relative allacontenuto delle dichiarazioni partecipazione del ricorrente ad un altro segmento dell'azione estorsiva, allorchè accompagnò il suocero per pretendere la prosecuzione dei pagamenti, con minacce e affermazione di proprietà sui beni della famiglia. Per contro la difesa del ricorrente, oltretutto nel mancato rispetto del principio giurisprudenziale dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, si è limitata a citare un brano della lunga conversazione tra AP OM (moglie di RI IL) e ME NU VA (moglie di RI RI) che viene decontestualizzati dall'intero (e ben più ampio) compendio probatorio al solo fine di asserire la responsabilità di tale ME ES in ordine alle lesioni in oggetto.
3. E' manifestamente infondato infine il motivo relativo alla qualificazione del reato sub A) sostenendo il ricorrente che le pressioni sulle vittime erano riconducibili ad un credito del NA nei confronti del padre di RI PP e che la pretesa poteva essere azionata in via giudiziaria. In primo luogo la difesa del EN non ha indicato nelle varie fasi del giudizio compreso quello di legittimità il credito al quale fa generico riferimento sì da poter consentire di apprezzarne l'esistenza, la consistenza e la sua azionabilità in un giudizio ordinario. In ogni caso si rileva che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa non è mai fine a sé stessa ma è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e pertanto non può mai consistere in manifestazioni del tutto incompatibili con il ragionevole intento di 5 T S 1 -far valere un diritto. Quando la minaccia, invece, si estrinseca come nel caso in esame in forme di tale forza intimidatoria e di sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto e la condotta violenta finisce con l'essere fine a sé stessa, allora la coartazione dell'altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume di per sé i caratteri dell'ingiustizia (v. Sez.VI, Sent. n. 17785/2015 Rv. 263255; Sez.II, Sent. n. 9759/2015 Rv. 263298; Sez.I, Sent. n. 32795/2014 Rv. 261291).
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle - disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 5 maggio 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Dr.Luigi Agostinacchio Dr. Antonio Prestipino ши DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 MAG 2016 IL Il Cancelliere M A E CANCELLIER R P S U S E Claudia Pianelli T S I A A Z N O R O C * 1 06