Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2016, n. 22463
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Sentenza 5 maggio 2016

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In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, è insindacabile la decisione da parte del tribunale di disporre di un termine superiore a quello di trenta giorni e non eccedente quello di quarantacinque previsto dall'art.309, comma decimo, cod. proc. pen. per il deposito della motivazione in caso di particolare complessità di quest'ultima. (Nella specie, il tribunale aveva disposto il termine di quarantacinque giorni "in considerazione della complessità del procedimento e del complessivo carico di lavoro").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2016, n. 22463
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22463
    Data del deposito : 5 maggio 2016

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