Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2016, n. 46249
CASS
Sentenza 7 ottobre 2016

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In tema di rogatorie internazionali all'estero, l'acquisizione di copie, non singolarmente autenticate, di atti investigativi non rende tali atti inutilizzabili, considerato che, in base alla consolidata prassi internazionale instauratasi in materia, che prevale rispetto agli enunciati testuali degli artt. 696 comma primo e 729 comma primo cod. proc. pen., l'atto formale di trasmissione da parte dell'autorità straniera richiesta garantisce implicitamente l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia.

In tema di importazione di sostanze stupefacenti, qualora il reato venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte, alcune delle quali poste in essere all'estero, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima delle condotte commesse sul territorio nazionale. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la competenza del giudice del luogo in cui l'imputato aveva posto in essere la condotta di organizzazione dell'acquisto dello stupefacente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2016, n. 46249
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46249
    Data del deposito : 7 ottobre 2016

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