Sentenza 7 ottobre 2016
Massime • 2
In tema di rogatorie internazionali all'estero, l'acquisizione di copie, non singolarmente autenticate, di atti investigativi non rende tali atti inutilizzabili, considerato che, in base alla consolidata prassi internazionale instauratasi in materia, che prevale rispetto agli enunciati testuali degli artt. 696 comma primo e 729 comma primo cod. proc. pen., l'atto formale di trasmissione da parte dell'autorità straniera richiesta garantisce implicitamente l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia.
In tema di importazione di sostanze stupefacenti, qualora il reato venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte, alcune delle quali poste in essere all'estero, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima delle condotte commesse sul territorio nazionale. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la competenza del giudice del luogo in cui l'imputato aveva posto in essere la condotta di organizzazione dell'acquisto dello stupefacente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2016, n. 46249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46249 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2016 |
Testo completo
4 6 2 4 9 / 1 6 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez...2..1467 VA Conti Anna Criscuolo - Relatore - UP 07/10/2016 R.G.N. 23374/16 Ersilia Calvanese Gaetano De Amicis Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OL AT VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/12/2015 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Cinzia Pecoraro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale il 28 giugno 2011 nei confronti di OL AT lo ha assolto dal reato di cui al capo h)- art. 74 d.P.R. 309/90 con ruolo apicale- perché il fatto non sussiste e per l'effetto ha да h rideterminato la pena per i restanti reati, di cui ai capi a) e b) - art. 73 d.P.R. 309/90 in anni 10 di reclusione e 35 mila euro di multa. I giudici di merito hanno fondato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per le due importazioni di cocaina dall'Olanda, contestate ai capi a) e b), sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di TT IO, ritenute credibili, coerenti e riscontrate dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche, dal controllo di Polizia, eseguito il 18 febbraio 99 in Trappeto, quando il TT si trovava insieme a CO VA ed all'imputato, nonché dalla verificata esistenza in Germania di una società del OL e dal rapporto fiduciario con il corriere IC MO, fratello di un suo dipendente.
2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore del OL, che articola sette motivi:
2.1 violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 9 cod. pen.: la Corte di appello ha violato le norme sulla competenza territoriale, ritenendo che la valutazione sul punto vada effettuata ex ante in base al compendio probatorio acquisito, senza tener conto dell'assoluzione di tutti i coimputati ai quali erano contestati reati commessi in Italia, cosicché la competenza si radica nel territorio dello stato in assenza di un reato ivi commesso;
la valutazione è stata operata in base alle intercettazioni avvenute all'estero e per l'estero e, in assenza di prova che lo stupefacente fosse giunto in Italia, doveva ritenersi concluso in Germania, Olanda o Belgio l'accordo per l'acquisto peraltro, le indagini iniziarono in Germania, il OL ha quasi sempre vissuto in Germania e non ha commesso alcun reato in Italia;
2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite tramite rogatoria: l'eccezione di inutilizzabilità degli atti acquisiti in rogatoria era fondata sulla circostanza che gli atti non erano in originale né in copia né in copia autenticata, a differenza di quanto previsto dagli artt. 696 e 729 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha ritenuto sufficiente ad attestare l'originalità degli atti la missiva di trasmissione da parte del Procuratore capo della Repubblica di Bochum, ma non ha considerato che agli atti mancano i decreti autorizzativi delle intercettazioni o, se presenti, sono illeggibili, privi di data e firma: pertanto, è stata elusa la disciplina prevista per l'acquisizione di documenti da utilizzare come prove in sede giudiziaria in violazione dell'art. 3 della Convenzione europea, specie in presenza di un compendio probatorio costituito da intercettazioni intrattenute all'estero e con utenze estere;
2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309/90: la sentenza non ha risposto ai rilievi difensivi, 2 J h eludendo l'obbligo di motivazione;
le poche conversazioni intercettate, fondanti la condanna dell'imputato, sono a base dell'assoluzione dei correi perché generiche ed erroneamente interpretate, in quanto i termini, ritenuti criptici, si riferivano ad attività reali e lecite;
la Corte di appello non ha spiegato il contrasto tra giudicati né ha chiarito il modo in cui lo stupefacente sarebbe giunto in Sicilia tramite corrieri, che sono stati tutti assolti;
in assenza di sequestri, il compendio probatorio è costituito solo da intercettazioni equivoche e la stessa Corte di appello ha assolto l'imputato dal reato associativo per carenza di prova dei reati fine, ad eccezione di quelli in oggetto: la motivazione è, quindi, incompleta ed illogica;
2.4 contraddittorietà di giudicati: si deduce l'incongruenza tra l'assoluzione per i restanti capi di imputazione, ascritti al OL, e le assoluzioni per tutti gli altri imputati;
in particolare il MO, presunto corriere, che avrebbe effettuato il trasporto oggetto del capo b) è stato assolto con sentenza definitiva in data 15/11/2010 e anche l'altro correo KE è stato assolto dal G.u.p. del Tribunale di Palermo con sentenza definitiva;
2.5 violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova: la motivazione è solo apparente, essendosi la Corte di appello limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza tener conto del contenuto equivoco delle intercettazioni, dell'esito dei processi conclusisi con assoluzione e delle dichiarazioni farneticanti del pregiudicato TT, la cui attendibilità è minata dall'astio nutrito nei confronti dell'imputato per non aver finanziato i suoi progetti illeciti e per avergli insidiato la moglie;
la decisione di condanna è fondata su una erronea disamina delle risultanze processuali ovvero sulle accuse del collaboratore, smentite da tantissime emergenze processuali, che rappresentano una realtà diversa, tant'è che gli altri imputati sono stati assolti;
inoltre, i riscontri sono stati ricercati nelle intercettazioni, interpretate dallo stesso dichiarante, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi fissati in tema di valutazione della chiamata in correità e di ricerca dei riscontri individualizzanti;
quanto al capo a) la Corte di appello ha travisato la prova, ritenendo quali riscontri alle dichiarazioni del TT il controllo del 18 febbraio 99 effettuato in Trappeto, che dista da San Giuseppe Jato 40 km, ed è elemento neutro, dato che i due si conoscevano;
il colloquio con il figlio SS, in cui il dichiarante riscontra se stesso, riferendo di un debito pregresso, è relativo ad affari leciti;
inoltre, la Corte reputa superati i dissidi tra i due, ma ciò non corrisponde al vero, in quanto anche in dibattimento il TT ha mostrato segni di odio nei confronti del OL. Anche per il capo b) la sentenza ricostruisce la vicenda in modo illogico e apparente, laddove interpreta in chiave accusatoria le intercettazioni, glissa sull'assoluzione del MO, ritenendo che 3 re Я non fosse il corriere, rimasto ignoto, e trascura che non vi è prova dell'arrivo dello stupefacente e lo stesso TT non sa se ciò avvenne;
2.6 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.: il diniego delle attenuanti generiche è censurabile, non avendo la Corte di appello tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato e del corretto comportamento processuale;
2.7 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio: la pena inflitta travalica la gravità del fatto e la sentenza non giustifica lo scostamento dal minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
1.1 Infondato è il primo motivo relativo alla competenza territoriale, sebbene in ragione delle deduzioni difensive, debba ritenersi che il ricorrente deduca anche il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana per essere i fatti avvenuti totalmente all'estero. Alla questione i giudici di merito hanno fornito corretta risposta, in linea con i principi affermati da questa Corte, facendo riferimento all'imputazione formulata dal pubblico ministero. Nella specie in entrambi i capi di imputazione la condotta contestata all'imputato è quella di aver importato cocaina dall'Olanda, in concorso con TT IO ed altri, giudicati separatamente, nonché con altri soggetti rimasti ignoti, provvedendo a finanziare l'acquisto e ad organizzare il trasporto dello stupefacente in Sicilia. Come affermato da questa Corte per l'applicabilità del principio di territorialità di cui all'art. 6 cod. pen., è sufficiente che in Italia sia avvenuta una parte dell'azione, anche piccola, purché preordinata - secondo una valutazione "ex post" - al raggiungimento dell'obiettivo delittuoso;
ne consegue che, in tema di traffico internazionale di stupefacenti, se l'accordo tra i coimputati e la predisposizione dei mezzi occorrenti all'importazione, realizzati in Italia, appaiono preordinati all'acquisto e alla detenzione della stessa, poi effettivamente consumati all'estero, il reato deve ritenersi commesso in Italia (Sez. 3, n. 11664 del 18/02/2016, P.G. in proc. Callea, Rv. 266320 relativo ad un caso di tentata importazione in Italia di sostanze stupefacenti, sequestrate all'estero durante le operazioni di trasporto, in cui l'ordine di acquisto era stato effettuato da soggetto che si trovava in Italia, e che avrebbe dovuto ricevere lo stupefacente a Milano). Considerato, inoltre, che in tema di importazione di stupefacenti, qualora il reato venga realizzato attraverso la consumazione di più condotte tra quelle да Я alternativamente previste dal primo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alcune delle quali poste in essere prima dell'introduzione della droga nel territorio nazionale, ma comunque su di esso, la competenza territoriale deve essere stabilita con riguardo al luogo in cui è stata compiuta la prima di tali condotte (Sez. 6, n.3882 del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, Rv. 251526, che ha ritenuto la competenza del giudice del luogo in cui l'imputato aveva posto in essere la condotta di organizzazione dell'acquisto dello stupefacente), nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che la programmazione dell'operazione avvenne nel febbraio 99 nel corso di un incontro in Sicilia tra il TT ed il OL al quale partecipò il CO ed all'esito del quale furono controllati dai CC in Trappeto. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito nel corso di tale incontro il OL si era dichiarato disposto a finanziare gli acquisti ed a dividere i profitti, dovendo il TT curare l'acquisto, effettivamente avvenuto in Olanda con la somma consegnatagli dal OL e trasporto sino a San Giuseppe Jato di un kg di cocaina, poi risultata di non buona qualità: pertanto, anche il segmento finale della condotta, secondo la ricostruzione esposta, risulta commesso in Italia. E', dunque, corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno ravvisato la giurisdizione dell'autorità italiana e la competenza territoriale dell'A.G. palermitana.
2. Analogamente infondata è l'eccezione di inutilizzabilità degli atti acquisiti tramite rogatoria, correttamente risolta dalla Corte di appello. Come affermato da questa Corte, in tema di rogatorie internazionali all'estero, l'acquisizione di copie, non singolarmente autenticate, di atti investigativi non rende tali atti inutilizzabili, considerato che, in base alla consolidata prassi internazionale instauratasi in materia, che prevale rispetto agli enunciati testuali degli artt. 696 comma primo e 729 comma primo cod. proc. pen., l'atto formale di trasmissione da parte dell'autorità straniera richiesta garantisce implicitamente l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia (Sez. 2, n. 34511 del 29/04/2009, Raggio, Rv. 246562).
3. Anche il terzo e quarto motivo sono infondati, in quanto con varie declinazioni contestano la decisione, proponendo una diversa chiave di lettura delle conversazioni intercettate e svalutando la chiamata in correità del TT, della quale i giudici non avrebbero vagliato con rigore l'attendibilità. Orbene, non solo la valutazione è stata compiuta, tanto da convalidare il giudizio espresso dal giudice di primo grado, che aveva valorizzato la circostanza che il TT aveva riferito solo su fatti ai quali aveva preso parte e sui soggetti 5 r con i quali li aveva commessi, ma anche la valutazione dei riscontri esterni è stata condotta con prudente apprezzamento delle risultanze captative, che confortano la ricostruzione accusatoria. Non solo i giudici hanno dato atto dei riscontri forniti dagli inquirenti tedeschi, che indagando sul TT, avevano eseguito servizi di osservazione ed intercettazioni per monitorarne i movimenti, in base ai quali avevano identificato soggetti e ruoli, corrispondenti a quelli indicati dal dichiarante, ma hanno anche sottolineato la circostanza che precedenti intercettazioni a carico del TT erano state disposte in altro procedimento, avviato nel 1999, cosicché la base probatoria aveva avuto continuità per effetto di indagini autonome, poi raccordate. Hanno altresì, valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate, chiarendo che non vi era motivo di dubitare della loro genuinità e spontaneità, non potendo in alcun modo il TT sospettare di essere all'epoca sotto controllo, a maggior ragione nel corso dei colloqui con il figlio, al quale non aveva ragione di riferire fatti e circostanze non vere. Contrariamente all'assunto difensivo, tali argomentazioni logiche supportano la validità del riscontro relativo all'importazione oggetto del capo A), offerto dal colloquio del 28 gennaio 2000 con il figlio SS, nel quale sono precisi i riferimenti alla fregatura avuta in Olanda, ai tre mesi trascorsi senza guadagnare per la cattiva qualità dello stupefacente, al tentativo di piazzare il chilo a 30 milioni nella zona di Palermo, Alcamo, in modo da saldare il debito con AT e mettersi a posto, essendo esposto per 60 milioni: circostanze perfettamente corrispondenti al racconto del TT anche in relazione all'epoca dell'importazione, collocata nel settembre-ottobre 99 e pertanto, precisamente corrispondente all'arco temporale di tre mesi indicato nel colloquio. Ma, soprattutto, dall'indicazione delle zone in cui egli stesso aveva tentato invano la vendita dello stupefacente, i giudici hanno coerentemente ricavato la prova dell'arrivo del carico in Sicilia, così come riferito dal TT, e hanno ritenuto ulteriore riscontro il colloquio tra il figlio del TT ed il OL, successivo all'arresto del TT, nel corso del quale il figlio contestava all'imputato l'ondivago comportamento, in quanto adesso voleva aiutarlo, mentre due anni voleva crivellare il padre: inversione di rotta e disponibilità che il OL giustificava con la circostanza che il padre sei mesi prima aveva chiuso i conti con lui e che ha logicamente indotto i giudici a ritenere superato, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, ogni motivo di rancore nei confronti del TT. Precisamente ricostruite risultano le fasi della seconda importazione in base alle intercettazioni riportate in sentenza, corrispondenti alle dichiarazioni auto ed 6 да eteroaccusatorie del TT ed agli elementi acquisiti dalla polizia tedesca in ordine all'identificazione dei soggetti monitorati insieme al TT. Il ragionamento probatorio risulta, pertanto, coerente ed aderente alle risultanze processuali e conduce a ritenere provato il concorso dell'imputato nelle importazioni in esame, non potendo invalidarlo le assoluzioni disposte in altri procedimenti per altri imputati in forza di valutazioni diverse del materiale probatorio in relazione alla singola posizione esaminata, come correttamente argomentato dai giudici di merito.
4. Le valutazioni appena esposte rendono infondato il quinto motivo. L'intervenuta assoluzione del corriere IC MO, separatamente giudicato, non rende illogica la valutazione dei giudici di merito, che nell'affrontare detto profilo hanno ritenuto non intaccata la credibilità del TT, il quale aveva limpidamente dichiarato di non conoscere le modalità di trasporto dello stupefacente in Italia, in quanto detta fase veniva curata direttamente dal OL, che, di norma, si avvaleva di corrieri di sua fiducia. Peraltro, la valutazione risulta coerente con la formulazione dell'imputazione, che appunto individua quali corrieri il MO ed un altro soggetto, rimasto ignoto, e le conversazioni intercettate dimostrano che il MO svolse il ruolo di corriere per il trasporto dello stupefacente dall'Olanda alla Germania, mentre non documentano la fase successiva di trasporto oltre il confine tedesco sino al luogo di destinazione. Infondata è anche la censura di travisamento della prova, dietro la quale si cela la contestazione della valutazione probatoria operata dai giudici, alla quale si contrappone una valutazione alternativa, laddove la sussistenza del vizio denunciato è ravvisabile solo nel caso di ragionamento probatorio fondato su una prova inesistente o sull'omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. In particolare, è infondata è l'eccezione relativa al controllo subito dall'imputato, insieme al TT ed al CO in Trappeto, risultando chiaramente dalle sentenze che, secondo il racconto del TT il OL lo aveva cercato a San Giuseppe Jato, ove era ospite del CO, ed avevano concordato un incontro, all'esito del quale avevano subito il controllo: peraltro, la circostanza che in Trappeto avesse sede la ditta Lux del OL è elemento oggettivo, che conforta la veridicità del dichiarato.
6. Il sesto e settimo motivo sono inammissibili sia perché proposti per la prima volta con il ricorso, sia perché totalmente generici;
peraltro, è del tutto delle attenuanti generiche infondata il richiesto riconoscimento per Я 7 l'incensuratezza, a fronte della recidiva contestata e già esclusa in concreto dal primo dal primo giudice e richiamato nella sentenza impugnata. Riscontra l'assoluta infondatezza dei rilievi la circostanza che la sentenza impugnata motiva la decisione in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici giustificato lo scostamento dal minimo edittale nel determinare la base per il ruolo decisivo assunto dal OL nella conclusione dell'affare e nel dare direttive ai complici, in tal modo chiarendo la prevalenza accordata al ruolo ed all'intensità di dolo dell'imputato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 07/10/2016. Il Consigliere fensore Il Presidente Anna Criscuolo VA Conti r uti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL MA Pera Esposito 8