Sentenza 7 marzo 2013
Massime • 1
La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2013, n. 19101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19101 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 07/03/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 615
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 1948/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D.F. nato il (omesso) ;
avverso l'ordinanza del 18.12.2012 del Tribunale di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore, avv. D'Aloisi Sandro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18.12.2012 il Tribunale di Roma in parziale riforma del provvedimento del GIP del Tribunale di Roma del 30.11.2012, con il quale era stata applicata la misura cautelare della detenzione in carcere nei confronti di D.F. ,
gravemente indiziato del reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile e favoreggiamento della prostituzione, sostituiva la misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari.
Il Tribunale riteneva innanzitutto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni poste a base dell'ordinanza del GIP, disposte nell'ambito del procedimento a carico di C.R. , essendo sufficiente, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il deposito dei verbali e delle registrazioni (senza necessità quindi del decreto autorizzativo).
Peraltro, è onere della parte, che proponga questioni di legittimità dei decreti autorizzativi, produrre i decreti medesimi, chiedendone copia a norma dell'art. 116 c.p.p.. Quanto alla vicenda "de libertate", dopo aver richiamato per relationem la motivazione dell'ordinanza del GIP, rilevava il Tribunale, quanto alla contestazione di cui al capo a), che era irrilevante il dedotto rapporto sentimentale tra l'indagato e P.S. . L'indagato aveva piena consapevolezza dell'attività di meretricio, da lui favorita e sfruttata, svolta dalla ragazza, e della sua minore età (come emergeva dalle telefonate intercettate). La condotta del D. , consistita nell'accompagnare la P. sul luogo di prostituzione, nel rimanere sul posto e nel riportarla poi a casa era riconducibile all'ipotesi di favoreggiamento della prostituzione. Emergeva l'attività di sfruttamento della prostituzione della ragazza, essendo anche sotto tale profilo irrilevante il dedotto rapporto sentimentale con la ragazza. Sussisteva, poi, concreto ed attuale il pericolo di inquinamento probatorio e di condotte recidivanti;
tali esigenze cautelari potevano, però, essere salvaguardate anche con la misura degli arresti domiciliari.
2. Ricorre per cassazione D.F. , a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 270 c.p.p. e l'omessa motivazione. Con memoria difensiva, depositata all'udienza del 18.12.2012, era stata sollevata eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per il mancato deposito dei decreti autorizzativi (peraltro richiesti con istanza del 13.12.2012, rigettata però dal Presidente del Tribunale).
L'onere incombente sulla difesa, cui fa riferimento il Tribunale, non può ritenersi sussistente in relazione alla fattispecie in esame, non avendo il difensore titolo per richiedere copia degli atti di un procedimento a carico di altro indagato.
Non c'è dubbio che la mancata trasmissione dei decreti non comporti di per sè l'inutilizzabilità delle intercettazioni, sempre però che dagli atti sia possibile desumerne l'esistenza. Con il secondo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per omesso esame delle sommarie informazioni, rese al difensore da S..P. (depositate unitamente alla memoria), nelle quali la predetta chiariva i rapporti con l'indagato, escludendo che il medesimo fosse a conoscenza della minore età e che avesse sfruttato la sua attività di prostituzione.
Tale sfruttamento, peraltro, non emerge in alcun modo dagli atti;
come del resto anche il favoreggiamento (le attenzioni del D. riguardavano la P. e non la sua attività).
Con il terzo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione In ordine alle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Quanto alla omessa trasmissione del decreti di autorizzazione alle Intercettazioni telefoniche, secondo un indirizzo giurisprudenziale "Ai fini dell'adozione di una misura cautelare nessuna norma impone il deposito, ad opera del pubblico ministero, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni: infatti, gli elementi che il pubblico ministero deve presentare a norma dell'art. 291 c.p.p. sono esclusivamente quelli di natura sostanziale. Nè i decreti in questione devono essere acquisiti per il giudizio di riesame, posto che in tale sede il Pubblico Ministero deve trasmettere unicamente gli atti esibiti al momento della richiesta di applicazione della misura. La mancata previsione del dovere di disporre il detto deposito trova congrua ragione e giustificazione nella circostanza che la richiesta di una misura cautelare ben può avvenire prima della conclusione delle operazioni di intercettazione e pertanto prima ancora che sorga, ex art. 268 c.p.p., comma 4, l'obbligo di depositare in cancelleria le trascrizioni e i relativi decreti di autorizzazione, obbligo che neppure in questo momento è sanzionato a pena di nullità" (cfr. cass. pen. sez. 6 n. 1414 dell'11.4.1995;
conf. cass. sez. 6 n. 348 del 3.2.1994). E ciò pur dopo la modifica dell'art. 291 c.p.p., comma 1 (come sostituito dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 8, comma 1) - cfr. Cass. pen. sez. 1, n. 356 del
22.1.1996. "......Il mancato inserimento, tra gli atti trasmessi al giudice dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 291 c.p.p., a corredo di una richiesta di misura cautelare basata sull'esito di intercettazioni, del decreto autorizzativo all'effettuazione di queste ultime, non comporta alcuna nullità dell'ordinanza applicativa della suddetta misura, in quanto gli atti da presentare a norma della disposizione summenzionata sono solo quelli di natura sostanziale, rilevando l'eventuale inutilizzabilità delle intercettazioni unicamente ai fini della prova da valutare in giudizio".
A conclusioni diametralmente opposte perveniva un diverso orientamento giurisprudenziale, a partire dalla pronuncia a sezioni unite n. 21 del 20.11.1996, secondo cui "In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'inutilizzabilità - che è disciplinata dall'art. 271 c.p.p., siccome norma a carattere speciale, prevalente, come tale, su quella del precedente art. 191- colpisce non l'intercettazione in quanto mezzo di ricerca della prova, bensì i suoi risultati, che possono rivestire sia la natura di prova, tipica della fase del giudizio, sia quella di indizi, tipica della fase delle indagini preliminari. È invero irragionevole ricollegare la sanzione dell'inutilizzabilità a questa o a quella fase del procedimento ovvero a questo o a quel particolare tipo di violazione. E poiché tale inutilizzabilità è rilevabile d'ufficio o eccepibile ad istanza di parte in ogni stato e grado del procedimento, ne consegue che, in sede cautelare, il giudice per le indagini preliminari e quello del riesame (o dell'appello) devono esercitare il potere - dovere di verificare la legittimità delle Intercettazioni al fine di valutarne l'utilizzabilità dei risultati, e quindi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ne discende che è onere del P.M. trasmettere al GIP e, successivamente, al Tribunale della libertà in sede di riesame o di appello i decreti autorizzativi delle intercettazioni, al fine di consentire ad essi l'esercizio delle funzioni di controllo loro demandate dalla legge". Ritiene il Collegio che sia condivisibile l'orientamento per così dire "intermedio", secondo cui la mancata trasmissione dei decreti non determina la perdita di efficacia della misura, ma, se del caso, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e art.268 c.p.p., commi 1 e 3" (Cass. Pen. Sez. 1 n. 8806 del 15.2.2005 e n. 7350 del 28.1.2008) e che sia onere della parte produrre o richiedere i decreti autorizzativi medesimi.
Dall'evoluzione interpretativa successiva alla novella del 1995 emerge, invero, una "progressiva valorizzazione del ruolo del difensore che, essendo ormai a conoscenza sostanziale degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura grazie agli adempimenti esecutivi previsti dall'art. 293 c.p.p., comma 3, è responsabilizzato alla produzione vicaria, sganciata dal termine perentorio di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5, di materiale utile per la decisione in sede di riesame in coincidenza di specifiche prospettazioni fino all'udienza camerale e nel corso della stessa......." (cfr. Cass. sez. 1, n. 6618 del 17.1.2008, Rinaldi). Si è pertanto ritenuto che, al fini dell'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (Cfr. Cass.pen. Sez. Un. n.45189 del 17.11.2004). Sicché la parte che eccepisce nel procedimento "ad quem" la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso richiedendone copia ex art. 116 c.p.p.), in modo da porre il giudice in grado di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento a quo del controllo giurisdizionale prescritto dall'art.15 Cost. (cfr. Cass. Pen. Sez. 6 n. 6875 del 15.1.2009).
2.1. Il Tribunale ha correttamente rilevato che la difesa non aveva prodotto i decreti di autorizzazione alle intercettazioni, ne' aveva dimostrato di averne fatta richiesta ex art. 116 c.p.p. al giudice competente nel procedimento a carico di C.R. .
3. Quanto agli altri motivi, va ricordato, in ordine ai limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass.sez.6 n. 2146 del 25.5.1995). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati pronatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. ex multis Cass. sez. 1, n. 1769 del 23.3.1995). Sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito "la valutazione del peso probatorio" degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito "...di verificare.... se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass. sez. 4 n. 22500 del 3.5.2007).
3.1. Tanto premesso, il Tribunale ha ampiamente argomentato in ordine alle deduzioni difensive, supportate dalla documentazione (comprendente anche le dichiarazioni rese al difensore da P.S. ) allegata alla memoria. Ha ritenuto, infatti, destituita di fondamento la tesi difensiva, fondata sulla esistenza di rapporti sentimentali tra la ragazza e l'indagato e sulla non conoscenza da parte del D. della minore età della P. e che, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso, la P. medesima aveva ribadito nelle sue dichiarazioni.
I Giudici del riesame hanno invero, con motivazione puntuale ed immune da vizi, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, innanzitutto escluso che il rapporto sentimentale che legava la P. all'indagato, potesse far venir meno la configurabilità dei reati ipotizzati, essendo il predetto ben consapevole dell'attività svolta dalla ragazza che, piuttosto, favoriva e sfruttava.
Hanno poi sottolineato che la condotta posta in essere dal D. e consistita nell'accompagnare la P. sul luogo di prostituzione, nel fermarsi in zona a controllarla e nel riportarla a casa al termine del meretricio (come emergeva dall'annotazione di p.g. in atti) integrasse indubitabilmente il favoreggiamento dell'attività di prostituzione. Dalle intercettazioni emergeva inoltre, in modo inequivocabile, che l'indagato sfruttava anche la prostituzione della ragazza (tanto si evinceva chiarissimamente dalla telefonata progr. 3730/ 11 n. 87 del 7.10.2011 e dal messaggio inviato dal D. al C. in pari data). Quanto alla consapevolezza della minore età il Tribunale, disattendendo la tesi difensiva, ha evidenziato che siffatta consapevolezza risultava in modo non equivoco dalla telefonata progr. 3730/11 n.339, nel corso della quale il D. manifestava al C. la sua preoccupazione in ordine ad una possibile denuncia da parte di "B. " assumendo che la ragazza (la P. ) era minorenne.
Infine, anche in ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha adeguatamente motivato, facendo riferimento al pericolo di inquinamento delle prove ed alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, tenuto conto del contesto criminale in cui erano maturati i fatti, della prolungata attività posta in essere dall'indagato, e dalla stessa relazione "sentimentale" con la P. . Nè vi è contraddizione con la concessione degli arresti domiciliari, avendo il Tribunale ritenuto che le evidenziate esigenze potessero essere adeguatamente salvaguardate anche con una misura meno afflittiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013