Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2013, n. 19101
CASS
Sentenza 7 marzo 2013

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La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i.p. non determina la perdita di efficacia della misura ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2013, n. 19101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19101
    Data del deposito : 7 marzo 2013

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