Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2015, n. 11922
CASS
Sentenza 2 dicembre 2015

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Massime1

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari. (In motivazione, la S.C. ha precisato che è legittima la motivazione "per relationem" che risponda ai predetti parametri decisionali di ordine normativo, mentre devono ritenersi non corrispondenti all'obbligo di "autonoma valutazione", oltre alle motivazioni "graficamente assenti", quelle caratterizzate da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2015, n. 11922
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11922
Data del deposito : 2 dicembre 2015

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