Sentenza 2 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari. (In motivazione, la S.C. ha precisato che è legittima la motivazione "per relationem" che risponda ai predetti parametri decisionali di ordine normativo, mentre devono ritenersi non corrispondenti all'obbligo di "autonoma valutazione", oltre alle motivazioni "graficamente assenti", quelle caratterizzate da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente).
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1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti, mentre nel resto va rigettato. 2. Il primo motivo principale e il motivo aggiunto sono nel complesso infondati, pur presentando diversi profili di inammissibilità. Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., eccepisce la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate con i decreti rit. nn. 3619 e 3620 del 2024 (primo motivo principale e motivo aggiunto) e con i decreti rit. nn. 2872 e 3123 del 2022 (motivo aggiunto), facendo leva essenzialmente sul mancato rispetto dei contenuti minimi dei decreti e dei relativi obblighi motivazionali ex art. 266 e 267 cod. proc. pen., …
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1. La questione: il requisito, previsto a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., di autonoma valutazione del GIP rispetto alla richiesta del pubblico ministero Il Tribunale di Torino, adito quale giudice del riesame cautelare ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava un'ordinanza con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere ad una persona ritenuta gravemente indiziata dei reati di detenzione illegale e porto di una pistola e di un fucile. Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'indagato e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva vizio di motivazione nonché violazione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2015, n. 11922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11922 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2015 |
Testo completo
1 19 22/ 1 6 Ле 22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1742 Dott. Gennaro MARASCA - Presidente- Sent. n. sez. -CC 2/12/2015 Dott. Grazia LAPALORCIA - Consigliere - R.G.N. 38911/2015 Dott. Carlo ZAZA - Consigliere Dott. Grazia MICCOLI -- Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI . ha pronunciato la seguente: SENTENZA . E. sul ricorso proposto dai difensori di: BE EL, nato a [...], il [...];
1- avverso l'ordinanza del 2/7/2015 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta da BE EL avverso il provvedimento con il quale gli è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta aggravata e partecipazione ad associazione a delinquere, tutti connessi alle vicende che hanno portato la Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza, ente erogatore di attività socio-assistenziali, ad essere assoggettate a diverse procedure concorsuali e da ultima, alla fine del 2013, ad amministrazione straordinaria.
2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato a mezzo dei propri difensori articolando tre motivi.
2.1 Con il primo eccepisce la violazione degli artt. 292 comma 2 lett. c) e c-bis) e 309 comma 9 c.p.p. come modificati dalla I. n. 47/2015. Rileva in proposito il ricorrente come il Tribunale avrebbe dovuto annullare l'ordinanza genetica per il difetto di autonoma valutazione dei presupposti in grado di giustificare il disposto intervento cautelare, essendosi limitato il G.i.p., nel motivare sulla posizione dell'indagato, a riprodurre ampi stralci della richiesta del pubblico ministero, tanto da doversi ritenere perfettamente sovrapponibili i due atti sotto i profili della struttura del compendio motivazionale, della scelta degli argomenti giuridici, della giurisprudenza citata e dei termini utilizzati. In tal senso, a fronte della dedotta nullità, i giudici del riesame si sarebbero a loro volta limitati in maniera apodittica ad escludere il vizio prospettato, ritenendo peraltro di poterlo eventualmente sanare integrando l'apparato giustificativo del provvedimento impugnato, senza tenere conto della novella citata in precedenza e nemmeno dei pregressi arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto.
2.2 Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari. In particolare si lamenta l'astrattezza della valutazione relativa alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidivanza, la quale non poggerebbe su circostanze fattuali concrete ed idonee a sostenerla, nonché il difetto di qualsiasi accertamento sull'attualità dell'esigenza cautelare, solo apoditticamente affermata, nonostante le condotte illecite contestate risalgano al più tardi al 2013 e comunque l'ente sulla cui gestione il BE avrebbe influito negativamente sia da quel tempo sotto il diretto controllo di un commissario straordinario, circostanza che rende impossibile qualsiasi forma di intervento su di esso da parte dell'indagato. Ed in tal senso il Tribunale avrebbe altresì omesso di rispondere alle specifiche obiezioni svolte sul punto con il gravame di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Il primo motivo è infondato e per certi versi inammissibile.
2.1 Come ricordato dal ricorrente, la I. n. 47/2015 ha formalmente arricchito la disciplina del discorso giustificativo del provvedimento cautelare di una ulteriore regola, introducendo, nella lett. c) del secondo comma dell'art. 292 c.p.p., l'inedito obbligo di «autonoma valutazione» degli indizi e delle esigenze cautelari che legittimano l'intervento restrittivo. Obiettivo della novella è quella di impedire al giudice che dispone la cautela di assolvere l'onere motivazionale impostogli dal citato art. 292 c.p.p. limitandosi a richiamare o riprodurre gli atti d'indagine ovvero la richiesta del pubblico ministero.
2.2 La previsione di un obbligo di autonoma valutazione dei presupposti dell'intervento cautelare si traduce, però, tout court nel divieto della motivazione per relationem o di riproduzione di atti probatori o anche di parti della della richiesta del pubblico ministero, quanto, piuttosto e più semplicemente, nel condizionamento della validità del provvedimento applicativo alla dimostrazione che il giudice, nel riportarsi al contenuto di un atto del procedimento ovvero nel riprodurlo nel corpo della motivazione, ne abbia non solo preso cognizione, ma altresì effettivamente soppesato la coerenza con la decisione assunta.
2.3 In tal senso, come già è stato osservato (Sez. 6 n. 40978 del 5 settembre 2015, PM in proc. De Luca, 264657; Sez. 6, n. 45934 del 22 ottobre 2015, Perricciolo, Rv. 265068), il legislatore si è dunque limitato a ribadire in termini espliciti una delle condizioni già individuate dalla giurisprudenza di questa Corte, sulla base del quadro normativo previgente, per legittimare nell'incidente cautelare il ricorso a tali modalità di redazione dell'ordinanza applicativa. Né potrebbe essere altrimenti, giacchè tali modi di articolare la motivazione del provvedimento genetico non costituiscono un modo di argomentare il discorso giustificativo, bensì semplicemente una tecnica di redazione del testo linguistico in cui lo stesso si estrinseca. Ciò che rileva, dunque, è solo se il giudice abbia o meno motivato in maniera logica ed esauriente la sua decisione, non tanto a quale tecnica sia stata affidata tale motivazione.
2.4 Il problema è semmai quello di stabilire fino a che punto l'utilizzo di un particolare espediente redazionale sia effettivamente in grado di rivelare il percorso di elaborazione critica del materiale probatorio svolto dal giudice. Ed in tal senso, per l'appunto, la giurisprudenza ha progressivamente individuato le condizioni in presenza delle quali la tecnica adottata non si traduce nella solo apparente motivazione del provvedimento giudiziale. In altri termini, per affermare la nullità dell'ordinanza cautelare che si affidi alla presunta autoevidenza dell'informazione probatoria richiamata o riprodotta ovvero si limiti a ricopiare pedissequamente la richiesta del pubblico ministero, non era necessaria alcuna integrazione del contenuto precettivo dell'art. 292 c.p.p., atteso che l'adempimento dell'obbligo di motivazione posto dalla norma citata già comportava di per sè l'onere della dimostrazione della valutazione critica compiuta dal giudice degli elementi comprovanti l'esistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.
2.5 Assegnare dunque alla novella significati ulteriori rispetto a quelli testè illustrati non appare coerente nè al tenore letterale della locuzione introdotta dal legislatore, né alla sua intenzione di dare stabilità ai citati orientamenti giurisprudenziali.
2.6 In tal senso non è possibile tradurre, ad esempio, l'obbligo di autonoma valutazione in quello di originale esposizione degli elementi indizianti o di quelli posti alla base della sussistenza delle esigenze cautelari, come in qualche modo lo stesso ricorrente pretenderebbe. Quella proposta è operazione che non appare infatti consentita dai limiti esegetici della formula dispiegata dalla novella e che, soprattutto, perseguirebbe un risultato tanto inutile sul piano della garanzia della funzione assolta dall'obbligo di motivazione, quanto, per l'appunto, estraneo alle intenzioni legislative.
2.7 In definitiva ciò che è richiesto al giudice è di manifestare attraverso la motivazione del provvedimento cautelare rendendole così controllabili in sede di - impugnazione - le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non già di provvedere altresì ad una originale parafrasi del contenuto degli atti a contenuto probatorio sottoposti alla sua valutazione, come condivisibilmente sottolineato nel provvedimento impugnato. In breve: ciò che si è voluto precisare (rectius: ribadire) è l'obbligo di rendere esplicita proprio tale valutazione.
2.8 Così ricostruito il contenuto del requisito di autonoma valutazione e le sottese intenzioni del legislatore nel configurarlo, è quindi possibile determinare l'esatta portata dell'obbligo imposto al giudice del riesame dal nono comma dell'art. 309 c.p.p., anch'esso come novellato dalla I. n. 47/2015, che è poi la disposizione di cui il ricorrente lamenta la violazione. Sul punto la novella, nel rimodulare l'estensione dei poteri di integrazione della motivazione del provvedimento genetico assegnati al suddetto giudice, gli inibisce qualsiasi intervento di supplenza qualora questi abbia rilevato il ricordato difetto di autonomia nell'apparato giustificativo del provvedimento genetico, prevedendo come unico esito decisionale in tal caso quello dell'annullamento.
2.9 Sulla base del testo previgente della norma citata, questa Corte, pur ribadendo il dovere del giudice del riesame di integrare la motivazione dell'ordinanza applicativa risultata carente, ha provveduto nel tempo a ridimensionare il potere integrativo del giudice del riesame, distaccandosi progressivamente dalla tradizionale linea interpretativa per giungere ad affermare con sempre maggiore risolutezza che quel giudice deve annullare (e non per l'appunto integrare) il provvedimento cautelare, non solo nell'ipotesi estrema in cui la motivazione sia graficamente assente, ma altresì quando l'apparato argomentativo dello stesso nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto recepito o richiamato o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni, configurandosi in tal caso una violazione di legge (tra le altre Sez. 6 n. 25631 del 24 maggio 2012, PM in proc. Piscopo ed altri, RV. 254161; Sez. 6 n. 12032 del 4 marzo 2014, Sanjust, RV. 259462).
2.10 Anche in questo caso, dunque, deve ritenersi che il legislatore sia intervenuto per fornire al più recente orientamento interpretativo una più solida ed univoca base normativa, ritenendo più opportuno intervenire sui poteri del giudice del riesame piuttosto che prevedere un'inutile moltiplicazione dei requisiti dell'ordinanza cautelare. Conseguentemente, al di là dell'ipotesi della carenza grafica di motivazione, rimane attribuito al giudice del riesame il compito di accertare le condizioni che consentono di ritenere la stessa sostanzialmente mancante o meramente apparente;
condizioni che la novella non ha per l'appunto ritenuto opportuno codificare, rinunziando ad elaborare parametri normativi tesi a definire la soglia oltre la quale il giudice del riesame non possa più esercitare il proprio potere integrativo, che peraltro e si tratta di argomento decisivo ai fini della conferma delle conclusioni assunte il legislatore non - ha abrogato.
2.11 Conclusivamente deve dunque affermarsi che, a fronte dell'eccepita nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione degli elementi posti alla base dell'intervento cautelare, il compito del giudice dell'impugnazione, anche alla luce delle modifiche legislative menzionate, sia quello di verificare in concreto se dalla motivazione del provvedimento impugnato, al di là delle tecniche redazionali eventualmente impegnate, emerga la prova della corrispondenza del processo decisionale al parametro legale imposto.
2.12 Alla luce dei principi testè illustrati, deve dunque ritenersi che il Tribunale barese non sia venuto meno ai suoi doveri di verifica ovvero abbia travalicato i poteri conferitigli dal legislatore, come invece eccepito dal ricorrente. Infatti il provvedimento impugnato ha proceduto al vaglio della motivazione posta a fondamento del provvedimento genetico ed ha ampiamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto infondate le lamentele sulla sua incapacità di evidenziare l'autonoma valutazione compiuta dal G.i.p. del materiale indiziario e sulla ricorrenza delle esigenze cautelari prospettate con la richiesta cautelare. In tal senso il ricorrente, invece di impegnarsi nell'opera di ricostruzione dei pur anche numerosi passaggi in cui l'ordinanza cautelare ha riprodotto brani della richiesta del pubblico ministero, avrebbe dovuto analticamente confutare la valutazione compiuta dal giudice del riesame sulla effettività dell'autonomia di quella compiuta nel provvedimento genetico e non limitarsi, come invece ha fatto, all'apodittica negazione di quanto sostenuto dal Tribunale ovvero alla generica ed assertiva svalutazione dei profili di autonomia individuati.
3. Colgono invece nel segno gli altri due motivi. Ed infatti con i motivi presentati a sostegno della richiesta di riesame la difesa aveva effettivamente sottoposto al Tribunale - come lamentato nel ricorso una serie di circostanziate obiezioni tese - soprattutto ad evidenziare l'inattualità dell'enucleato pericolo di reiterazione dei reati - - nel in contestazione che non hanno trovato risposta nemmeno implicitamente provvedimento impugnato. Non di meno, come pure eccepito dal ricorrente, l'affermazione per cui nell'attualità persisterebbe il potere di controllo sul CDP da parte dell'indagato e dei suoi sodali risulta sostanzialmente apodittica e frutto di una valutazione solo parziale dei fatti esposti nell'ordinanza. Per un verso, infatti, non tiene conto di come tutti i protagonisti della vicenda anche quelli che ricoprivano ruoli - formali apicali in seno all'ente siano stati allontanati dalla sua gestione già da due anni a seguito del commissariamento del medesimo, per l'altro induce dal successivo interessamento dimostrato al contenuto dei provvedimenti adottati dal commissario effettiva capacità e concreta intenzione di intervenire sulle sorti della una Congregazione in grado di evidenziare il menzionato pericolo di recidivanza. La circostanza che la conoscenza dei suddetti provvedimenti avvenisse in "anteprima" non può ritenersi però di per sè base fattuale idonea sufficiente a sostenere il processo induttivo in mancanza di qualsiasi valutazione del loro contenuto e della indicazione delle ragioni per cui il loro possesso avrebbe potuto consentire all'indagato di influire sulla gestione dell'ente o comunque fosse rivolto a tal fine, che è per l'appunto l'oggetto della dimostrazione di cui erano gravati i giudici del riesame e che invece ha finito per costituirne in maniera come detto apodittica - l'assunto da cui ha preso le - mosse il ragionamento dei medesimi. Per il resto il discorso giustificativo si concentra così è per il su circostanze di cui non viene spiegata l'effettiva rilevanza mantenimento dell'incarico all'interno dell'Uva ovvero si traduce in generiche - annotazioni sulla personalità del BE, comunque inidonee a rivelare le ragioni che consentono di ritenere l'attualità dell'esigenza cautelare selezionata.
4. Conseguentemente le evidenziate lacune della motivazione del provvedimento impugnato ne impongono l'annullamento, limitatamente ai punti testè enucleati, con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari limitatamente alle esigenze cautelari. Così deciso il 2/12/2015 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore If Presidente Luca Pistorelli Gennaro Marasca add 2.1 MAR 2016 Mora rese IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO, Carmela Lanzuise