Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 1
In sede di applicazione o conferma della misura cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo sufficiente - in virtù della presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari contenuta nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - che egli dia atto dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'inidoneità degli elementi, eventualmente evidenziati dall'indagato o dalla sua difesa, a superare detta presunzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2016, n. 44644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44644 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
44644/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.936 Dott. Grazia LAPALORCIA -Presidente- Dott. Gerardo SABEONE CC 28/6/2016- - Consigliere - R.G.N. 18699/2016 Dott. Carlo ZAZA - Consigliere - Dott. Rosa PEZZULLO Consigliere - - Consigliere Relatore- Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: ON IO, nato ad [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 3/3/2016 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Giuseppe Musumeci, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui è stata applicata a ON IO la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso aggravata.
2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. Con il primo deduce violazione di legge eccependo l'omessa valutazione e comunque il difetto di motivazione in merito ai rilievi svolti con la memoria depositata all'udienza del 1° marzo 2016 e in particolare a quelli relativi al mancato riscontro da parte del IS delle dichiarazioni del AU (che costituisce la principale fonte dell'accusa mossa al ON) in ordine alla partecipazione dell'indagato all'incontro organizzato per dirimere i contrasti insorti con il c.d. gruppo di Giarre di cui questi sarebbe stato uno dei vertici (punto 1.2 della memoria), nonché a quelli concernenti l'incompatibilità degli ulteriori incontri che, sempre secondo il collaboratore, il ON avrebbe avuto con lo stesso AU o con suo cugino con i limiti di movimento imposti dalla misura di prevenzione cui era sottoposto nel periodo di riferimento (punto 1.4 della memoria). Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizi della motivazione, evidenziando come il Tribunale non avrebbe rilevato la contraddizione tra le dichiarazioni del citato AU e quelle dell'EL in merito al coinvolgimento dell'indagato nella gestione della sicurezza delle discoteche, attività per cui egli non risulta indagato. Con il terzo motivo vengono dedotti infine errata applicazione della legge penale ed ulteriori vizi della motivazione in ordine alla affermata sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza, tanto più a fronte di una contestazione di permanenza del reato fino al 2013 e in difetto di evidenza alcuna dell'attualità dell'affectio societatis o del coinvolgimento dello stesso nella consumazione di reati fine dell'associazione successivamente alla data suindicata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile e pertanto deve essere rigettato.
2. Il primo motivo è infondato. L'omessa valutazione di una memoria è vizio che può ritenersi sussistente solo qualora, anche senza farne espressa menzione, le argomentazioni difensive articolate con la medesima non abbiano trovato anche solo implicitamente confutazione nel corso della motivazione del provvedimento impugnato. In tal senso va allora osservato che le dichiarazioni del IS evocate dal ricorrente (ed allegate al ricorso) sono in realtà generiche nell'indicazione di chi presenziò alla 2 riunione da parte dei giarresi, specificando solo che la stessa si tenne a casa di tale Alfio. Apodittica è poi l'identificazione di tale incontro con quello di cui parla il AU, giacchè questi fa riferimento al periodo della sua latitanza mentre IS a quello in cui egli era libero, mentre che in ogni caso ce ne siano stati altri lo dimostra l'intercettazione citata nel provvedimento impugnato e non considerata dal ricorrente. Quanto invece alla mancata valutazione del fatto che l'indagato nel periodo di interesse fosse sottoposto a misura di prevenzione che non avrebbe mai violato, si tratta di obiezione di cui il ricorso non ha saputo dimostrare la decisività, dovendosi escludere che la circostanza evocata abbia le implicazioni logiche che gli attribuisce il ricorso, poichè il mancato accertamento di violazioni non esclude necessariamente che il prevenuto abbia sempre rispettato le prescrizioni imposegli. Deve dunque ritenersi irrilevante la sua mancata confutazione da parte del Tribunale.
3. Il secondo motivo è, invece, generico e manifestamente infondato nella misura in cui si limita ad evocare la presunta discordanza tra le dichiarazioni del AU e quelle dell'EL, atteso che queste ultime non vengono riportate nella loro integralità, ma solo per gli estratti menzionati nell'informativa allegata al ricorso e che non riguarda specificamente la posizione del ON. In altri termini dagli atti indicati dal ricorrente non emerge alcun effettivo contrasto tra il narrato dei due collaboranti, anche perché l'EL indica i nomi dei soggetti direttamente impegnati nella gestione e nella sicurezza delle discoteche, ma non tocca il profilo della suddivisione dei proventi, che è quello di cui tratta invece il AU e che costituiva l'oggetto del contendere con l'indagato.
4. Infondato ed a tratti manifestamente infondato è anche il terzo motivo. Il Tribunale ha fornito ampia motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, rifacendosi alla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. e rilevando come la stessa risulti ulteriormente corroborata dalla lunga lista di precedenti da cui l'indagato risulta gravato in difetto di elementi idonei a vincere la suddetta presunzione.
4.1 In tal senso deve ritenersi che il giudice del riesame abbia correttamente assolto l'onere motivazionale impostogli dalla legge processuale sul punto. Va infatti ricordato come, anche all'esito dell'intervento riformatore di cui alla I. n. 47/2015, a fronte della contestazione del reato di associazione mafiosa, l'art. 275 comma 3 c.p.p. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi 3 in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere.
4.2 Sul piano pratico, tale disciplina si traduce, da un lato, in un'inversione dell'onere probatorio in favore della pubblica accusa, che è sollevata dal dovere di dimostrare l'esistenza dei pericula libertatis e l'idoneità della sola custodia in carcere, aspetti presupposti dalla valutazione "bloccata" del legislatore;
dall'altro lato, in una semplificazione dell'impianto argomentativo dei provvedimenti de libertate ed in una marcata attenuazione dell'onere di motivazione. Come è stato efficacemente rilevato, la presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 45657 del 6 ottobre 2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 1, n. 5787 del 21 ottobre 2015, Calandrino, Rv. 265986).
4.3 L'obbligo di motivazione può così ritenersi compiutamente assolto allorquando il giudice abbia dato atto dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'assenza delle condizioni per ritenere del tutto assenti detti pericula, così da vincere la presunzione, con il corollario che spetta all'indagato confutare i presupposti e dunque dimostrare l'inesistenza in radice delle esigenze cautelari. Soltanto nel caso in cui l'indagato o la sua difesa abbiano allegato elementi di segno contrario, il giudicante sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione (ex multis e da ultima Sez. 6 n. 23012 del 20 aprile 2016, Notarianni, in motivazione).
4.4 La presunzione di cui si tratta copre tutti gli elementi connotativi delle esigenze cautelari, che il legislatore ritiene ragionevolmente sussistenti nell'attualità in ragione della specificità del titolo di reato e delle condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato (Corte cost. n.450/1995), là dove l'appartenenza ad una associazione mafiosa è un delitto di pericolo a carattere permanente, che implica un vincolo «totalizzante» di adesione ad un sodalizio caratterizzato da una particolare forza intimidatrice e da un elevato grado di diffusività» nel contesto ambientale, tali da porre a rischio, per comune sentire, primari beni individuali e collettivi (Corte cost. n. 265/2010). Come ha ribadito anche la Corte Europea per i diritti dell'uomo, la presunzione di pericolosità ha ragion d'essere alla luce "della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso", e segnatamente in considerazione del fatto 4 che la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto in questione "tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti" (Corte EDU 6 novembre 2003, Pantano
contro
Italia).
4.5 E' dunque onere della difesa evidenziare gli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità, onere che nel caso di specie il ricorrente non ha assolto. Ed infatti questi si è limitato ad eccepire il difetto della prova della permanenza del ON nell'associazione nel periodo successivo a quello in contestazione (peraltro assai recente tenuto conto del tipo di illecito e dei suoi elementi connotativi di cui si è detto in precedenza), confondendo così l'attualità dell'esigenza cautelare con quella della consumazione del reato, senza invero indicare gli specifici elementi in grado di rivelare la cessazione dei pericula evocati nel provvedimento cautelare.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 28/6/2016 Il Presidente Il Consigliere éstensore Grazia Lapalorcia Luca Pistorelli перевчие DBFOMTATA IN CANCELLERIA add 24 OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Capropia Danzuise визии 5