Sentenza 6 febbraio 2008
Massime • 1
In materia di misure cautelari, non sussiste a carico del P.M. l'onere di trasmettere, prima al giudice per le indagini preliminari e poi al tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralità, in quanto, al contrario, il P.M. è legittimato a selezionare il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice, mentre l'obbligo di una trasmissione completa ed integrale sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato e dunque per ogni atto dal quale tali elementi possano trarsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2008, n. 12080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12080 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 06/02/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 168
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 038938/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA TO, N. IL 21/12/1976;
avverso ORDINANZA del 14/08/2007 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Montagna Alfredo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 31.7.2007 il GIP del Tribunale di Salerno disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RI RO, siccome indagato del reato di tentata estorsione aggravata ex L. n. 302 del 1991, art. 7 nei confronti di SO IU e De IC MI.
Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame il RI contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 14.8.2007, depositata il 17.8.2007, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento. Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto RI RO lamentando la nullità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per mancata trasmissione ex art. 309 c.p.p., comma 5, degli atti presentati a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 1. In particolare la difesa, premesso di aver rilevato all'udienza del 14.8.2007 la nullità dell'ordinanza del GIP per la mancata trasmissione dei verbali d'interrogatorio reso dalle persone offese innanzi al P.M., del verbale di denuncia di ZI MI, nonché dell'ordinanza di custodia cautelare e della richiesta di rinvio a giudizio relativi al procedimento n. 4685/04/21 R.G.N.R., lamenta che erroneamente il Tribunale del riesame aveva ritenuto irrilevante siffatta mancata trasmissione. Sul punto la difesa contesta l'assunto dei giudici del riesame secondo cui la mancata trasmissione dei verbali delle dichiarazioni rese dai denuncianti sarebbe stata irrilevante stante l'acquisizione delle denunce dagli stessi presentate, assumendo per contro che in tal modo si era determinata l'impossibilità di valutare compiutamente la gravità. indiziaria del reato in questione;
contesta l'assunto secondo cui del pari irrilevante sarebbe stata la mancata trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese dal predetto ZI MI stante la trasfusione di tali dichiarazioni nella richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare, assumendo per contro che in tal modo si era resa impossibile la verifica della legittimità ed utilizzabilità delle stesse;
contesta infine l'assunto secondo cui la mancata trasmissione degli atti relativi al procedimento a carico dei componenti l'associazione camorristica RI - D'Agostino non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla contestazione a carico del ricorrente dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, assumendo per contro che in tal modo si era reso impossibile la verifica dell'effettiva sussistenza della aggravante in questione. Chiede pertanto l'annullamento della ordinanza impugnata. Il ricorso non è fondato.
Sul punto ritiene il Collegio di dover evidenziare che, anche dopo le modifiche introdotte con la L. 8 agosto 1995, n. 332, in tema di misure cautelari, non sussiste l'obbligo per il P.M. di trasmettere al GIP ed al Tribunale del riesame tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralità, in quanto al contrario egli può selezionare, con discrezionalità non censurabile, il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice e che ritenga necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta di applicazione di misura cautelare;
siffatto obbligo di completa trasmissione sussiste invero solo per gli elementi a favore dell'indagato, e quindi per gli atti e documenti da cui possano trarsi elementi di prova a favore dello stesso. Ciò in quanto l'espressione usata dall'art. 291 c.p.p., ("elementi su cui la richiesta si fonda"), richiamato dall'art. 309 c.p.p., comma 5, esclude che il P.M. abbia l'obbligo di porre a disposizione del giudice tutti gli atti di indagine compiuti, o comunque gli atti nella loro integralità, ben potendo egli selezionare tali atti o sottoporre solo stralci degli stessi, atteso che tale sistema non impedisce comunque lo sviluppo del contraddittorio. Con il limite, sul punto, che il materiale indiziario che il P.M. sottopone al giudice, se pur selezionato o in versione non integrale, non può essere surrogato da un documento avente già contenuto valutativo, atteso che la decisione del giudice richiesto dell'applicazione della misura cautelare si fonderebbe in tal caso non sul grado di persuasività degli atti di indagine compiuti e trasmessi, bensì sul grado di persuasività emergente dal suddetto documento valutativo.
Alla stregua di quanto sopra non pare possa dubitarsi della corretta applicazione da parte del P.M. dei principi suddetti e della non censurabilità sotto il profilo indicato della decisione del Tribunale del riesame.
Ed invero, in ordine alla mancata trasmissione da parte del P.M. dei verbali di sommarie informazioni rese dinanzi al predetto dai denuncianti De IC MI e SO IU, il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato che la ricostruzione dei fatti operata dai predetti era contenuta nelle denunce alla Polizia Giudiziaria regolarmente trasmesse ai sensi dell'art. 309 c.p.p., denunce assolutamente coerenti, precise e dettagliate che avevano chiarito la condotta del RI consentendo di rilevare l'intento decisamente estorsivo del suo intervento e delle sue richieste. A fronte di ciò assolutamente ultronea ed irrilevante si appalesa la censura relativa alla mancata trasmissione dei verbali di sommarie informazioni dagli stessi rese al Pubblico Ministero, atteso il carattere assolutamente esaustivo del contenuto delle denunce predette ed il carattere chiaramente generico ed apodittico della deduzione di parte ricorrente secondo cui il P.M. avrebbe ritenuto non sufficienti le sole denunce.
Analogamente, per quel che riguarda la mancata trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese da ZI MI, correttamente il Tribunale del riesame ha rilevato come tali dichiarazioni fossero state riportate nel corpo della richiesta di applicazione della misura formulata dal P.M. al GIP, di talché la lettura delle stesse consentiva al Tribunale del riesame la completa cognizione della dichiarazioni suddette.
Nè appare conducente il rilievo secondo cui in tal modo si svuoterebbe di contenuto il dovere di allegazione posto a carico del P.M. il quale potrebbe limitarsi a riportare il contenuto degli atti nel corpo della richiesta di applicazione della misura, impedendo ogni valutazione in ordine alla legittimità ed utilizzabilità di tali atti. Ed invero, la ratio dell'art. 291 c.p.p. che prevede la trasmissione al giudice competente degli "elementi su cui la richiesta si fonda", non attiene essenzialmente alla materialità del documento quanto, piuttosto, al suo contenuto;
sicché, allorché questo risulta inserito nel corpo della richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare, può ritenersi adempiuto l'obbligo di cui al predetto art. 291 c.p.p., ed al successivo art.309 c.p.p., comma 5, essendo stata posta la difesa in grado di prendere cognizione dell'atto in parola. E pertanto sotto un profilo contenutistico, ma del tutto aderente alla ratio della disposizione in parola, la censura mossa dalla difesa si appalesa non conducente, ed anche priva dei necessari contenuti di specificità avendo fatto genericamente riferimento ad una ipotetica inutilizzabilità del documento.
Infine, per quel che riguarda la mancata trasmissione degli atti relativi al procedimento penale iscritto al n. 4685/04/21 R.G.N.R. (concernente l'associazione camorristica RI - D'Agostino), rilevante ai fini della contestazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, osserva innanzi tutto il Collegio che il
Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla sussistenza della suddetta circostanza aggravante limitatamente al c.d. metodo mafioso, escludendo quindi l'attività di agevolazione dell'associazione camorristica RI - D'Agostino.
Alla stregua di quanto sopra si appalesa del tutto irrilevante la mancata trasmissione degli atti relativi al procedimento penale a carico dei predetti, avendo i giudici del riesame ritenuto la sussistenza di siffatta aggravante esclusivamente sotto il profilo che l'indagato avrebbe avanzato la richiesta estorsiva avvalendosi delle condizioni di intimidazione e di assoggettamento proprie delle associazioni camorristiche attraverso il sistema della richiesta di denaro per i carcerati evocando i nomi degli elementi di spicco del clan malavitoso.
Orbene, sul punto rileva il Collegio che ciò che rileva ai fini della sussistenza dell'aggravante in parola è la metodologia usata, consistente nella evocazione di un sodalizio criminale e quindi nella prospettazione della provenienza della richiesta da una organizzazione dedita al crimine;
ed in tal senso l'atteggiamento mafioso può consistere anche in una espressione semplicemente allusiva, che sia però idonea ad incutere timore con tutta la penetrante forza intimidatrice derivante dal riferimento ad una siffatta struttura criminosa.
Pertanto l'individuazione della effettiva appartenenza ad associazione camorristica dei soggetti indicati appare del tutto irrilevante, atteso che l'elemento qualificante ai fini della sussistenza della aggravante in parola è dato dalla condotta del soggetto che, nel caso di specie, con espressioni larvatamente allusive, aveva lasciato intendere il proprio inserimento in una siffatta organizzazione, e si era quindi avvalso della forza di intimidazione implicita nella prospettazione della provenienza della richiesta da tale organizzazione.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al
Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2008