Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2008, n. 12080
CASS
Sentenza 6 febbraio 2008

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In materia di misure cautelari, non sussiste a carico del P.M. l'onere di trasmettere, prima al giudice per le indagini preliminari e poi al tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralità, in quanto, al contrario, il P.M. è legittimato a selezionare il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice, mentre l'obbligo di una trasmissione completa ed integrale sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato e dunque per ogni atto dal quale tali elementi possano trarsi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2008, n. 12080
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12080
    Data del deposito : 6 febbraio 2008

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