Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 3
L'appello incidentale non è strumento autonomo di impugnazione ma ha natura accessoria rispetto a quello principale, atteso che la "ratio" dell'istituto non è quella di svolgere una funzione deterrente rispetto al gravame proposto dall'imputato ma di porsi in posizione antagonistica alle doglianze da quest'ultimo specificamente mosse. Ne consegue che l'appello incidentale non può avere ad oggetto i capi della decisione, ma neanche i punti di essa, che non siano stati investiti dall'appello principale.
È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma terzo cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere.
La disobbedienza ad un ordine militare legittimamente impartito - quando non è giustificata da ragioni di sicurezza che ne consentano la deroga - è particolarmente grave nel caso di conduzione di un velivolo, atteso il pericolo per l'incolumità pubblica che ne può conseguire.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2006, n. 40275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40275 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
ACR 4 02 75 /06 75
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Udienza pubblica del 28.9.2006
Sentenza
n. 1215
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. COCO GIOVANNI SILVIO Presidente Registro generale
2. Dott. MARINI LIONELLO Consigliere n. 3332/2006
3. Dott. CAMPANATO GRAZIANA Consigliere
4. Dott. IACOPINO SILVANA Consigliere
5. Dott. VISCONTI SERGIO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL MA, nato a [...] il [...];
imputato
2) MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore;
responsabile civile;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 3.12.2005;
sentita la relazione del consigliere dott. SERGIO VISCONTI,
udito: il P.G., in persona del dott. MARIO IANNELLI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine al concorso di colpa e alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione;
rigetto nel resto;
1 SV
per le parti civili DA La PI e BI OG l'avv. LUCA PETRUCCI che si riporta alle conclusioni scirtte che deposita unitamente alla nota spese;
per il responsabile civile l'avvocato dello Stato MAURIZIO GRECO che insiste per l'accoglimento del ricorso;
per l'imputato l'avv. DOMENICO OROPALLO che insiste per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
In data 8.8.1997 un velivolo dell'aeronautica militare, nell'effettuare una missione di navigazione VFR (visual fligh rules - regole di volo a vista) precipitò al suolo nella zona di Monte Lupone di CO, dopo avere colliso con le cime di alcuni alberi. L'aeromobile era pilotato dal comandante OL MA, e su di esso si trovavano ON LD, quale tecnico di volo e IA RI, quale navigatore. Quest'ultimo, occupando il sedile anteriore destro, veniva proiettato contro il pannello strumenti, riportava un violento traumatismo cranico facciale con emorragia cerebrale diffusa e frattura della base, lesioni che ne cagionavano la morte.
Si procedeva nei confronti di OL MA e ON LD, quest'ultimo assolto in primo grado dal delitto di omicidio colposo con sentenza passata in giudicato. Al ON era stato addebitato di non essersi allacciato le cinture di sicurezza, e di essere rovinato sul IA, favorendone il decesso. Il
giudice di primo grado ha ritenuto non provata la circostanza oggettiva descritta nel capo di imputazione, e comunque che il sediolino dove si trovava il IA non era risultato danneggiato, escludendosi quindi l'incidenza di responsabilità sull'evento letale.
2 A OL MA erano state, invece, contestate due imputazioni, che vengono riportate testualmente.
La prima è la violazione “del reato p. e p. dagli artt. 47 e 125 della legge
303/41 perché, in qualità di comandante dell'aeromobile in A.M. SIAI 208 M. comandato in missione di navigazione a vista con rotta Pratica di Mare - Aprilia -
Zona Protoni Pratica di Mare, non ottemperava senza giustificato motivo alle
---
prescrizioni di cui al relativo piano di volo, dirigendosi verso Monte Lupone di CO, senza necessità e per cause estranee al servizio stesso, non valutando adeguatamente la possibilità di manovra e di salita in relazione alle caratteristiche del mezzo aereo ed alle circostanze tutte del momento e così cagionando la caduta al suolo del velivolo stesso. Con l'aggravante del grado rivestito".
- -La seconda contestazione è la violazione degli “artt. 428 449 589 c.p., perché, quale capitano pilota dell'aeromobile SIAI 208 M. di proprietà dell'aeronautica militare italiana, in volo per una missione di navigazione VFR, con a bordo IA RI, capitano navigatore, e ON LD,
Maresciallo III° tecnico volo, per colpa consentita nell'impostare la salita in ritardo, non valutando correttamente la pendenza orografica del luogo rispetto alla potenza massima erogabile dal motore a quella quota, dopo essere entrato nella "Valle dell'inferno", che si presenta con un andamento altimetrico in costante crescita, si restringe verso la parte alta e, dopo una deviazione a destra, culminata su un crinale di sbarramento, non riusciva a superare il Monte Lupone, sito in territorio di CO, e provocava in tal modo la caduta al suolo del velivolo, dopo una serie di impatti contro la vegetazione di alto fusto, e la morte del IA che, occupando il sedile anteriore destro, a seguito dell'urto, veniva proiettato contro il pannello strumenti, riportando violento traumatismo cranico e facciale con emorragia cerebrale diffusa e frattura della base".
Con sentenza in data 11.10.2003 il Tribunale di Latina, assolveva il OL 47e dai reati di inosservanza delle istruzioni ricevute (e cioè art. 125 R.D. 20.2.1941 n. 303) perché il fatto non costituisce reato e da quello di disastro aviatorio colposo
(artt. 428 e 449 c.p.) perché il fatto non sussiste, dichiarandolo invece colpevole del delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.), e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione, con i benefici di legge, e, in solido con il responsabile civile MINISTERO DELLA DIFESA, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, e cioè i genitori della vittima IA GI
e LA IE WA, ed il fratello IA BI, da liquidarsi in separata sede,
con attribuzione di una provvisionale.
La sentenza di primo grado ha attribuito tre diverse posizioni soggettive ai componenti dell'equipaggio, ritenendo il ON destinatario del "volo di addestramento", finalità logica della utilizzazione del tipo di velivolo, e il IA persona che aveva superato il periodo di “comporto", e che, secondo le procedure previste in aeronautica, avrebbe dovuto "riallenarsi".
In ordine al mancato rispetto degli ordini di volo, il giudice di primo grado ha ritenuto che oggettivamente la violazione sussisteva, ma che alcuni mutamenti di rotta effettuati dal pilota erano già tollerati dai superiori, in quanto la programmazione di volo può subire modifiche anche ad libitum da parte del pilota.
Ciò aveva ingenerato nel pilota il convincimento che era sufficiente avvisare l'Ente di controllo per le variazioni del piano di volo, per cui il Tribunale ha ritenuto la “buona fede" del OL ed ha escluso la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
Per ciò che concerne il disastro aviatorio, il Tribunale, pur dando atto della altrui proprietà dell'aeromobile, ha ritenuto che il delitto di cui agli artt. 428 e 449
c.p., rientrando nel titolo del codice penale "delitti colposi di danno", configura un reato di pericolo concreto, nel senso di porre in pericolo l'integrità fisica di una pluralità indeterminata di persone. Nella specie, invece, trattandosi di zona pressocchè disabitata e stante l'assenza di capacità diffusiva, il pericolo si era verificato per i soli componenti l'equipaggio del velivolo, e non per la collettività. Il giudice di primo grado ha altresì precisato che il pericolo per l'equipaggio può anche consentire di ravvisare il reato di pericolo, ma, trattandosi di sole tre persone e
4 valutati i danni non rilevanti riportati dal velivolo, anche sotto tale profilo la sussistenza del reato era da escludere.
Invece, il OL è stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo, in quanto il volo, precedentemente previsto come ATZ, e cioè come limitato ad esercitazione nello spazio aereo dell'aeroporto di Pratica di Mare, da dove l'aeromobile era decollato, fu trasformato in VFR, e cioè esteso alla rotta Pratica di Mare - Aprilia - Pratoni del Vivaro - Pratica di Mare, e successivamente ancora modificato, con mera comunicazione agli organi di controllo, con una deviazione, che, escludendo il sorvolo della zona pontina, prevedeva l'attraversamento di una zona montuosa, dove il velivolo si schiantò.
Secondo il Tribunale, il OL ha affrontato il diverso percorso, che per lui costituiva una novità, senza preparazione alcuna, e senza nemmeno consultare la mappe aeronautiche, che lo avrebbero reso edotto dei rilievi orografici che l'aereo avrebbe dovuto affrontare.
Il giudice di primo grado ha altresì evidenziato il mancato rispetto della quota per sorvolare il monte Lupone, volando l'aeromobile ad un'altezza inferiore ai 500 piedi, o per elevarsi in tempo utile per sorvolare la cima, in modo da evitare che il velivolo si schiantasse al suolo, sottolineando in particolare che si trattava di montagne di altezza superiore ai 1.000 metri.
Così configurando l'errore umano, lo stesso giudice ha esaminato le cause alternative del disastro, che avrebbero potuto essere le condizioni climatiche e i guasti meccanici. Per ciò che concerne le prime, il Tribunale ha non solo precisato non esservi alcuna prova delle condizioni del "microclima”, che, per effetto di correnti discendenti, genera una repentina perdita di quota, ma soprattutto che tale fenomeno era prevedibile per le condizioni climatiche di quel luogo proprio nella giornata dell'incidente, la rotta prescelta e le caratteristiche del velivolo, tanto da costituire al più un ulteriore elemento di colpa per imprudenza e imperizia a carico dell'imputato.
In ordine ai guasti meccanici, questi erano stati esclusi dalla espletata perizia di
5 - ufficio, né potevano avere significato le circostanze che taluni inconvenienti erano stati ravvisati sullo stesso tipo di velivolo o su aeromobili dotati dello stesso motore, trattandosi al più di un solo dato statistico, che avrebbe dovuto maggiormente responsabilizzare il pilota.
Il Tribunale, nel motivare il trattamento sanzionatorio, ha poi ritenuto che la violazione delle regole di volo era addebitabile anche alla vittima. Il giudice di merito ha in particolare ritenuto che come risultato da alcune testimonianze - compito del navigatore, oltre a pianificare il volo assieme al pilota, era anche quello di "guidare" quest'ultimo in volo attraverso l'uso delle cartine aeronautiche, pacificamente non utilizzate. Il giudice di merito ha anzi ritenuto che tale omissione, incidente sull'eziologia del fatto, per omessa programmazione, è riferibile "in primis" proprio alla parte offesa navigatore in riallineamento.
Tutte le parti hanno impugnato la sentenza di primo grado.
Il P.M., con atto del 4.2.2004, ha chiesto la condanna anche per il reato di cui agli artt. 428 e 449 c.p.; con motivi aggiunti del 5.2.2004 ha chiesto che fosse modificata la pena per il delitto di omicidio colposo, nella misura richiesta dal P.G. di udienza, e comunque prossima al massimo edittale.
L'imputato ha chiesto escludersi la sua responsabilità, e, in subordine, la riduzione della pena con revoca della provvisionale, e riapertura dell'istruttoria con nuova perizia.
Il responsabile civile ha impugnato la declaratoria di responsabilità dell'imputato, e, in subordine, ha chiesto quantificarsi il concorso di colpa della vittima in misura non inferiore al 50%.
Le parti civili hanno proposto appelli incidentali, chiedendo di ritenere la responsabilità esclusiva dell'imputato e di aumentare l'entità della provvisionale, e cioè determinandola in 100.000,00 € per ciascuna di esse.
6 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 3.12.2005, ha accolto la impugnazione del P.M., dichiarando il OL colpevole anche del reato di disastro aviatorio e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Inoltre, la stessa Corte ha ritenuto di precisare che dal dispositivo risulta esattamente non attribuito alcun concorso di colpa alla vittima. Per il resto la sentenza di primo grado è stata confermata.
La sentenza di appello è, in fatto, basata sui risultati della perizia tecnica di ufficio, della quale vengono riportate interamente le conclusioni e ampi stralci̟ Gli argomenti sono in parte già espressi dal giudice di primo grado, e si ripetono in sintesi. Il OL ha effettuato il volo senza una adeguata programmazione e senza la conoscenza dello stato dei luoghi. In particolare la manovra di elevazione per superare la montagna è stata effettuata tardivamente quando non era più possibile sorvolarla, perché vista troppo tardi, e soprattutto perché non vi era stato un controllo della carta di navigazione.
Quanto ad avarie meccaniche, il perito ha specificato che nessun guasto era stato segnalato;
inoltre, dalle dichiarazioni del ON e dalla valutazione della fase di decollo ciò era da escludere. Anche la cattiva funzionalità di tali tipi di velivolo è stata ritenuta insussistente dalla Corte territoriale.
Per ciò che concerne le condizioni climatiche, è stata esclusa la sussistenza di turbolenze in base alla circostanza che il tecnico di volo ON non aveva la cintura allacciata, il che significava che non aveva avvertito nessun pericolo, confermandosi altresì le valutazioni del giudice di primo grado sullo stato dei luoghi, che comunque avrebbero consigliato maggiore prudenza al pilota.
E' stato, poi, più volte ribadito nella sentenza di appello che l'imprudenza e l'imperizia sono stati determinati, tra l'altro, dall'avere affrontato una zona a variazione altimetrica e con una orografia in costante crescita senza alcuna preparazione preventiva e non avendo a bordo una cartina. In una nota della sentenza
7 è precisato che, comunque, anche se differentemente da come valutato dal perito -
tale cartina vi era, certamente della stessa non è stato fatto uso alcuno.
Tale circostanza viene, poi, ampiamente spiegata con il fatto che per le caratteristiche del velivolo e della zona di percorrenza, il pilota e i suoi collaboratori vedevano solo una striscia di cielo azzurro, per cui la vicinanza alla terraferma è stata individuata solo in prossimità della stessa, e la manovra di risalita in emergenza, inevitabilmente tardiva per la colpevole impreparazione, non ha impedito che il velivolo urtasse dapprima contro le cime degli alberi, e poi successivamente cadesse al suolo in verticale.
Va altresì precisato che la sentenza di appello, nel descrivere le fasi precedenti e concomitanti alla caduta del velivolo, ha riportato integralmente la ricostruzione effettuata nell'elaborato peritale, tanto che ben cinque pagine della sentenza riproducono in modo fedele quanto esposto dal perito (e cioè da pag. 16 a 21 della sentenza).
In particolare, è stato ritenuto che il tardivo avvistamento della montagna viene spiegato con la circostanza che l'assetto del velivolo - come confermato anche da una prova di volo eseguita il 16 gennaio successivo - consentiva al pilota e al navigatore di vedere solo gli ostacoli al di sopra della linea di vista, tanto più che l'ala bassa e la uniformità della vegetazione non consentivano di valutare con esattezza la distanza dal terreno.
Da ciò era derivato che il OL e il IA vedevano dinanzi a sé
solo una striscia di cielo azzurro. Ciò consentiva di proseguire tranquillamente il volo, tanto più che anche le visioni laterali non creavano preoccupazioni, essendo sul lato destro la montagna più bassa rispetto alla linea dell'aeromobile, ed essendo normale che fosse più alta sul lato sinistro dove il pendio era più elevato rispetto alla quota del velivolo. Inoltre, l'architettura del velivolo (ala bassa) non consentiva di valutare a vista la distanza dal terreno.
Ne deriva che solo quando l'aereo si è trovato verso la zona più alta della cima, il pilota ha intravisto l'avvicinarsi del pendio sul lato sinistro della montagna, tanto - da essere indotto a estrarre i flaps (e cioè degli ipersostenitori costituiti da un'aletta articolata sul bordo posteriore delle ale), a cabrare ulteriormente il velivolo fino ad un assetto prossimo allo stallo, e ad urtare in assetto picchiato le cime degli alberi, mentre tentava di dirigersi oltre la vetta, dopo di che, per effetto del peso,
l'aeromobile è caduto verticalmente al suolo, schiantandosi.
Come spiegato nella parte precedente, i flaps, pur avendo la capacità di aumentare il margine utile di velocità rispetto a quella di stallo, riducono, a regime, la prestazione di salita ed il relativo angolo di rampa, come risulta dalla pubblicazione sui Fondamenti di Aeronautica Generale. Pertanto, l'estrazione e l'estensione dei flaps in parte è risultata non decisiva, e in parte tardiva, richiedendo tre secondi, là dove tra l'impatto con gli alberi e lo schiantarsi al suolo sono trascorsi meno di due secondi, essendovi una distanza di circa 37 metri.
Tale erroneo tentativo di superare la montagna, e quindi di risalita, dovuto quindi non solo, anche se principalmente, alla carente programmazione del volo, ma anche ad una manovra in contrasto con la perizia di cui avrebbe dovuto essere dotato un pilota di esperienza quale il OL, risultano, ad avviso della Corte di merito l'unica causa del verificarsi dell'incidente, addebitabile esclusivamente all'imputato,
senza alcun concorso delle altre persone presenti sul velivolo.
Nella parte iniziale di tale descrizione, il giudice di appello ha precisato che il pilota, non conoscendo il percorso per la già più volte citata omessa consultazione delle carte, avrebbe dovuto tenere presente i rilievi che si notavano in lontananza, e tenere una quota utile per superare l'ostacolo, dato che l'avvicinarsi ad esso procurava le illusioni ottiche caratteristiche del volo in montagna. Comunque, anche la stima in lontananza dell'altezza di un ostacolo non è valutabile con tranquillizzante precisione, per cui viene sempre ribadito il profilo di colpa della mancata preparazione al volo di montagna come causa dell'incidente, aggiungendosi pur semprel'assenza di perizia nella manovra di risalita.
9 In diritto, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto legittima la mancata quantificazione del concorso di colpa della vittima, dovendosi escludere, in base agli elementi forniti dall'elaborato peritale, che il IA abbia in alcun modo concorso all'erronea risalita del velivolo, non avendo alcuna possibilità di fornire un adeguato supporto al pilota. Inoltre, il IA aveva comunicato che l'immediato prosieguo del volo si sarebbe svolto mantenendo una altezza standard di 1.000 piedi dal suolo, correlativamente via via adeguando l'altezza del velivolo alle mutevoli condizioni altimetriche del suolo.
La Corte di Appello ha ritenuto, però, di non dovere riformare sul punto la sentenza impugnata, perchè "il dispositivo della sentenza stessa, in quanto destinato in via esclusiva ad esprimere le determinazioni del giudice, prevale rispetto alla motivazione ove la stessa, come nel caso, non sia stata redatta contestualmente".
In altre parole, la Corte di Appello ha ritenuto che, non essendo citato il concorso di colpa della vittima nel dispositivo della sentenza del Tribunale, ma soltanto nella motivazione della sentenza, per costante giurisprudenza, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, è il primo a prevalere.
La Corte, poi, non ha accolto l'appello dell'imputato, relativo alla formula di assoluzione dal reato di cui agli artt. 47 e 125 R.D. 303/1941, da modificarsi da "il fatto non costituisce reato" a "il fatto non sussiste", ritenendo al contrario macroscopica la responsabilità del OL per non avere ottemperato alle istruzioni ricevute, che riguardavano il rispetto dei piani e dei programmi di volo, e prima ancora la loro predisposizione, la congruità tra rotta segnalata agli organi di controllo e quella effettivamente tenuta, una condotta prudente e perita di volo.
Lo stesso giudice di appello, però, non ha sanzionato la ritenuta consumazione del reato per mancanza di appello sul punto da parte del P.M..
N 10 La provvisionale concessa in primo grado è stata ritenuta conforme ai principi civilistici, decisione comunque non impugnata con i ricorsi per cassazione.
Più rilevanti sono invece le ragioni per le quali è stato ritenuto sussistente il delitto di disastro aviatorio. La Corte di merito ha rilevato che l'art. 428 c.p. dispone la responsabilità del colpevole per il solo fatto che è stata causata per colpa la caduta di un aeromobile di altrui proprietà. In ogni caso, poi, anche a volere ritenere che la situazione di pericolo dovesse essere concreta, come affermato dal giudice di primo grado, la Corte territoriale ha assunto che nella zona vi erano i centri abitati di CO e
Norma, e che nella prima decade di agosto vi erano gitanti in montagna, tanto è vero che alcuni escursionisti rinvennero il relitto e i superstiti.
Infine, ritenuto di potere rivisitare interamente la pena per l'accoglimento del motivo di appello del P.M. relativo alla responsabilità per il delitto di cui agli artt. anche se ritenendo la circostanza irrilevante la 428 e 449 c.p., e comunque
-
legittimità di un secondo atto di impugnazione formulato dal P.M., con il quale si era chiesto l'aumento di pena, in quanto nei termini per proporre appello, la Corte di merito ha ritenuto più grave, per il minimo edittale maggiore, il reato di disastro colposo, e, valutata la consapevolezza del venir meno ai propri doveri da parte dell'imputato, ha ritenuto equa la pena base di anni uno e mesi sei di reclusione, ridotta di 1/3 per le attenuanti generiche, e nuovamente aumentata a anni uno e mesi sei per effetto della continuazione.
Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione sia
OL MA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, che il responsabile civile
Ministero della Difesa, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.
I motivi sono in parte simili, per cui, esaminando per ultimo il ricorso del responsabile civile, si farà solo richiamo a quanto già esposto nel ricorso dell'imputato, tranne le parti aventi carattere di novità.
W 11 Con il primo motivo di impugnazione, il OL ha dedotto l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, a norma degli artt.
191, 514 e 603 c.p.p., per avere la parte civile IA GI, successivamente alla sentenza di primo grado, e senza che sia stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., prodotto: a) in data 25.11.2004 note da lui stesso definite "irrituali", contenenti valutazioni sulla responsabilità dell'imputato per il reato di disastro aviatorio, ed allegando ampi stralci dell'interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari dal ricorrente;
b) in data
13.12.2004 note inviate al consigliere relatore e ai componenti del collegio di appello per escludere la responsabilità del navigatore, istanza accolta dal giudice di secondo grado;
c) in data 14.12.2004 il volume scritto dall'altra parte civile IA BI,
intitolato "Missione 933 – rispondete....in nome di mio fratello".
Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente, dopo un'analitica elencazione dei motivi di appello, ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 597
c.p.p., avendo la sentenza di appello riformato illegittimamente in peius il trattamento sazionatorio. Il ricorrente ha assunto che la nuova determinazione della pena base (un anno e sei mesi di reclusione rispetto alla pena di un anno di reclusione inflitta in primo grado), fondata sulla responsabilità esclusiva del OL, escludendo il concorso di colpa della vittima, ha violato il principio di cui all'art. 597 c.p.p..
La seconda parte del motivo di ricorso si riallaccia direttamente al terzo motivo di gravame, con il quale è stata impugnata la decisione della Corte di Appello di
Roma di rigettare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa in ordine alla richiesta del P.M. di aumentare la pena inflitta all'imputato. Il ricorrente premesso che il P.M. aveva depositato, in data 4.2.2004, un primo atto di appello, chiedendo solo la riforma della decisione di assoluzione dal reato di disastro aviatorio, e che, il giorno seguente aveva depositato altro atto intitolato "motivi aggiunti", con il quale aveva chiesto l'aumento di pena per il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) – ha
12 !
dedotto, esponendo sia l'evoluzione storica dell'istituto giuridico inerente alla presentazione di “motivi aggiunti”, sia massime giurisprudenziali, che con tali motivi non si può investire il giudice di appello della decisione su capi della sentenza assolutamente autonomi e diversi rispetto a quelli oggetto del primo atto di impugnazione.
Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 593, 597 e 654 c.p.p., nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa pronuncia in ordine alla responsabilità concorrente della vittima. Come già citato, la Corte territoriale la ha esclusa ed ha ritenuto di non doversi pronunciare sul motivo di appello delle parti civili, stante la prevalenza del dispositivo sulla sentenza. Il ricorrente ha, invece, assunto di avere eccepito: a) la carenza di legittimazione dei difensori di parte civile a proporre appello incidentale, in mancanza di idonea procura, questione che sarà ripresa nel successivo motivo di ricorso;
b) la qualificazione dell'atto come appello principale, con conseguente inammissibilità a cagione della sua tardività.
Il ricorrente ha, in primo luogo, rilevato non esservi contrasto tra dispositivo e sentenza, essendo normale non riportare nel dipositivo il concorso di colpa della vittima. Il OL ha poi assunto che la Corte di merito, affermando che "la causa del sinistro è da individuarsi nella erronea manovra di risalita su cui in nessun modo ha inciso la vittima", si è pronunciata sul ricorso delle parti civili, compromettendo la posizione dell'imputato sia in ordine alla determinazione della pena, che in relazione alle obbligazioni civili nascenti da reato, così accogliendo un appello tardivo, senza delibare le eccezioni di inammissibilità formulate dall'imputato.
Con il quinto motivo di gravame, il ricorrente ha meglio specificato l'eccezione di inammissibilità dell'appello delle parti civili, precisando, anche in base alla sentenza delle SS.UU. n. 44712 del 27.10.2004, quale sia la distinzione tra procura rilasciata per la costituzione in giudizio (art. 122 c.p.p.) e la procura per la E
rappresentanza tecnica in giudizio (art. 100 c.p.p.). In ogni caso deve potersi desumere almeno la volontà di conferire al difensore il potere di impugnazione.
Secondo il ricorrente il conferimento di tale potere non si evince dalla procura speciale in atti, e l'appello delle parti civili deve essere dichiarato inammissibile.
Per maggiore chiarezza, va precisato che gli appelli incidentali sono due. Il primo è stato depositato il 19.3.2004, nell'interesse di IA GI, padre della vittima;
il secondo, nel successivo mese di aprile, nell'interesse di LA IE
WA e IA BI, rispettivamente madre e fratello della vittima. Le procure di tutte e tre le parti civili sono allegate agli atti.
Con il sesto motivo di gravame, è stata ribadita l'eccezione secondo la quale l'appello incidentale delle parti civili doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivo ex art. 585 c.p.p., stante la sua autonomia rispetto all'appello principale. Questo motivo sarà sviluppato nel ricorso del responsabile civile.
Con il settimo motivo di ricorso, il OL ha eccepito l'inosservanza degli artt. 589, 40 e 41 c.p. in relazione al riconoscimento della responsabilità dell'imputato. Il ricorrente ha assunto: a) che il volo era stato pianificato secondo il sistema VFR e che la mancanza di cartine - peraltro smentita nella sentenza di primo grado per il loro rinvenimento non costituiva venir meno alle regole di prudenza,
-
data l'esperienza dell'equipaggio, b) che la manovra di risalita e la velocità non risultano adeguatamente accertate dal perito, che ha fornito o risposte vaghe, o addirittura favorevoli all'imputato, come sul difetto di visibilità.
Con l'ottavo motivo di impugnazione, il ricorrente ha assunto la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, essendo inadeguata la motivazione sulle eziologie alternative. In ordine ai difetti tecnici, il ricorrente ha rilevato come in generale i motori impiegati sul velivolo in questione hanno dato luogo alla c.d.
"piantata del motore", ed in particolare come dai primi accertamenti sia risultato che
14 ↓
le pale dell'elica si trovavano al di sotto del passo minimo, dal che ben si può dedurre la scarsa potenza del "gruppo motore elica". Il ricorrente ha quindi censurato la affermazione del perito, e poi del giudice di merito, secondo la quale nessun inconveniente tecnico era stato rilevato.
In ordine ai fenomeni atmosferici, è stata censurata la sentenza impugnata per avere confuso le turbolenze con i fenomeni di “microclima", che sono assolutamente imprevedibili, e che riguardano una situazione climatica circoscritta determinata da umidità, ventilazione, pressione, temperatura, in conseguenza dei quali il veicolo incontra una sensibile ascendenza e forte vento contrario, con tendenza quindi a salire, riducendo motore e a picchiare. Dopo pochi secondi, però, si verifica una forte discendenza che il rapido aumento dei motori e la portanza possono anche non essere sufficienti a recuperare il controllo del velivolo, che cadrà parabolicamente verso il suolo. La censura del ricorrente riguarda il non avere preso in considerazione la Corte territoriale tale fenomeno, assolutamente imprevedibile, e di averlo anzi confuso con normali turbolenze.
Con il nono motivo di ricorso il OL ha censurato la decisione di rigetto della istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non disponendo la richiesta perizia collegiale.
Con il decimo motivo di impugnazione il ricorrente ha censurato la sentenza gravata per erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt. 428 e
449 c.p.. Il ricorrente ha assunto che la previsione normativa ("chiunque cagiona la caduta di aeromobile di altrui proprietà") va contemperata con al definizione di
"disastro" per cui deve necessariamente sussistere un allarme e un pericolo per la pubblica incolumità. Il OL, poi, in relazione alle argomentazioni esposte in sentenza sul pericolo concreto, che era stato escluso dal giudice di primo grado, ha dedotto che nella motivazione della sentenza impugnata non è precisato dove si trovassero i paesi vicini. Inoltre, il ricorrente ha fatto notare che il luogo della caduta dell'aereo non era percorribile con strade, tanto che i soccorritori militari non sono riusciti ad arrivarci il giorno stesso dell'incidente. Infine, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto condotta prudente del pilota quella di portarsi, in caso di caduta di un aeromobile, in luoghi che hanno le caratteristiche simili a quello dove è
precipitato il velivolo comandato dal OL.
Con l'undicesimo motivo di impugnazione, il ricorrente ha eccepito l'erronea applicazione della legge penale, per non avere la Corte di merito accolto il motivo di appello riguardante la formula di proscioglimento per il reato di cui agli artt. 47 e 125 dei codici penali militari di pace e di guerra, ritenendone anzi la sussistenza, e la non punibilità solo perché il P.M. non aveva proposto appello.
Contestando le ragioni della sentenza di merito e cioè il mancato rispetto dei
―
programmi e dei piani di volo, l'inadeguata predisposizione, la deviazione della rotta rispetto a quelle segnalata, e l'imprudenza e l'imperizia nella scelta della quota – il
--
ricorrente ha assunto che il programma comprende solo il nominativo e il tipo della missione, la composizione dell'equipaggio, il tipo di aeromobile da utilizzare, l'orario di decollo e di rientro. Infine, viene scelta la tipologia della missione, che può essere
ATZ o VFR, e, nella specie, è pacifico che 1'8.8.1997 si era trattato di un volo VFR.
Con il dodicesimo ed ultimo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esclusione di colpe concorrenti e al nesso di causalità. Il OL ha ricordato che la inosservanza delle istruzioni ricevute, la mancata programmazione del volo e l'omesso uso di cartine, mentre per lui sono state considerate condotte imprudenti che hanno causato l'evento, per gli altri componenti dell'equipaggio sono state ritenute “mere occasioni" ed il loro concorso nella produzione dell'evento è stato illogicamente escluso solo per non avere contribuito all'errore di risalita nel tentativo di superare il crinale del monte. Anche a questo motivo dedicherà particolare attenzione il responsabile civile, peraltro assumendo una più ampia responsabilità della vittima.
Anche il responsabile civile MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del
Ministro pro tempore, ha chiesto l'annullamento della succitata sentenza di appello per vari motivi.
Il primo motivo di ricorso riguarda anch'esso l'irrituale acquisizione di documenti, eccependo altresì l'abnormità del provvedimento e la suggestione di alcune espressioni contenute nel libro di BI IA "Missione 933 rispondete....in nome di mio fratello", in violazione così, oltre che dell'art. 191
c.p.p., anche dell'art. 234, 3° comma, codice di rito, e dell'art. 24 Cost.. In particolare
è richiamata la circostanza che risulta scritto che il libro è destinato a "sensibilizzare chi di dovere".
Con il secondo e il quarto motivo viene censurata la motivazione con riguardo all'inesistenza di difetti tecnici, che invece erano stati evidenziati per velivoli analoghi, dalle testimonianze di parecchi piloti, in particolare i cali di potenza, non essendo determinante la ritenuta tranquillità dei componenti l'equipaggio.
Con il terzo motivo di gravame si censura il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con espletamento di nuova perizia di ufficio.
Con il quinto motivo di gravame si censura la ritenuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 428 e 449 c.p. per le medesime ragioni sostenute nel ricorso proposto dall'imputato. ?
Con il sesto motivo di impugnazione è stata ribadita l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale delle parti civili, in primo luogo, perché tardivo, costituendo un autonomo atto di impugnazione. Si è poi posto in evidenza come tale impugnazione inammissibile abbia portato ad una reformatio in peius della sentenza di primo grado, non potendo accadere diversamente per essere stato chiesto il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del pilota OL in ordine al decesso dei IA RI.
Secondo il ricorrente non vi è dubbio che la domanda di modifica della sentenza di primo grado andava formulata con appello principale, e che quindi il proposto appello incidentale è da ritenersi tardivo. Altri rilievi per avvalorare tale tesi sono: a) il ribadire che l'accoglimento dell'appello ha portato ad un aumento della pena inflitta all'imputato; b) che nessuna motivazione è stata redatta in ordine all'eccezione di inammissibilità proposta da imputato e responsabile civile, sì da configurare una nullità a norma dell'art. 178 lett. b) e c) c.p.p., (il ricorrente non specifica, ma appare chiaro il richiamo all'art. 125, 3° comma, c.p.p.), non conoscendosi la ragione per cui l'eccezione è stata disattesa.
Con il settimo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale escluso la corresponsabilità della vittima nella fase antecedente al ritenuto errore del pilota nel far risalire il velivolo, pur ritenendo il
OL colpevole per altre condotte precedenti attribuibili anche al IA.
Da ciò si desume che nella sentenza di primo grado non vi sia stata alcun contrasto tra dispositivo e sentenza, e ciò è ribadito nella parte finale della motivazione della sentenza di appello, in cui si dà atto che il giudice di primo grado ha determinato la pena tenendo conto della circostanza che non vi furono contrasti nella determinazione delle modalità del volo. Pertanto, è stato rilevato che la circostanza del mancato concorso abbia contribuito a far aumentare la pena inflitta all'imputato. Infine, è stato sottolineato come il responsabile civile abbia solo chiesto la correzione dell'errore materiale nella mancata determinazione del concorso, ritenendo quindi pacifica la $
corrispondenza tra dispositivo e sentenza. Una ulteriore osservazione sul punto è
contenuta nel nono ed ultimo motivo di ricorso.
Con l'ottavo motivo di impugnazione, è stata eccepita l'abnormità del provvedimento nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità dell'imputato anche in ordine al reato militare per il quale era stato assolto con sentenza non impugnata da parte del P.M.. Tali elementi sono stati poi anche valutati per quantificare la pena da secondo il ricorrente costituisce abnomità dalla infliggere all'imputato, e ciò - sentenza, come ritenuto anche dal giudice di legittimità con la sentenza della 6°
sezione n. 9885 del 1995.
Con il nono ed ultimo motivo di ricorso è stata censurata la ritenuta assenza di colpa della vittima sotto un altro profilo. Essendo il navigatore colui che assiste il pilota durante il volo e che ha il compito di tracciare la rotta e fornire le indicazioni utili a seguirla, è attribuibile anche a lui il ritenuto errore nella manovra di risalita, avendo il compito di fare mantenere al velivolo una certa rotta ed una certa quota, separando l'aereo dagli ostacoli. Pertanto, a parte le condotte pregresse, anch'esse attribuibili alla vittima, secondo il ricorrente il IA ha anche contribuito alla ritenuta errata manovra di risalita dell'aeromobile.
Motivi della decisione
I numerosi motivi di impugnazione necessitano da un lato di una trattazione unitaria, allorché si tratti di censure comunemente formulate da entrambi i ricorrenti
(imputato e responsabile civile), e dall'altro della riformulazione di una "scaletta" che rispetti il carattere di priorità dell'esame di alcuni motivi rispetto ad altri.
19 +
Preliminare è l'eccezione formulata dal difensore dell'imputato all'odierna udienza, secondo la quale le sospensioni della prescrizione, verificatesi ex art. 159
c.p., e che ne hanno fatto slittare il termine al 4.10.2006, andavano dichiarate.
L'eccezione è destituita di fondamento, in quanto la sospensione del termine deriva "ex lege", per cui la sua applicazione non necessita di alcun provvedimento specifico. D'altronde, diversamente da quanto sostenuto dal difensore del OL, né la norma applicabile al momento dei fatti, né quella modificata ex art. 7 legge n.
251/2005, comunque ininfluente sul punto in questione, non potendosene anticipare la vigenza allorché il magistrato di merito ha provveduto, prevedono un tale obbligo per il magistrato che rinvia l'udienza per impedimento dell'imputato ovvero del difensore o su richiesta di quest'ultimo.
Secondo il Collegio, poi, i primi motivi di ricorso da esaminare riguardano la legittimità degli appelli del P.M. e delle parti civili, e su tali punti la conclusione non può che essere affermativa.
Non vi è alcun dubbio che entrambi gli atti di appello del P.M. sono ammissibili, essendo stato il primo depositato il 4.2.2004, e il secondo il 5.2.2004.
Essendo la sentenza stata depositata il 30.12.2003, e cioè nel termine che il Giudice monocratico aveva fissato con dispositivo ex art. 544, 3° comma, c.p.p., il termine per impugnare era di 45 giorni dalla data di deposito della sentenza a norma dell'art. 585, 1° comma, lett. c), e 2° comma, lett. c) c.p.p., per cui entrambi gli atti di impugnazione sono stati depositati ampiamente nel termine di legge.
Né, nella specie, si può dubitare che il secondo atto di appello non costituisca meri "motivi aggiunti" (al di là della denominazione data), ma autonoma impugnazione, pur essendo la questione irrilevante, avendo la Corte di Appello accolto le ragioni esposte dal pubblico ministero con l'atto di gravame depositato il
4.2.2004, con il quale si chiedeva la condanna del OL anche per il delitto di disastro aviatorio e la sua condanna alla pena che sarebbe stata richiesta dal
Procuratore Generale territoriale in udienza.
20 5 Ma, il trattamento sanzionatorio sarà oggetto di una più ampia disamina nella parte successiva di questa sentenza. Quel che a questo punto va precisato, è solo che, finchè non sia interamente decorso il termine per proporre la impugnazione, la medesima parte processuale (sia imputato, parte civile o responsabile civile) che presenti ulteriori motivi, non incorre nel limite della presentazione di motivi aggiunti ex art. 585, 4° comma, c.p.p., e quindi vincolati ai capi e ai punti dell'originario atto di gravame (Cass. Sez. 4°, 2.2.2005 n. 3453, Nwobodo ed altri;
Cass. Sez. 2°
4.11.2003 n. 45739, Marzullo).
Infatti, per i motivi aggiunti o nuovi di cui al 4° comma dell'art. 585 il termine di presentazione è fino a quindici giorni prima dell'udienza, e il loro scopo è quello di meglio illustrare le ragioni di gravame già dedotte, nel caso anche con argomenti nuovi, ma che non travalichino i capi e i punti dell'originario atto di gravame.
La presentazione, invece, di un ulteriore atto di gravame nei termini previsti dall'art. 585, 1° e 2° comma, c.p.p. incontra invece il solo limite del riferimento al contenuto o all'omissione di contenuto del provvedimento impugnato, non essendo logico, né previsto da alcuna norma che la sollecita e anticipata presentazione dell'atto di impugnazione pregiudichi in maniera definitiva la proposizione di questioni che la parte aveva ancora diritto di proporre per censurare la decisione gravata, non essendo scaduto il termine, nella specie, per l'appello; diversamente si apporrebbe un illegittimo limite alla cognizione del procedimento di impugnazione,
pur in presenza di gravami tempestivamente proposti.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per i due appelli proposti dalle parti civili. I ricorrenti censurano sia la validità della procura speciale per impugnare, sia il diritto degli appellanti di proporre le impugnazioni con appelli incidentali, come hanno fatto.
In ordine alla prima questione, si osserva che la parte civile IA
GI, dopo avere inizialmente conferito l'incarico all'avv. PATANE' Francesco, ha, prima della conclusione del giudizio di primo grado, in data 16.7.2001, rilasciato
21 B altra procura in sostituzione all'avv. ARCHIDIACONO Renato "per eventuali fasi ed ulteriori gradi del giudizio". Le altre parti civili, LA IE DA e IA BI, dopo avere inizialmente nominato l'avv. TAORMINA Carlo, in data 11.3.2003, hanno nominato in sostituzione l'avv. PETRUCCI Luca, conferendogli il mandato "anche ulteriori per gradi del giudizio". Le procure così rilasciate sono senz'altro idonee, secondo l'orientamento giurisprudenziale vigente, per ritenere conferito il potere di impugnazione. Infatti, le sezioni unite di questa Corte, risolvendo un conflitto molto rilevante tra decisioni contrastanti, con la sentenza n. 44712 del 27.10.2004, hanno ritenuto che “è
legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100, comma 3, c.p.p., può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte desunta dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere”.
Come hanno con divisibilmente ritenuto le SS.UU., non sembra invece poter sussistere dubbio che quando si usano formule generiche, ma certamente tali da ritenere che la procura valga anche per il giudizio di appello (come ad esempio "per tutti i gradi di giudizio", "in ogni stato e grado del procedimento") la presunzione di cui alla norma sia vinta. L'impiego, in altre parole, della stessa terminologia fatta propria dal tenore del terzo comma dell'art. 100 ("grado" di processo), ancorché non vi sia menzionata la parola "appello", conferisce alla procura il potere di spiegare che talune l'efficacia anche per l'ulteriore fase del procedimento. Il riferimento
-
decisioni utilizzano per contrastare tale conclusione - al principio di "immanenza" (o meglio, di permanenza) degli effetti della costituzione di parte civile si palesa incongruo e non pertinente, poiché confonde l'atto di impugnazione con la partecipazione della parte civile al giudizio, che è concetto diverso. E, del resto, anche il giudice delle leggi opina che la procura ad litem per la rappresentanza "nel presente e negli eventuali gradi del giudizio" debba essere considerata procura speciale a proporre appello (v. ord. n. 66 del 24 febbraio 1995). A non diversa conclusione deve pervenirsi se nel contesto dell'atto si precisa che la procura viene conferita "per il presente processo" (o si usano in alternativa altri sinonimi come
"giudizio", "procedimento", "causa", "controversia", ecc..., dovendosi dare per acquisito il concetto di equivalenza, ai fini che qui interessano, delle anzidette locuzioni, non esistendo nel codice di rito - tanto penale che civile - una definizione legale delle stesse). Anche in questi casi appare evidente la manifestazione di volontà della parte di estendere l'efficacia e la validità della procura anche al secondo grado,
dato che il processo, il giudizio, la causa si articolano in più gradi.
Ne consegue che le formule "per gli ulteriori gradi del giudizio", contenute in entrambi i mandati rilasciati ai difensori delle parti civili, sono senz'altro ampiamente idonee per legittimare il diritto a proporre appello.
Per ciò che concerne la legittimità degli appelli incidentali, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità sul punto non è univoca. Secondo un primo orientamento, "in tema di appello incidentale, pur dovendo tale forma di impugnazione rimanere confinata nell'ambito dei capi della sentenza investiti dall'appello principale, può ammettersi una diversità di oggetto tra i due gravami, nel senso che l'appello incidentale può riguardare anche punti della decisione rientranti nel medesimo capo oggetto della impugnazione principale ma da quest'ultimo non investiti. Ed infatti, ove l'appello incidentale dovesse limitarsi, oltre che ai capi, anche ai punti della decisioni toccati dall'appello principale, esso finirebbe per non svolgere alcuna reale funzione, essendo le parti comunque legittimate a contrastare le iniziative processuali avversarie e a prospettare in ogni fase del processo le ragioni rispettive" (Cass. 19.1.1998 n. 51116; conforme Cass. 24.10.2002 n. 5357).
Ma il più recente orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che "l'appello incidentale non è strumento autonomo di impugnazione ma ha natura accessoria rispetto a quello principale, atteso che la ratio dell'istituto non è quella di svolgere una funzione deterrente rispetto al gravame proposto dall'imputato ma di porsi in posizione antagonistica alle doglianze da quest'ultimo specificamente mosse. Ne consegue che l'appello incidentale non può avere ad oggetto i capi della decisione, ma neanche i punti di essa, che non siano stati investiti dall'appello principale" (Cass.
16.12.2004 n. 431; conformi Cass.
2.12.1999 n. 1710; Cass. 22.2.2006 n. 13660).
Pur aderendo il Collegio a tale più restrittiva interpretazione, non vi è dubbio che nella specie, gli appelli incidentali, con i quali si è chiesto di ritenere l'esclusiva responsabilità dell'imputato e l'aumento della provvisionale, derivano da capi e punti contenuti negli appelli principali. Infatti, sia l'imputato che il responsabile civile avevano appellato in ordine alla responsabilità univoca del OL, e il responsabile civile aveva anche chiesto di quantificare il concorso della colpa della vittima in misura non inferiore al 50%.
Infine, l'imputato aveva chiesto la revoca della provvisionale, per cui non vi è dubbio alcuno che le richieste delle parti civili di ritenere la responsabilità esclusiva del OL e di aumentare l'entità della provvisionale si sostanziano in argomentazioni tese a paralizzare le impugnazioni delle altre parti processuali, apparendo appena il caso di ricordare che l'argomento principale - e pressocchè unico, data la scarsa rilevanza della modifica della provvisionale sollevato dai
-
difensori di parte civile, e cioè quello di ritenere la responsabilità esclusiva del
OL si sostanzia nella richiesta di confermare quanto (seppure erroneamente) era a loro ritenuto risultare dalla lettura del dispositivo.
Motivo di ricorso di minore rilievo è il primo proposto da entrambi i ricorrenti,
e cioè la illegittima acquisizione di documentazione proveniente direttamente dalle parti civili, effettuata in violazione dell'art. 603 c.p.p..
Infatti, la motivazione della sentenza di appello non fa alcun ricorso agli argomenti desumibili dalle produzioni delle parti civili, peraltro senza l'intervento dei difensori, né alcun suggestione si evince nella decisione della Corte di Appello attraverso espressioni, come quella citata "responsabilizzare chi di dovere", che
24 →
ovviamente non può costituire seriamente una forma di intimidazione, o quanto meno di imbarazzo, per i magistrati di appello.
Pertanto, la pur illegittima acquisizione è del tutto ininfluente ai fini della decisione. In questa sede per un solo eccesso di precisione, pervenendosi poi ad una sentenza di annullamento con rinvio, va chiarito che il giudice di rinvio non dovrà
far uso di tali documenti.
Sia l'imputato che il responsabile civile MINISTERO DELLA DIFESA hanno impugnato la declaratoria di responsabilità in ordine ai reati per i quali il OL è stato condannato, sia il rigetto della istanza di modifica della formula di assoluzione per il reato militare.
Va subito precisato che i motivi di ricorso, ancorché esposti con notevole ricchezza di particolari e con ampia capacità espositiva, si sostanziano prevalentemente in censure di fatto, non sindacabili in sede di legittimità.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n.
6402/1997).
Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione
è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
25 . Il riferimento dell'art. 606 lett. e) c.p.p. alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, la prima questione attiene alla ricostruzione dell'incidente. Sul punto le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado sono concordi, e motivate non solo in modo ampio e logico, ma addirittura pregevole.
Determinante è senza dubbio la effettuata perizia, in quanto, versando in materie tecniche e di particolare specializzazione è evidente che l'elaborato di un esperto in materia rappresenta un determinante punto di riferimento, soprattutto se
-
come si verifica nella specie le argomentazioni a sostegno delle conclusioni contenute nella relazione sono suffragate da valutazioni complete sulla dinamica dell'incidente e sull'effettivo svolgersi dei fatti.
Va ricordato che la descrizione dell'incidente è riportata nella pagg. da 2 a 6 di questa sentenza per ciò che concerne la motivazione del Tribunale, e dalle pagg. 7 a
10 in riferimento alla motivazione della sentenza della Corte di Appello.
Entrambe le sentenze hanno individuato tre specifici profili di colpa attribuibili al OL, causa sia del disastro aviatorio che dell'omicidio colposo, e cioè: a)
l'avere modificato il piano di volo, recandosi in una zona a lui sconosciuta;
b) non avere consultato le mappe, pur trattandosi di zona montuosa, e volando a bassa quota;
c) avere sbagliato la manovra di risalita, sia per mancata tempestiva percezione del pericolo, sia per imperizia nel pur breve lasso di tempo avuto a disposizione dall'individuazione della montagna, causando così l'impatto con gli alberi, la caduta al suolo del velivolo, e la morte del IA.
Essendo il OL il comandante e il pilota del velivolo, non vi è dubbio che a lui, prima di ogni altra persona, spettava l'osservanza delle norme di diligenza, prudenza e perizia, che ha violato in modo eclatante, sì che la maldestra conduzione dell'aeromobile, l'assenza di programmazione, e la superficialità nell'affrontare rotte non conosciute si pongono come antecedente causale dell'incidente di indubbia rilevanza penale a norma dell'art. 40 c.p..
Le pur articolatissime censure dei ricorrenti non solo riguardano questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, in presenza di motivazioni ampie e logiche delle sentenze impugnate, ma non sono neanche convincenti nella proposizione della diversa ricostruzione dei fatti che hanno causato il grave incidente.
Entrambi i giudici di merito hanno anche motivato in modo adeguato, logico e corretto in ordine alle prospettate cause alternative dell'incidente, escludendole tutte con argomentazioni più che credibili e, comunque, ricorrendo a motivazioni di estrema logicità, sì da sottrarsi ad ogni censura da parte del giudice di legittimità.
Per ciò che concerne i difetti tecnici, i ricorrenti espongono circostanze che sono prive di specificità in relazione al caso concreto, e riguardano presunti difetti di costruzione dei velivoli, o meglio dei motori dei velivoli, che avrebbero potuto costituire causa del sinistro.
Tale eventualità, come è stato esattamente ritenuto soprattutto dal Tribunale, avrebbe solo un rilievo statistico, ma nella fattispecie il perito ha escluso che il precipitare al suolo dell'aeromobile sia stato causato da avarie meccaniche, e come esattamente osservato la cognizione di una difettosa costruzione di alcuni mezzi,
-
non ravvisabile comunque nel caso di specie, avrebbe dovuto maggiormente responsabilizzare il pilota, dedicatosi invece ad una superficiale conduzione del velivolo, con deviazioni di rotta, mancata consultazione della mappe, e disinteresse per gli ostacoli che si potevano incontrare.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per il fenomeno del "microclima", esposto dai ricorrenti in termini di pura ipotesi senza alcuna relazione con la situazione di fatto accertata dal perito il giorno dell'incidente. Si tratta, pertanto, di deduzioni difensive che, pur non potendosi definire generiche, in quanto esposte con analitica diligenza, sono comunque infondate, perché manca la necessaria relazione B
tra la descrizione del fenomeno atmosferico, astrattamente possibile, e il suo effettivo verificarsi nel giorno e nella zona dell'incidente, circostanza non solo non provata, ma addirittura esclusa dal convincente elaborato peritale, frutto di una notevole conoscenza dei principi scientifici e tecnici riguardanti il sinistro in esame.
Prima di trattare le censure in diritto avverso la configurazione dei singoli reati, va disatteso anche il motivo di ricorso attinente alla violazione dell'art. 603 c.p.p. per essere stata disattesa l'istanza di rinnovamento dell'istruttoria con l'espletamento di una nuova perizia collegiale.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza Panigoni del
24.1.1996, hanno ritenuto che “anche nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (conformi
Cass. 26.4.2000, Accettola;
Cass. 21.4.1999, Jovino;
Cass. 26.5.1998, Renzi;
Cass.
12.3.1998, Fiore).
Nella specie, la completezza dell'istruttoria, e le convincenti conclusioni del perito rendevano superflua ogni ulteriore indagine, che certamente non avrebbe potuto modificare la decisione in ordine alla declaratoria di responsabilità del
OL.
Ad avviso del Collegio, le censure in diritto inerenti ai vari reati addebitati al ricorrente imputato non sono fondate. Va premesso che le censure riguardanti il delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) sono sostanzialmente solo in fatto, e riguardano gli argomenti già svolti, in quanto è evidente che - sussistendo la colpa dell'imputato e il nesso di causalità tra la condotta punibile e l'evento nessuna ulteriore questione in diritto poteva essere proposta in relazione all'addebitabilità al ricorrente dell'evento letale.
28 W +
Per ciò che concerne il delitto di disastro aviatorio colposo (artt. 428 e 449
c.p.), questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "il delitto di disastro colposo di cui all'art. 449 cod. pen. richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerate al riguardo;
è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti;
ed, inoltre, l'effettività della capacità diffusiva del nocumento
(c.d. pericolo comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l'evento dannoso non si è verificato" (Cass.
3.3.2000 n. 5820; conformi Cass.
7.2.2003 n. 22350; Cass.
25.6.2003 n. 30216).
Ne consegue, quindi, che non si aderisce alla tesi secondo la quale sarebbe sufficiente la "altrui proprietà" per configurare il delitto in esame. Trattandosi di delitti colposi di comune pericolo, è necessario che sia messa in pericolo la pubblica incolumità, non essendo sufficiente la mera caduta di un aeromobile, che, in determinate circostanze (per fare un paradosso, con il solo pilota a bordo, e nel mezzo di un oceano), non costituirebbe reato, ma solo il sorgere di responsabilità civili nei confronti del proprietario del mezzo.
Il legislatore ha disposto che elemento essenziale del delitto di cui all'art. 449
c.p. fosse il pericolo per la pubblica incolumità, come è dimostrato dalla irrilevanza di un incendio di modeste proporzioni, facile da spegnere e in zona disabitata.
Ciò ovviamente si concilia con i principi generali che ispirano proprio la previsione delle sanzioni penali, non tanto in una ottica di mera tutela di diritti privati, quanto piuttosto in quella di salvaguardia dell'interesse pubblico o collettivo, che può essere scalfito o addirittura compromesso dal compimento di atti, anche se colposi, inconciliabili con il permanere di tale ordinato sistema generale di 29 W " coesistenza. I diritti privati, come pure quello della proprietà, peraltro costituzionalmente tutelato (art. 42 Cost.), possono trovare tutela nel sistema penale solo nella ipotesi di coincidenza con la tutela di un interesse più generale, riferendosi peraltro prevalentemente a reati dolosi, che pongono in pericolo la sociale convivenza.
Appare, pertanto, condivisibile l'orientamento giurisprudenziale citato, tendente a configurare il delitto di disastro aviatorio colposo solo quando sia messa in pericolo la pubblica incolumità.
Nella specie, si sono avute due sentenze contrastanti, in quanto quella del
Tribunale ha ritenuto non sussistere il reato, essendo il velivolo caduto in zona disabitata e stante l'assenza di capacità diffusiva. La Corte di Appello ha invece ritenuto che nella zona vi sono due centri abitati (CO e Norma), e nel periodo estivo la zona è frequentata da turisti, tanto che degli escursionisti sono stati i primi a rinvenire i superstiti e il relitto.
In tema di riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, dopo un circoscritto contrasto giurisprudenziale, il giudice di legittimità è ormai orientato nel senso che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Cass. Sezioni unite
12.7.2005 n. 33748; Cass. 29.11.2004 n. 7630; Cass. 20.4.2005 n. 6221; Cass.
9.6.2005 n. 28583; Cass. 11.11.2005 n. 746). Nella specie, trattandosi di una interpretazione di diritto esattamente resa in entrambe le sentenze, la riforma della sentenza di primo grado si è basata su una valutazione di fatto, la quale, essendo stata correttamente motivata in sede di appello, con l'indicazione di circostanze specifiche, consente di ritenere non censurabile la decisione della Corte territoriale.
L'avere, infatti, indicato dettagliatamente i centri abitati prossimi al luogo di caduta del velivolo e l'avere esattamente precisato che le prime persone a reperire superstiti e relitto furono degli escursionisti costituiscono circostanze idonee a valorizzare l'elemento decisivo del "concreto pericolo" per la configurazione del reato di cui agli artt. 428 e 449 c.p., sicchè la censura alla decisione di primo grado è specifica con riferimento alle ragioni di una diversa valutazione di fatto, in ordine alla quale il giudice di legittimità sarebbe potuto intervenire solo per una carenza di motivazione (anche parziale, nel senso di una critica non sufficiente alla sentenza di primo grado), nella fattispecie certamente non ravvisabile.
Anche le osservazioni inerenti al reato di cui agli artt. 47 e 125 della legge
20.2.1941 n. 303 (codice penale militare di pace) sono puntuali e condivisibili. L'art. 125 punisce l'incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, e l'art. 47 specifica che la sanzione è applicabile a chi mette in pericolo l'incolumità pubblica.
Il giudice di primo grado ha assolto il OL perché il fatto non costituisce reato, assumendo che, anche se ovviamente la violazione sussisteva, non si ravvisa il dolo, in quanto alcuni mutamenti di rotta erano stati già tollerati dai superiori, con modifiche ad libitum da parte dei piloti.
Come ha esattamente osservato la Corte di Appello, solo la mancata impugnazione da parte del pubblico ministero ha impedito che il OL fosse dichiarato colpevole del reato di mancato rispetto degli ordini di volo. Non solo il reato ha una sua struttura che non ammette deroghe in forza di consuetudini, ma, in particolare, la legittimazione data dal giudice di primo grado a disobbedienze foriere (come si è verificato nella specie) di gravi conseguenze costituisce una valutazione senza dubbio censurabile e non ammissibile sia per le mansioni esercitate dal
OL, responsabile dell'aereo, dell'equipaggio, e anche della pubblica incolumità, tutti messi concretamente in pericolo.
Gli ordini militari costituiscono già di per sé una categoria di imposizioni alle quali il destinatario dell'ordine deve obbedire, se non in particolari circostanze (ad esempio di sicurezza) che ne consentano la deroga, ma soprattutto la conduzione di un velivolo non può essere disancorata da un ordine ricevuto, dando luogo il comandante ad iniziative improvvide e non rispettose delle disposizioni ricevute.
La decisione del giudice di primo grado è quindi da censurare, in quanto legittima condotte da un lato non rispettose dell'etica militare, dall'altro pericolose per la pubblica incolumità, e in pieno contrasto con la previsione di cui agli artt. 47 e
125 legge n. 303/1941.
La tesi del giudice di primo grado sarebbe identica a quella di ritenere che, se in un ufficio pubblico vi è un dirigente che solitamente tollera la compilazione di falsi documenti, l'impiegato che li redige non risponde di falso per mancanza di dolo.
Fatte queste premesse, le censure del ricorrente OL, che ha addirittura richiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, sono del tutto prive di fondamento, assumendosi che il programma da osservare comprende solo il nominativo e il tipo della missione, la composizione dell'equipaggio, il tipo di aeromobile da utilizzare,
l'orario di decollo e di rientro, mentre non sarebbero rilevanti per la configurazione del citato reato militare il mancato rispetto dei programmi e dei piani di volo,
l'inadeguata predisposizione, la deviazione dalla rotta rispetto a quella segnalata, e l'imprudenza e l'imperizia nella scelta della quota.
Il rispetto degli ordini, in tale ottica, atterrebbe solo a questioni programmatiche di carattere generale, e per nulla (o quasi) incidenti sulla sicurezza del volo, che poi si svolgerebbe in piena autonomia da parte del o dei responsabili del velivolo.
SV 32 Trattasi di interpretazione normativa manifestamente infondata, sicchè ha ben motivato la Corte di merito nel ritenere che solo l'assenza di impugnazione ha consentito che il OL non fosse dichiarato responsabile anche del reato militare.
La sentenza di appello viene, pertanto, confermata in ordine alla declaratoria di responsabilità del ricorrente OL per i reati di disastro aviatorio (artt. 428 e 449
C.p.) e di omicidio colposo (art. 589 c.p.), mentre vengono accolti i motivi riguardanti il difetto di motivazione sull'esclusione del concorso di colpa della vittima e sul trattamento sanzionatorio.
In ordine alla prima questione, la sentenza di appello è da annullare per più motivi. Il primo è che, con interpretazione censurabile in diritto, la Corte di merito ha ritenuto che il giudice di primo grado aveva escluso il concorso di colpa della vittima per non essere stata la statuizione riportata nel dispositivo, e figurando solo nella motivazione della sentenza. A tale conclusione la Corte di merito è giunta, ricordando la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in caso di contrasto tra dispositivo e sentenza è il primo a prevalere.
Il richiamo non è affatto conferente alla fattispecie. Se è vero che il dispositivo della sentenza di primo grado non contiene alcun riferimento al concorso della vittima, ciò non significa affatto che il Tribunale lo abbia escluso. Infatti, la responsabilità concorrente della vittima non avrebbe in ogni caso influito sulla determinazione della responsabilità penale dell'imputato, trattandosi di condotte colpose concorrenti, ma non essendo certamente la eventuale colpa della vittima (il cui giudizio verrà rimesso al giudice di merito, come spiegato in seguito) tale da escludere quella dell'imputato, ovvero da incidere sul nesso di causalità con efficacia estintiva ex art. 41, 2° comma, c.p..
Quanto alla misura della pena, la spiegazione data in motivazione dell'inflizione di una pena medio-bassa, essendo stato anche valutato il concorso di
33 colpa della vittima, significa che il ritenuto concorso ha inciso sul trattamento sanzionatorio (e l'esclusione ha inciso nella sentenza di appello), ma la determinazione della pena è comunque data da una pluralità di fattori, indicati dall'art. 133 c.p., e certamente non è mai stato richiesto al giudice di merito di indicare nel dispositivo i criteri a mezzo dei quali è pervenuto alla definizione del trattamento sanzionatorio.
Ne consegue che la valutazione della Corte di appello di un presunto contrasto tra dispositivo e sentenza, con conseguente diniego di pronunciarsi sul punto, è errata in diritto, non sussistendo alcun contrasto.
Come ha peraltro ritenuto questa Corte, anche se in fattispecie in buona parte diversa, "il carattere unitario della sentenza, le cui parti - motivazione e dispositivo - si integrano a vicenda naturalmente, non sempre rende risolvibile la divergenza tra esse con il criterio della prevalenza del dispositivo. Infatti, pur avendo il dispositivo il carattere di immediata espressione della volontà decisoria del giudice, la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice
è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso" (Cass. 13.12.2004 n. 7643).
Nel caso in esame, la differenza è inesistente perché non si tratta di errore nel dispositivo, ma di mancata specificazione di una valutazione, che è superflua nel dispositivo, ma è necessaria nella motivazione della sentenza.
D'altronde, il giudice di primo grado ha svolto argomentazioni logiche e adeguate, ritenendo il concorso di colpa (pagg. 30-31 della sentenza di primo grado) in base alle seguenti circostanze: a) il IA era pari grado dell'imputato; b) si era in un ambiente militare;
c) la decisione di andare verso la zona montagnosa fu condivisa, o quanto meno non vi furono obiezioni da parte del IA;
d) la funzione del navigatore è anche quella di orientare il volo mediante la consultazione della carte aeronautiche. Ne consegue che il giudice di appello, anziché ritenere la superfluità della pronuncia, prospettando una situazione diversa da quella reale, avrebbe dovuto valutare se quanto motivato dal giudice di primo grado in tema di concorso di colpa della vittima era condivisibile o meno. Su tale punto, prospettato sia negli appelli principali che in quelli incidentali, dovrà pronunciarsi il giudice di rinvio, anche se limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, essendo passata in giudicato la declaratoria di responsabilità del OL.
Quanto alla graduazione del concorso di colpa della vittima, è evidente che su di esso questa Corte non deve pronunciarsi. In primo luogo, il giudice di merito, purchè motivi sul punto in modo congruo e logico, e tenuto conto delle argomentazioni del giudice di primo grado, potrà ritenere o escludere il concorso di colpa della vittima, ed è evidente che in questo ultimo caso nessuna pronuncia sarà adottata.
Se invece riterrà sussistere il concorso di colpa della vittima, il giudice di rinvio dovrà valutare se esso può incidere sulla determinazione della pena, tenuto conto che l'art. 133 c.p. indica tra i parametri di valutazione il "grado della colpa", che è stato ritenuto cosa diversa dal contributo causale della condotta dell'imputato nella produzione dell'evento (Cass. 18.12.1996 n. 978). Ciò, però, non consente di escludere in modo assoluto che il concorso di colpa possa attenuare il "grado della colpa", potendosi verificare, diversamente da quanto sostenuto nella citata sentenza, una diminuzione del grado della colpa, proprio per l'azione colposa convergente di altra persona. Si tratta, comunque, di valutazioni di fatto rimesse al giudice di merito, che, se sorrette da adeguata motivazione, non saranno censurabili in sede di legittimità.
Infine, la possibilità o meno dell'eventuale riconoscimento del concorso di colpa di incidere sull'entità del risarcimento sarà valutato nella opportuna sede, per cui il giudice di rinvio non dovrà operare alcuna quantificazione ai fini civilistici.
35 Ma, ai fini di una completa valutazione, la carenza motivazionale della sentenza di appello riguarda un altro punto. A pag. 21 della sentenza di appello è scritto che "la causa ultima del sinistro è da individuarsi nella erronea manovra di risalita su cui in nessun modo ha inciso la condotta della vittima". Le altre condotte colpevoli sono poi definite "mere occasioni e non causa in senso tecnico-giuridico dell'evento", in quanto la vittima avrebbe solo mostrato sostanziale acquiescenza rispetto alla mancanza di programmazione.
Tale motivazione è manifestamente illogica, non tiene alcun conto della argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, è apodittica, e soprattutto formula, come esattamente rilevato dai ricorrenti, una differenza di valutazione tra condotte equivalenti ritenute colpevoli e incidenti sull'evento per l'imputato (modifica del volo, mancanza di programmazione, omessa consultazione delle cartine aeronautiche) rispetto alla vittima.
Il giudice di rinvio, pertanto, anche se limitatamente alla determinazione della pena, dovrà rivalutare la sussistenza o meno del concorso di colpa della vittima, potrà ritenerlo sussistente, come ha fatto il giudice di primo grado, o escluderlo, ma non potrà ritenere che tale concorso di colpa era stato già escluso dal Tribunale, dovrà valutare tutti gli elementi indicati nella sentenza di primo grado, e se riterrà di confutarli, dovrà farlo con motivazione congrua e logica, trattando i vari profili di colpa, e non solamente l'errore in fase di risalita del velivolo.
In ordine al trattamento sanzionatorio, va, però, specificato che non vi è stata alcuna reformatio in peius in violazione dell'art. 597 c.p.p., in quanto, accogliendosi giustamente il motivo di appello del P.M. inerente alla configurazione di responsabilità dell'imputato anche in relazione al reato di disastro aviatorio (art. 428
e 449 c.p.), la pena ben poteva essere aumentata, anche se va ribadita la errata interpretazione della decisione del giudice di primo grado sul concorso di colpa della vittima, che impone un nuovo esame della determinazione della pena. In conclusione, per le ragioni esposte, la sentenza impugnata viene annullata limitatamente alla statuizione sul concorso di colpa ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio, ex art. 623, lett. c) e 624 c.p.p., ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che si uniformerà ai principi esposti in motivazione.
I ricorsi dell'imputato e del responsabile civile sono rigettati nel resto, con particolare riguardo alla declaratoria di responsabilità dell'imputato.
Essendo prossima la data di prescrizione dei reati va, comunque chiarito che
"in caso di annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato rende definitive tali parti della sentenza, con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito della decisione sulla determinazione della pena, non può applicare le cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia di annullamento" (Cass. 16.4.2004 n. 21769; conformi Cass.
5.5.2004 n. 22293; Cass. 20.2.2004 n. 15472).
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sul concorso di colpa e sul conseguente trattamento sanzionatorio con rinvio, sui predetti punti, ad. altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2006.
Il consigliere est.
Нико п ри Il Presidente
D 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 HV
8 HV
13 SV
15 W
16 W
17 PV 18 WV 22 HV 23 H 26 H 27 SV
30 W
31 fr
34 AV
36 x
0 7-12-2006.