Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2006, n. 40275
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Sentenza 28 settembre 2006

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L'appello incidentale non è strumento autonomo di impugnazione ma ha natura accessoria rispetto a quello principale, atteso che la "ratio" dell'istituto non è quella di svolgere una funzione deterrente rispetto al gravame proposto dall'imputato ma di porsi in posizione antagonistica alle doglianze da quest'ultimo specificamente mosse. Ne consegue che l'appello incidentale non può avere ad oggetto i capi della decisione, ma neanche i punti di essa, che non siano stati investiti dall'appello principale.

È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma terzo cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere.

La disobbedienza ad un ordine militare legittimamente impartito - quando non è giustificata da ragioni di sicurezza che ne consentano la deroga - è particolarmente grave nel caso di conduzione di un velivolo, atteso il pericolo per l'incolumità pubblica che ne può conseguire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2006, n. 40275
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40275
    Data del deposito : 28 settembre 2006

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