Sentenza 13 dicembre 2004
Massime • 1
Il carattere unitario della sentenza, le cui parti - motivazione e dispositivo - si integrano a vicenda naturalmente, non sempre rende risolvibile la divergenza tra esse con il criterio della prevalenza del dispositivo. Infatti, pur avendo il dispositivo il carattere di immediata espressione della volontà decisoria del giudice, la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato la sentenza in grado di appello che aveva omesso di valutare, nonostante lo specifico motivo di impugnazione, la eventuale erroneità della motivazione della sentenza di primo grado - nella quale si effettuava il giudizio di comparazione tra le circostanze del reato non unitariamente, secondo quanto previsto dall'art. 69 cod. pen. - solo perché nel dispositivo non era stata menzionata la dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2004, n. 7643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7643 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 13/12/2004
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1733
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 008581/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA PO N. IL 13/01/1962;
avverso SENTENZA del 13/06/2001 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
uditi i difensore Avv. Giovanni Aricò, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, e, in subordine con rinvio, dall'impugnata sentenza;
Avv. Alfredo Sorge, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
In data 25.10.1994 l'operaio NI DE PR, mentre lavorava su un ponteggio allestito nel cantiere sito in Napoli per i lavori di ristrutturazione di un immobile, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo riportando lesioni gravissime che ne cagionavano la morte. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 6.11.2000, dichiarava LA PO, presidente pro tempore della società cooperativa EDILTECNICA a r.l., appaltatrice dei lavori, UM UL, titolare dell'omonima società e subappaltatore, e UM ER, responsabile dei lavori nel cantiere, colpevoli del delitto di omicidio colposo (art. 113 e 589, 1^ e 2^ comma, c.p.), e, concesse le attenuanti generiche al primo ed al terzo, e l'attenuante del risarcimento del danno al solo LA, tutte con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti (così è riportato in dispositivo), condannava LA PO alla pena di mesi sei di reclusione, ed i UM a pene superiori, oltre statuizioni accessorie.
In ordine ai numerosi reati contravvenzionali ascritti, veniva dichiarata la estinzione degli stessi per intervenuta prescrizione. Per ciò che concerne la dinamica del sinistro e la mancanza delle misure di sicurezza per evitare la caduta dell'operaio al suolo, pur non essendovi testimoni oculari, il giudice ne ha ritenuto certa la ricostruzione effettuata dall'Ispettore del Lavoro, e sul punto peraltro non vi sono state contestazioni da parte dell'attuale ricorrente LA PO, la cui cooperazione colposa è stata invece ritenuta provata dal Tribunale, nella qualità di responsabile della società EDILTECNICA, assegnataria dei lavori per la ristrutturazione del suddetto immobile ex legge 219/81, e per avere stipulato un contratto di subappalto con i germani UM, consegnando loro il cantiere, peraltro in violazione dell'art. 21 legge n. 646 del 13.9.1982, e pur continuando a seguire personalmente l'andamento dei lavori.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 13.6.2001, ha ridotto le pene inflitte ai fratelli UM, e rigettato l'appello proposto dal LA, che condannava alle maggiori spese. La Corte, pur ritenendo "sostanzialmente intatto" l'impianto accusatorio, ha fornito una diversa ricostruzione della vicenda rispetto al giudice di primo grado, assumendo che, dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal LA, era risultata l'inesistenza di un contratto scritto di subappalto, non possibile perché contra legem, e che l'accordo era esclusivamente di natura verbale. La Corte territoriale ha, però, dichiarato la responsabilità dei UM, quali subappaltatori di fatto, ed ha ritenuto "pacifico che a carico degli imputati incombeva l'onere di predisporre ed adottare tutte le misure necessarie per impedire infortuni sul lavoro".
Con atto del 27.9.2001 il LA, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello per vari motivi.
Con il primo ha eccepito la nullità della sentenza di secondo grado in relazione agli artt. 157, 185, 487, 598 c.p.p. ed all'art. 7 legge 890/1982, in quanto la notificazione del decreto di citazione a giudizio era avvenuta a mezzo posta, senza indicazione della qualità e del rapporto di convivenza della persona che aveva ricevuto l'atto. Con il secondo motivo di ricorso il LA ha reiterato l'eccezione di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 185 c.p.p. per genericità ed indeterminatezza dell'imputazione e dell'enunciazione del fatto, in quanto gli era stata contestata l'illegittimità della concessione in subappalto dei lavori edili, e poi il concorso con i subappaltatori nelle violazioni delle misure di sicurezza e nell'omicidio colposo.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza di appello per non avere la Corte motivato in alcun modo in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p.. Con il quarto motivo di ricorso il LA ha dedotto la violazione degli artt. 192, 530, 544 c.p.p., 110, 113 e 589 c.p., 21 legge n. 646/82 e 1350 c.c., e quanto meno la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello. Il ricorrente ha rilevato la genericità e la estrema contraddittorietà della sentenza per avere ritenuto il subappalto di fatto e la sua concomitante responsabilità per non avere stipulato atto scritto, rimanendo così il contraente originario.
Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente ha reiterato le censure al trattamento sanzionatorie, con particolare riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., ed al giudizio di equivalenza tra le generiche ed il risarcimento del danno e la contestata aggravante. Il ricorrente ha sostenuto altresì che il primo giudice sarebbe caduto in un errore materiale, dichiarando l'equivalenza in dispositivo, dopo avere ridotto la pena base, esclusa l'aggravante, per la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, e che su tale doglianza il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi.
Con l'ultimo motivo di gravame il ricorrente ha chiesto la nullità, ai sensi dell'art. 592 c.p.p., della declaratoria di condanna alle spese del giudizio di appello, essendo stata rigettata anche l'impugnazione del P.M..
Il ricorrente ha depositato tempestivamente memoria in data 27.11.2004, ribadendo le argomentazioni inerenti al quarto motivo di ricorso sull'efficacia liberatoria del contratto di subappalto, e sull'assenza di ingerenza nei lavori e di cognizione della mancata adozione delle misura antinfortunistiche, ed eccependo la violazione e nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 522 c.p.p, per mancanza di correlazione tra contestazione e sentenza, fondandosi la prima sull'esistenza di tale contratto.
MOTIVI DELA DECISIONE
Al fine di decidere il ricorso proposto in favore di LA PO assume carattere preliminare ed assorbente l'esame del quinto motivo di impugnazione nella parte in cui si sostiene che il giudice di primo grado - aderendo alla richiesta del P.M. di udienza - ha concesso all'imputato, oltre alle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., l'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.), ritenendo questa ultima prevalente rispetto alla contestata aggravante, come si evince dalla operata riduzione della pena base di mesi nove di reclusione a mesi sei di reclusione. La mancata dichiarazione di prevalenza in dispositivo è stato poi un errore che la Corte di Appello ha omesso di rilevare, malgrado lo specifico motivo di gravame (pagg. 23 e 24 dell'atto di appello). Al Collegio non sfugge che la giurisprudenza di legittimità - in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuale del provvedimento (solitamente sentenza) - sia orientata a ritenere la prevalenza del dispositivo (Cass. 18.10.1999 n. 4973; Cass. 22.1.1997 n. 2042; Cass. 15.2.1996 n. 1021), in quanto immediata espressione della volontà di decisione del giudice.
Tale giurisprudenza, formatasi peraltro prevalentemente in tema di errore materiale (ad es. entità della pena;
data della decorrenza di un obbligo), non può costituire un canone interpretativo inderogabile, stante la diversità dei contrasti che possono sussistere tra dispositivo e motivazione. Proprio questa Corte, con la sentenza recente n. 25704 del 23.5.2003, ha ritenuto che "stante il carattere unitario della sentenza, le cui parti - motivazione e dispositivo - si integrano naturalmente, concorrendo a rendere comprensibile la volontà espressa nel dispositivo, non sempre la loro divergenza determina un contrasto risolvibile con il criterio della prevalenza del dispositivo e deducibile con ricorso per Cassazione. In particolare, se la divergenza dipende da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto è solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo al fine di individuare l'errore e di eliminarne gli effetti".
La fattispecie in esame presenta dapprima un carattere di diversità, e poi un altro di analogia con la sentenza di legittimità appena richiamata, ma è comunque indispensabile tenere conto della motivazione al fine di individuare l'errore contenuto nel dispositivo, senza limitarsi ad un giudizio formalistico di accettazione del dispositivo, in cui, nella specie, è senza dubbio indicato un giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti (che poi è invece solo quella di cui al 2^ comma dell'art. 589 c.p., e cioè la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).
Si ritiene, cioè, che, pur mantenendo il dispositivo il suo carattere di immediata espressione della decisione del giudice, la motivazione conserva anch'essa la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione, e, in caso di contrasto, non sempre prevale il dispositivo, ben potendo la motivazione contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. In motivazione, alla pag. 6 della sentenza, il giudice di primo grado così specifica la determinazione della pena per il LA: "pb:
mesi nove (con riferimento al primo co. per effetto delle generiche equivalenti) ridotta a mesi sei per l'attenuante del risarcimento del danno".
Ne consegue che il Tribunale non è tanto incorso in un errore di fatto, bensì di diritto, in quanto non ha applicato correttamente l'art. 69 c.p., scindendo il giudizio di comparazione delle due attenuanti concesse con l'aggravante contestata, e ritenendo per la prima (le generiche) un giudizio di equivalenza che ha portato all'applicazione della pena prevista dal 1^ comma dell'art. 589 c.p., e per la seconda (il risarcimento del danno) un giudizio di prevalenza, riducendo la pena base da mesi nove a mesi sei di reclusione.
Come ha costantemente ritenuto la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p. ha carattere unitario ed inscindibile e deve essere effettuato con la comparazione tra le attenuanti nel loro complesso e la recidiva o una o più aggravanti. Ne consegue che al giudice di merito è inibito di dichiarare il giudizio di equivalenza tra una attenuante e una aggravante ovvero la recidiva, e poi effettuare la diminuzione di pena per altra attenuante che sia stata concessa, dovendo in questo caso eseguirsi una valutazione globale delle attenuanti (Cass.
9.10.2003 n. 39456; Cass.
7.2.1995 n. 1901).
Il Tribunale di Napoli ha invece proprio effettuato l'operazione suindicata, non solo difforme dall'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ma palesemente vietata dall'art. 69 c.p., che, al 2^ e al 3^ comma, disciplina rispettivamente i casi di prevalenza della attenuanti sulle aggravanti e di equivalenza tra le suddette circostanze, disponendo in entrambi i casi una valutazione complessiva, e non differenziata, in caso di concessione di più circostanze attenuanti.
Tale errore, desumibile da una corretta analisi della motivazione della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere rilevato dal giudice di appello, stante lo specifico motivo di impugnazione, ma la valutazione di un ritenuto, e pur erroneo in sul diritto, giudizio di prevalenza di almeno un'attenuante da parte del Tribunale, comporta che la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio in quanto il reato ascritto al LA è estinto per prescrizione. Infatti, il termine di prescrizione, per le ragioni esposte, va individuato in quello previsto dall'art. 157 n. 4 c.p., e cioè cinque anni, che viene aumentato della metà per i numerosi atti interruttivi ex art. 160 c.p., e quindi a sette anni e mezzo. L'ulteriore aumento di mesi dieci e giorni tredici in considerazione di rinvii, a richiesta di parte, e quindi atti a sospendere il termine di prescrizione a norma dell'art. 159 c.p.p., dall'udienza del 7.5.1997 a quella del 28.10.1997, dal 4.6.1999 all'8.7.1999, e dall'8.7.1999 al 26.10.1999, non influiscono sulla declaratoria di estinzione del reato. Infatti, il fatto risulta commesso il 24.10.1994; il termine di prescrizione, comprensivo degli atti interruttivi, sarebbe scaduto il 24.4.2002; tenendo conto anche delle sospensioni, il termine di prescrizione è definitivamente scaduto il 9.3.2003, e quindi in epoca largamente anteriore alla data di emissione della presente sentenza.
Non sussistono le condizioni di una declaratoria di proscioglimento nel merito, valutato che i pur analitici motivi di ricorso in ordine alle divergenti interpretazioni contenute nelle sentenze di primo grado e di appello non rendono affatto evidente che si possa pronunciare una sentenza con le formule indicate nell'art. 129, 2^ comma, c.p.p.. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti dalla declaratoria di estinzione del reato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio essendo il reato ascritto estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2005