Sentenza 29 novembre 2004
Massime • 1
La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. La diversa spiegazione di un fatto non può semplicemente basarsi sulla mera possibile alternativa, disancorata dalla realtà processuale, ma deve fondarsi su specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un "iter" logico cui si pervenga senza affermazioni apodittiche ma nelle forme corrette del ragionamento. (Nella fattispecie, relativa agli effetti dell'esposizione all'amianto, la Corte ha censurato la sentenza della corte territoriale la quale, senza prendere sufficientemente in esame le argomentazioni del giudice di primo grado, aveva disatteso le conclusioni da questi raggiunte sulla base dei dati forniti dagli studi scientifici dei periti).
Commentario • 1
- 1. Tumori amianto correlati e diritto penaleMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Stefano Zirulia Nozione Le malattie derivanti dall'esposizione all'amianto, in particolare il tumore polmonare e i mesoteliomi, sollevano problemi specifici sotto i profili della colpa e del nesso di causalità. In proposito si vedano le voci: Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa) Malattie professionali e diritto penale, par. Accertamento del nesso causale). Colpa Colpa specifica In materia di malattie professionali, il rimprovero di colpa specifica può essere mosso ai soggetti che violano le norme cautelari scritte poste a tutela della salute sul lavoro (v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa specifica). È noto che in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2004, n. 7630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7630 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 29/11/2004
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1646
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 015285/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di VENEZIA;
nonché da:
1) MA NO NI AR N. IL 09/09/1924;
2) SO GO N. IL 31/12/1930;
avverso SENTENZA del 17/11/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dr. Giuseppe Veneziano: l'inammissibilità del ricorso degli imputati, l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione ai motivi prospettati del P.G. ricorrente e, in subordine, l'annullamento con rinvio;
udito i difensore avv.ti Stefano Torraca e Franco Antonelli per gli imputati;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22.2.2001 il Tribunale di Padova - per quanto qui rileva - dichiarava IN AR e UG NI - nella qualità, il primo, di presidente del consiglio di amministrazione dal 12.10.1973 al 15.7.91 e, il secondo, di consigliere delegato dal 22.6.1979 al 28.2.91 e quindi di presidente della s.p.a. Officine Meccaniche NG (poi Firema Trasporti s.p.a.) - colpevoli del reato di omicidio colposo plurimo, aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, in danno dei dipendenti PE Giuseppe, ER AN, LB RE, GU NO, AL DO deceduti tutti (tra il 1992 e il 1996) per mesotelioma pleurico, OR GI deceduto (1'1.10.94) per mesotelioma peritoneale, IN IT, AV GI, TA DE deceduti (l'9.10.91, 4.2.95, 14.7.92) per carcinoma broncogeno. Il AR veniva inoltre ritenuto responsabile, a differenza del NI, anche del decesso, avvenuto (il 20.7.90) per carcinoma broncogeno, di TE DO, nonché, nella qualità di amministratore delegato dal 1964 e quindi di presidente del consiglio di amministrazione della s.p.a. Officine Meccaniche di Cittadella, della morte per mesotelioma pleurico di OR IN (20.1.98).
Il giudice motivava il giudizio di colpevolezza osservando, in punto di fatto, come fosse stata provata, nel periodo in cui gli imputati avevano ricoperto le posizioni di garanzia, l'esposizione dei lavoratori al rischio amianto in quanto addetti ad attività di costruzione, riparazione e demolizione di carrozze ferroviarie coibentate con l'impiego di amianto, amianto che era stato sempre lavorato per tutto il periodo 1973-1993, in quantità massiccia negli anni 70 e fino all'inizio degli anni 80, e in quantità comunque significativa, dell'ordine di tonnellate per anno, negli anni successivi. Quanto alle misure in concreto adottate dalle O.M.S., gli anni dal 1973 al 1987/88 erano stati caratterizzati dalla più totale sottovalutazione del problema, sia in relazione alle visite mediche (che non avevano preso in esame il rischio amianto), che alle informazioni sulla pericolosità e rischi specifici dell'amianto (pressoché totalmente mancanti), che delle misure idonee a prevenire la dispersione delle polveri negli ambienti di lavoro (nessuna misura adottata per impedire o ridurre la diffusione delle abbondanti polveri negli ambienti di lavoro e per impedire la dispersione di esse anche in altri ambienti) e a quelle di prevenzione individuale (limitato all'uso saltuario di mascherine); nel periodo successivo (1987/ 88-1992/ 93) la situazione era leggermente migliorata, essendo stata instaurata una speciale procedura per la rimozione dei particolari in amianto e trasferite a Cittadella le attività di decoibentazione e qui allestita, dal 1984/85, la c.d. sala bianca. Le condizioni di lavoro alle Officine di Cittadella, dove l'amianto veniva usato fin dal 1947 per interventi su materiale rotabile e su mezzi militari, potevano definirsi sovrapponibili a quelle delle O.M.S.
Destinatario della normativa antinfortunistica era il datore di lavoro e nella specie la responsabilità di attuare tale normativa incombeva sugli imputati, membri del c.d.a. e titolari delle tre posizioni di vertice dell'O.M.S. con poteri disgiunti di cui non si erano mai spogliati;
tali posizioni il AR aveva inoltre rivestito all'interno delle Officine di Cittadella dal 1964, quale amministratore delegato e presidente del c.d.a..
Quanto al nesso di causalità tra esposizione alle polveri e morti per mesotelioma, il Tribunale riteneva che il periodo di latenza del tumore al polmone sia influenzato dal prolungamento dell'esposizione, potendosi ritenere provato che al prolungarsi dell'esposizione all'amianto si ha, con alta probabilità, l'accorciamento del periodo di latenza cioè della vita dell'individuo e potendosi dunque affermare in base "ad una legge statistica basata su precisi riscontri epidemiologici relativi a tumori a causa esogena in genere e al cancro del polmone e al mesotelioma in particolare, che è altamente probabile che se le quantità di amianto cui erano stati esposti i lavoratori fosse stata molto diminuita o eliminata, l'evento morte di cui si tratta non si sarebbe verificato con le modalità concrete in cui si era allora verificato, ma sarebbe stato spostato in avanti"; era dunque irrilevante la circostanza che la maggiora parte dei lavoratori fosse da anni al servizio della O.M.S. allorché era intervenuta la gestione degli imputati e che, eventualmente, quanto al mesotelioma, la fase di iniziazione del processo neoplastico, con il conseguente effetto irriversibile, potesse essere all'epoca già iniziata: la prosecuzione dell'esposizione comportava, in via di alta probabilità, un accorciamento della vita dei lavoratori. Esaminava altresì il Tribunale la concentrazione di amianto alle O.M.S. e alle officine di Cittadella, ritenendola tale da comportare un concreto rischio di asbestosi e di tumore al polmone, nonché le situazione dei singoli lavoratori, per concludere che tutti erano rimasti esposti all'amianto per tutta la durata della loro attività presso le O.M.S.; in particolare OR IN era stato impiegato tecnico alle OMS dal 59 al 67, alle Officine di Cittadella dal 67 al 75 e poi di nuovo alle OMS fino all'89, con esposizione ritenuta dal Tribunale media.
In totale riforma della sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in data 17.11.2003, per quanto qui rileva, riconosceva ad entrambi gli imputati per tutti i reati loro ascritti l'attenuante del risarcimento del danno ed al AR anche le attenuanti generiche (già concesse al NI) valutandole con giudizio di prevalenza;
assolveva per insussistenza del fatto AR e NI dal reato di omicidio colposo plurimo in danno dei lavoratori PE, ER, LB, BO, GU, AL, OR, deceduti per mesotelioma;
dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto al reato di omicidio colposo in danno di TE, AV e IN. Dopo aver richiamato in ordine all'accertamento del nesso causale nei reati omissivi impropri la sentenza di questa Corte, a sezioni unite, n. 30328 del 10.7.2002, il giudice veneziano rilevava che le risultanze processuali sull'eziologia dei mesiotelioma pleurici consentivano di ritenere accertato come tali patologie, essendo dose indipendenti, possano insorgere anche a seguito di basse esposizioni, come gli anni più pericolosi per l'innesco causale siano quelli delle prime esposizioni, come l'ulteriore esposizione possa avere solo un significato di aumento statistico del numero di tumori nella popolazione esposta;
non era viceversa emersa alcuna conferma dell'esistenza di una legge scientifica di copertura secondo cui l'ulteriore esposizione provocherebbe un accorciamento della latenza dei mesotelioma pleurici e quindi della vita. A sostegno di ciò il giudicante riportava espressamente alcuni passi delle deposizioni rese dal consulenti tecnici della difesa e del PM e dai periti d'ufficio; doveva ritenersi esclusa, dunque, per ammissione degli esperti intervenuti, l'esistenza, allo stato delle conoscenze scientifiche, di una legge che consenta, in tutta tranquillità, di affermare che l'ulteriore esposizione alla polvere di asbesto determina un accorciamento della latenza del mesotelioma, e non rimaneva che concludere che l'eventuale azione impeditiva degli imputati tesa a ridurre l'esposizione non solo non avrebbe probabilmente evitato il prodursi dell'evento ma non avrebbe neppure influito sui tempi del suo verificarsi. Nè la responsabilità era accertabile sotto altro profilo atteso che "la circostanza che in tutti i casi di mesotelioma contestati l'innesco della malattia sia avvenuto ben prima della gestione AR - NI, già data per plausibile dal Tribunale ma ritenuta irrilevante agli effetti dell'esclusione della responsabilità penale, può aversi, se non pacifica, quantomeno per altamente probabile, considerato che: tutti i lavoratori erano stati assunti dai venti ai trent'anni prima dell'inizio della gestione incriminata, con la sola eccezione del GU assunto nove anni prima;
il periodo di maggiore rischio per l'innesco è rappresentato dai primi due anni di esposizione;
il periodo di latenza media del mesotelioma appare indicativo dell'innesco delle malattie in epoca anteriore all'assunzione di responsabilità del AR e, quindi, a maggior ragione del NI".
Neppure il giudizio poteva orientarsi diversamente per la circostanza, dedotta dal PG nella sua memoria, che la Cassazione aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata, sulla base della ritenuta influenza del perdurare della esposizione all'amianto, nei confronti degli imputati MA e HE, chiamati a rispondere degli stessi decessi, in relazione alla posizioni di garanzia ricoperta nella gestione immediatamente precedente, 1970-1973, e giudicati separatamente;
infatti, osservava la Corte, i due procedimenti avevano avuto un diverso sviluppo processuale, il presente avendo raggiunto un maggiore approfondimento e una unanimità di consensi nel senso opposto.
Mancando una legge scientifica di copertura su cui fondare il rapporto di causalità tra l'esposizione ascrivibile alla colpa degli imputati e l'accorciamento della latenza delle malattie gli imputati andavano assolti nel merito, per insussistenza del fatto dalle imputazioni relative alle morti avvenute per mesotelioma;
l'assoluzione andava pronunciata ex art. 129 cpv. c.p.p. essendo risultata la prova della loro innocenza pur in presenza di una causa estintiva del reato rappresentata dalla prescrizione, applicabile in quanto la Corte di appello riteneva entrambi gli imputati meritevoli dell'attenuante del risarcimento del danno (nei confronti di tutte le parti offese tranne che per il reato in danno di LB) e il solo AR anche delle attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti.
Nei casi di decesso per tumore al polmone l'assoluzione andava invece pronunciata per prescrizione, mancando la prova dell'innocenza degli imputati. A differenza che per il mesotelioma, è infatti certo, con riguardo al carcinoma polmonare, malattia dose dipendente, che l'esposizione all'inalazione di polveri di amianto ha effetto patogenetico sulla latenza delle malattie già insorte o sull'insorgenza di quelle non ancora insorte;
ne' l'esposizione poteva ritenersi a dosi basse, come sostenuto dalla difesa degli imputati, essendo ciò contraddetto dagli accertamenti effettuati dai periti di ufficio e dal prof. Maltoni (consulente del pm), sulla cui base l'esposizione era da ritenersi medio-alta; neppure a conclusione diverse poteva giungersi per la circostanza che i tre lavoratori fossero fumatori, dal momento che i periti avevano riferito essere impossibile affermare quale dei due fattori avesse avuto efficienza causale esclusiva o prevalente e dovendosi invece ammettere un'azione concausale dei due fattori entrambi rilevanti atteso che nel nostro ordinamento vale il principio dell'equivalenza causale. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia e i difensori degli imputati.
Il P.G. deduce i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla parte della sentenza con la quale sono stati assolti gli imputati accusati del decesso dei lavoratori per mesotelioma pleurico. Sotto il profilo della violazione di legge il PG ricorda come secondo la sentenza del 10 luglio 2002 delle sezioni unite di questa Corte la esistenza di una legge scientifica di copertura non è presupposto essenziale dell'accertamento del nesso di causalità, dovendosi attribuire rilevanza anche alle "generalizzate massime di esperienza e del senso comune" ed essendo indispensabile che il giudizio controfattuale (effettuato ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed escludendosi l'interferenza di decorsi causali alternativi) porti con elevato grado di credibilità razionale a concludere che l'evento non avrebbe avuto luogo a avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore. A sostegno di tale interpretazione invoca due precedenti di questa sezione (
1.7.2003 n. 27975, Eva e
2.10.2003 n. 37432 Monti ed altro). Nel caso in esame la Corte di appello ha dunque errato laddove supera il contenuto della consulenza del PM e della perizia valorizzando il contradditorio orale dell'udienza del 16.3.2000 sulla base di una non parziale e non esaustiva analisi dello stesso, per arrivare ad affermare "l'inesistenza di una legge scientifica che consenta in tutta tranquillità di affermare che l'ulteriore esposizione alla polvere di asbesto ha determinato un accorciamento della latenza del mesoteolioma"; si può invece ritenere - secondo il ricorrente - sulla base delle perizie svolte e degli studi in materia, che esiste una generalizzata massima di esperienza e del senso comune per la quale tanto maggiore è la dose di amianto assimilata, tanto maggiore è il pericolo di ammalarsi di cancro nonché minore il periodo di latenza della malattia. Insomma, sostiene il ricorrente, non è razionalmente credibile, al di là della esistenza o meno di una legge di copertura, che una volta insorta la patologia cancerogena della pleura, questa si sia evoluta indipendentemente dal tempo di esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto. Il vizio di motivazione deriva poi dal fatto che sarebbero state male interpretate le argomentazioni del consulente del PM, prof. Maltoni, nonché le conclusioni dei periti del giudice. Con un terzo motivo di ricorso viene censurata la concessione delle attenuanti generiche a AR IN ed il relativo giudizio di prevalenza atteso che tale attenuante è stata concessa nonostante l'esistenza di precedenti penali e di una condotta a tutela dei propri dipendenti che la stessa sentenza riconosce tardiva ed inadeguata. L'avv.to Stefano Torraca, nell'interesse di entrambi gli imputati, difende la sentenza per la parte in cui ha prosciolto con formula piena gli imputati e la censura invece ex art. 606, 1^ co., lett. b) ed e), c.p.p., nella parte in cui ha applicato la prescrizione per le morti dovute a cancro al polmone sulla base della mancanza di evidenza della prova dell'innocenza degli imputati. In tal modo - sostiene il ricorrente - la Corte di appello "illogicamente rapporta due norme (l'art. 129, co. 2^, e l'art. 531, 1^ co., c.p.p.) che svolgono ruoli diversi, in momenti processuali diversi, operando la prima "in limine" rispetto al merito e la seconda alla fine del dibattimento quando si sia esclusa la possibilità di proscioglimento ex art. 530, co. 1 e 2". Per effetto della equiparazione della mancanza di evidenza della prova della innocenza alla prova della responsabilità stessa, la Corte non è entrata nel merito della imputazione mossa agli imputati e non ha motivato sulla loro responsabilità; l'omessa motivazione riguarda sia l'accertamento della colpa che del nesso di causalità; si è infatti trascurato che la difesa con i motivi di appello aveva sostenuto che solo per quanto riguarda l'esposizione ad amianto ad alte dosi vi è concordia nel mondo scientifico circa l'effetto concausale, rispetto al fumo di sigaretta, nell'insorgenza del cancro al polmone;
invece non è per nulla certo che l'amianto a basse dosi svolga un ruolo concausale nell'effetto moltiplicativo con il fumo di sigaretta;
l'assenza di motivazione al riguardo si traduce in una assenza di motivazione sotto il profilo della assoluzione per insussistenza del fatto o per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova al riguardo. L'avv.to Antonelli, richiama i motivi proposti dal codifensore insistendo particolarmente sul fatto che negli ambienti di lavoro non vi è mai stata esposizione ad alte dosi di amianto;
lamenta inoltre che sia stata esclusa l'esistenza di delega da parte del AR a qualificati dirigenti affinché si occupassero con autonomia decisionale e finanziaria della sicurezza, ed in particolare all'ing. DO Iaia, per la cui dimostrazione non vi era necessità di prova scritta come ritenuto invece dalla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prendendo in primo luogo in esame le doglianze svolte dalle difese degli imputati relativamente alla dichiarazione di prescrizione del reato di omicidio colposo per le morti dovute a cancro al polmone, la sentenza impugnata è esente dalle censure svolte.
La regola di giudizio che presiede alla dichiarazione della estinzione del reato (per prescrizione o altra causa) ex art. 531 c.p.p., all'esito del dibattimento o successivamente, non è diversa da quella stabilita dall'art. 129, co. 2, come è reso palese dall'espresso richiamo a tale ultima disposizione - fatta salva - contenuto in apertura dell'art. 531 stesso.
Ciò che occorre accertare, in presenza di una causa estintiva del reato, è che l'evidenza probatoria acquisita nella specifica fase processuale in cui tale causa interviene, non imponga il proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole e dunque che non sussista una situazione tale che debba portare, per quanto riguarda lo stadio processuale cui si riferisce il caso di specie, all'assoluzione ex art. 530, 1 o 2 co., c.p.p..
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, è noto che la prevalente giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sez. Ili 24.2.2002 n. 20807 m.u. 221618 e successive conformi) ritiene che "In presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2^, cod. proc. pen., si impone ogni volta che sussista l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato alla quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità, mentre non trova applicazione nella sua assolutezza l'ulteriore equiparazione tra mancanza totale e insufficienza o contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. quando sussista un concorso processuale di cause di proscioglimento, poiché altrimenti verrebbe a vanificarsi il criterio della "evidenza" posto dal legislatore per risolvere il predetto concorso"; come già è stato osservato, ritenendo il contrario "il criterio dell'"evidenza", adottato dal legislatore per disciplinare il predetto concorso, verrebbe di fatto a dissolversi in un sostanziale allineamento con la sua antitesi concettuale ("ambiguit" probatoria"), che pure trova ospitalità nella norma in esame (art. 530 comma 2^ c.p.p.)". Tuttavia, di recente, la seconda sezione della Corte (sentenza n. 18891 del 22/04/2004, ud. 05/03/2004, imp. Sabatini, Rv. 228635) ha invece affermato il diverso principio secondo cui "Non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, qualora in sentenza si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., atteso che, nel vigente sistema processuale, la assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato".
Di tale contrasto non è tuttavia il caso di occuparsi nel presente procedimento, atteso che, a prescindere dal fatto che tale specifico profilo non risulta espressamente invocato dal ricorrente, la sentenza impugnata esclude, con motivazione esente da vizi, ogni possibile profilo di dubbio circa la responsabilità degli imputati e dunque la stessa possibilità di fare ricorso all'art. 530, co.
2. Ed invero, i giudici dell'appello hanno fatto applicazione di una riconosciuta legge scientifica, ammessa dalla stessa difesa sia pure con riguardo alle esposizioni ad alte dosi di amianto, secondo cui il carcinoma polmonare, malattia dose dipendente, è influenzato dal protrarsi dell'esposizione all'inalazione di polveri di amianto;
ed hanno accertato che l'esposizione non poteva ritenersi a dosi basse, come sostenuto dalla difesa degli imputati, essendo ciò contraddetto dagli accertamenti effettuati dai periti di ufficio e dal prof. Maltoni (consulente del pm); neppure a conclusione diverse poteva giungersi per la circostanza che i tre lavoratori fossero fumatori, dal momento che i periti avevano riferito essere impossibile affermare quale dei due fattori avesse avuto efficienza causale esclusiva o prevalente e dovendosi invece ammettere un'azione concausale dei due fattori dal momento che nel nostro ordinamento vale il principio dell'equivalenza causale.
A fronte di ciò con i motivi di ricorso sì contestano in sostanza gli elementi in fatto sui cui si fonda la sentenza e cioè il livello di esposizione all'amianto (basso, secondo i ricorrenti), quale presupposto della legge scientifica cui fare riferimento, ma in tal modo, è quasi superfluo ricordarlo, si introduce un motivo di ricorso del tutto inammissibile, attesa la natura del giudizio di Cassazione;
si lamenta poi, sotto vari profili, il difetto di motivazione per non aver dato risposta sufficiente alle argomentazioni che erano state prospettate con i motivi di appello, ma al riguardo è sufficiente ricordare che per costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sez. I sentenza n. 4177 del 04/02/2004, ud. 27/10/2003 n. 00 965, Rv. 227098) in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. Quanto alle morti dovute a mesiotelioma, non trova fondamento la censura svolta dal Procuratore Generale di Venezia relativa alla concessione delle attenuanti generiche e alla loro ritenuta prevalenza, censura formulata solo nei confronti dell'imputato AR. La Corte di appello ha infatti fornito al riguardo una motivazione che non appare illogica, in quanto basata sulla considerazione della personalità dell'imputato (in particolare mettendo in rilievo la circostanza che il precedente specifico era in realtà attinente a fatti analoghi giudicati separatamente) e sul suo impegno dalla metà degli anni 80 in poi a limitare i danni da amianto;
impegno che è stato ritenuto indicativo di una acquisita sensibilità al problema da valutarsi comunque positivamente, nonostante la oggettiva tardività ed inadeguatezza, ritenute scusabili per il ritardo complessivo con cui a livello generale si è arrivati ad una efficace prevenzione in materia. Le osservazioni critiche svolte al riguardo dal Pubblico Ministero ricorrente non evidenziano una contraddittorietà o apoditticità di argomentazioni, che sole consentirebbero a questa Corte di sanzionare il vizio di motivazione, ma esprimono una diversa valutazione della situazione, pienamente legittima dal diverso punto di vista del soggetto ricorrente, ma non inficiante, come si è già detto, la valutazione operata nell'ambito del potere ad esso riservato da parte del giudicante. Deve inoltre rilevarsi che nel giudizio di prevalenza ha avuto altresì influenza la concessione ad entrambi gli imputati dell'attenuante del risarcimento del danno, negata al AR solo per la posizione di LB RE.
Ritiene invece il Collegio che le censure svolte dal Procuratore Generale ricorrente siano fondate sotto il profilo del vizio di motivazione, risultando violata dalla Corte di appello di Venezia quella regola dì giudizio, sempre ribadita da questa Corte (sez. 1^ sentenza n. 1381 del 10/02/1995, ud. 16/12/1994, PM C/Verderosa Rv. 201487; sez. 2^ 12.12.2002 n. 15756 PG in proc. contrada rv. 225564) secondo cui "La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. L'alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un "iter" logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche. Il supporto motivazionale di una decisione giurisdizionale per essere logico deve essere conforme ai canoni che presiedono alle forme corrette del ragionamento in direzione della dimostrazione della verità." La sentenza di secondo grado ha escluso l'esistenza di una legge scientifica che dimostri la correlazione tra periodo di esposizione all'amianto e latenza del mesotelioma ritenendo che fosse stato espresso un consenso degli esperti al riguardo, dal momento che le nette affermazioni dei consulenti della difesa, secondo cui non vi è nessuna dimostrazione che la protrazione dell'esposizione determina un accorciamento dei tempi di latenza, avrebbero trovato conferma in quanto dichiarato, all'udienza di discussione, dal consulente del PM e dagli stessi periti di ufficio.
Non sembra al Collegio che la sentenza dia adeguata motivazione della ritenuta esclusione. Ed invero, a prescindere dalle certezze dei consulenti della difesa, opinabili per la complessità stessa del problema e altresì per la loro posizione processuale, la sentenza, pur dando atto delle conclusioni scritte del consulente tecnico del PM e dei periti nel senso della influenza del periodo di esposizione sull'andamento della malattia, riferisce che il consulente del PM, sentito in contraddittorio, ha affermato che "sul tempo di latenza è difficile ragionare" "è difficile stabilire" "i dati non sono precisi" e, quanto ai periti di ufficio, riporta la risposta da essi data alla domanda relativa agli effetti dell'interruzione dell'esposizione all'amianto sul mesotelioma, risposta con la quale essi affermano che "rimane da valutare con maggiore attenzione la fase iniziale dell'esposizione perché sufficiente a determinare, con una latenza anche molto lunga, quegli effetti"; esclusivamente su tali basi la Corte di appello ha ritenuto di poter affermare che doveva essere esclusa, per ammissione degli stessi esperti consultati, una legge scientifica che dimostrasse un qualche effetto negativo del protrarsi della esposizione ad amianto sullo sviluppo della malattia.
Le precise conclusioni peritali riportate dalla sentenza di primo grado secondo cui "Si può affermare che se l'esposizione all'amianto fosse stata interrotta in uno degli anni precedenti a quello in cui questo fatto si è effettivamente verificato, specie se questo evento fosse stato anticipato molto, ci saremmo dovuti aspettare con grande probabilità effetti positivi sulla salute sia in termini di riduzione della occorrenza che in termini di aumento della latenza della patologia osservata", sono state ribaltate sulla base di alcune frasi pronunciate nel contraddittorio orale, frasi, il cui tenore, sopra riportato, esprime piuttosto una difficoltà di analisi che un dubbio, e che hanno, in particolare la seconda, un contenuto quanto meno equivoco. In sostanza la sentenza impugnata ha escluso l'esistenza della legge scientifica sulla base delle difficoltà di accertamento della stessa, mostrando di ritenere indispensabili solo leggi assolute, e trascurando che il sapere scientifico si esprime anche con scienze, quali la medicina e la statistica, che non sono scienze esatte.
Ora, per quanto riguarda l'individuazione della legge scientifica, è vero che nella materia esistono notevoli difficoltà collegate agli esiti non ancora definitivi cui è giunta la scienza nel descrivere la genesi e lo sviluppo del mesotelioma, ma tali difficoltà - peraltro genericamente richiamate come nella specie - non possono di per sè fondare un tranquillante giudizio di esclusione della legge scientifica, allorché esistono importanti studi al riguardo, sulla cui base la sentenza di primo grado è giunta alle conclusioni sopra riportate. È altresì il caso di ricordare che nell'accertamento della causalità generale, ovvero nella identificazione della legge scientifica di copertura (secondo una espressione ormai comunemente accolta), il giudice deve individuare una spiegazione generale degli eventi basata sul sapere scientifico, sapere che (come riaffermato anche dalla nota sentenza delle sezioni unite di questa Corte del 10.7.2002) è costituito non solo da leggi universali (invero assai rare), ma altresì da leggi statistiche, da generalizzazioni empiriche del senso comune, da rilevazioni epidemiologiche. Il giudice di appello avrebbe dunque dovuto prendere in esame le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado e precisare con maggiore approfondimento e con motivazione adeguata le ragioni per le quali non potevano condividersi le conclusioni dal medesimo raggiunte sulla base degli studi scientifici considerati.
La mancata effettuazione di tale verifica costituisce vizio motivazionale che determina l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, non però per tutti i casi di molate per mesotelioma. Infatti l'intervenuto decorso del tempo necessario aia prescrizione del reato in relazione alla imputazione di omicidio colposo in danno di PE Giuseppe, ER AN, LB RE, BO GI, GU NO, AL DO impone, in assenza di altre cause che comportino il proscioglimento con formula più favorevole ex art. 129 c.p.p., la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, limitandosi l'annullamento con rinvio alla contestazione del decesso di OR IN, intervenuta il 20.1.1998. Solo con riferimento a tale decesso la Corte di appello valuterà, con maggiore approfondimento, quale sia il risultato cui la scienza è attualmente pervenuta al riguardo e se dunque è possibile o meno affermare l'esistenza di una legge scientifica, nel senso anzidetto che comprende le indagini statistiche ed epidemiologiche, del tipo di quella in contestazione.
La sussistenza del nesso di causalità nel caso di specie - e cioè l'indagine volta ad accertare se il comportamento dell'imputato, omissivo o commissivo che lo si voglia qualificare, protrattosi per il AR per oltre 26 anni tenuto conto dell'incarico dallo stesso rivestito dal 1964 alle officine di Cittadella dove lavorava lo OR, si è posto quale "condicio sine qua non" dell'evento come verificatosi "hic and nunc" - andrà, ove la stessa si renda necessaria, condotta secondo le indicazioni fornite dalla sentenza delle sezioni unite già richiamata, che impone al giudice di esprimere, all'interno del processo penale e con gli strumenti dello stesso, un convincimento di responsabilità dell'imputato oltre il ragionevole dubbio;
tale convincimento deve essere ancorato alla legge di copertura e alla situazione del caso concreto, nel senso che anche in presenza di una legge universalmente o quasi universalmente valida, sarà necessario controllare che l'evento non si sia in concreto verificato (o sia stato anticipato) per l'intervento di un autonomo e distinto fattore causale;
mentre laddove la legge di copertura sia espressa in termini statistici ed esprima probabilità basse o medio basse sarà necessaria una indagine ancor più approfondita ed attenta della situazione contingente, volta ad escludere l'operatività di altri fattori, essendosi precisato dalle sezioni unite, per quanto qui interessa, che, pur essendo "indubbio che coefficienti medio-bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica (e ancor più da generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche) impongano verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella fattispecie concreta", tuttavia "nulla esclude che anch'essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo le cadenze tipiche della più aggiornata criteriologia medico-legale, circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento".
P.Q.M.
La Corte:
- Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti in relazione alla imputazione di omicidio colposo in danno di PE Giuseppe, ER AN, LB RE, BO GI, GU NO, AL DO perché il reato è estinto per prescrizione;
annulla la stessa sentenza nei confronti di entrambi gli imputati in riferimento al reato di omicidio colposo in danno di OR IN, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia;
rigetta nel resto il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia;
rigetta i ricorsi di AR IN GI MA e NI UG e condanna questi ultimi in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2005