Sentenza 16 dicembre 2004
Massime • 1
L'appello incidentale non è strumento autonomo di impugnazione ma ha natura accessoria rispetto a quello principale, atteso che la ratio dell'istituto non è quella di svolgere una funzione deterrente rispetto al gravame proposto dall'imputato ma di porsi in posizione antagonistica alle doglianze da quest'ultimo specificamente mosse. Ne consegue che l'appello incidentale non può avere ad oggetto i capi della decisione, ma neanche i punti di essa, che non siano stati investiti dall'appello principale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2004, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2004 |
Testo completo
431
:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
431/05 UDIENZA PUBBLICA DEL 16/12/2004
SENTENZA
N. 1449104 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. MOCALI PIERO
N. 025006/2004 2.Dott.DE NARDO GIUSEPPE "I
3. Dott. VANCHERI ANGELO 11
4. Dott. GRANERO FRANCANTONIO "I
ha pronunciato la seguente
Си SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) IM TR NA N. IL 17/02/1963
del 04/02/2004 avverso SENTENZA
di MILANO CORTE APPELLO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MOCALI PIERO
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit if difensore Avv. Саво Согласи
me OSSERVA
Con sentenza del 21.7.2003, il tribunale di Milano dichiarava il RI colpevole di concorso nei reati di lesioni personali pluriaggravate (così derubricata l'originaria contestazione di tentato omicidio), resistenza a pubblici ufficiali, danneggiamento pluriaggravato e furto aggravato;
ritenuta la continuazione, tranne che per il furto, lo condannava alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione per il reato continuato, nove mesi di reclusione e 200,00 euro di multa per l'altro reato, oltre alle pronunce accessorie.
Su gravame dell'imputato e, incidentalmente, del p.m., la corte d'appello colla sentenza oggi esaminata - ripristinava l'imputazione di tentato omicidio e, colle già concesse attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, rideterminava la pena (ferma restando quella per il furto) in otto anni e tre mesi di reclusione per le altre ipotesi;
quindi, complessivamente, in nove anni di reclusione e 200,00 euro di multa.
In via preliminare, la corte territoriale disattendeva l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal p.m., rilevando che esso rimaneva nell'ambito dei capi della sentenza investiti dal gravame dell'imputato, attenendo alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi a) e c) della rubrica, nonché alla quantificazione della pena. Nel merito, osservava la stessa corte che il RI era stato arrestato dopo che, alla guida di una macchina sulla quale avevano preso posto due soggetti - separatamente processati - specializzati in furti e truffe in negozi alla moda del centro di Milano e come tali identificati e seguiti dalla polizia, per sottrarsi all'inseguimento, aveva dato vita ad un pazzesco carosello nelle strade cittadine, conclusosi solo quando il traffico intenso lo aveva bloccato. Che costui fosse solo un autista occasionalmente assoldato dai due suoi connazionali, era smentito dal fatto che i tre erano partiti insieme dalla Francia, avevano viaggiato sullo stesso aereo e preso alloggio nel medesimo albergo, mentre a bordo dell'auto era stata rinvenuta refurtiva d'ogni genere. E che il folle comportamento tenuto nella circostanza, fosse dovuto all'asserito timore di una rapina da parte di soggetti non riconosciuti, era smentito, a tacer d'altro, dal fatto che più volte gli agenti in borghese avevano esibito paletta e tesserino, senza ottenere che il RI si fermasse.
Nel corso della fuga, egli aveva non solo travolto un motoveicolo della polizia, danneggiandolo, ma anche diretto la macchina, in due circostanze, verso gli agenti, che si erano potuti scansare all'ultimo momento, riportando peraltro lesioni personali conseguenti. Trattandosi di guidatore abile, era evidente che tutta la sua condotta era stata volontaria. E, in relazione ai due episodi ai danni degli agenti, correttamente essa doveva ricondursi nel paradigma dell'omicidio tentato, sia per il primo (che aveva visto la pesante autovettura partire sgommando, dirigendosi verso il poliziotto che si trovava a ridottissima distanza e che solo buttandosi da parte aveva potuto evitare il peggio), sia per il secondo (nel quale il RI aveva puntato il posto di blocco formato dai due agenti in mezzo alla strada, la cui scarsa larghezza avrebbe prodotto una conseguenza letale, se costoro non si fossero a loro volta sottratti all'urto).
Tale condotta era, invero, non solo idonea per il mezzo usato, ma univocamente rivolta a provocare la morte dei poliziotti, ravvisandosi il dolo diretto nella previsione di un evento altamente probabile nel concreto contesto, se non vi fosse stata la reazione difensiva dei soggetti passivi;
e le rapide deviazioni, le frenate, le salite sui marciapiedi effettuate dal RI, se erano servire ad attutire le conseguenze che sul conducente si sarebbero potute riversare, erano certamente inidonee ad evitare l'investimento, con mortali e probabili esiti. Quanto al danneggiamento, non solo il fatto non era di esigue dimensioni quantitative, come assunto dalla difesa, ma indubbiamente si presentava aggravato sia perché su cosa esposta alla pubblica fede per necessità, sia perché teleologicamente finalizzato ad assicurare l'impunità del soggetto attivo. :
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il RI, che denunciava: col primo motivo di ricorso, inammissibilità dell'appello incidentale del p.m. Tale tipo di gravame è mezzo antagonista dell'impugnazione dell'imputato e non può, quindi, investire l'intera materia del processo, risolvendosi in tal caso in un deterrente dei diritti di impugnazione spettanti alle parti private;
col secondo e terzo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Erroneamente la sentenza impugnata argomentava in punto di tentativo di omicidio, dal momento che le lesioni lievi riportate dai soggetti passivi erano la sola conseguenza addebitabile alla condotta del ricorrente. Questi aveva voluto solo tale ridotto evento e la sua condotta non era caratterizzata dal necessario "animus necandi"; proprio la sua riconosciuta abilità nella guida gli aveva consentito di districarsi nel traffico con estrema perizia e questo escludeva che il mancato evento mortale fosse dipeso da fattori esterni alla sua condotta, volontariamente indirizzata ad evitare l'investimento delle persone;
col quarto motivo, violazione di legge. Il danno riportato dalla motocicletta della polizia era talmente irrisorio, da non integrare gli estremi del reato previsto dall'art. 635 c.p.
Il primo motivo di ricorso - che ovviamente assorbe il secondo e il terzo - è fondato.
L'appello incidentale, per quanto sul punto taccia l'art. 595 c.p.p. che lo regola, è visto, tanto nella dottrina, quanto nella consolidata giurisprudenza, come strumento di impugnazione non autonomo, ma che deve limitarsi ai capi e ai punti dell'appello principale, sia per ragioni sistematiche, sia per il doveroso rispetto dei termini, sia principalmente perché la sua "ratio" non è quella di svolgere una funzione deterrente di quello dell'imputato, ma di porsi semplicemente in posizione antagonista alle doglianze da quest'ultimo specificamente mosse (cfr. Sez. III, 25.2.1999, Coppola;
id., 2.12.1999, Cucito;
id., 14.6.1994, Franini).
La sentenza impugnata ha richiamato una recente pronuncia (Sez. VI, 24.10.2002, Zullo), secondo la quale, fermo restando che l'appello incidentale ha natura accessoria rispetto a quello principale e che quindi non può avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dal medesimo, tuttavia nell'ambito di questi possono essere diversi i punti della decisione incidentalmente impugnati, perché altrimenti verrebbe negata all'appello incidentale la natura di impugnazione, privandolo della sua funzione specifica, che non può ridursi alla semplice contestazione delle domande avversarie, la quale compete a ciascuna parte, anche non impugnante. Il Collegio non condivide tal pronuncia (che ha un solo precedente della stessa Sezione, 19.1.1998, Pancheri), la quale estende i limiti sopra indicati, fino a consentire il riesame di punti sui quali, mancando impugnazione dell'imputato, si forma il giudicato interno allorché l'appello autonomamente proponibile sia omesso dal p.m.; la funzione del quale, evidentemente, non è quella di attendere l'appello dell'imputato su aspetti processuali diversi, per sanare gli effetti della propria inerzia su altri capi e punti della sentenza impugnata. Nel caso in esame, la situazione ha aspetti particolarmente clamorosi: il tribunale aveva derubricato il reato di omicidio tentato in quello di lesioni personali;
l'imputato appellava sulla sua responsabilità rispetto al reato ritenuto in sentenza e il p.m. proponeva appello incidentale su un tema del tutto estraneo al "devolutum", richiedendo il ripristino della originaria rubricazione - al che sarebbe stato legittimamente autorizzato solo con autonoma impugnazione.
Ne consegue che dell'appello incidentale del p.m. deve in questa sede dichiararsi l'inammissibilità; colla conseguenza ulteriore che, infondate apparendo le vaghe censure difensive circa il ritenuto danneggiamento (nella sua oggettività e nella circostanzialità), alla stregua della motivazione della sentenza gravata di ricorso;
e non contenendo quest'ultimo alcuna ulteriore richiesta, deve ripristinarsi la decisione di primo grado nel suo aspetto sanzionatorio. P. Q. M. R dichiara inammissibile l'appello incidentale del pubblico ministero e, per l'effetto, rigettato nel resto il ricorso del RI, ripristina la pena di anni tre, mesi nove di reclusione per il reato continuato, ferma restando la pena di mesi nove di reclusione e 200,00 euro di multa per il delitto di furto.
Così deciso in Roma, addì 16.12.2004
IL CONSIGLIERE RELATORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
13 GEN 2005
IL CANCELLIERE १४०० Rosanna Pani
La Corte Supremer & Cassazione - Priura Segionelate биргина Penale, con sentenza N. 9455/05 Race. Gen. sel 22 fettrais - 9 marzo 2005: "Dispone la corregione sell'errore insteriale conterats wel dispositive della sentenza 16.12.2004, a da questa corte i confronti & frica AT RN, nel susso che dove legges;
"repristica la pena I a m tre mesi nove & velusione per il reato cauticnato", legges e inturbasi ripristina to perca 1
a tre m esi e di reclusione fu il reats continuents". Manda alla cancelleria per l'annotazione del provved;
m ts in calce all'originale della senterys Лоша, 10 надо 2005 DI
M Il Cancelliere 1
Luigi Codamo
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