Sentenza 22 febbraio 2006
Massime • 1
È inammissibile l'appello incidentale che abbia ad oggetto non solo capi ma anche soltanto punti della decisione impugnata, diversi da quelli investiti dall'appello principale. Ne consegue che, poiché, in base alla previsione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., l'impugnazione avanzata dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se dipendente dal capo o punto impugnato, e poiché tale effetto estensivo non si produce in relazione alle autonome statuizioni concernenti le modalità e i criteri di liquidazione del risarcimento del danno, non è ammesso l'appello incidentale della parte civile su tali punti, quando l'appello principale dell'imputato abbia l'oggetto sopra indicato.
Commentari • 23
- 1. La Corte di Giustizia risponde alle S.U. sull’eccesso di potere giurisdizionale. Quali saranno i "seguiti" a Corte Giust., G. S., 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad…Franco De Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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La Corte di Giustizia risponde alle S.U. sull'eccesso di potere giurisdizionale. Quali saranno i "seguiti" a Corte Giust., G. S., 21 dicembre 2021 -causa C-497/20, Randstad Italia? Editoriale Interviste di R. Conti a Fabio Francario, Giancarlo Montedoro, Paolo Biavati, Renato Rordorf ed Enzo Cannizzaro. Eccoci alla tanto attesa Corte Giust., Grande Sezione, 21 dicembre 2021,C-497/20, Randstad Italia, pubblicata il 21 dicembre 2021, che ha esaminato il rinvio pregiudiziale proposto dalle Sezioni Unite della Cassazione civile con l'ormai nota ordinanza n.19598/2020, con la quale si chiedeva, tra l'altro, di valutare la compatibilità con il principio di effettività di matrice UE del sistema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2006, n. 13660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13660 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 22/02/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 365
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 31537/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FU RO, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 26.5.04 dalla Corte di appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Emilio (Ndr: testo originale non comprensibile) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 22.1.03 il Tribunale di Catanzaro dichiarava FU RO responsabile del reato di cui all'art. 595 c.p. per avere con una lettera indirizzata al Presidente del Tribunale di Locri, al Presidente del Consiglio dell'ordine forense di Locri, al Presidente della Corte di appello di Reggio Calabria, al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, offeso la reputazione del Dott. Dario De Luca, presidente del collegio giudicante all'udienza del 4.10.00 (nella quale l'imputato si era presentato quale avvocato ed aveva chiesto un rinvio) scrivendo: "Ha iniziato a sproloquiare davvero inutilmente. Supponenza inutile, gratuita, oso dire sciocca di questo o quel magistrato, rivestito di autorità che invece di ascoltare e tacere, sproloquia sui massimi sistemi di rinvio, invece che attendere le giustificazioni di chi rappresenta situazioni suscettibili di sua determinazione"; "La classe forense locrese ed il sottoscritto in particolare non hanno bisogno di ciò, nè sopportano atteggiamenti che sembrano dimenticare, con il dovuto rispetto di chi più grande indossa la toga, finanche la buona educazione. Al fine di evitare che si verifichino ulteriormente fatti connotati a tali atteggiamenti disdicevoli soprattutto per l'ordine giudiziario che non credo viva di esaltazioni o peggio di esaltati." Con le attenuanti generiche condannava il predetto a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile equitativamente liquidati in Euro 500,00.
A seguito di gravame principale dell'imputato ed incidentale della parte civile la Corte di appello, con decisione 26.5.04, rimetteva le parti dinnanzi al giudice civile per la liquidazione dei danni e confermava nel resto l'impugnata pronuncia.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato nei termini infradescritti. 1 - 2 - Vizio di motivazione, travisamento dei fatti, omessa acquisizione di prova decisiva e cioè di verbali e di escussioni di testi in ordine al modo di agire del De Luca.
3 - Violazione dell'art. 595 c.p. in quanto nella fattispecie mancavano un'offesa rilevante, l'elemento soggettivo e la comunicazione tra più persone;
4 - Violazione dell'art. 599 c.p.p. per omessa considerazione dell'agire del De Luca, in contrasto con il codice di comportamento dei magistrati.
5 - Violazione dell'art. 595 c.p.p. in quanto l'appello incidentale aveva investito un punto della decisione di primo grado non gravato da appello principale.
Procedendo in ordine logico la Corte osserva.
Le censure relative all'omessa acquisizione di prove decisive sono infondate. Invero, una prova per essere decisiva deve avere ad oggetto un fatto la cui dimostrazione sia di per sè idonea ad inficiare la già operata valutazione delle emergenze processuali. Orbene, innanzitutto si rileva che le istanze probatorie del ricorrente volte all'escussione di testi non presenti all'udienza del 4.10.00, non investono alcun fatto del genere, ma sono relative all'abituale modo di comportarsi della persona offesa, senza alcuna deduzione circa le concrete manifestazioni di detto modo nell'occasione che qui interessa. Per quanto attiene all'acquisizione dei verbali dei procedimenti portati alla citata udienza ed all'escussione dei presenti alla stessa, ad evidenziarne la non decisività basti segnalare che siffatti incombenti, come emerge dallo stesso ricorso, sono stati richiesti ad explorandum, "per accertare quanto avvenuto" e non già a conferma di dedotti specifici atti.
Del resto, va considerato che l'offensività dello scritto incriminato non va individuata nell'avere attribuito al magistrato un qualche preciso episodio idoneo a connotarlo negativamente, ma esclusivamente nell'avere espresso in una serie di giudizi sul medesimo (in particolare, come evidenziato dai giudici di merito, indicandolo quale persona caratterizzata da supponenza, inutile, gratuita e sciocca ovvero quale soggetto dimentico della buona educazione ed esaltato) che si sono tradotti in un attacco personale:
ne consegue che è del tutto inconferente invocare assunzione di prove, posto che non deve discutersi della verità di alcun accadimento fattuale e che comunque sarebbe da escludersi la continenza delle espressioni usate.
Nè l'attività istruttoria, per la sopra illustrata genericità delle deduzioni operate, potrebbe ritenersi decisiva ai fini dell'applicazione della scriminante di cui all'art. 599 c.p.. Con il motivo sub 3 il ricorrente si limita a pedissequamente ripetere le argomentazioni già poste in appello alle quali la Corte territoriale ha dato congrua e corretta risposta.
Le denuncie relative alle valutazioni di cui al provvedimento impugnato sono inammissibili perché di merito.
Con riguardo al 4 motivo si richiama quanto detto per quelli sub 1 e 2, osservandosi al contempo che esso si risolve in affermazioni apodittiche e generiche di violazione dei doveri deontologici da parte della persona offesa.
Fondata è invece la denuncia relativa all'appello incidentale della parte civile.
L'appello incidentale non è uno strumento autonomo di gravame, ma ha natura accessoria rispetto a quello principale e pertanto è ammissibile solo nel caso in cui riguardi capi e punti della decisione investiti da quest'ultimo: altrimenti si determinerebbe una sostanziale vanificazione dei termini fissati a pena di decadenza per proporre impugnazione (ex plurimis: Cass. 14.2.00 n. 0 1710 RV. 215339; Cass. 16.7.04 n. 31331 RV. 228841; Cass. 13.1.05 n. 00 431 RV. 230714).
Tanto premesso, va rilevato che l'impugnazione dell'imputato estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi, in base alla previsione di cui all'art. 574 c.p.p., comma 4, anche alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, peraltro solo nella parte in cui quest'ultima abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto penale impugnato: ne consegue che non può considerarsi devoluta al giudice d'appello la cognizione dei vizi interni riguardanti le statuizioni civili, concernenti le modalità e i criteri di liquidazione del risarcimento dei danni, non dedotti in uno specifico motivo di gravame (Cass. 12.3.92 n. 10373 RV. 221350). L'appello incidentale della parte civile, con il quale si censurava la liquidazione siccome effettuata simbolicamente, è stato dunque erroneamente ritenuto ammissibile, per cui si impone, previa declaratoria di inammissibilità dello stesso, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle disposizioni civili;
per il resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile l'appello incidentale della parte civile e annulla la sentenza impugnata senza rinvio con riguardo alle disposizioni civili;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2006