Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, dopo l'abrogazione dell'art. 5, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 ad opera della legge 29 marzo 2001, n. 134, non è più richiesta la dichiarazione di impossidenza immobiliare da allegare all'istanza per il gratuito patrocinio, ma solo la autocertificazione del reddito complessivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2003, n. 24380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24380 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO IO Presidente del 12/03/2003
1. Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA Benito Romano Consigliere N. 581
3. Dott. MARZANO Francesco Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI Luisa Consigliere N. 032086/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA NI N. IL 12/07/1949;
avverso ORDINANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PERNA LA TORRE ERNESTO;
La Corte, lette le conclusioni del P.G. in sede che si riportino testualmente: "Il P.G. - v. il ricorso proposto da IA IO avverso l'ordinanza del 2.5.02 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Torino ne ha respinto il reclamo ovvero la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di gratuito patrocinio, osserva che il medesimo è fondato e merita accoglimento.
L'interpretazione offerta dal provvedimento impugnato - secondo cui l'abrogazione del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 217/90 ad opera della l. 134/01 avrebbe influito soltanto sulla "semplificazione" del procedimento in questione, senza far venir meno, in capo all'interessato, la necessità di allegazione della dichiarazione di impossidenza immobiliare implicitamente richiamata nella determinazione del reddito complessivo ancora specificatamente richiesta dall'art. 5 comma 1 lett. B l. 217/90 - oltre a non far comprendere in che cosa la ritenuta "semplificazione" sia allora davvero consistita, nata contro l'espresso ed esclusivo rinvio che il citato art. 5 comma 1 lett. B fa all'art. 3 della stessa legge, laddove indica le "modalità" con cui la determinazione del reddito complessivo, da attestare nell'"autocertificazione", deve essere effettuata.
Orbene il citato art. 3 non menziona affatto la dichiarazione di impossidenza immobiliare, limitandosi a prescrivere (per chi ambisce essere ammesso al beneficio de quo) la indicazione della titolarità di reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, quale risultante della ultima dichiarazione non superiore a lire diciotto milioni. L'unica "modalità" richiamata per la dichiarazione contenuta nell'autocertificazione, è pertanto quella dell'ultima dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che la richiesta dichiarazione di impossidenza immobiliare risulta ormai estranea alla previsione normativa.
La rilevata erronea applicazione della legge, impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
P.T.M.
Chiede che l'Ecc.ma Corte Suprema con le conseguenti statuizioni, voglia annullare con rinvio il provvedimento impugnato. La Corte condivide pienamente e fa proprie le considerazioni del P.G. e decide in conformità.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2003