Sentenza 2 dicembre 1999
Massime • 2
L'appello incidentale deve inerire ai capi e ai punti della decisione oggetto di quello principale, poiché altrimenti sarebbero travalicati i limiti del "devolutum" e si determinerebbe la vanificazione di fatto dei termini fissati, a pena di decadenza, per proporre impugnazione.
È legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ai fini della prova dei fatti in esse accertati, di sentenze di primo e secondo grado, annullate "in parte qua" dalla Corte di cassazione, allorché la loro utilizzazione sia limitata dal giudice a quella parte di esse coperta da giudicato parziale. (Nella specie, la S.C. aveva disposto l'annullamento con rinvio in ordine al punto concernente la configurabilità della continuazione, mentre aveva rigettato i ricorsi per quanto riguardava l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, sicché risultava definitivamente accertata la loro partecipazione ai vari episodi criminosi che rilevavano ai fini della verifica di veridicità delle dichiarazioni rese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/1999, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ENZO PIROZZI Presidente del 02/12/1999
1. Dott. PIERO MOCALI Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANNA MABELLINI Consigliere N. 1075
3. Dott. GIANFRANCO RIGGIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. UMBERTO GIORDANO Consigliere N. 24942/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da RO AR, n. a NI l'8/9/54, AO FF, n.a Lettere il 19/6/52, RO AR, n. a NI il 20/2058, OG AR, n. a Cava dei Tirreni il 22/10/46, CA Francesco, n. a Cava dei Tirreni il 2/12/55, ER Tommaso, n. a Angri l'1/6/49, TI Biagio, n. a NI il 30/11/55 avverso la sentenza emessa il 29/12/98 dalla Corte di Assise di Appello di SArno visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GI
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galgano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi Uditi i difensori avv. Alfano, Aricò, RE, Dambrosio, Del Vecchio, Falci, Fulco, Gabola, Mazzuca e Cirese in sostituzione dell'avv. Pansini:
Osserva:
gli otto attuali ricorrenti sono stati rinviati a giudizio davanti alla Corte di assise di SArno per rispondere di quattro episodi delittuosi avvenuti nel 1990 in ambienti camorristici della zona di NI e ER.
Tutti i predetti episodi hanno avuto origine da iniziative criminali del gruppo radicato a ER Inferiore, tra i cui esponenti di spicco vi era PE AR, tendenti prima a eliminare al suo interno personaggi ritenuti eccessivamente ambiziosi o inaffidabili - questa è la lettura che secondo l'ipotesi accusatoria recepita dai giudici del merito va data al duplice omicidio aggravato di ES IA e SI MI (capi F-G-H-I) avvenuto in ER Superiore il 9/3/90 e all'omicidio aggravato di CO FF (capi L-M-N-O) avvenuto in NI il 23/3/90 e ai contestuali reati di sequestro di persona, violazioni delle leggi sulle armi e occultamento di cadavere - e poi, dopo le spaccature verificatesi nella consorteria denominata "Nuova Famiglia" dominante in quel territorio, a contrastare il gruppo rivale (prima alleato) capeggiato da VI SE - il che ha dato luogo al duplice omicidio aggravato di VI NO e FE SA (capi A-B-C e, per l'TI, 1-2) avvenuto in NI il 19/10/90 e all'omicidio aggravato di IT NA (capi D-E-) avvenuto in ER Inferiore il 16/12/90 e a contestuali reati di violazioni delle leggi sulle armi e spari in luogo pubblico ( contravvenzione di cui ai capi C e 2 per cui è stata dichiarata già in primo grado la prescrizione).
La prova nei confronti degli attuali ricorrenti è stata desunta dalle dichiarazioni del PE AR e di alcuni affiliati al suo gruppo - CE AR, De IV BR (coimputato in questo processo non ricorrente), GA NI, GI TR e AR EN - i quali, divenuti collaboratori di giustizia, hanno ammesso il loro coinvolgimento negli episodi di cui si tratta (il PE come mandante e gli altri con vari ruoli) e hanno chiamato in correità, ribadendo la loro versione in sede di esame dibattimentale, altre persone. In esito al giudizio di primo grado, ritenuta la continuazione tra i vari fatti e concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti per l'Arcehetti e di mera equivalenza per tutti gli altri, con sentenza in data 22/7/97 il OG e il CA sono stati condannati rispettivamente a 26 anni e a 24 anni di reclusione per concorso nell'episodio in danno del ES e del SI, il ER e il AG a 26 anni ciascuno per concorso nell'episodio in danno del CO, il AO a 24 anni per concorso in quest'ultimo episodio, l'TI a 16 anni per concorso nell'episodio in danno dell'VI Gadinoro e del FE, il RO a 30 anni per concorso in tutti gli episodi oggetto del procedimento tranne quello in danno del ES e del SI;
il RO invece è stato assolto per carenza di prova dell'elemento soggettivo dei reati dalle imputazioni relative all'episodio in danno del IT. Proposto ricorso dal Procuratore generale di SArno e dagli imputati, con sentenza in data 29/12/98 la locale Corte di assise di appello ha adottato le seguenti statuizioni: ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale del AO;
ha confermato la decisione di primo grado nei confronti del OG, del ER, del AG e dell'TI; escluse, in accoglimento del gravame del P.G., le attenuanti generiche concesse al OG e al RO li ha condannati alla pena dell'ergastolo; ha dichiarato il RO colpevole di concorso nell'omicidio del IT e nelle strumentali violazioni delle leggi sulle armi e, concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, lo ha condannato a 14 anni e 6 mesi di reclusione.
Questa in sintesi la ricostruzione dei vari episodi che i giudici del merito hanno operato sulla base delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie dei menzionati collaboratori che sono state ritenute soggettivamente ed intrinsecamente attendibili, concordanti sul piano della prova generica con le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e degli accertamenti peritali e idonee, sul piano della prova specifica, a reciprocamente riscontrarsi.
L'eliminazione del ES, già da tempo decisa (il SI fu vittima occasionale solo perché si trovava in sua compagnia), era stata attuata in occasione di una sua visita nella fabbrica del IT , dal quale si era recato per saldare un debito;
nelle fasi del sequestro della due vittime, che si protrasse in un capannone della fabbrica per alcune ore, e della loro uccisione eseguita con colpi di arma da fuoco in altro luogo ove era stata scavata una fossa erano intervenuti, oltre al predetto IT, il CE, il De VI il FE, il GA, l'VI SE, l'VI NO e il PE nonché, con mansioni esecutive diverse dall'azione omicida che venne posta in essere dal FE e dall'VI NO, il OG e il CA (a parlare della presenza di questi ultimi sono stati il CE, il De VI, il GA e il PE).
Quanto al CO, giovane tossicomane che aveva tenuto comportamenti sgraditi al gruppo, era stato indotto dal CE e da GN AR a seguirli in un edificio in costruzione appartenete al RO ove era stato immobilizzato da costui, dal De VI, dal GI, dall'VI SE, dall'VI NO, dal ER, dal AO e dal AG ( a parlare della presenza di questi tre ultimi sono stati il CE, il De VI, il GI e il mandante PE, il quale aveva programmato anche l'eliminazione del padre della vittima, rinunciandovi solo all'ultimo momento); a sparare era stato l'VI NO con una pistola cal. 6,35 appartenente alla stessa vittima il cui corpo era stato seppellito in luogo vicino;
e, quando erano iniziate le propalazioni del PE, il cadavere era stato tolto da tale luogo dal De VI che ha detto di averlo ritrovato seguendo le indicazioni del AG.
L'eliminazione a colpi di arma da fuoco del FE e dell'VI NO era avvenuta, mentre i due rientravano a NI in auto da Poggiomarino dove avevano partecipato a una riunione del proprio gruppo divenuto ormai avversario di quello del PE da parte di un commando formato dal CE, dal GI;
dal AR e dal GA coordinati dal RO e supportati da UI AR, dal GN, da MO SA e dall'TI (dall'attività di avvistamento della vittima svolta da quest'ultimo hanno parlato gli esecutori materiali e il mandante PE).
Il IT infine era stato ucciso, per vendicare la morte di SA NT, mentre insieme alla moglie faceva rientro nella sua abitazione nel cui giardino si erano appostati, in esecuzione di ordini trasmessi dal RO, il AR, il GN e il TI allertati dal RO che si era prestato a un lungo appostamento vicino alla casa, pur essendo estraneo all'organizzazione, per fare un favore al PE al quale era devoto e che dopo l'azione aveva provveduto anche a prelevare e a riportare in auto a NI il GN e il TI (di questi suoi compiti hanno parlato il GI, il AR e, sia pure in termini riduttivi, il PE nonché il CE e il GA).
I ricorsi per cassazione proposti dai difensori degli imputati avverso la pronuncia della Corte di assise di appello investono tutti con censure di violazione di legge e vizio di motivazione, la valutazione delle chiamate in correità da cui sono stati raggiunti i rispettivi assistiti.
Sotto tale profilo la difesa del OG ha negato attendibilità intrinseca alle varie chiamate, e particolarmente a quella del PE, per difetto di spontaneità e precisione e ha sostenuto l'inconsistenza del riscontro esterno rappresentato da un credito che il IT effettivamente vantava nei confronti del ES, in quanto sarebbe stato estinto prima del fatto.
E la chiamata del PE è oggetto di critica anche da parte della difesa del CA, la quale avanza il sospetto che il dichiarante fosse animato dall'intento di nuocere a costui in quanto figlioccio del suo nemico VI SE e gli abbia quindi attribuito un comportamento, l'accompagnamento delle vittime nel luogo ove furono uccise, che non aveva potuto vedere essendosi allontanato prima dalla fabbrica del IT.
La stessa difesa sottolinea ancora il fatto che un altro chiamante, il CE ha dimostrato incertezze sulla presenza del CA al momento del duplice omicidio.
Da parte della difesa del OG sono stati inoltre formulati motivi: in ordine alla esistenza dell'aggravante della premeditazione, che si vorrebbe fosse esclusa per l'estemporaneità della visita del ES al IT;
in ordine alla mancata rinnovazione del dibattimento per sentire PA LA e PO NA, due operai del IT che erano in fabbrica il giorno del fatto;
in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche, per cui si lamenta ingiustificata disparità di trattamento con il Carosone;
ed in ordine al mancato assorbimento del reato di sequestro di persona in quello di omicidio.
La difesa del AO contesta la legittimità della declaratoria di inammissibilità dell'appello da costui proposto in via incidentale. Per il ER vi è un unico motivo che attiene alla valutazione delle chiamate, cui si nega il requisito dell'autonomia, e si sostiene che comunque da esse emergerebbe solo una partecipazione dell'imputato al sequestro del CO e non al suo omicidio. Da parte della difesa del AG vi sono critiche all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori, soprattutto di quelle del CE e di quelle del De VI in punto indicazioni che costui avrebbe ricevuto dallo stesso AG sul posto ove era sepolto il CO, e si evidenzia che dai predetti collaboratori sono state indicate differenti causali del crimine. La stessa difesa ha inoltre formulato motivi con i quali si duole della mancata rinnovazione del dibattimento per procedere a confronto tra il AG e il De VI e solleva una questione di carattere processuale con riferimento all'acquisizione delle sentenze di condanna emesse in primo e secondo grado a carico dei collaboratori, utilizzate dai giudici del merito per la verifica della loro attendibilità, che si assume avvenuta in violazione dell'art. 238- bis C.P.P. non essendo dette sentenze ancora irrevocabili.
La difesa dell'TI ha formulato un unico motivo con il quale contesta l'affermazione di responsabilità del prevenuto, in quanto fondata unicamente su chiamate incrociate, e ne evidenzia la scelta collaborativa come ragione per attribuire attendibilità alla sua negativa di avere partecipato all'omicidio del FE e dell'VI NO.
Si fonda su una critica delle chiamate in correità anche il motivo principale della difesa del RO - l'unico, si è visto, che è stato condannato per più di un episodio - che evidenzia in particolare l'assenza di riscontri oggettivi ed anzi l'esistenza, su questo piano di una smentita non avendo l'edificio in costruzione appartenente all'imputato le caratteristiche di quello descritto dai collaboratori come luogo in cui venne portato il CO. La stessa difesa si è inoltre doluta della irrogazione dell'ergastolo come conseguenza della esclusione delle attenuanti generiche che erano state concesse in primo grado e, in sede di discussione del ricorso, ha invocato come precedente favorevole la sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Sezione il 28/9/99 nei confronti di UI AR, altro imputato condannato per il duplice omicidio del FE e dell'VI NO la cui posizione è stata in secondo grado giudicata separatamente. La difesa del RO infine ha riproposto in via preliminare l'eccezione di nullità del giudizio di secondo grado già respinta dalla Corte di assise di appello, per violazione dell'art.178 lett.c) C.P.P.in quanto non sarebbe stato rispettato il termine di cui all'art. 601 comma 5 C.P.P., secondo cui l'avviso della data fissata per il giudizio di appello deve essere notificato ai difensori almeno venti giorni prima, poiché nel caso di specie il periodo intercorso tra det6ta notifica e l'inizio del dibattimento ( 7/12/98) ha coinciso con quello in cui i termini processuali erano sospesi in forza dell'art. 3legge 3/8/98 n.267, che ha convertito con modificazioni il DL. 11/6/98 n.180 recante norme urgenti per la prevenzzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.
Quanto all'affermazione di responsabilità, la difesa del RO assume in sostanza che le dichiarazioni dei collaboratori non sarebbero sufficienti a provare gli estremi soggettivi e soprattutto quelli soggettivi del concorso del prevenuto nell'omicidio del IT.
Nessuna di queste censure ha fondamento, e tutti i ricorsi devono quindi essere rigettati con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art.616 C.P.P.. Correttamente il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art.595 C.P.P. con il quale il AO, mentre il gravame del Procuratore generale nei suoi confronti riguardava solo l'entità dell'aumento di pena per la continuazione, aveva fatto oggetto di censura l'affermazione di responsabilità e la ritenuta esistenza dell'aggravante della premeditazione di cui non si era doluto nel normale termine per impugnare.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte nettamente prevalente, che il Collegio ritiene senz'altro condivisibile (cfr. in particolare le sentenza della III Sezione 13/11/95, Giacomazzo e il 17/2/93, Sembolini), l'appello incidentale deve invero inerire ai capi e punti della decisione oggetto di quello principale, poiché altrimenti sarebbero travalicati i limiti del devoluto e si determinerebbe la vanificazione di fatto dei termini fissati tassativamente per proporre impugnazione.
Non sussiste la nullità del giudizio di secondo grado eccepita nell'interesse del RO.
La Corte di assise di appello ha in proposito esattamente osservato che l'art. 3 della legge 267/1998 non ha sospeso indistintamente tutti i termini processuali in scadenza nel periodo dal 5 maggio al 31 dicembre 1998, bensì solo quelli "comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione od ecc4ezione", evento che per RO (che ha presenziato al dibattimento) e il suo difensore non si è affatto verificato poiché l'ultimo termine decorso in detto periodo è quello per comparire di natura dilatoria.
Anche la questione processuale sollevata nell'interesse del AG è priva di fondamento.
Il fatto che le sentenze di condanna a carico dei chiamanti in correità della cui acquisizione il ricorrente si duole non fossero ancora irrevocabili, pendendo giudizio di rinvio in seguito all'annullamento parziale deciso da questa Corte, non ha invero rilievo in quanto la ratio della limitazione posta dall'art.238 bis C.P.P. risulta essere stata in concreto pienamente rispettata,
l'unico punto ancora in discussione essendo l'esistenza della ritenuta continuazione mentre si era ormai formato il giudicato in ordine all'affermazione di responsabilità dei predetti, e quindi in ordine alla loro partecipazione ai vari episodi criminosi che è l'aspetto che interessa in questo procedimento.
Non possono trovare accoglimento neppure le censure delle difese dello stesso AG e del OG attinenti al diniego di rinnovazione del dibattimento, poiche la Corte di assise di appello si è attenuta ai principi costantemente affermati da questa Suprema Corte secondo cui tale istituto a carattere eccezionale - giacché postula che il giudice contro la presunzione di completezza delle indagini svolte in primo grado, ritenga di non potere decidere in base alle prove già acquisite - ed da ciò deriva la discrezionalità delle pronunce sulle istanze avanzate a norma del comma 1 dell'art. 603 C.P.P. e l'insindacabilità in sede di legittimità della loro reiezione, se giustificata in modo idoneo il che nel caso di specie è avvenuto, avendo il giudice di secondo grado espressamente enunciato le ragioni, immuni da vizi di manifesta illogicità, per cui ha ritenuto che il PA e il PO non potessero dire nulla di decisivo su chi era presente nel capannone dove furono sequestrati il ES e il SI, mentre per ciò che riguarda il confronto tra il AG e il De VI non occorreva una più specifica risposta, che andasse al di là della evidenziata ricchezza del materiale probatorio sull'episodio in danno del CO, poiché è la natura stessa dell'atto richiesto che impedisce comunque, in una situazione siffatta, di prospettarlo come indispensabile per la decisione.
Venendo ai molteplici motivi di ricorso che investono l'affermazione di responsabilità degli imputati, basata in tutti i casi su plurime chiamate in correità, sotto il profilo del modo in cui le stesse sono state valutate, va detto che i giudici del merito si sono pienamente adeguati ai dettami della ormai copiosa giurisprudenza di questa Corte in tema di applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 192 comma 3 C.P.P. ed hanno compiuto le necessarie verifiche senza trascurare alcun dei passaggi indicati dalla sentenza delle Sezioni unite n. 21/10 92, MA e altri, pervenendo a coerenti conclusioni corrette da ampio apparato argomentativo immuni da vizi sindacabili in questa sede.
Sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva e intrinseca la Corte di assise di appello ha anzitutto evidenziato il fatto che tutti i chiamanti in correità erano interni all'organizzazione criminosa alla quale sono pacificamente riferibili i reati e di questi sono stati nella grande maggioranza dei casi tra i protagonisti, del che hanno reso piena confessione che ha superato il vaglio dei processi instaurati a loro carico.
Si tratta di aspetti di fondamentale importanza, derivandone il carattere prevalentemente diretto, nella massima pregnanza del termine, delle accuse da cui ciascun imputato è stato raggiunto. E nella sentenza impugnata si è ancora evidenziato che la forza di tali accuse non può risultare sminuita dalla circostanza che in qualche occasione i chiamanti in correità si siano per breve tempo assentati durante le fasi esecutive dei vari episodi criminosi prolungate e caratterizzate dall'intervento di un considerevole numero di persone, non avendo in concreto - per il ruolo svolto, il naturale scambio di notizie e la prederminata meccanica degli avvenimenti - mai perso a cagione di ciò il controllo della situazione.
Si tratta di una considerazione logicamente ineccepibile, e supportata da concreti riferimenti, che toglie in radice validità a molte obbiezioni difensive, soprattutto a quelle tese a porre in discussione il contributo del PE che non fu solo il mandante, come capo del gruppo, dei sequestri e degli omicidi ma intervenne personalmente anche nella loro attuazione e pur non avendo potuto essere sempre presente, è ragionevolmente ritenere abbia, proprio per la sua posizione, integrato le già ampie percezioni e resoconti assolutamente affidabili.
Su queste premesse, del tutto ignorate nei motivi di ricorso, di grande rilievo poiché conferiscono particolare solidità alla convalidata costruzione accusatoria, il controllo del giudice di secondo grado sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si è poi sviluppato avendo riguardo ai criteri del disinteresse (inteso come assenza del malanimo verso le persone accusate), della spontaneità, della costanza e della coerenza e precisione elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte ed è giunto a conclusioni positive sorrette da adeguata motivazione. Le critiche avanzate in proposito dai ricorrenti sono generiche (il fatto che vi possano essere stati dei colloqui investigativi non significa ancora che i chiamanti in correità siano stati sottoposti a indebite sollecitazioni) o investono, inammissibilmente in questa sede, puramente il merito della valutazione della Corte di assise di appello che ha dato argomentate risposte a tutte le obbiezioni difensive.
È stata in particolare rilevata nella sentenza impugnata l'assurdità (oltre che la totale mancanza di elementi di supporto) dell'ipotesi di una manovra calunniosa che sarebbe stata concertata in danno del CA, solo perche figlioccio dell'ER SE, da parte di tutti i collaboratori che hanno accusato questo imputato, e prima ancora sè stessi, di partecipazione al duplice omicidio del ES e del SI, si è dato ancora ampiamente conto delle ragioni per cui non sono state ritenute pregiudizievoli per l'accusa nè le incertezze del CE, superate in dibattimento, circa la presenza dello stesso CA anche nel luogo dell'uccisione delle vittime oltre che in quello del sequestro, ne' le riserve avanzate dalla difesa del AG in ordine al fatto che il De VI ha affermato di aver dovuto attendere l'indicazione di quest'ultimo per individuare il luogo di sepoltura del CO;
e si è altresì dato conto delle ragioni per cui non sono state ritenute pregiudizievoli le inesattezze del racconto dei chiamanti in correità, sulle quali ha fatto soprattutto leva la difesa del RO, circa le caratteristiche (specialmente dell'accesso) della casa in costruzione del predetto ove secondo la loro versione venne portato il CO. Sulla marginalità di quest'ultimo punto e sulla inconcludenza delle argomentazioni difensive che vorrebbero in tali inesattezze vedere la spia di un mendacio, si era del resto diffusamente soffermata la motivazione della sentenza di primo grado, cui la Corte di assise di appello ha fatto richiamo, esaminando tutte le risultanze di fatto ed evidenziando come la narrazione dei collaboratori potesse ad esse adattarsi senza forzature.
L'attendibilità soggettiva e intrinseca delle chiamate in correità da cui è stato raggiunto il RO è stata dalla difesa di questo imputato messa in discussione anche in relazione al fatto che, con la ricordata decisione in data 28/9/99, questa Sezione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa il 21/1/99 dalla Corte di assise di appello di SArno nei confronti di UI AR imputato di concorso nell'omicidio del FE e dell'VI NO. Premesso che l'addebito a carico del UI (l'avere messo a disposizione degli esecutori materiali del crimine una stalla utilizzata come base logistica) non interferisce per nulla sul piano oggettivo con quello a carico del RO (che non risulta sia in qualche modo intervenuto nella fase svoltasi in detto luogo), il discorso difensivo è comunque improponibile poiché, anche a prescindere dal principio della valutazione frazionata delle chiamate in correità(cfr. da ultimo, al riguardo, la sentenza della VI Sezione di questa Corte 22/1/97, Dominante), le ragioni dell'annullamento investono esclusivamente il modo in cui sono state valutate, con motivazione ritenuta carente e contraddittoria tanto da rendere necessario un nuovo esame sul punto, le prove a discarico addotte dal predetto DO.
Nessun motivo ha invece il RO di dolersi di come sono state valutate le prove addotte in suo favore con riferimento sia a questo che agli altri episodi criminosi, compresi di alibi avanzati in relazione agli omicidi del CO e del IT che la Corte di assise di appello con adeguato apparato argomentativo non ha ritenuto risolutivi non solo, quanto all'episodio in danno del CO, per l'inaffidabilità della teste indicata a discarico ma per la loro inidoneità in ogni caso ad escludere la partecipazione del prevenuto ai fatti addebitategli. Sotto il profilo estrinseco si è già detto che i giudici del merito hanno individuato nelle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e degli accertamenti tecnici, con riferimento a tutti gli episodi criminosi, molteplici riscontri di carattere generico del racconto dei chiamanti in correità attinenti alle modalità delle varie azioni, ai mezzi usati e ad altre circostanze come l'effettiva esistenza di un debito del ES nei confronti del IT.
Si deve rilevare a tale ultimo riguardo che la obbiezione della difesa del OG secondo cui questo debito sarebbe stato estinto molto tempo prima del fatto non trova nel testo della sentenza impugnata, e neppure in quella di primo grado, alcun concreto aggancio, dandosi in definitiva solo atto dell'affermazione del fratello del ES che il pagamento avvenne a mezzo assegno post datato che fu incassato dopo la scomparsa del suo congiunto. Per quanto concerne l'esistenza dei riscontri individualizzanti, necessari per la pronuncia di condanna, la Corte di assise di appello si è correttamente chiamata al principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui gli "altri elementi di prova" richiesti dall'art. 192 comma 3 C.P.P. per la conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in procedimento connesso possono essere di qualsiasi tipo o natura e quindi provenire anche da altre chiamate in correità o in reità, purché contrassegnate dalla autonomia e dalla concordanza sui punti essenziali.
Con la precisazione (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 20/2/96, Emmanuello) che la concordanza non va intesa come totale e perfetta sovrapponibilità occorrendo, in presenza di divergenze su particolari tra le varie dichiarazioni, verificare, per ritenerle inficianti, se si debbano considerare sintomatiche di intese fraudolente o di suggestioni e condizionamenti di qualsivoglia natura.
Ed è proprio ciò che la Corte di assise di appello ha escluso, con esauriente motivazione, evidenziando come non sia stata data la minima prova di previa concertazione tra i chiamanti in correità (detenuti, quando maturarono la decisione di collaborare,in strutture carcerarie diverse) e come le difformità denunciate dalle difese, specie da quella del OG, appaiano compatibili con un contesto di buona fede, tenuto conto del tempo trascorso e delle conseguenti inevitabili inesattezze e confusioni, e siano oltretutto, nella maggior parte dei casi, di scarso o nullo rilievo alla luce del fatto che non è controversa la partecipazione dei chiamanti medesimi agli episodi criminosi.
Il giudice di secondo grado ha anche dato puntuale risposta, ineccepibile sotto il profilo logico, all'obbiezione della difesa del AG circa la diversità delle causali dell'omicidio del CO indicate dai collaboratori, rilevando come le stesse non siano affatto tra loro incompatibili ma siano tutte riconducibili all'atteggiamento di ribellione del giovane che l'aveva reso inaffidabile per offese recate a più di un esponente del gruppo. Convalidata dunque, in modo che sottrae a censura in questa sede, la ricostruzione dei fatti risultante dalle convergenti dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia, la Corte di assise di appello ne ha tratto in ordine alla penale responsabilità degli imputati conseguenze del tutto coerenti e corrette respingendo con adeguata motivazione tutte le altre critiche difensive.
Si evidenzia in particolare nella sentenza impugnata, con riferimento all'assunto della difesa del ER secondo cui dalle dichiarazioni dei collaboratori emergerebbe la partecipazione di questo imputato solo alla sequestro del CO e non al suo omicidio, come non sia necessario stabilire chi materialmente abbia curato la fase dell'uccisione essendo questa la evidente finalità dell'impresa delittuosa sviluppatasi senza soluzione di continuità, finalità percepita ed accettata da tutti coloro che concorsero a privare la vittima della libertà e proprio dal predetto ER verbalmente proclamata.
Quanto alla collaborazione dell'TI con la giustizia, peraltro meramente asserita, che dovrebbe secondo la difesa rendere credibile la sua negativa in ordine all'omicidio del FE e L'VI NO, il giudice di secondo grado ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali il predetto anche dopo una scelta siffatta poteva avere delle remore a confessare di avere preso parte a quel delitto consumato in danno di persone cui era legato da vincoli di amicizia oltre che di pregressa appartenenza alla stessa consorteria criminale.
Le riserve della difesa del RO in ordine all'esistenza degli estremi oggettivi del ritenuto concorso del predetto nell'omicidio del IT sono manifestamente prive di fondamento, non venendo sostanzialmente messo in discussione il rilevante contributo dato agli esecutori materiali con l'attività di appostamento per sorvegliare le mosse della vittima e di trasporto di due di essi dopo il fatto.
Quanto al profilo soggettivo la Corte di assise di appello ha superato con adeguata motivazione i dubbi manifestati al riguardo dal giudice di primo grado evidenziando come la consapevolezza da parte del RO degli scopi dell'operazione non risulti solo dalle dichiarazioni del GI, ma si debba logicamente desumere da tutta una serie di concrete ragioni: - la natura stessa degli incarichi che sarebbe stato rischioso affidare a persona ignara di quanto doveva accadere;
il comportamento dei correi che il ricorrente ebbe agio a lungo di osservare;
la cruenta guerra di camorra che era in atto in quel periodo e vedeva coinvolti i protagonisti dell'episodio, personaggi di notevole spessore criminale - e come l'atteggiamento, ritenuto compiacente, del PE trovi spiegazione nei suoi personali rapporti con lo stesso RO.
La conclusione del giudice di secondo grado secondo cui in una tale situazione si deve ritenere che il RO non potè non prefigurarsi almeno la possibilità della commissione dell'omicidio del IT da parte dei correi, accettandone il rischio è dunque giustificata da ampio apparato argomentativo del tutto immune da vizi sindacabili in questa sede;
ed è anche giuridicamente corretta, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il richiamo al concetto del dolo eventuale apparendo null'altro che un modo di affermare l'esistenza del dolo di concorso nel reato da altri materialmente commesso, che è appunto caratterizzato dalla concreta previsione ed accettazione dell'evento più grave mentre nel concorso anomalo questo è oggetto di mera e astratta prevedibilità (cfr. a riguardo la sentenza di questa Sezione 27/09/96, Colombo). Primo di fondamento è anche la difesa del OG si duole del mancato assorbimento del reato di sequestro di persona in quello di cui all'art. 575 C.P., essendo nella sentenza impugnata stato ampiamente evidenziato come la privazione di libertà ES e del SI abbia di molto ecceduto il tempo necessario per la consumazione dell'omicidio.
E non può trovare accoglimento neppure il motivo della stessa difesa avente ad oggetto l'aggravante della premeditazione che è stata correttamente ritenuta in considerazione del lasso di tempo trascorso tra il sequestro e l'uccisione delle vittime, la cui visita al IT d'altra parte fu solo l'occasione per attuare il già concepito progetto - del quale tutte le persone coinvolte, che erano interne al gruppo criminale, non poterono secondo i giudici del merito non essere messe a conoscenza - di eliminazione fisica del ES.
La sentenza impugnata non merita infine censura nemmeno per ciò che riguarda l'esclusione delle attenuanti generiche di cui si dolgono le difese del RO e del OG.
Le suddette attenuanti erano state concesse in primo grado a tutti gli imputati, malgrado l'evidenziata estrema gravidà dei fatti sintomatici del più elevato livello di pericolosità e l'assenza di ogni forma di resipiscenza, per ritenute "peculiarità meritevoli di particolare considerazione" che nel caso dei due predetti sono state invece dalla Corte di assise di appello, giudicate con adeguata motivazione, in accoglimento del gravame del Procuratore Generale del tutto inesistenti.
Si è rilevata soprattutto per il RO, oltre ai precedenti che figurano a suo carico, la presenza in quasi tutti gli episodi criminosi che caratterizza il modo particolarmente negativo la sua posizione mentre per il OG è stato dato preminente rilievo alle numerose e gravi condanne da costui subite, che nettamente lo differenziano dal CA, aspetto ritenuto ben più importante del fatto cui aveva dato rilievo il primo giudice, considerato dalla Corte di assise di appello insignificante, che il duplice omicidio del RE e del SI, nel quale aveva pienamente concorso, fosse stato materialmente eseguito da altri.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2000