Sentenza 16 aprile 2004
Massime • 1
In caso di annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato rende definitive tali parti della sentenza, con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito della decisione sulla determinazione della pena, non può applicare le cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia di annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2004, n. 21769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21769 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 16/04/2004
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 579
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 47225/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 7 ottobre 2002;
nei confronti di:
AC PE, n. in Catania il 14.01.1931;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Non comparso il difensore dell'imputato;
OSSERVA
1. Il 30 novembre 1998 il Pretore di Torino condannava PE AC a pena ritenuta di giustizia (condizionalmente sospesa nella sua esecuzione) per imputazioni di cui agli artt. 25 e 26 D.P.R. n. 915/1982. Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 13 dicembre 1999, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AC in ordine ad una delle imputazioni contestate (sub b) della rubrica), per precedente giudicato assolutorio, eliminava la relativa pena e rideterminava quella per il residuo reato (sub a) della stessa rubrica). Proposto ricorso per Cassazione, questa Suprema Corte, con sentenza del 27 giugno 2000, annullava la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena.
Con sentenza dell'8 ottobre 2002, la Corte di Appello di Torino, giudicando in sede di rinvio, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al residuo reato contestatogli, per intervenuta prescrizione, rilevando che, essendo stata la contravvenzione commessa il 22 febbraio 1996, si era perento il termine prescrizionale massimo di legge, tanto potendo essere rilevato in quella sede, "nonostante il fatto che all'esame del giudice di rinvio sia stata portata la sola questione attinente al tipo ed all'ammontare della pena...".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, denunziando il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 624 c.p.p., 157 c.p., 129 c.p.p.; deduce che, in sostanza, illegittimamente era stata dichiarata la prescrizione del reato in presenza di una sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte limitatamente alla determinazione della pena.
3. Il ricorso è fondato.
Ben è vero, difatti, che questa Suprema Corte, con la sentenza n. 1/2000 delle sue Sezioni Unite, evocata nel provvedimento impugnato, ha affermato il principio che, posto che la cosa giudicata si forma sui capi e non sui punti della sentenza, "ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce". Ma ha, nondimeno, egualmente chiarito tale pronuncia di questa Corte Suprema che "il riconoscimento dell'operatività del giudicato limitata ai capi della sentenza, con esclusione dei punti, non si traduce nell'adesione ad una linea interpretativa divergente dalla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite..., secondo cui, in caso di annullamento parziale ex art. 624 c.p.p., il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato rende definitive tali parti della sentenza, con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito della decisione sulla determinazione della pena, non può applicare le cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia di annullamento". La ratio decidendi di tale puntualizzato orientamento, invero, "risiede nella specialità della forza precettiva dell'art. 624, comma 1, c.p.p., a norma del quale se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata"; e l'art. 624.1 c.p.p. "indubbiamente riconosce l'autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza", rappresentando l'espressione di un principio, non applicabile al di fuori della specifica situazione dell'annullamento parziale, che detta "una regolamentazione particolare... legata indissolubilmente alle peculiari connotazioni delle sentenze della Corte di Cassazione e alla intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni dell'organo posto al vertice del sistema giurisdizionale..., diretta ed ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia della Corte di Cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente connesse". Deve, perciò, confermarsi che, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione limitatamente alla determinazione della pena, il giudice del rinvio non può applicare cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia di annullamento con rinvio in quegli indicati limiti.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004