Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2004, n. 22293
CASS
Sentenza 5 maggio 2004

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Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, la formazione del giudicato progressivo riguarda esclusivamente l'accertamento del reato e la responsabilità dell'imputato e non invece la pena e pertanto la detenzione dell'imputato deve essere considerata come custodia cautelare sottoposta alle regole sulla decorrenza termini e non come esecuzione di pena definitiva (fattispecie in cui veniva rigettata una richiesta di decorrenza termini sul presupposto che comunque la pena finale che il giudice avrebbe potuto infliggere non sarebbe stata inferiore ai nove anni di reclusione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2004, n. 22293
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22293
    Data del deposito : 5 maggio 2004

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