Sentenza 5 maggio 2004
Massime • 1
Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, la formazione del giudicato progressivo riguarda esclusivamente l'accertamento del reato e la responsabilità dell'imputato e non invece la pena e pertanto la detenzione dell'imputato deve essere considerata come custodia cautelare sottoposta alle regole sulla decorrenza termini e non come esecuzione di pena definitiva (fattispecie in cui veniva rigettata una richiesta di decorrenza termini sul presupposto che comunque la pena finale che il giudice avrebbe potuto infliggere non sarebbe stata inferiore ai nove anni di reclusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2004, n. 22293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22293 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 05/05/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 2161
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 001180/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE FI RI N. IL 19/04/1977;
avverso ORDINANZA del 15/12/2003 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MURA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Milano in data 20 novembre 2003 veniva rigettata l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare in carcere nei confronti di DE FI RI, condannato con sentenza non ancora definitiva per duplice omicidio, violazione della legge sulle armi, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti.
Su appello del predetto, il Tribunale del Riesame di Milano confermava l'ordinanza impugnata, con ordinanza del 15 dicembre 2003, ritenuto che essendo stata annullata la sentenza della Corte d'Assise d'Appello limitatamente alla determinazione della pena base per l'omicidio prima della applicazione della diminuente, si era comunque formato il cosiddetto "giudicato progressivo" in relazione alla affermazione della responsabilità e quindi la pena da determinare non avrebbe potuto comunque essere inferiore al minimo teorico, comprese tutte le attenuanti e le diminuenti riconosciute, pari ad anni 9, mesi 8 e giorni 20.
Avverso tale ordinanza propone ricorso il difensore del De FI rilevando la violazione di legge e la illogicità della motivazione nella parte in cui si ritiene verificato il cosiddetto giudicato progressivo, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione a SS.UU.
Il ricorso è fondato.
La decisione assunta dal Tribunale del Riesame di Milano non può essere condivisa, nella parte in cui sostiene che nella specie si sarebbe verificata la formazione progressiva del giudicato, tenuto conto, da un lato, della definitiva affermazione della responsabilità dell'imputato; dall'altro della misura della pena, che anche in sede di rinvio non potrebbe comunque essere calcolata in misura inferiore ai minimi di legge, tenuto conto delle attenuanti e delle diminuenti già riconosciute.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di affermare il principio che "l'irrevocabilità può non coincidere con la definitività del "decisum" quando, come nel caso in esame, si sia formato un giudicalo (parziale) sulla responsabilità dell'imputato e non è ancora intervenuta la determinazione della pena e quindi la sentenza non è ancora utilizzabile come titolo esecutivo (arg. ex artt. 624, 648, 650 c.p.)" (Cass. SS. UU. 23 maggio 1997 ric. Attinà
RV 207640): ne consegue che la pendenza del giudizio di rinvio dopo l'annullamento della Corte di Cassazione in relazione alla quantificazione della pena, impedisce la formazione di un titolo esecutivo, che si realizza soltanto a seguito della irrevocabilità della decisione.
In applicazione di tali principi, poiché l'attuale stato di detenzione del De FI deve essere qualificato come applicazione di misura cautelare e non già come esecuzione di pena, occorre verificare in concreto se dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione e la decorrenza di nuovi termini di fase ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.p., siano stati superati i termini massimi previsti dalla legge, tenuto anche conto di eventuali sospensioni o proroghe, desumibili dagli atti del processo. L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del Riesame di Milano.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Direttore della Casa Circondariale ove i ricorrenti risultano ristretti,per quanto di competenza ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2004