Sentenza 26 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2003, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 26/11/2003
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 5542
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 018878/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL UN, n. il 24 maggio 1960;
avverso ordinanza del tribunale di sorveglianza di Milano in data 31 gennaio 2003;
sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. Dubolino Pietro;
lette le conclusioni del P.G., Dott. Viglietta, il quale ha chiesto che il ricorso si dichiarato inammissibile.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di sorveglianza di Milano revocò, con effetto "ex tunc", l'affidamento in prova al servizio sociale disposto il 17 maggio 2001 in favore di LA UN, motivando tale decisione essenzialmente con riferimento al fatto che lo LA, autorizzato a svolgere, durante l'affidamento, attività agonistica di corridore motociclista, anche in deroga alle prescrizioni territoriali, era stato colpito da ordinanza applicativa di custodia cautelare per concorso con tale Reveglia Mauro, a far tempo dal luglio - agosto 2001, in attività delinquenziali costituite essenzialmente dalla ricettazione organizzata di motociclette di grossa cilindrata e di pezzi di ricambio di provenienza furtiva;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dello LA denunciando:
1) nullità del procedimento dovuta alla presenza, quale presidente del collegio che aveva pronunciato il provvedimento impugnato, dello stesso magistrato che aveva a suo tempo presieduto il collegio dal quale era stata deliberata la concessione dell'affidamento in prova;
2) vizio di motivazione in ordine alle ragioni della disposta revoca della misura e della sua efficacia "ex tunc", con azzeramento dei quasi due anni trascorsi in regime di affidamento, nella scrupolosa osservanza, riconosciuta anche dal tribunale di sorveglianza, delle relative prescrizioni;
- che con successiva memoria la difesa del ricorrente, nel ribadire ed ulteriormente illustrare le precedenti censure, segnalando, in particolare, come a conclusione delle indagini il pubblico ministero avesse chiesto il proscioglimento per otto degli originari capi d'imputazione e come la condotta oggetto d'indagine dovesse ritenersi cessata al marzo 2002, ha inoltre denunciato come viziata da violazione dell'arido dell'ordinamento penitenziario la statuizione, pure contenuta neh"impugnata ordinanza, con la quale si disponeva la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Milano per l'eventuale revoca della liberazione anticipata, la cui competenza, ai sensi del citato art. 70, appartiene invece allo stesso tribunale di sorveglianza;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato giacché, a parte il mancato esercizio della facoltà che il ricorrente avrebbe avuto di ricusare il presidente del tribunale di sorveglianza, qualora avesse ritenuto che egli si trovasse in situazione di incompatibilità (mancato esercizio che renderebbe quindi comunque improponibile, in questa sede, la questione della pretesa nullità derivante da detta incompatibilità), non viene poi neppure spiegata (nè si riesce a individuare) la ragione per la quale il magistrato che ha partecipato alla decisione di concedere un beneficio penitenziario dovrebbe essere ricusabile dallo stesso interessato allorché si debba decidere in ordine alla eventuale revoca di detto beneficio, quando, semmai, l'interesse alla ricusazione (in via puramente ipotetica e astratta), potrebbe essere, in siffatta situazione, del pubblico ministero);
- che infondato, al limite dell'inammissibilità, è anche il secondo motivo di ricorso, dal momento che in esso, sostanzialmente, non si rappresentano veri e propri vizi di legittimità, ivi compreso il pur formalmente dedotto vizio di motivazione, ma si adducono soltanto ragioni di dissenso dalla decisione impugnata, di per sè del tutto legittime ma non per questo idonee a rendere censurabili le diverse e non meno valide ragioni poste a base di detta decisione;
e ciò non solo con riguardo alla disposta revoca dell'affidamento in prova, ma anche con riguardo alla sua efficacia "ex tunc", della cui formale legittimità, anche alla stregua della richiamata sentenza n. 343/1987 della Corte costituzionale, non è dato dubitare (ved., per tutte: sez. 1^, 21 settembre -16 ottobre 1993 n. 3470, Masetti, RV 195298; sez. 1^, 13 giugno - 19 luglio 2001 n. 29343, Modaffari, RV 219477), ne' sussistendo, sotto il profilo motivazionale, alcuna illogicità o contraddizione tra la riconosciuta osservanza formale, da parte del condannato, delle prescrizioni impostegli durante la prova e la ritenuta, prevalente gravita dei fatti addebitatigli, il cui inizio - come si rileva dal testo dell'ordinanza, sul punto non contestata dalla difesa - risale a poco dopo l'inizio dell'affidamento, sì da rendere giustificato l'assunto del tribunale secondo cui alla suddetta osservanza non corrispondeva alcuna effettiva partecipazione alle finalità rieducative della pena (ved. in proposito, quanto affermato anche da sez. 1^, 14 febbraio - 26 aprile 2001 n. 18880, Bennardo, RV 218917, secondo cui: " In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua che l'affidato deve espiare in caso di revoca del beneficio, va considerato come non equipollente a pena eseguita anche il periodo trascorso nel formale e apparente rispetto delle prescrizioni, qualora il comportamento tenuto complessivamente dal soggetto nel corso della prova riveli un sostanziale fallimento in loto, e fin dall'inizio, della prova stessa");
- che, d'altra parte, neppure può assumere rilievo il fatto che gli addebiti penali di cui all'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del ricorrente fossero ancora "sub judice" e per alcuni di essi fosse stato poi chiesto dal pubblico ministero (secondo quanto affermato nella memoria aggiuntiva) il proscioglimento dello LA, dal momento che, in primo luogo - come più volte affermato da questa Corte - il giudizio della magistratura di sorveglianza in materia di concessione o revoca di benefici penitenziari è del tutto autonomo rispetto a quello del giudice penale, per cui in esso ben possono legittimamente valutarsi come incompatibili con la prosecuzione della prova anche condotte sulle quali non si sia ancora formato giudicato penale (in tal senso, fra le altre: sez. 1^, 4 marzo - 16 aprile 1980 n. 751, Biagetti, RV 145004; sez. 1^, 21 febbraio - 24 aprile 1984 n. 374, Didona, RV 163358, relativa addirittura alla esistenza del solo rapporto di polizia giudiziaria;
S.U. 27 febbraio - 13 marzo 2002 n. 10530, Martola, RV 220877, la quale, seppur relativa a comportamenti successivi all'esaurimento della prova, da valutarsi ai fini del giudizio finale del relativo esito, esprime un principio valido, a maggior ragione, anche per il caso di comportamenti tenuti nel corso della prova, da valutarsi ai fini della revoca); il fatto, poi, che per alcuni degli addebiti sia stato chiesto il proscioglimento, oltre a non poter assumere rilievo ai fini di una eventuale censurabilità del provvedimento impugnato, trattandosi (a quanto s'intende) di fatto successivo, non presenta neppure carattere di potenziale, decisiva rilevanza, atteso che il proscioglimento avrebbe riguardato comunque solo una parte degli addebiti, e precisamente quelli di cui ai capi indicati nella memoria difensiva come 1, 2, 3, 4, 36, 37, 41, 42, mentre nell'ordinanza impugnata (punto 8), si fa espresso e specifico riferimento ai capi 21, 35, 39, 61-66, 82, 87;
- che, con riguardo alla doglianza esposta al punto 3 della memoria aggiuntiva e relativa alla trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per eventuale revoca della liberazione anticipata, la stessa, oltre a presentare carattere di novità rispetto agli originari motivi di ricorso (il che già varrebbe a renderla inammissibile), presenta una ulteriore e prioritaria ragione di inammissibilità, costituita dal fatto che ha per un oggetto un provvedimento che, corretto o meno che esso sia, ha comunque carattere meramente ordinatorio e non determina, di per sè, alcun effetto giuridico negativo per il ricorrente;
- che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere rigettato, in quanto privo di giuridico fondamento;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004