Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/2025, n. 9890
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Sentenza 15 aprile 2025

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In materia elettorale, il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p., introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha tacitamente abrogato l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nella parte in cui, ai fini dell'incandidabilità, equiparava alle sentenze di condanna la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p., trova applicazione solo a far data dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, atteso che la natura extra penale delle disposizioni del d. lgs. n. 235 del 2012 rende inapplicabile il principio di retroattività della legge più favorevole al soggetto giudicato incandidabile secondo la disciplina vigente al tempo della presentazione delle liste.

In materia elettorale, in applicazione del d.lgs. n. 235 del 2012, l'efficacia estintiva anticipata della ragione di incandidabilità può essere riconosciuta all'intervenuta pronuncia di sentenza di riabilitazione del candidato ai sensi dell'art. 178 c.p., ma non anche all'intervenuta estinzione del reato derivante dall'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., stante la diversità dei due istituti quanto agli effetti sia penali ed extra-penali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/2025, n. 9890
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9890
    Data del deposito : 15 aprile 2025

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