Sentenza 18 giugno 2009
Massime • 1
È configurabile l'interesse ad ottenere la riabilitazione in relazione a pena oggetto di patteggiamento, anche se applicata per reato del quale sia stata dichiarata l'estinzione a norma dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen..
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FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, i signori Girace Angelo, Di Lallo Annunziata e Pipitone Vincenzo impugnano il provvedimento in epigrafe indicato, rappresentando e deducendo in fatto e diritto quanto segue: - di essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Scafati (SA), nella qualità, il primo, di candidato alla carica di Consigliere comunale, ed i secondi, di delegati alla presentazione della lista n. 13, denominata "Scafati Riparte", candidato Sindaco Cristoforo Salvati, per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023; - che la Commissione elettorale circondariale principale di Nocera …
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FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, i signori Girace Angelo, Di Lallo Annunziata e Pipitone Vincenzo impugnano il provvedimento in epigrafe indicato, rappresentando e deducendo in fatto e diritto quanto segue: - di essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Scafati (SA), nella qualità, il primo, di candidato alla carica di Consigliere comunale, ed i secondi, di delegati alla presentazione della lista n. 13, denominata "Scafati Riparte", candidato Sindaco Cristoforo Salvati, per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023; - che la Commissione elettorale circondariale principale di Nocera …
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Il rilascio o il diniego di cittadinanza a chi risiede da oltre 10 anni sul territorio nazionale, concernendo il conferimento di uno status di rilevante importanza pubblica, comporta valutazioni essenzialmente discrezionali, in cui l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico. Lo straniero viene infatti con tale provvedimento inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti ed i doveri che competono ai suoi membri, tra i quali non assume un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2009, n. 31089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31089 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/06/2009
Dott. SIOTTO IA Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2073
Dott. DI TOMASSI IAstefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 11946/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU VA RI N. IL 14/03/1946;
avverso ORDINANZA del 14/10/2008 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO IA Cristina;
lette le conclusioni del P.G. Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RILEVA
Con ordinanza del 14/10/2008 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di riabilitazione proposta da IO IA ZU, in relazione alla condanna irrogata con sentenza 28/3/1994 del GIP presso il Tribunale di Milano, sul rilievo per il quale essendo intervenuta sin dal 18/11/2000 pronunzia del Tribunale di Milano di estinzione del reato in questione ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, la pronunzia stessa assorbiva la possibilità di pronunziare la riabilitazione ex art. 178 c.p.. Per l'annullamento di tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del ZU lamentando violazione di legge, posto che l'estinzione ex art. 445 c.p.p., comma 2 lascia immutata la iscrizione della condanna nel casellario giudiziale sicché solo con la riabilitazione ex art. 178 c.p. si sarebbe potuto estinguere "ogni effetto penale della condanna", con la conseguenza per la quale il condannato avente i requisiti di legge aveva interesse alla pronunzia sollecitata essendo essa la sola idonea a perseguire il completo effetto estintivo. Il difensore ricorrente ha infine replicato, nell'argomentata memoria 15/6/2009, alla richiesta del P.G. concludente per l'inammissibilità del ricorso sul rilievo della assenza di interesse alla riabilitazione.
OSSERVA
Ritiene il Collegio che l'assunto del ricorrente meriti condivisione. Non ignora il Collegio le ragioni che sostengono la decisione del giudice del merito e che sono state fatte proprie dal requirente P.G. presso questa Corte, ragioni che sono state esplicitate nelle statuizioni meno recenti di questa Corte (cfr. tra le altre le sentenze n. 534 del 1999 e n. 402 del 1997) sulla linea argomentativa per la quale non vi è alcuna irragionevolezza, nell'ambito della previsione di conservazione della iscrizione della sentenza ex art.444 c.p.p. nel casellario giudiziale anche dopo la piena estinzione della condanna per effetto dell'avveramento delle condizioni di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2 (cfr. Cass. n. 4868 del 2005), nella affermazione di inoperatività della riabilitazione le volte in cui sia già avvenuta l'estinzione di ogni effetto penale conseguente a detto avveramento.
Ma ritiene il Collegio che i presupposti di tale orientamento meritino di essere rivisti, alla luce di principi formulati in più recente decisione di questa Corte esattamente richiamata dal difensore della ricorrente. Questa Corte (cfr. sent. n. 2945/2008), dopo aver rammentato come un precedente arresto avesse ammesso l'esistenza dell'interesse a chiedere la riabilitazione prima della maturazione dell'effetto estintivo di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2, ha poi rilevato che alla pronunzia di riabilitazione si perviene previo accertamento del completo ravvedimento, dispiegato nel tempo e mantenuto sino al momento della decisione, e tradotto anche nella eliminazione (ove possibile) delle conseguenze civili del reato. Ed è nell'accertamento presupposto della riabilitazione che deve rinvenirsi l'interesse del condannato, la cui pena sia stata medio tempore estinta ex art. 445 c.p.p., comma 2, ad ottenerne la verifica giudiziale ed all'esito la pronuncia di cui all'art. 179 c.p. e art.683 c.p.p., comma 2 e con la conseguente iscrizione nel casellario di cui all'art. 686 c.p.p., comma 3 (abrogato e sostituito dal D.P.R. n.313 del 2002), un interesse che, proprio perché correlato ad una completa valutazione della condotta post factum, non può affatto ritenersi irrilevante sul piano dei diritti della persona, posto che, pare appena il caso di sottolinearlo, nel mentre l'estinzione della pena "patteggiata" si produce con il solo mancato avveramento della condizione risolutiva nel previsto arco temporale (art. 445 c.p.p., comma 2), la riabilitazione viene pronunziata all'esito di una valutazione di un effettivo approdo rieducativo del reo. Nè, si badi, potrebbe ritenersi che tale interesse alla iscrizione della riabilitazione sia interesse "di mero fatto", solo perché le amministrazioni pubbliche ed i gestori dei pubblici servizi hanno il diritto, correlato alle loro funzioni, ad ottenere il certificato dei carichi pendenti che esclude la menzione della condanna estinta ex art. 445 c.p.p., comma 2 (cfr. D.P.R. n. 313 del 2002, artt. 23, 27, 28 e 30): il solo fatto che l'Autorità Giudiziaria che ha accesso al certificato nella sua totale estensione (D.P.R. n. 313 del 2002, art.21) possa, nelle più varie ipotesi attingenti la persona del condannato, prendere atto della compiuta valutazione di accesso alla riabilitazione, è condizione necessaria e sufficiente per ritenere sussistente l'interesse alla valutazione della istanza anche nel caso, quale quello in questione, della avvenuta estinzione della pena. Si deve pertanto annullare l'ordinanza impugnata e disporre rinvio allo stesso Ufficio perché provveda a nuovo esame della istanza in applicazione dei testè formulati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2009