Articolo 178 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 177Articolo 179
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31 dicembre 2019
Art. 178.


Vendita con riserva di proprieta'

1. Nella vendita con riserva di proprieta', in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.
Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che puo' essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.
2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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