Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04115/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01276/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2022, proposto da
GI CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Martello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cercola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1) del provvedimento prot.n. 23642 del 16.12.2021, notificato in data 21.12.2021, contenente l’irrogazione della sanzione di euro 20.000,00 ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis del d.p.r. n. 380/01;
2) di ogni altro atto precedente e conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare, per quanto occorre, del verbale di inottemperanza n. 30 del 04.02.2017, non notificato e non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cercola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Il ricorrente è proprietario di un immobile sito nel Comune di Cercola, in viale Mazzini n. 5, identificato al catasto al foglio n. 5 particella n. 2263.
Ha premesso che:
- in relazione a tale immobile, il Comune di Cercola, con pratica edilizia n. 14/2011, rilasciava il permesso di costruire n. 10 del 2011, avente ad oggetto la realizzazione di un “ intervento di sistemazione dell’area scoperta, previo abbassamento della quota di terreno della particella n. 2286 del foglio 5, realizzazione di un muretto divisorio con sovrastante ringhiera in ferro, apertura di un varco di accesso con apposizione di un cancello, realizzazione di pensiline a copertura dei parcheggi per auto e pavimentazione dell’intera area”;
- oltre alle suddette opere realizzava manufatti ulteriori per le proprie esigenze abitative;
- il Comune di Cercola, con ordinanza n. 72/2016, ingiungeva la demolizione degli interventi difformi rispetto a quanto assentito con il titolo edilizio rilasciato;
- agiva avverso la suddetta ordinanza innanzi a questo T.A. R che, con sentenza n. 688/2021 rigettava il ricorso, impugnata con appello non definito;
- il Comune, con provvedimento prot. 23642, notificato in data 21.12.2021, ingiungeva, ai sensi dell’articolo 31, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001 il pagamento, nella misura massima edittale, della sanzione amministrativa per l'importo di euro 20.000,00.
2. - Avverso il provvedimento impugnato ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili censurando, in particolare, la sanzione in quanto ritenuta affetta da vizi di illegittimità derivata derivante da quelli dell’ordinanza di demolizione, oltre che propri.
3. - Il Comune di Cercola si è costituito in giudizio in data 14 marzo 2022 per resistere al ricorso.
4. - Rinunciata la cautelare, alla pubblica udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. - Il ricorso è infondato.
5.1. - Il ricorrente si duole del provvedimento con cui il Comune di Cercola ha ingiunto l’irrogazione della sanzione di Euro 20.000,00, ai sensi dell’31 comma 4 bis del d.p.r. n. 380/01.
Il provvedimento è stato emesso all’esito dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 72/2016, avente ad oggetto abusi edilizi la cui realizzazione è stata ammessa dallo stesso ricorrente.
La sentenza di questo T.A.R. n. 6844/2021, nel respingere il ricorso avverso la suddetta ordinanza di demolizione, ha chiarito che oggetto del permesso di costruire n. 10 del 2011, erano i “soli interventi relativi alla sistemazione di un’area scoperta, mentre il provvedimento sanzionatorio oggetto di gravame dispone la demolizione di un’immobile di circa 72,00 mq, destinato a civile abitazione. Trattasi, pertanto, di difformità totali dall’originario permesso di costruire che attiene, quindi, ad opere del tutto diverse da quelle poi materialmente erette e contestate dal Comune”.
La sentenza, sia pure appellata, allo stato risulta non sospesa.
5.2. - Alla luce di ciò, deve ritenersi che il Comune di Cercola, dopo aver applicato il regime sanzionatorio previsto dall’art. 31, D.P.R. n. 380/2001, ha successivamente correttamente disposto la sanzione pecuniaria di cui al comma 4- bis , quantificata nella misura massima a fronte di opere abusive realizzate su area vincolata con D.M. del 5.8.1961.
6. - È, pertanto, infondato il primo motivo con cui il ricorrente deduce il vizio di illegittimità derivata del provvedimento impugnato derivante dai vizi dell’ordinanza di demolizione, essendo tuttora pendente il giudizio in appello avverso la sentenza di rigetto del T.A.R. n. 6844/2021.
Come già rilevato, infatti, la sentenza del T.A.R., sia pure appellata, allo stato risulta non sospesa e dunque efficace.
7. - Privo di fondamento è anche il secondo motivo con cui il ricorrente deduce l’illegittimità della sanzione pecuniaria in quanto riferita ad un abuso realizzato in data precedente all’entrata in vigore della legge 164/2014, con cui è stata introdotta la sanzione pecuniaria.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 16 dell’11 ottobre 2023) la disposizione normativa è applicabile anche alle ingiunzioni di demolizione notificate in data antecedente l’entrata in vigore della legge dell’11 novembre 2014, n. 164 purché l’inottemperanza all’ingiunzione medesima, posta a base della sanzione, sia accertata una volta decorso il termine di 90 gg. dall’entrata in vigore della suddetta legge (ovvero a decorrere dal 12 novembre 2014).
Nel caso in esame, l’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, è avvenuto tramite verbale n. 30 del 4.02.2017. Non residua, dunque, alcun margine di dubbio circa l’applicazione della normativa di riferimento.
8. – Parimenti infondate sono le doglianze articolate con i motivi terzo, quarto e quinto di ricorso, riferite ad aspetti di natura sostanziale e procedimentale, in particolare, al difetto di istruttoria, di partecipazione procedimentale e alla sproporzione della sanzione.
8.1. - Sul dedotto vizio riconducibile alla mancata partecipazione procedimentale, giova rilevare che la censura non può trovare accoglimento, in quanto la sanzione pecuniaria avversata da parte ricorrente costituisce, di norma, provvedimento vincolato (in termini, Cons. Stato, sez. II, 8 luglio 2024, n. 6042), in relazione al quale l’amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità, né nell’ an , né nel quomodo . Ne consegue in tutta evidenza che la mancata comunicazione di avvio del procedimento costituisca una mera irregolarità non invalidante l’atto amministrativo (cfr. ex multis, T.A.R. Napoli, Campania, sez. VII, 27/04/2023, n. 2562), considerato che nessun apporto avrebbe potuto portare la parte ricorrente e che comunque che la stessa ordinanza di demolizione costituisce comunque anche un avviso di avvio del procedimento in relazione alle ulteriori fasi procedimentali.
8.2. – In relazione poi alla dedotta mancata notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione, è sufficiente ricordare che la giurisprudenza è ampiamente consolidata (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 10033/2023; T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II, sent. 1971/2022; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, sent. 5165/2022, Sez. III, sent. 1304/2017) nel ritenere che le conseguenze dell’inottemperanza alla demolizione (l’acquisizione dell’immobile e dell’area di sedime al patrimonio comunale nonché la sanzione pecuniaria) operano ex lege , di talché non risulta necessaria la previa notifica del verbale di accertamento della mancata esecuzione, atto meramente endoprocedimentale.
8.3. – Deve, infine, essere respinta la censura volta a contestare la quantificazione della sanzione pecuniaria.
Giova osservare in proposito che l’art. 31, comma 4- bis , T.U. dispone che la sanzione è sempre irrogata nella misura massima “in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 ”, ossia su tutte le aree soggette a vincolo di inedificabilità, “ ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ”.
La determinazione della sanzione nella massima misura ex art. 31, comma 4 bis , d.p.r. n. 380/2001 è, dunque, stabilita direttamente dal legislatore e non residua alla P.A. alcuna discrezionalità al riguardo, in quanto è volta a punire non tanto la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato (che renderebbe rilevante la consistenza e l'entità dello stesso), bensì unicamente la mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate in zona vincolata ( ex multis, T.A.R Piemonte, Sez II, 12 ottobre 2022, n. 843; T.A.R Campania, Napoli, Sez. III, 26 ottobre 2021, n. 6858).
In altri termini, il disvalore – di per sé rilevante – colpito è l’inottemperanza all’ordine di ripristino impartito dall’amministrazione per rimediare agli abusi perpetrati in aree per giunta vincolate ( ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 17 febbraio 2024, n. 1307; Salerno, sez. I, 16 gennaio 2017, n. 103).
Nel caso in esame, il Comune di Cercola è sottoposto alle norme di cui al D.Lgs 42/04, giusto Decreto Ministeriale del 5.8.1961, non residuando, dunque, dubbi sull’applicazione della sanzione nella misura massima.
9. – Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
10. – Le spese di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Cercola, liquidate in euro duemila (euro 2.000,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Cesira Casalanguida, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cesira Casalanguida | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO