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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/01/2024, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente
Ettore Di Roberto Giudice rel.
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. 2147/2020 R.G.A.C. avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRA CONIUGI
Promossa da:
(c.f. ), nato alla Spezia (SP) il 07.05.1953, rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Conti
- RICORRENTE -
Nei confronti di
(C.F. ), nata alla Spezia il 16/1/1956, rappresenta e difesa CP C.F._2 dall'avv. Furter,
- CONVENUTA -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per : Pt_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi esposti nella narrativa dei propri atti: in via preliminare: previa revoca dell'ordinanza del 23.07.2022 resa dall'Ill.mo Giudicante a scioglimento della riserva assunta nel decreto sostitutivo del verbale d'udienza del 16.06.2022, rimettere la causa in istruttoria, ammettendo tutte le prove così come dedotte e capitolate dal ricorrente nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., datata 22.03.22 e depositata in via telematica in pari data;
nel merito:
a conferma dei provvedimenti presidenziali assunti con ordinanza ex art. 708, comma 3, c.p.c., resa il 12 maggio 2021: - assegnare la casa coniugale, sita a AR (SP) alla via Brigata Partigiana Ugo Muccini n. 84, di proprietà esclusiva del sig. , a quest'ultimo, quale genitore che continuerà ivi a risiedere con il figlio Parte_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
Per_1
- disporre a carico della sig.ra la corresponsione di un contributo ordinario mensile al CP mantenimento del figlio e ciò, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, pari ad € Per_1
200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, tramite rimessa diretta a mani del figlio;
- porre a carico dei genitori le spese straordinarie inerenti il figlio nella misura del 20% per la sig.ra Per_1
e dell'80% per il sig. , e ciò fino al raggiungimento della sua autosufficienza CP Parte_1 economica, secondo le indicazioni del protocollo del Tribunale della Spezia n. 2349/18 del 13.12.2018, denominato “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli”, sottoscritto dal
Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia;
disporre che le detrazioni fiscali e le deduzioni a fini Irpef per oneri familiari relativi al figlio Per_1 competano al genitore che ne sosterrà la spesa e nella misura sostenuta effettivamente;
dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare, in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni compiutamente svolte nella narrativa degli atti del conchiudente, tutte le domande di parte resistente, così come formulate nei confronti del sig. , ivi comprese, quella avanzata in via principale, volta Parte_1 al riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della sig.ra e quella, promossa in CP via subordinata, relativa al riconoscimento a favore della medesima della somma di € 20.000,00; con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre a spese generali e accessori come per legge”
Per : CP
“in via preliminare, rimettere la causa in istruttoria, revocando l'ordinanza già emessa il 23/78/2022, ammettendo le istanze tutte dedotte nelle memorie depositate;
nel merito, richiamato quanto già precisato,
- assegnare la casa coniugale al OR;
Parte_1
- disporre a carico della GN , per il mantenimento del figlio e ciò fino al CP Per_1 raggiungimento della sua autosufficienza economica, la somma di € 200,00 mensili;
- porre a carico dei genitori le spese straordinarie per il figlio (fino al raggiungimento della sua Per_1 indipendenza economica) nella misura del 20% a carico della GN e dell'80% a carico del OR CP
; Parte_1
- disporre a carico del OR , per le ragioni già ampiamente esposte negli atti depositati ed in Parte_1 considerazione dell'esame delle dichiarazioni dei redditi da ultimo depositate, dalle quali se evince la diversa consistenza del patrimonio economico dei coniugi, un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili ovvero della minor somma che il Tribunale dovesse ritenere sufficiente, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni Org mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ovvero in via subordinata e per i motivo già esposti, la corresponsione della somma di € 20.000,00 della minor somma che il Tribunale dovesse ritenere, quale contribuzione per le spese sostenute e da sostenere da parte della GN , per l'arredamento e la CP risistemazione della casa di abitazione della stessa e quale risarcimento anche in funzione del fatto che il OR ritiene non divisibili i beni mobili corredanti la casa coniugale, nonchè in funzione di Pt_1 riconoscimento del contributo portato dalla convenuta alla formazione, al mantenimento ed alla crescita della famiglia.
Con vittoria di spese tutte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 554/2021 questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, coniugatesi alla Spezia il giorno 11.1.1981.
e hanno due figli maggiorenni, (27.4.1984) e (22.8.1991). Pt_1 CP Per_2 Per_1
Solo il secondo, secondo quanto dedotto in atti, non è ancora economicamente autosufficiente.
Circa il suo mantenimento, peraltro, le parti concordano, nel senso di porre a carico di un CP contributo mensile di 200,00 euro e di prevedere una ripartizione delle spese straordinarie per l'80%
a carico del padre.
Il Collegio al riguardo può, dunque, provvedere in conformità.
Non vi è questione neppure sull'assegnazione dell'ex casa coniugale (sita in AR, alla via Brigata
Partigiana Ugo Muccini n. 84) in favore del ricorrente, quale genitore convivente con il figlio (oltre che proprietario dell'immobile).
Può ora passarsi a trattarsi del mantenimento di , che ha chiesto un assegno da porre a carico CP
del marito di 400,00 euro al mese (o della diversa somma meglio ritenuta).
Il ricorrente si è opposto.
Nulla è stato previsto a tale titolo con i provvedimenti provvisori e urgenti (cfr. ordinanza del
12.5.2021).
La valutazione già compiuta in sede presidenziale può qui essere nella sostanza condivisa, per le seguenti ragioni.
Occorre premettere in termini generali che, secondo la preferibile giurisprudenza (cfr., ex multis,
Cass. n. 14840/2006), al coniuge cui non sia addebitabile la separazione “spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi”.
Nello stesso senso, da ultimo, si veda, per esempio, anche Tribunale di Palermo, 27 luglio 2023.
Si tratta del tenore di vita "normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia (cfr. Cass.
n. 18613/2008).
E', peraltro “pacifico che con la separazione i coniugi possono subire la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, strettamente collegati alla posizione patrimoniale, reddituale, professionale e sociale dell'uno o dell'altro coniuge, che non sono riproducibili durante la separazione” (cfr. Cass. n. 952/2023).
Ciò detto, si tratta, anzitutto, di accertare le condizioni economiche delle parti.
è un ex dipendente bancario, titolare di trattamento pensionistico. Pt_1
La pensione percepita nel 2021, come documentato nella certificazione unica 2022 in atti, ammonta a circa 45.000,00 euro lordi annui, con un'imposta netta di circa 13.000,00 euro.
Il ricorrente, come anticipato, è proprietario esclusivo dell'ex casa coniugale (già donatagli dalla madre) ed è comproprietario con il genitore (oltre che di due terreni in Fosdinovo) di due piccoli appartamenti siti in AR, concessi in locazione a terzi.
A tale ultimo riguardo la parte ha sostenuto che i relativi canoni sarebbero di regola percepiti per intero dalla madre (che ha provveduto inizialmente alle necessarie ristrutturazioni delle due unità).
Di quanto dedotto sul punto, però, non è stata fornita la necessaria prova documentale.
Ad ogni modo, è ammesso dallo stesso che quantomeno per il periodo in cui il figlio Pt_1 Per_1
ha preso in locazione un appartamento a Pisa per frequentare la facoltà di scienze politiche uno dei due affitti è stato utilizzato per sostenere quella particolare spesa.
Infine, va rilevato che in corso di causa il ricorrente ha prodotto gli avvisi di accertamento IMU notificatigli dal Comune di AR ( in relazione all'ex casa coniugale, per un Org_2
importo complessivo dovuto (per differenza di imposta e sanzioni) pari a 12.444,00 euro (poi rateizzati).
è un'ex insegnante pure titolare di trattamento pensionistico ammontante (cfr. Modello CP
730/2022 in atti) a circa 34.000,00 euro lordi annui (con un'imposta netta di circa 8.000,00 euro).
La convenuta è proprietaria esclusiva di un appartamento sito in Orosei (in Sardegna), acquistato nel
2015 a un'asta giudiziaria con denaro in parte donatole dalla madre e in parte ottenuto tramite finanziamento (per la cui restituzione sta corrispondendo una rata mensile di circa 455,00 euro).
La parte, inoltre, è comproprietaria (all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, con le sorelle e la madre), oltre che di un'unità in multiproprietà in Corvara in Badia e di un ovile ristrutturato/ricovero attrezzi in Campo Cecina, dell'appartamento, sito alla Spezia, dove è andata a vivere dopo aver dovuto lasciare l'ex casa coniugale.
ha dedotto la natura solo transitoria di tale sistemazione, in quanto subordinata al consenso CP dei parenti e ad eventuali opere di risistemazione dell'immobile.
E', tuttavia, un fatto che ancora al momento del deposito degli scritti conclusionali (ottobre 2023) la parte non abbia ancora dovuto reperire un alloggio diverso.
Sono state comunque documentate le spese resesi necessarie per l'iniziale trasferimento, in particolare per l'acquisto di elettrodomestici e beni mobili di arredo. Quanto al decesso in corso di causa della madre della convenuta, si tratta di circostanza dedotta tardivamente e comunque non documentata, di cui pertanto non si tiene conto ai fini della presente decisione.
Ebbene, valutati nel complesso tutti gli elementi sopra sinteticamente riportati, può ritenersi: che il divario di condizioni tra le parti non sia particolarmente significativo;
che , in ogni caso, CP
goda di redditi propri tali da garantirle una condizione “simile” alla precedente (pur sempre tenendo conto di quelle variazioni inevitabilmente legate alla crisi separativa, di cui pure si è detto in premessa).
D'altro canto, va evidenziato come nulla di specifico sia stato allegato in atti circa il tenore di vita che in concreto la coppia possa aver goduto in costanza di matrimonio.
Quanto, poi, all'ulteriore deduzione di parte circa il passato contributo al ménage famigliare, essa, riferita (in modo invero generico) alle spese asseritamente sostenute per la ristrutturazione della casa famigliare non documentata, non appare comunque decisiva ai presenti fini.
Non può che essere rigettata anche la richiesta formulata in via subordinata, di corresponsione di un assegno “una tantum”, trattandosi di modalità neppure contemplata dalla legge per il caso di separazione contenziosa.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione di un mezzo, considerata la necessità della pronuncia in punto status e le condizioni concordate in relazione al mantenimento del figlio Per_1
il restante mezzo viene posto a carico di , soccombente con riguardo alla domanda relativa CP all'assegno.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione di valori inferiori a quelli medi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, dato atto della sentenza parziale n. 554/2021 che ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi, così provvede: dispone l'assegnazione dell'ex casa familiare in favore di , quale genitore convivente con il Pt_1
figlio maggiorenne, ma non autosufficiente dal punto di vista economico, Per_1
pone a carico di un contributo per il mantenimento del figlio di 200,00 euro, da versare CP
entro il giorno 5 di ogni mese in favore del ricorrente;
con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
dispone che il padre concorra nella misura del 80% e la madre in quella del 20% al pagamento delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse del figlio, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia
e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.18; rigetta la domanda di , volta ad ottenere un contributo per il suo mantenimento da porre a CP
carico del marito;
condanna la resistente al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dal ricorrente, metà che si liquida in 65,00 euro per esborsi e 2.500,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
compensa il restante mezzo.
Così deciso alla Spezia in data 11.1.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani