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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/10/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1176-2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto assicurazione sulla vita e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce C.F._1
all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Silvestro, (C.F. ) C.F._2
elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
P.IVA , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Francesco Napolitano (C.F. elettivamente domiciliato come C.F._3
in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 03/06/2025
e da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che la scrivente ha sostituito sul ruolo il precedente giudicante e all'udienza del 03/06/2025 ha assunto la causa in decisione. In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 68/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino la assumendo che a fine maggio 2012 un Controparte_1
agente di di Avellino aveva proposto al una polizza vita che, a CP_2 Parte_1
fronte di un premio annuale di 6.000,00 euro, avrebbe garantito una rendita annua di circa 9.000,00 euro decorsi 18 anni. L'agente aveva rassicurato il , a causa Parte_1
delle sue preoccupazioni riguardo alla propria situazione economica, che avrebbe potuto recedere dal contratto in qualsiasi momento e riottenere l'intero capitale versato.
L'attore evidenziava che il contratto di polizza di assicurazioni stipulato n.
71170692/46 prevedeva che, in caso di recesso prima dei tre anni, il contraente avrebbe perso tutte le somme versate e che il fascicolo informativo del contratto e le condizioni generali non erano mai stati consegnati al prima della sottoscrizione del Parte_1
contratto. La documentazione, infatti, era stata consegnata solo un mese dopo la firma,
e i rendimenti indicati erano inferiori a quelli promessi verbalmente. L'attore sosteneva di aver pagato 25 rate mensili per un totale di € 12.676,21, ma di non aver completato il pagamento per il periodo minimo di tre anni. Inoltre, la polizza indicava sia Parte_1
che suo fratello come assicurati e come beneficiari il
[...] Persona_1
nucleo famigliare del sig. . La polizza aveva durata di anni 18 ed Parte_1
aveva effetto dal 21.06.2012, ma solo l'attore firmava il contratto. Dopo aver interrotto i pagamenti a causa di problemi economici e di salute, il aveva richiesto il Parte_1
rimborso delle somme versate, pari a € 12.676,21 ma l'agenzia assicurativa comunicava che il contratto era risolto per aver l'assicurato sospeso il pagamento dei premi, con l'impossibilità di ottenerne il rimborso, perché il recesso era intervenuto prima del periodo minimo dei tre anni, ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni di Polizza.
L'attore quindi proponeva reclamo alle , che non dava riscontro CP_1 CP_1
per cui il si vedeva costretto a inoltrare un reclamo all'IVASS. Parte_1
In risposta al detto reclamo la Compagnia ribadiva la correttezza del proprio operato.
Alla luce di tali premesse l'attore chiedeva pertanto che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“in via principale accogliere la domanda attorea, accertare e dichiarare la nullità del contratto di polizza di assicurazione n. 71170692/46 per la violazione dell'art. 1919
c.c. in quanto il Sig. benché assicurato, non ha proceduto alla Persona_1
sottoscrizione del contratto e per l'effetto condannare la alla Controparte_1
restituzione in favore del Sig. della somma di € 12.676,21; Parte_1
in subordine accogliere la domanda attorea, accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto di polizza di assicurazione perché il consenso prestato dal Sig. Parte_1
è viziato in quanto indotto in errore a causa di una condotta inadempiente
[...]
dell'odierna convenuta;
accertare e dichiarare che la si è resa responsabile di una condotta Controparte_1
di mala gestio per non aver preservato i reali interessi dell'assicurato ed averlo indotto in errore non fornendo la documentazione prevista per legge nella fase delle trattative;
condannare la convenuta Compagnia alla corresponsione delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale sui fatti e circostanze con riserva di indicare i testi”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la assumendo Controparte_1
che parte attrice non aveva fornito la prova di essere legittimata a citare in giudizio la né a richiedere la restituzione delle somme né che i premi fossero stati pagati CP_1
regolarmente. Inoltre, contestava la documentazione prodotta tramite copie fotostatiche prive di valore probatorio. La convenuta sosteneva che l'unico contraente e assicurato era , come dimostrato dalle firme apposte sul Parte_1 contratto, che aveva fornito tutta la documentazione necessaria al momento della stipula del contratto e che il aveva firmato i moduli confermando Parte_1
di averla ricevuta. Infine, la compagnia assicurativa dava atto di aver inviato diverse comunicazioni per informare parte attrice che il contratto si sarebbe risolto se non avesse ripreso a pagare i premi. Secondo la prospettazione di parte convenuta l'attore non aveva tenuto conto dell'art. 12 della polizza secondo cui il contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi, con la perdita dei premi già versati, qualora non siano state corrisposte almeno tre intere annualità di premio.
Parte convenuta così concludeva:
“Rigettare la domanda, perché infondata sia in fatto sia in diritto e, in ogni caso, non provata con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione del 12/06/2017 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c. All'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa prova testimoniale Terminata la fase istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 29/11/2022 per la precisazione delle conclusioni differita poi al 03/06/2025 nella quale la causa veniva trattenuta a sentenza dalla scrivente con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
DIRITTO
Va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati – nei limiti della effettiva rilevanza – tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dalla parte attrice sia quelli prodotti dalla convenuta.
ha stipulato un contratto di polizza sulla vita n. 71170692/46 con Parte_1
la compagnia assicurativa, avente ad oggetto la corresponsione ai beneficiari indicati, di una somma di denaro sia in caso di decesso prematuro dell'assicurato, sia in caso di sopravvivenza alla scadenza contrattuale. La polizza aveva decorrenza dal 21.06.2012
e scadenza fissata al 21.06.2030 con durata complessiva di 18 anni e prevedeva il pagamento del premio su base annuale, mediante rate mensili. Nel contratto sono indicati come contraenti e assicurati e suo Parte_1
fratello Tuttavia, risulta documentalmente accertato che l'unico sottoscrittore Per_1
della polizza è . Giova ricordare che ai sensi dell'art. 1919 c.c.: Parte_1
“L'assicurazione sulla vita a favore di un terzo è nulla se non vi è il consenso scritto della persona sulla cui vita l'assicurazione è stipulata”. Essendo indicato come Per_1
assicurato e contraente di sé stesso, sarebbe stato necessario che egli sottoscrivesse il contratto. In assenza di tale firma e del consenso scritto, deve concludersi che la polizza
è nulla nei suoi confronti. Inoltre dall'esame del contratto di assicurazione emerge che veniva esattamente individuato con il nominativo e il codice fiscale il solo Parte_1
e che i beneficiari erano indicati nel nucleo familiare di quest'ultimo.
[...]
Ne consegue che il contratto di assicurazione sulla vita deve ritenersi inefficace nei confronti di , con conservazione della validità nei confronti di Persona_1
, unico soggetto che ha prestato consenso mediante sottoscrizione. Parte_1
Il Sig. deduce che la documentazione precontrattuale non gli sarebbe stata Parte_1
consegnata al momento della sottoscrizione del contratto, ma in un momento successivo. Tuttavia, nel contratto risulta chiaramente riportata la seguente dichiarazione: “il sottoscritto contraente, nel ritirare l'originale della presente polizza, conferma di aver preso cognizione della Nota Informativa e delle Condizioni di
Assicurazione, contenute nel fascicolo informativo e di accettarle integralmente”. Tale dichiarazione resa in sede di sottoscrizione, assume rilievo giuridico, in quanto integra una presunzione legale di conoscenza e di accettazione delle clausole contrattuali. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che: "la sottoscrizione di un documento contrattuale contenente l'espressa dichiarazione di ricezione della documentazione informativa e delle condizioni contrattuali fa piena prova, sino a querela di falso, dell'avvenuta consegna e conoscenza dei documenti menzionati, non potendo essere efficacemente contestata con dichiarazioni di segno contrario" (cfr.
Cass. civ., 10313/2018; Cass. n. 7241/2017). Pertanto, salvo che l'attore non proponga querela di falso, la dichiarazione di avvenuta consegna e presa visione della documentazione fa piena prova nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2702 c.c. e non può essere superata da una mera allegazione verbale di ricezione tardiva. Infine, è principio consolidato che l'assicurato, al momento della stipula del contratto, ha l'onere di leggere e comprendere il contenuto della documentazione e che non può successivamente invocare la mancata conoscenza di clausole che ha espressamente dichiarato di accettare, salvo l'ipotesi di dolo, errore essenziale riconoscibile o induzione in errore (art. 1431 ss c.c.) che tuttavia non risultano dedotti né dimostrati nel caso di specie.
La compagnia assicurativa ha disconosciuto i documenti depositati da parte attrice in copia fotostatica. La contestazione della conformità in copia dell'originale deve essere specifica e contenere gli asseriti elementi di non conformità e, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (Cass. n. 3227/2021). Nel caso di specie, la contestazione della compagnia assicurativa appare del tutto generica, priva di qualsiasi riferimento agli elementi differenziali o di difformità tra gli originali e le copie depositate. Pertanto, in assenza di disconoscimento validamente formulato, i documenti in copia devono considerarsi pienamente utilizzabili ai fini della decisione.
Nel corso del rapporto, il ha versato 25 rate mensili pari a due annualità più Parte_1
una mensilità aggiuntiva per un importo complessivo di € 12.676,2, interrompendo il pagamento dei premi. Il contratto, a fronte di tale inadempimento, è stato ritenuto risolto dalla compagnia assicurativa, con conseguente trattenuta dei premi versati.
L'art. 1924 c.c. consente alla compagnia assicurativa, in caso di mancato pagamento del premio, di risolvere il contratto. Tuttavia, per le assicurazioni sulla vita, il contratto non si risolve automaticamente, ma può proseguire a capitale ridotto (cd. polizza ridotta) se siano stati versati almeno tre annualità di premio. L'art. 12 delle Condizioni di Polizza “Risoluzione del Contratto e sospensione del pagamento dei premi” recita:
“il contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi, con i seguenti effetti: scioglimento del contratto, con perdita dei premi già versati, qualora non siano state corrisposte almeno tre intere annualità di premio”. È pacifico che il Sig. abbia corrisposto solo due annualità intere più una mensilità, senza Parte_1
raggiungere il requisito minimo per accedere al riscatto o alla polizza ridotta, come previsto dalle Condizioni di Polizza e dall'art. 1925 c.c. e di tanto risulta che l'attore ne fosse a conoscenza avendo sottoscritto di aver ricevuto l'informativa e le condizioni generali di assicurazione.
La prova testimoniale espletata, sebbene abbia fornito elementi dai quali desumersi un iniziale scetticismo da parte dell'attore (cfr dichiarazione del teste che Tes_1
confermava che il sig. era scettico perché non aveva la sicurezza economica Parte_1
di garantire il pagamento di un premio mensile e che di lì ad un paio d'anni avrebbe dovuto affrontare delle spese per le quali gli occorreva liquidità, e che venne rassicurato che poteva farsi aiutare dal fratello e che comunque in ogni momento poteva Per_1
sospendere i pagamenti e ritirare tutti i premi versati senza perdere nulla se non gli interessi e del teste ) è rimasta smentita dalla documentazione in atti relativa Tes_2
alla stesura del contratto definitivo e quindi successiva alla proposta di contratto cui hanno fatto riferimento i testi.
Pertanto, l'assicuratore ha correttamente applicato la clausola risolutiva, sciogliendo il contratto e trattenendo i premi versati, senza che ciò configuri alcuna violazione del principio di buona fede.
SUL REGIME DELLE SPESE
Tenuto conto della particolarità della vicenda de qua anche in ragione delle risultanze dell'istruttoria espletata, sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratico, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1 Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Avellino il 30 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1176-2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto assicurazione sulla vita e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce C.F._1
all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Silvestro, (C.F. ) C.F._2
elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
P.IVA , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Francesco Napolitano (C.F. elettivamente domiciliato come C.F._3
in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 03/06/2025
e da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che la scrivente ha sostituito sul ruolo il precedente giudicante e all'udienza del 03/06/2025 ha assunto la causa in decisione. In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 68/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino la assumendo che a fine maggio 2012 un Controparte_1
agente di di Avellino aveva proposto al una polizza vita che, a CP_2 Parte_1
fronte di un premio annuale di 6.000,00 euro, avrebbe garantito una rendita annua di circa 9.000,00 euro decorsi 18 anni. L'agente aveva rassicurato il , a causa Parte_1
delle sue preoccupazioni riguardo alla propria situazione economica, che avrebbe potuto recedere dal contratto in qualsiasi momento e riottenere l'intero capitale versato.
L'attore evidenziava che il contratto di polizza di assicurazioni stipulato n.
71170692/46 prevedeva che, in caso di recesso prima dei tre anni, il contraente avrebbe perso tutte le somme versate e che il fascicolo informativo del contratto e le condizioni generali non erano mai stati consegnati al prima della sottoscrizione del Parte_1
contratto. La documentazione, infatti, era stata consegnata solo un mese dopo la firma,
e i rendimenti indicati erano inferiori a quelli promessi verbalmente. L'attore sosteneva di aver pagato 25 rate mensili per un totale di € 12.676,21, ma di non aver completato il pagamento per il periodo minimo di tre anni. Inoltre, la polizza indicava sia Parte_1
che suo fratello come assicurati e come beneficiari il
[...] Persona_1
nucleo famigliare del sig. . La polizza aveva durata di anni 18 ed Parte_1
aveva effetto dal 21.06.2012, ma solo l'attore firmava il contratto. Dopo aver interrotto i pagamenti a causa di problemi economici e di salute, il aveva richiesto il Parte_1
rimborso delle somme versate, pari a € 12.676,21 ma l'agenzia assicurativa comunicava che il contratto era risolto per aver l'assicurato sospeso il pagamento dei premi, con l'impossibilità di ottenerne il rimborso, perché il recesso era intervenuto prima del periodo minimo dei tre anni, ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni di Polizza.
L'attore quindi proponeva reclamo alle , che non dava riscontro CP_1 CP_1
per cui il si vedeva costretto a inoltrare un reclamo all'IVASS. Parte_1
In risposta al detto reclamo la Compagnia ribadiva la correttezza del proprio operato.
Alla luce di tali premesse l'attore chiedeva pertanto che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“in via principale accogliere la domanda attorea, accertare e dichiarare la nullità del contratto di polizza di assicurazione n. 71170692/46 per la violazione dell'art. 1919
c.c. in quanto il Sig. benché assicurato, non ha proceduto alla Persona_1
sottoscrizione del contratto e per l'effetto condannare la alla Controparte_1
restituzione in favore del Sig. della somma di € 12.676,21; Parte_1
in subordine accogliere la domanda attorea, accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto di polizza di assicurazione perché il consenso prestato dal Sig. Parte_1
è viziato in quanto indotto in errore a causa di una condotta inadempiente
[...]
dell'odierna convenuta;
accertare e dichiarare che la si è resa responsabile di una condotta Controparte_1
di mala gestio per non aver preservato i reali interessi dell'assicurato ed averlo indotto in errore non fornendo la documentazione prevista per legge nella fase delle trattative;
condannare la convenuta Compagnia alla corresponsione delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale sui fatti e circostanze con riserva di indicare i testi”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la assumendo Controparte_1
che parte attrice non aveva fornito la prova di essere legittimata a citare in giudizio la né a richiedere la restituzione delle somme né che i premi fossero stati pagati CP_1
regolarmente. Inoltre, contestava la documentazione prodotta tramite copie fotostatiche prive di valore probatorio. La convenuta sosteneva che l'unico contraente e assicurato era , come dimostrato dalle firme apposte sul Parte_1 contratto, che aveva fornito tutta la documentazione necessaria al momento della stipula del contratto e che il aveva firmato i moduli confermando Parte_1
di averla ricevuta. Infine, la compagnia assicurativa dava atto di aver inviato diverse comunicazioni per informare parte attrice che il contratto si sarebbe risolto se non avesse ripreso a pagare i premi. Secondo la prospettazione di parte convenuta l'attore non aveva tenuto conto dell'art. 12 della polizza secondo cui il contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi, con la perdita dei premi già versati, qualora non siano state corrisposte almeno tre intere annualità di premio.
Parte convenuta così concludeva:
“Rigettare la domanda, perché infondata sia in fatto sia in diritto e, in ogni caso, non provata con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione del 12/06/2017 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c. All'esito del deposito delle memorie istruttorie veniva ammessa prova testimoniale Terminata la fase istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 29/11/2022 per la precisazione delle conclusioni differita poi al 03/06/2025 nella quale la causa veniva trattenuta a sentenza dalla scrivente con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
DIRITTO
Va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati – nei limiti della effettiva rilevanza – tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dalla parte attrice sia quelli prodotti dalla convenuta.
ha stipulato un contratto di polizza sulla vita n. 71170692/46 con Parte_1
la compagnia assicurativa, avente ad oggetto la corresponsione ai beneficiari indicati, di una somma di denaro sia in caso di decesso prematuro dell'assicurato, sia in caso di sopravvivenza alla scadenza contrattuale. La polizza aveva decorrenza dal 21.06.2012
e scadenza fissata al 21.06.2030 con durata complessiva di 18 anni e prevedeva il pagamento del premio su base annuale, mediante rate mensili. Nel contratto sono indicati come contraenti e assicurati e suo Parte_1
fratello Tuttavia, risulta documentalmente accertato che l'unico sottoscrittore Per_1
della polizza è . Giova ricordare che ai sensi dell'art. 1919 c.c.: Parte_1
“L'assicurazione sulla vita a favore di un terzo è nulla se non vi è il consenso scritto della persona sulla cui vita l'assicurazione è stipulata”. Essendo indicato come Per_1
assicurato e contraente di sé stesso, sarebbe stato necessario che egli sottoscrivesse il contratto. In assenza di tale firma e del consenso scritto, deve concludersi che la polizza
è nulla nei suoi confronti. Inoltre dall'esame del contratto di assicurazione emerge che veniva esattamente individuato con il nominativo e il codice fiscale il solo Parte_1
e che i beneficiari erano indicati nel nucleo familiare di quest'ultimo.
[...]
Ne consegue che il contratto di assicurazione sulla vita deve ritenersi inefficace nei confronti di , con conservazione della validità nei confronti di Persona_1
, unico soggetto che ha prestato consenso mediante sottoscrizione. Parte_1
Il Sig. deduce che la documentazione precontrattuale non gli sarebbe stata Parte_1
consegnata al momento della sottoscrizione del contratto, ma in un momento successivo. Tuttavia, nel contratto risulta chiaramente riportata la seguente dichiarazione: “il sottoscritto contraente, nel ritirare l'originale della presente polizza, conferma di aver preso cognizione della Nota Informativa e delle Condizioni di
Assicurazione, contenute nel fascicolo informativo e di accettarle integralmente”. Tale dichiarazione resa in sede di sottoscrizione, assume rilievo giuridico, in quanto integra una presunzione legale di conoscenza e di accettazione delle clausole contrattuali. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che: "la sottoscrizione di un documento contrattuale contenente l'espressa dichiarazione di ricezione della documentazione informativa e delle condizioni contrattuali fa piena prova, sino a querela di falso, dell'avvenuta consegna e conoscenza dei documenti menzionati, non potendo essere efficacemente contestata con dichiarazioni di segno contrario" (cfr.
Cass. civ., 10313/2018; Cass. n. 7241/2017). Pertanto, salvo che l'attore non proponga querela di falso, la dichiarazione di avvenuta consegna e presa visione della documentazione fa piena prova nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2702 c.c. e non può essere superata da una mera allegazione verbale di ricezione tardiva. Infine, è principio consolidato che l'assicurato, al momento della stipula del contratto, ha l'onere di leggere e comprendere il contenuto della documentazione e che non può successivamente invocare la mancata conoscenza di clausole che ha espressamente dichiarato di accettare, salvo l'ipotesi di dolo, errore essenziale riconoscibile o induzione in errore (art. 1431 ss c.c.) che tuttavia non risultano dedotti né dimostrati nel caso di specie.
La compagnia assicurativa ha disconosciuto i documenti depositati da parte attrice in copia fotostatica. La contestazione della conformità in copia dell'originale deve essere specifica e contenere gli asseriti elementi di non conformità e, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (Cass. n. 3227/2021). Nel caso di specie, la contestazione della compagnia assicurativa appare del tutto generica, priva di qualsiasi riferimento agli elementi differenziali o di difformità tra gli originali e le copie depositate. Pertanto, in assenza di disconoscimento validamente formulato, i documenti in copia devono considerarsi pienamente utilizzabili ai fini della decisione.
Nel corso del rapporto, il ha versato 25 rate mensili pari a due annualità più Parte_1
una mensilità aggiuntiva per un importo complessivo di € 12.676,2, interrompendo il pagamento dei premi. Il contratto, a fronte di tale inadempimento, è stato ritenuto risolto dalla compagnia assicurativa, con conseguente trattenuta dei premi versati.
L'art. 1924 c.c. consente alla compagnia assicurativa, in caso di mancato pagamento del premio, di risolvere il contratto. Tuttavia, per le assicurazioni sulla vita, il contratto non si risolve automaticamente, ma può proseguire a capitale ridotto (cd. polizza ridotta) se siano stati versati almeno tre annualità di premio. L'art. 12 delle Condizioni di Polizza “Risoluzione del Contratto e sospensione del pagamento dei premi” recita:
“il contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi, con i seguenti effetti: scioglimento del contratto, con perdita dei premi già versati, qualora non siano state corrisposte almeno tre intere annualità di premio”. È pacifico che il Sig. abbia corrisposto solo due annualità intere più una mensilità, senza Parte_1
raggiungere il requisito minimo per accedere al riscatto o alla polizza ridotta, come previsto dalle Condizioni di Polizza e dall'art. 1925 c.c. e di tanto risulta che l'attore ne fosse a conoscenza avendo sottoscritto di aver ricevuto l'informativa e le condizioni generali di assicurazione.
La prova testimoniale espletata, sebbene abbia fornito elementi dai quali desumersi un iniziale scetticismo da parte dell'attore (cfr dichiarazione del teste che Tes_1
confermava che il sig. era scettico perché non aveva la sicurezza economica Parte_1
di garantire il pagamento di un premio mensile e che di lì ad un paio d'anni avrebbe dovuto affrontare delle spese per le quali gli occorreva liquidità, e che venne rassicurato che poteva farsi aiutare dal fratello e che comunque in ogni momento poteva Per_1
sospendere i pagamenti e ritirare tutti i premi versati senza perdere nulla se non gli interessi e del teste ) è rimasta smentita dalla documentazione in atti relativa Tes_2
alla stesura del contratto definitivo e quindi successiva alla proposta di contratto cui hanno fatto riferimento i testi.
Pertanto, l'assicuratore ha correttamente applicato la clausola risolutiva, sciogliendo il contratto e trattenendo i premi versati, senza che ciò configuri alcuna violazione del principio di buona fede.
SUL REGIME DELLE SPESE
Tenuto conto della particolarità della vicenda de qua anche in ragione delle risultanze dell'istruttoria espletata, sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratico, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1 Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Avellino il 30 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale