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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4974 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11503/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11503/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 37424/2020 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 09.11.2020,
TRA
, C.F. con sede legale in Roma alla via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del sig. , C.F. , nella qualità di Parte_2 C.F._1
procuratore in virtù dei poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma rep. Persona_1
P.IVA 46100/racc. , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Merlino, C.F. , C.F._2
giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli al Corso G. Garibaldi, n. 46,
appellante
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Pasquale Montanini, C.F. , giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo del C.F._4 primo grado di giudizio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli alla Via O.
Caiazzo, n. 9,
appellato
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
appellata contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.11.2019, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Napoli, l' e la proponendo Parte_1 Controparte_2
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120190088686415000, dell'importo di € 5.302,86,
notificata il 11.10.2019, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada accertate dalla Eccepiva l'omessa o invalida notifica dei verbali di accertamento Controparte_2
presupposti, la tardiva iscrizione a ruolo dei crediti e la nullità della notifica della cartella.
L' e la si costituivano opponendosi alla domanda e Parte_1 Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n. 37424/2020 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 09.11.2020, il primo giudice ha accolto la domanda, annullando la cartella impugnata sul rilievo dell'omessa prova della regolarità della notifica dei verbali presupposti, condannando le parti resistenti alle spese di lite.
Per la riforma della sentenza, con ricorso depositato il 04.05.2021, ha proposto appello l'
[...]
lamentandone l'erroneità per non aver il giudice di pace dichiarato il difetto di Parte_1
legittimazione passiva dell'agente della riscossione e per averlo condannato alla refusione delle spese di lite. L'appellato ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame perché Controparte_1
tardivamente proposto ex artt. 325 e 326 c.p.c. e per aver l'appellante prestato acquiescenza ex art. 329
c.p.c. nonché, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
La non si è costituita. Controparte_2
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'appellato ha prodotto il documento denominato “Notifica sentenza” dal quale risulta che, in data
25.03.2021, egli ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, la copia della sentenza all'indirizzo
“ t”. Email_1
Ebbene, a prescindere dal fatto se una tale comunicazione possa costituire, a tutti gli effetti di legge, una notificazione dell'atto, trova comunque applicazione, nel caso di specie, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita (ex multis, Cass., Sez. III, n. 13426/2023; Sez. VI, n. 455/2022; Sez. I, n.
6478/2020).
Sul punto, le Sezioni Unite della S.C. hanno altresì sottolineato come, a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, dev'essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione,
sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza
(Cass., Sez. Unite, n. 20866/2020).
L'eccezione, dunque, è infondata.
L'appellato ha pure eccepito l'inammissibilità del gravame per aver, a suo dire, l'appellante prestato acquiescenza alla sentenza in ragione dell'avvenuto pagamento delle spese di lite a cui era stato condannato.
Non vi è prova, tuttavia, di tale pagamento, e comunque va osservato che gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando,
oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere.
In particolare, il pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali liquidate nella sentenza non comporta acquiescenza alla stessa, trattandosi di fatto equivoco che può essere determinato dal fine di evitare l'esecuzione forzata, anche se non sia stata minacciata l'esecuzione o intimato il precetto (Cass., Sez.
Unite, n. 1242/2000).
Anche tale eccezione, dunque, va disattesa.
Passando ad esaminare il merito del gravame, è infondata la doglianza di carenza di legittimazione passiva,
avanzata da sul presupposto che le questioni relative all'esistenza del Parte_1
credito non involgano la sua posizione, ma soltanto l'ente impositore. Invero, una volta notificata la cartella esattoriale, l'agente della riscossione è passivamente legittimato in tutte le azioni promosse dal privato debitore e concernenti le somme delle quali sia stata incaricata della riscossione, a prescindere dall'eventuale imputabilità dei vizi da questo rilevati a condotta dell'ente impositore;
il concessionario ha infatti dato causa, con la notificazione della richiesta di pagamento, alla reazione del preteso obbligato e restano irrilevanti, sul versante esterno, i suoi rapporti interni con il creditore, salva la sua facoltà di chiamarlo in causa a scopo di manleva.
Al riguardo, trova applicazione il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, quando essa venga accolta per omissioni pregresse riconducibili alla condotta dell'ente impositore, l'esattore debba essere considerato soccombente e, quindi,
responsabile in solido per le spese di lite, qualora abbia comunque resistito al giudizio, facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, dovendosi in tal caso applicare il principio di causalità, in base al quale non è esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità
del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più
convenuti ritenuti passivamente legittimati (Cass., Sez. VI, n. 7716/2022; Cass., Sez. VI, n. 23459/2011).
Infatti, tra atto dell'ente titolare del potere sanzionatorio e provvedimenti dell'esattore sussiste un rapporto di derivazione causale, nel senso che i primi costituiscono il presupposto logico-giuridico dei secondi.
Pertanto, i vizi incidenti sui primi si riflettono necessariamente sui secondi, mentre, nel caso inverso, i vizi incidenti sugli atti dell'esattore non si riflettono su quelli presupposti.
Ne deriva che, nella prima ipotesi, ricorrente nel caso di specie, l'esattore che sia coinvolto in giudizio condivide la soccombenza con l'ente che ha emesso la sanzione e dunque è responsabile in solido per il pagamento delle spese di lite, potendo, al più, esserne tenuto indenne nell'ambito dei loro rapporti interni
(Cass., Sez. VI, n. 3105/2017). Ebbene, l'appellante non ha allegato e provato di aver chiesto, costituendosi nel primo grado di giudizio, di essere tenuto indenne da ogni conseguenza pregiudizievole della lite;
né ciò può evincersi aliunde.
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della lite, pari ad € 180,00, ossia all'importo delle spese di lite liquidate dal primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) rigetta l'appello;
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate ex D.M. n. 55/2014 (scaglione fino a € 1.100,00), in complessivi € 232,00 per compensi
(dei quali € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale
Montanini, dichiaratosi anticipatario;
d) nulla per le spese nei confronti della Controparte_2
Così deciso in Napoli il 19 maggio 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11503/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 37424/2020 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 09.11.2020,
TRA
, C.F. con sede legale in Roma alla via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del sig. , C.F. , nella qualità di Parte_2 C.F._1
procuratore in virtù dei poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma rep. Persona_1
P.IVA 46100/racc. , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Merlino, C.F. , C.F._2
giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli al Corso G. Garibaldi, n. 46,
appellante
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Pasquale Montanini, C.F. , giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo del C.F._4 primo grado di giudizio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli alla Via O.
Caiazzo, n. 9,
appellato
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
appellata contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.11.2019, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Napoli, l' e la proponendo Parte_1 Controparte_2
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120190088686415000, dell'importo di € 5.302,86,
notificata il 11.10.2019, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada accertate dalla Eccepiva l'omessa o invalida notifica dei verbali di accertamento Controparte_2
presupposti, la tardiva iscrizione a ruolo dei crediti e la nullità della notifica della cartella.
L' e la si costituivano opponendosi alla domanda e Parte_1 Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n. 37424/2020 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 09.11.2020, il primo giudice ha accolto la domanda, annullando la cartella impugnata sul rilievo dell'omessa prova della regolarità della notifica dei verbali presupposti, condannando le parti resistenti alle spese di lite.
Per la riforma della sentenza, con ricorso depositato il 04.05.2021, ha proposto appello l'
[...]
lamentandone l'erroneità per non aver il giudice di pace dichiarato il difetto di Parte_1
legittimazione passiva dell'agente della riscossione e per averlo condannato alla refusione delle spese di lite. L'appellato ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame perché Controparte_1
tardivamente proposto ex artt. 325 e 326 c.p.c. e per aver l'appellante prestato acquiescenza ex art. 329
c.p.c. nonché, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
La non si è costituita. Controparte_2
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'appellato ha prodotto il documento denominato “Notifica sentenza” dal quale risulta che, in data
25.03.2021, egli ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, la copia della sentenza all'indirizzo
“ t”. Email_1
Ebbene, a prescindere dal fatto se una tale comunicazione possa costituire, a tutti gli effetti di legge, una notificazione dell'atto, trova comunque applicazione, nel caso di specie, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest'ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita (ex multis, Cass., Sez. III, n. 13426/2023; Sez. VI, n. 455/2022; Sez. I, n.
6478/2020).
Sul punto, le Sezioni Unite della S.C. hanno altresì sottolineato come, a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, dev'essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione,
sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza
(Cass., Sez. Unite, n. 20866/2020).
L'eccezione, dunque, è infondata.
L'appellato ha pure eccepito l'inammissibilità del gravame per aver, a suo dire, l'appellante prestato acquiescenza alla sentenza in ragione dell'avvenuto pagamento delle spese di lite a cui era stato condannato.
Non vi è prova, tuttavia, di tale pagamento, e comunque va osservato che gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando,
oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere.
In particolare, il pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali liquidate nella sentenza non comporta acquiescenza alla stessa, trattandosi di fatto equivoco che può essere determinato dal fine di evitare l'esecuzione forzata, anche se non sia stata minacciata l'esecuzione o intimato il precetto (Cass., Sez.
Unite, n. 1242/2000).
Anche tale eccezione, dunque, va disattesa.
Passando ad esaminare il merito del gravame, è infondata la doglianza di carenza di legittimazione passiva,
avanzata da sul presupposto che le questioni relative all'esistenza del Parte_1
credito non involgano la sua posizione, ma soltanto l'ente impositore. Invero, una volta notificata la cartella esattoriale, l'agente della riscossione è passivamente legittimato in tutte le azioni promosse dal privato debitore e concernenti le somme delle quali sia stata incaricata della riscossione, a prescindere dall'eventuale imputabilità dei vizi da questo rilevati a condotta dell'ente impositore;
il concessionario ha infatti dato causa, con la notificazione della richiesta di pagamento, alla reazione del preteso obbligato e restano irrilevanti, sul versante esterno, i suoi rapporti interni con il creditore, salva la sua facoltà di chiamarlo in causa a scopo di manleva.
Al riguardo, trova applicazione il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, quando essa venga accolta per omissioni pregresse riconducibili alla condotta dell'ente impositore, l'esattore debba essere considerato soccombente e, quindi,
responsabile in solido per le spese di lite, qualora abbia comunque resistito al giudizio, facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, dovendosi in tal caso applicare il principio di causalità, in base al quale non è esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità
del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più
convenuti ritenuti passivamente legittimati (Cass., Sez. VI, n. 7716/2022; Cass., Sez. VI, n. 23459/2011).
Infatti, tra atto dell'ente titolare del potere sanzionatorio e provvedimenti dell'esattore sussiste un rapporto di derivazione causale, nel senso che i primi costituiscono il presupposto logico-giuridico dei secondi.
Pertanto, i vizi incidenti sui primi si riflettono necessariamente sui secondi, mentre, nel caso inverso, i vizi incidenti sugli atti dell'esattore non si riflettono su quelli presupposti.
Ne deriva che, nella prima ipotesi, ricorrente nel caso di specie, l'esattore che sia coinvolto in giudizio condivide la soccombenza con l'ente che ha emesso la sanzione e dunque è responsabile in solido per il pagamento delle spese di lite, potendo, al più, esserne tenuto indenne nell'ambito dei loro rapporti interni
(Cass., Sez. VI, n. 3105/2017). Ebbene, l'appellante non ha allegato e provato di aver chiesto, costituendosi nel primo grado di giudizio, di essere tenuto indenne da ogni conseguenza pregiudizievole della lite;
né ciò può evincersi aliunde.
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della lite, pari ad € 180,00, ossia all'importo delle spese di lite liquidate dal primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) rigetta l'appello;
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate ex D.M. n. 55/2014 (scaglione fino a € 1.100,00), in complessivi € 232,00 per compensi
(dei quali € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale
Montanini, dichiaratosi anticipatario;
d) nulla per le spese nei confronti della Controparte_2
Così deciso in Napoli il 19 maggio 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale