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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/12/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2748 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
RA (VI) il 21/04/1975, rappresentato e difeso dall'avvocato DOLCI FRANCY
e
, C.F. , nata a Controparte_1 C.F._2
AN (VI) il 07/04/1977, rappresentata e difesa dall'avvocato ZOLIN
MONICA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: che codesto Tribunale Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vicenza in data 24.07.2004, come da atto anno 2004, atto n. 136 P. II serie A, ordinando all'Ufficiale del competente Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. la casa familiare, attualmente intestata ad entrambe le parti e sita in Vicenza, Via
BA Panizza n. 38, rimane assegnata alla Sig.ra Controparte_1
Per_ che ivi abita con la figlia divenuta maggiorenne, ma non ancora autosufficiente;
2. il debito residuo a titolo di mutuo contratto sull'immobile di cui sopra verrà corrisposto, fino a completa estinzione, da entrambe le parti al 50% ciascuna;
3. quale Per_ assegno di mantenimento della figlia non ancora economicamente autosufficiente, il padre continuerà a corrispondere alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario sulle coordinate già note, un contributo mensile al mantenimento nella misura di euro 250,00, oltre alla rivalutazione in base agli indici
Istat. In caso di necessità di variazione di tali modalità di versamento, la Sig.ra CP_1 comunicherà prontamente al Sig. i nuovi riferimenti;
Pt_1
4. entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese c.d. straordinarie, affrontate nell'interesse della figlia non ancora economicamente autosufficiente, individuate nonché regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza - che le parti dichiarano di conoscere - nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre. Tali spese, previa reciproca comunicazione, saranno sostenute da entrambi i genitori, ovvero anticipate da un genitore e rimborsate dall'altro per la propria quota, entro la fine del mese in cui è stato effettuato l'esborso e/o è pervenuta la richiesta da parte del genitore che ha sostenuto la spesa, previa esibizione del relativo giustificativo;
5. i ricorrenti concordano che l'assegno unico universale spetterà ad entrambi, nella misura del 50% ciascuno;
2 6. i ricorrenti si assumono altresì, fin d'ora, l'impegno a cedere, con atto da perfezionarsi avanti ad un Notaio di loro fiducia, il cui nominativo verrà concordato tra loro, la nuda proprietà della casa familiare sita in Vicenza, Via BA Panizza
n. 38, alla figlia maggiorenne immobile censito al Catasto Fabbricati Persona_2 del Comune di Vicenza al foglio 82, numero 619, sub 7, cat. A/3, classe 2, consistenza
7.5 vani, rendita € 348,61, piano T-1, nonché al foglio 82, numero 619, sub 3, cat. C/6, classe 5, consistenza 18 mq, rendita € 74,37, piano T, beneficiando dell'esenzione delle imposte ex art. 19 L. 74/87, come da sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999;
7. i coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento personale, essendo autosufficienti
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VICENZA in data 24/07/2004.
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 22/05/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni
3 possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere a a titolo di contributo per il Controparte_1
Per_ mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00 nonché di sostenere al 60% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, Via BA Panizza n. 38 in favore di Controparte_1 quale genitore convivente con la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente.
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in VICENZA il 24/07/2004
[...] Controparte_1
4 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA al n. 136, parte II, serie A, anno 2004;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2748 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
RA (VI) il 21/04/1975, rappresentato e difeso dall'avvocato DOLCI FRANCY
e
, C.F. , nata a Controparte_1 C.F._2
AN (VI) il 07/04/1977, rappresentata e difesa dall'avvocato ZOLIN
MONICA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: che codesto Tribunale Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vicenza in data 24.07.2004, come da atto anno 2004, atto n. 136 P. II serie A, ordinando all'Ufficiale del competente Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. la casa familiare, attualmente intestata ad entrambe le parti e sita in Vicenza, Via
BA Panizza n. 38, rimane assegnata alla Sig.ra Controparte_1
Per_ che ivi abita con la figlia divenuta maggiorenne, ma non ancora autosufficiente;
2. il debito residuo a titolo di mutuo contratto sull'immobile di cui sopra verrà corrisposto, fino a completa estinzione, da entrambe le parti al 50% ciascuna;
3. quale Per_ assegno di mantenimento della figlia non ancora economicamente autosufficiente, il padre continuerà a corrispondere alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario sulle coordinate già note, un contributo mensile al mantenimento nella misura di euro 250,00, oltre alla rivalutazione in base agli indici
Istat. In caso di necessità di variazione di tali modalità di versamento, la Sig.ra CP_1 comunicherà prontamente al Sig. i nuovi riferimenti;
Pt_1
4. entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese c.d. straordinarie, affrontate nell'interesse della figlia non ancora economicamente autosufficiente, individuate nonché regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza - che le parti dichiarano di conoscere - nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre. Tali spese, previa reciproca comunicazione, saranno sostenute da entrambi i genitori, ovvero anticipate da un genitore e rimborsate dall'altro per la propria quota, entro la fine del mese in cui è stato effettuato l'esborso e/o è pervenuta la richiesta da parte del genitore che ha sostenuto la spesa, previa esibizione del relativo giustificativo;
5. i ricorrenti concordano che l'assegno unico universale spetterà ad entrambi, nella misura del 50% ciascuno;
2 6. i ricorrenti si assumono altresì, fin d'ora, l'impegno a cedere, con atto da perfezionarsi avanti ad un Notaio di loro fiducia, il cui nominativo verrà concordato tra loro, la nuda proprietà della casa familiare sita in Vicenza, Via BA Panizza
n. 38, alla figlia maggiorenne immobile censito al Catasto Fabbricati Persona_2 del Comune di Vicenza al foglio 82, numero 619, sub 7, cat. A/3, classe 2, consistenza
7.5 vani, rendita € 348,61, piano T-1, nonché al foglio 82, numero 619, sub 3, cat. C/6, classe 5, consistenza 18 mq, rendita € 74,37, piano T, beneficiando dell'esenzione delle imposte ex art. 19 L. 74/87, come da sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999;
7. i coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento personale, essendo autosufficienti
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VICENZA in data 24/07/2004.
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 22/05/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni
3 possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere a a titolo di contributo per il Controparte_1
Per_ mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00 nonché di sostenere al 60% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, Via BA Panizza n. 38 in favore di Controparte_1 quale genitore convivente con la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente.
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in VICENZA il 24/07/2004
[...] Controparte_1
4 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA al n. 136, parte II, serie A, anno 2004;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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